COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 27.6.2001 COM(2001) 351 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DEI SERVIZI - ARTT. 28 E 49 CE - IN
MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE
INDICE
INTRODUZIONE
I. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE - LE ANTENNE PARABOLICHE:
STRUMENTO PER LA RICEZIONE E LA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO
1. Importanza delle antenne paraboliche
2. Un complesso di servizi disponibili tramite le antenne 3. Una molteplicità di parti interessate
II. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DEI SERVIZI E LE ANTENNE PARABOLICHE:PRINCIPI GENERALI
1. Le antenne paraboliche e il mercato interno 2. Le antenne paraboliche e la libertà di espressione
III. RESTRIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE
DERIVANTI DA DISPOSIZIONI O DA COMPORTAMENTI DI ORGANI NAZIONALE
a) norme e specifiche tecniche
b) norme in materia di amministrazione
c) norme in materia di architettura e urbanistica d) norme in materia fiscale
e) norme in materie di ricezione
INTRODUZIONE
Il Consiglio europeo di Lisbona ha evidenziato il potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro legato al passaggio ad un'economia digitale, basata sulla conoscenza, ed ha ribadito l'importanza per le imprese e la popolazione europee di avere l'accesso, ad un prezzo ragionevole, ad un'infrastruttura di comunicazione mondiale e a una gamma di servizi1
Le antenne paraboliche corrispondono pienamente a tali requisiti: si tratta di apparecchiature che consentono una ricezione diretta, agevole e a prezzi ragionevoli e che forniscono servizi di alta qualità; esse incontrano sempre più il favore dei cittadini e stanno diventando un oggetto sempre più popolare, utilizzato non solamente per scopi professionali ma anche domestici.
La possibilità di definire l’esistenza di un certo « diritto all'antenna » per gli utilizzatori, sulla base di indicazioni sufficientemente chiare e ponderate, è una condizione preliminare per un accesso più agevole ed esteso dei consumatori e delle imprese alle tecnologie moderne e per consolidare le prospettive di investimento e di competitività dell'industria europea, in vista di una rapidissima espansione della ricezione via satellite in Europa.
Conformemente alle competenze che le sono state conferite dall'articolo 211 CE nel quadro del suo incarico di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno, la Commissione intende fornire con la presente comunicazione, tenuto conto dei principi esistenti, un contributo alla sicurezza giuridica nonché uno strumento di riferimento utile agli utilizzatori, agli operatori economici e alle amministrazioni nazionali, al fine di eliminare e di prevenire ostacoli reali o potenziali all'impiego della suddetta apparecchiatura di ricezione di servizi transfrontalieri e di evitare così un numero crescente di procedure d'infrazione.
Infatti, anche se spetta ad ogni singolo Stato membro, sulla base del proprio ordinamento giuridico interno, stabilire le condizioni da rispettare per l'installazione e l'utilizzazione delle antenne paraboliche, alcune regolamentazioni nazionali possono influenzare le possibilità di ricezione e quindi, indirettamente, di diffusione di tutta una serie di servizi transfrontalieri trasmessi via satellite, rappresentati dalle emissioni televisive e radiofoniche nonché da servizi interattivi (« servizi della società dell'informazione »). Tali misure nazionali devono quindi essere conformi ai principi fondamentali del trattato, tra cui figurano la libera circolazione delle merci e la libera circolazione dei servizi nell'ambito del mercato interno, come stabilito rispettivamente dagli articoli 282 - 30 e dagli articoli 493 e seguenti del trattato CE.
1 In risposta all'invito del Consiglio europeo di Lisbona, la Commissione ha adottato il 29.12.2000 (COM(2000)888) una comunicazione che definisce una nuova strategia per il mercato interno dei servizi e che sottolinea in particolare la nuova dinamica fornita ai servizi dalla società dell'informazione grazie alla riduzione dei costi di trasmissione e di acquisizione dell'informazione nonché l'obiettivo di migliorare le condizioni della libera circolazione dei servizi per rafforzare la competitività, la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro nella nostra economia.
2 Articolo 28: « Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente ».
3 Articolo 49, paragrafo 1: « Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione ».
Visto il crescente interesse di questo argomento, testimoniato da numerosi ricorsi, petizioni e richieste di informazioni presentati recentemente sia da cittadini che da altre istituzioni4, la Commissione, pur senza prevedere per ora un'iniziativa legislativa specifica, ritiene utile fornire con il presente documento una valutazione della portata e dell'impatto dei principi fondamentali della libera circolazione delle merci e dei servizi - previsti dal trattato e interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia - in materia di norme nazionali relative alle condizioni di utilizzazione delle antenne paraboliche.
Essa potrà dar corso alle indicazioni della presente comunicazione mantenendo i contatti e gli scambi di informazioni con i cittadini e le altre parti interessate (imprese, organi nazionali e comunitari), e adotterà qualsiasi iniziativa necessaria all'eliminazione o alla prevenzione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno in questo settore.
La presente comunicazione riguarda unicamente le antenne paraboliche riceventi; sono pertanto escluse le antenne trasmittenti (meno diffuse e disponibili da meno tempo sul mercato), e questo indipendentemente dal fatto che le indicazioni fornite in appresso possano, all'occorrenza e mutatis mutandis, essere applicate in buona parte anche alle antenne trasmittenti. Le antenne riceventi, grazie alle loro caratteristiche tecniche, non pongono problemi per quanto riguarda eventuali rischi dovuti alle emissioni di onde elettromagnetiche o l'interferenza con altre apparecchiature trasmittenti (aeroporti, installazioni militari, etc.) e che potrebbero pertanto - come per altri problemi incontrati dagli utilizzatori nel ricevimento dei servizi via satellite - richiedere in futuro un'analisi specifica.
I pareri formulati nel presente documento dalla Commissione si basano sull'interpretazione esistente dei principi generali di diritto comunitatio nonché sugli elementi di fatto attualmente disponibili; pertanto, le presenti indicazioni possono essere adeguate in un secondo tempo, in particolare in funzione della futura evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, dei progressi tecnologici e di altre circostanze pertinenti.
La presente comunicazione non pregiudica, in particolare, l'interpretazione specifica fornita in futuro dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sulle questioni indicate in appresso, segnatamente tramite future decisioni a titolo pregiudiziale, in conformità all'art. 234 CE.
I. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE - LE ANTENNE PARABOLICHE:
STRUMENTI PER LA RICEZIONE E LA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO
1. Importanza delle antenne paraboliche
Un'antenna parabolica è un elemento fondamentale per la circolazione dei servizi trasmessi via satellite. Per sua natura, la diffusione via satellite non può essere relegata all'interno di un territorio nazionale ma tende a coprire regioni geografiche estremamente estese e diversi Stati o anche l'insieme del territorio della Comunità europea, senza tener conto delle distanze e delle frontiere geografiche.
4 Cfr., fra l'altro, le interrogazioni scritte del PE 1759/97, 4114/98, 99/2216, 01/718 e 01/883.
Le antenne sono sempre più diffuse grazie ai loro costi attualmente moderati e alla tecnologia che compie sempre nuovi progressi. Stando alle stime relative alla metà dell'anno 2000, nell'UE circa 30 milioni di famiglie5 sono dotate di sistemi di ricezione diretta dei servizi di radiodiffusione via satellite: si tratta di antenne individuali che servono un'unica abitazione (DTH : Direct To Home) o di antenne collettive utilizzate da più abitazioni (SMATV : Satellite Master Antenna Television).
I servizi forniti tramite le antenne aumentano costantemente
– sia in termini qualitativi, ad esempio grazie al miglioramento delle caratteristiche tecniche di trasmissione, ad una migliore definizione delle immagini e del suono, etc.; inoltre, il loro diametro continua a diminuire a pari capacità.
– che qualitativi, in particolare grazie alla digitalizzazione e alla compressione digitale che, moltiplicando le possibilità di trasmissione, consentono di aumentare l'offerta degli eventi (ad esempio, Pay Per View) e dei servizi interattivi nonché di diversificare gli orari delle trasmissioni, le versioni linguistiche, le riprese televisive di uno stesso evento, etc.
Grazie ai progressi tecnologici, nell'Unione europea le antenne sono quindi diventate uno strumento di interpenetrazione, non solamente per quanto riguarda l'aspetto economico, ma anche dal punto di vista culturale e sociale (si tratta spesso dell'unico mezzo per captare le trasmissioni radio-televisive provenienti dagli Stati membri diversi da quelli di residenza e in particolare dello Stato/regione di origine del destinatario); linguistico (ai fini dell'apprendimento delle lingue stranierei o dell'ascolto della lingua madre da parte delle famiglie che vivono all'estero, in particolare dai loro figli); dell'informazione e dell'insegnamento a distanza (grazie a reti tematiche e ai servizi interattivi); turistico (tramite le antenne nei luoghi di villeggiatura); etc.6
Inoltre, la trasmissione via satellite spesso non è solamente un mezzo fra gli altri (senza cavo e via cavo, tenendo conto che quest'ultima soluzione è spesso disciplinata da un regime di monopolio territoriale e con un solo operatore) ma l'unica possibilità di accesso alle trasmissioni o ai servizi che altrimenti non sarebbero disponibili. Infatti, anche se il numero delle reti di uno Stato membro diverse da quello di residenza diffuse via cavo o microonde è in generale molto ridotto, o anche inesistente, esso è molto elevato e potenzialmente illimitato via satellite.
5 Fonte: Astra. In particolare, le famiglie dotate di sistemi di ricezione diretta via satellite nell’UE sono 25,2 millioni alla metà del 1998, 27,7 millioni alla metà del 1999, 29,4 millioni alla metà del 2000 e dovrebbero raggiungere i 52 millioni nel 2010. Altre statistiche, compiute dalla Crédome (Centre de Recherche Innovation/Médias du Groupe Publicis) per conto di Eutelsat, forniscono per il 1999 un numero totale di famiglie superiori in ogni caso ai 26 millioni.
Cfr. considerando n.3 della directiva « cavi e satelliti » 93/83/CEE del Consiglio (GUCE L 248 del 6/10/1993) che recita: « la diffusione di programmi oltre frontiera all'interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico ».
2. Un complesso di servizi disponibili tramite le antenne
Grazie alla tecnologia attuale, le prestazioni transfrontaliere trasmesse via satellite e ricevibili tramite l'antenna non sono più costituite unicamente da (a) servizi di radiodiffusione televisiva7e sonora ma anche da (b) servizi della società dell'informazione.
(a) Attualmente, le reti di radiodiffusione che possono essere ricevute in Europa, in forma analogica o digitale, in chiaro o codificate; destinate ai cittadini o ai professionisti (business TV) - sono diverse centinaia. Secondo alcune previsioni8, il numero di famiglie abbonate a servizi televisivi a pagamento via satellite potrebbero essere 27 milioni nel 2010, con un tasso di crescita del 349 % su base decennale.
(b) A questi si devono aggiungere i servizi della società dell'informazione9, anch'essi accessibili tramite le stesse antenne paraboliche riceventi. Si tratta in sostanza di prestazioni on-line di tipo interattivo, accessibili sulle reti elettroniche quali l'Internet e che consistono in particolare nella trasmissione di dati, documenti, suoni e immagini. Indipendentemente dal sistema di trasmissione (ad esempio, via cavo) della "richiesta individuale" del destinatario, quest'ultimo può ricevere tali servizi, trasmessi via satellite, con un'antenna parabolica ricevente, che può anche essere la stessa utilizzata per ricevere i servizi di radiodiffusione precedentemente menzionati.
I servizi della società dell'informazione ricevuti via satellite sono destinati non solamente ai consumatori ma anche agli operatori economici (business to business):
ad esempio, i fornitori d'accesso a Internet (che utilizzano le capacità satellitari per aumentare i collegamenti alle reti di telecomunicazione e le loro capacità di trasmissione offerte ai clienti) o le imprese che hanno dimensioni transfrontaliere (che possono procedere al trasferimento rapido e sicuro di una quantità considerevole di dati e di file all'interno di reti private via satellite).
Riassumendo, si può affermare che un'antenna parabolica, consentendo il ricevimento di un insieme di servizi, è diventato oramai una vera e propria unità periferica multifunzionale.
3. Una molteplicità di parti interessate in materia di utilizzazione delle antenne paraboliche
Tenuto conto dell'abbondanza dell'offerta, il regime giuridico applicabile in materia di installazione e utilizzazione delle antenne riceventi ha un impatto diretto o indiretto su un insieme di operatori economici che fanno parte del processo di fabbricazione e commercializzazione delle antenne nonché della catena di produzione e trasmissione dei servizi diffusi via satellite. In una ricostruzione schematica all'inverso, si possono identificare in questo campo le seguenti categorie di operatori economici:
7 I servizi di radiodiffusione televisiva, dopo essere stati esplicitamente riconosciuti dalla Corte di giustizia come rientranti nel campo d'applicazione dell’articolo 49 (ex art.59) del trattato nella sentenza Sacchi del 30/4/1974, causa 155/73, sono stati disciplinati dalla direttiva sulla « televisione senza frontiere » 89/552/CEE del 3/10/1989 (GUCE L 298 del 17/10/1989) con le modifiche apportate dalla direttiva 97/36/CE del 30/6/1997 (GUCE L 202 del 30/7/1997).
8 Baskerville Communications.
9 I servizi della società dell'informazione sono definiti come i servizi normalmente forniti a pagamento, a distanza, per via elettronica e a richiesta del destinatario dei servizi. Questo concetto, introdotto dall’articolo 1, par.2 della direttiva 98/48/CE (che modifica la direttiva 98/34/CE e che prevede una procedura di trasparenza regolamentare, GUCE L 217 del 5/8/1998) è stata in seguito ripresa nelle direttive 98/84/CE (sulla tutela giuridica dei servizi ad accesso condizionato, GUCE L 320 del 28/11/1998) e 2000/31 (sul commercio elettronico, GUCE L 178 del 17/7/2000).
• gli utilizzatori
in particolare, i telespettatori, gli ascoltatori radiofonici e i diversi destinatari dei servizi on- line (consumatori, professionisti, imprese ed enti pubblici);
• i tecnici delle antenne
si tratta degli operatori che intervengono nel commercio (al dettaglio) e/o nell'installazione e la riparazione delle antenne (installatori);
• le società dei satelliti
vale a dire gli operatori che offrono le loro frequenze sul satellite per la distribuzione di diversi servizi nelle regioni coperte dalle loro infrastrutture di trasmissione;
• le reti di radiodiffusione televisiva e/o radiofonica via satellite
questi operatori utilizzano i satelliti quali strumento per la diffusione dei loro programmi;
• i fornitori dei servizi della società dell'informazione
si tratta degli operatori che forniscono i loro servizi interattivi, trasmessi via satellite e ricevuto grazie ad antenne paraboliche dai destinatari finali;
• i professionisti della comunicazione commerciale
per i quali la trasmissione di servizi via satellite offre nuove opportunità di ampliare il numero dei destinatari dei messaggi promozionali;
• i fornitori di contenuti
fra questi vi sono gli autori (cinematografici, televisivi, musicali o gli organizzatori sportivi) e i produttori che sono direttamente interessati ad una trasmissione delle loro attività, grazie sia ai satelliti che alle antenne, al maggior numero possibile di utilizzatori finali;
• i produttori e i distributori
si tratta di produttori di antenne nonché degli importatori e commercianti all'ingrosso che si occupano della loro distribuzione commerciale.
Da quanto precedentemente esposto si evince che eventuali restrizioni nell'utilizzazione delle antenne hanno ripercussioni non solamente sugli utilizzatori finali ma anche - in particolare in termine di prospettive di investimento - su numerosi operatori economici.
II. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DEI SERVIZI E LE ANTENNE PARABOLICHE:PRINCIPI GENERALI
In virtù dei principi della libera circolazione delle merci (articoli 28 - 30 CE) e della libera circolazione dei servizi (articoli 49 e seguenti CE, come interpretati alla luce dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), la possibilità di utilizzare un'antenna parabolica deve, come regola generale, essere riconosciuta a tutte le persone che desiderano disporne.
1. Le antenne paraboliche e il mercato interno
Nel quadro del funzionamento del mercato interno, spazio senza frontiere interne, la regolamentazione della commercializzazione, l'installazione e l'utilizzazione delle antenne paraboliche negli Stati membri - nella misura in cui è presente un elemento avente carattere transfrontaliero - pone problemi per quanto riguarda due libertà fondamentali previste dal tratto CE: la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. Infatti, tali antenne sono delle merci10 utilizzate per la trasmissione di servizi aventi carattere eminentemente transfrontaliero11.
Gli articoli 28 e 49 CE, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, assicurano rispettivamente la protezione di queste due libertà tramite l'eliminazione delle discriminazioni dirette o indirette, basate sulla nazionalità, anche se si applicano indistintamente, se queste vietano, ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio delle attività economiche sul piano transfrontaliero12.
Per essere ammesse quali eccezioni alle libertà fondamentali del mercato interno, le misure nazionali che, in un settore non armonizzato come quello della commercializzazione, installazione e utilizzazione delle antenne paraboliche, possono ostacolare o rendere meno attraente il loro esercizio devono soddisfare quattro condizioni:
• essere applicate in maniera non discriminatoria,
• essere giustificate da interessi legittimi previsti dal trattato13 riguardanti in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica, o da altri interessi legittimi riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia definite come « motivi imperiosi di interesse generale » in materia di servizi14 o « esigenze imperative », per quanto concerne le merci15, ad esempio ai fini della tutela dei consumatori o dell'ambiente.
• Essere atte a garantire la realizzazione dell'obiettivo prefisso, e
• non andare oltre a quanto è necessario per conseguirlo, rispettando così il principio della proporzionalità16.
10 Si tratta di prodotti cui può essere attribuito un valore e che possono formare l'oggetto di transazioni commerciali ai sensi della sentenza Commissione / Italia del 10/12/1968, causa 7/68.
11 Si tratta infatti di prestazioni (via satellite), fornite normalmente a pagamento ai sensi dell’articolo 50 del trattato CE (cfr. sentenza Bond van Adverteerders del 26/4/1988, causa 352/85) e i cui elementi non sono limitati all'interno di un solo Stato membro (cfr. sentenza Commissione controe Grecia del 26/2/1991, causa C-198/89).
12 Cfr. sentenze: Dassonville del 11/7/1974, causa 8/74, e Keck e Mithouard del 24/11/1993, cause congiunte C-267/91 e C-268/91; Guiot del 28 marzo 1996, causa C-272/94 (att.10).
13 Articoli 30 e 46 CE.
14 Cfr. sentenza Dennemeyer del 25/7/1991, causa C-76/90.
15 Cfr. sentenza Rewe, cosiddetta “Cassis de Dijon”, del 20/2/1979, causa 120/78.
16 Cfr. sentenze Rewe, precitata, Gebhard del 30/11/1995, causa C-55/94 (att.37), e Zenatti del 21/10/1999, causa. C-67/98 (att.29).
In questo contesto è inoltre opportuno tener conto della cosiddetta direttiva "Televisione senza frontiere17" che prevede, di norma, che gli Stati membri assicurino la libertà di ricevimento e non ostacolino la ritrasmissione sui loro territori delle emissioni televisive provenienti da altri Stati membri per quanto riguarda i settori che fanno oggetto del coordinamento. Intende soprattutto creare le condizioni necessarie alla libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione televisiva.
Gli articoli 28 e 49 si applicano direttamente e incondizionatamente negli ordinamenti giuridici nazionali18e hanno un effetto diretto. In particolare, la libera circolazione dei servizi nel Mercato interno è un principio fondamentale del diritto comunitario; ne beneficiano non solamente i fornitori ma anche i destinatari dei servizi19.
Tenuto conto della supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, gli articoli 28 e 49 attribuiscono agli interessati dei diritti che le autorità nazionali devono rispettare e tutelare.
Inoltre, essi hanno per effetto non solamente di rendere inapplicabile qualsiasi disposizione contraria alla legislazione nazionale esistente ma anche di impedire, in futuro, la formazione di nuovi atti regolamentari nazionali incompatibili con tali norme comunitarie20. Questa inapplicabilità concerne le disposizioni sia legislative che amministrative, tenendo presente che queste ultime non comprendono solamente le norme generali e astratte ma anche le decisioni amministrative individuali e concrete21.
Questo divieto riguarda anche qualsiasi pratica amministrativa corrispondente ad un comportamento uniforme e regolarmente seguito dalle pubbliche autorità nonché le loro raccomandazioni che, pur non essendo vincolanti per i loro destinatari, possono tuttavia condizionare il comportamento degli operatori economici e in particolare dei consumatori, violando così gli articoli 28 e 4922.
17 Cfr. nota 7.
18 Cfr. sentenze Iannelli e Volpi del 22/3/1977, causa 74/76 e Van Binsbergen del 3/12/74, causa 33/74.
19 Cfr. sentenza Van der Elst del 9/8/1994, causa 43/93 (att.13). Anche sul piano terminologico, la menzione della libera circolazione dei servizi (che figura anche nel trattato CE: cfr. art. 3, lett. c), art.
14, paragrafo 2, o il titolo III della terza Parte) conferma l'idea secondo cui la libertà fondamentale prevista dall'art. 49 CE può essere invocata non solamente dai fornitori ma anche dai destinatari dei servizi.
20 Cfr. sentenze Simmenthal del 9/3/1978, causa 106/77, e Carra del 8/6/2000, causa C-258/98.
21 Cfr. sentenza Ciola del 29/4/1999, causa C-224/97.
22 Cfr. sentenze « Buy Irish » del 24/11/1982, causa 249/81 e Factortame del 19/6/1990, causaC-213/89.
L'obbligo di assicurare la supremazia del diritto comunitario vale per qualsiasi organo dello Stato membro, non solamente delle giurisdizioni nazionali ma anche per tutti gli organi dell'amministrazione, incluse le autorità decentrate e locali, come i comuni23. In diversi Stati membri le disposizioni relative all'installazione e utilizzazione delle antenne sono spesso stabilite a livello regionale o locale (in particolare dei comuni), che elaborano dei regolamenti dettagliati in materia, mentre gli organi centrali e federali si limitano piuttosto ad enunciarne i principi generali.
La presente comunicazione, che poggia su tali indicazioni di carattere generale fornite dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di libera circolazione, è quindi indirizzata a tuttie le istituzioni pubbliche che - indipendentemente dalla loro forma giuridica - sono competenti per la formulazione e l'applicazione delle norme in materia di utilizzazione delle antenne paraboliche, ai diversi livelli - statale, regionale, provinciale, comunale o altro - senza pregiudicare le loro prerogative in materia di autonomia riconosciute dall'ordine giuridico interno.
Inoltre, gli operatori economici fruiscono, sia nel quadro della libera prestazione dei servizi che della libera circolazione delle merci, di talune garanzie procedurali nelle loro relazioni con le pubbliche autorità. Ad esempio, sarebbe incompatibile con il diritto comunitario tabilire delle procedure di autorizzazione che non siano facilmente accessibili, rapide e ad un costo ragionevole (in particolare rispetto al prezzo dell'antenna da installare) per l'operatore economico o il cittadino e che non offrino loro la garanzia di avere a richiesta una decisione debitamente motivata e contro cui si possa presentare un ricorso giurisdizionale24. È inoltre necessario che le sanzioni applicate nei confronti di coloro che non rispettano le norme nazionali siano non discriminatorie e in ogni caso non eccessive rispetto all'obiettivo perseguito25.
23 Cfr. sentenze Brasserie du Pêcheur del 5/3/1996, cause congiunte C-46/93 e C-48/93; del 10/4/84, causa 14/83; del 13/11/1990, causa 106/89; Fratelli Costanzo del 22/6/1989, causa 103/88. La Corte ha inoltre sancito che la responsabilità di uno Stato membro è estesa a qualsiasi organo dello Stato la cui azione o mancata azione è all'origine dell'inadempienza, anche se si tratta di un'istituzione costituzionalmente indipendente (cfr. sentenze del 5/5/1970, Commissione contro Belgio, causa 77-69, e del 2/2/1982, causa 71/81).
Inoltre, i diritti risultanti dalla libera circolazione dei serivizi possono essere invocati dagli aventi diritto nei confronti degli organi o enti che, a prescindere dalla loro forma giuridica, sono soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri derogatori rispetto a quelli che risultano dalle norme applicabili nelle relazioni tra privati (cfr. sentenza del 12/7/1990, causa C-188/89). Sono espressamente contemplati sia gli atti emanati dalle pubbliche autorità che quelli degli organi che, pur rivestendo una forma giuridica privata, subiscono un'influenza determinante sul loro funzionamento da parte dei poteri pubblici, ad esempio in seguito all'esistenza di rappresentanti delle pubbliche autorità, la nomina dei dirigenti, il finanziamento dell'organismo, etc. (cfr. sentenze Commissione contro Francia del 9/05/85, causa 21/84; « Buy Irish » premenzionata, cfr. nota 2).
24 Cfr. sentenza Sandoz del 14/7/1983, causa 174/82, Heylens del 15/10/1987, causa 222/86, GB Inno-BM SA, del 13/12/1991, causa C-18/88. La sentenza Commissione/Italia del 18/1/2001, causa C-1, 62/99, ha stabilito che le legislazioni nazionali devono garantire la piena applicazione del diritto comunitario tramite "l'adozione di disposizioni giuridiche che creino una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente, affinché i cittadini possano conoscere l'insieme dei loro diritti e di farli valere dinanzi alle giurisdizioni nazionali".
25 Cfr. sentenze Casati dell' 11/11/1981, causa 203/80, e Commissione/Grecia del 16/12/1992, causa C-210/91.
2. Le antenne paraboliche e la libertà d’espressione
Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto iscritto nell'ordine giuridico comunitario di cui essa assicura il rispetto26.
La Corte ha precisato che « non saranno ammesse nella Comunità misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo » e che qualsiasi motivazione di una regolamentazione che ostacoli l'esercizio della libera prestazione dei servizi, prevista dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto, in particolare dei diritti fondamentali, e potrà fruire di una deroga prevista dalle disposizioni del trattato solamente se essa è conforme ai suddetti diritti fondamentali.
Ne deriva che qualsiasi misura nazionale che limiti la ricezione delle trasmissioni dei servizi tramite antenne paraboliche deve anche essere compatibile con l'articolo 10 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prevede espressamente "la libertà di ricevere…informazioni o idee senza un'ingerenza da parte delle pubbliche autorità e senza considerazioni di frontiera"27.
In particolare, nella sua sentenza del 22 maggio 1990 (causa Autronic), la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha precisato che l'articolo 10 della Convenzione « concerne non solamente il contenuto delle informazioni ma anche i mezzi di trasmissione e di ricezione » e che « la ricezione dei programmi televisivi tramite un'antenna - parabolica o di altro tipo - rientra nel campo d'applicazione del diritto previsto dalle due prime frasi dell'articolo 10 §1 ». Questa sentenza ha anche sottolineato, nel quadro della Convenzione, l'importanza di un controllo europeo « rigoroso » per quanto riguarda qualsiasi ingerenza di uno Stato nell'esercizio dei diritti e delle libertà garantiti dall'articolo 10.
III. RESTRIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE
La Commissione fornisce in appresso alcune indicazioni per quanto riguarda le diverse tipologie di restrizioni stabilite dagli organismi nazionali al fine di assicurare, grazie al rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 28 e 49 del trattato e tenuto conto anche dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un vero e proprio diritto individuale all'antenna, diritto che è intimamente legato al buon funzionamento del Mercato interno.
26 Cfr. sentenza Elliniki Radiophonia del 18/6/1991, causa C-260/89.
Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea prevede esplicitamente che: « L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario ».
27 L’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dedicato alla libertà di espresione e di informazione, recita al suo paragrafo 1, che: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione.
Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera ».
Inoltre, l’articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 recita che: « Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere ».
Le restrizioni all'utilizzazione delle antenne paraboliche quale strumento per la ricezione di servizi di radiodiffusione e della società dell'informazione possono essere dovute in particolare alle seguenti tipologie di norme e vincoli:
a) norme e specifiche tecniche
b) norme in materia di amministrazione
c) norme in materia di architettura e urbanistica d) norme in materia fiscale
e) norme in materia di ricezione.
a) norme e specifiche tecniche
Qualsiasi disposizione intesa a stabilire le specifiche tecniche e/o le condizioni tecniche per l'installazione delle antenne potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci e dei servizi.
La legislazione degli Stati membri prevede talvolta che solamente le attrezzature conformi a talune specifiche tecniche possono essere commercializzate e utilizzate sul loro territorio. Si tratta di un problema alquanto frequente nel campo della libera circolazione delle merci e in particolare nel caso di prodotti ad alta tecnologia che può avere un impatto, o anche ostacolare, la ricezione e la circolazione dei servizi, di cui al capitolo 1, che trasmettono e che possono essere captati, talvolta esclusivamente, da tali apparecchiature per la ricezione di segnali trasmessi via satellite.
Queste prescrizioni possono essere estese all'obbligo di conformarsi a talune specifiche (ad esempio, per quanto riguarda le dimensioni, le bande di ricezione, l'etichettatura, le istruzioni per l'installazione e l'utilizzazione, etc.) nonché all'obbligo di sottoporre il prodotto ad una procedura di omologazione prima che questo possa essere immesso sul mercato.
Va sottolineato che le antenne riceventi sono coperte dalla Direttiva 73/23/CEE, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione, nonché dalla Direttiva 89/336/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alla compatibilità elettromagnetica28. Ai sensi di tali direttive, gli Stati membri non ostacolano, per motivi di sicurezza o per motivi inerenti alla compatibilità elettromagnetica, l'immissione sul mercato o la messa in servizio sul loro territorio delle apparecchiature contemplate nelle due direttive che soddisfano le loro norme29.
28 Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUCE n° L 77 del 26/3/1973, pag. 29) e Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GUCE n° L 139 del 23/5/1989, pag. 19).
29 Le antenne trasmittenti sono disciplinate dalla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUCE n° L 91 del 7/4/1999, pag. 10): essa stabilisce in particolare che gli Stati membri non possono limitare l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità di tali apparecchiature, se non per motivi di utilizzazione effettiva dello spettro e di prevenzione delle interferenze dannose, ad esclusione quindi, ad esempio, di prescrizioni quanto alla tecnologia da utilizzare.
Inoltre, dovendo emettere una sentenza tenendo conto dell'articolo 28 CE, la Corte di giustizia è più volte intervenuta sulle esigenze imposte dagli Stati membri in termini di specifiche tecniche e di omologazione preliminare dei prodotti, precisando che tali misure possono porre problemi di compatibilità con il principio della libera circolazione delle merci stabilito dal trattato.
Evidentemente anche i requisiti tecnici non devono avere lo scopo o l'effetto di favorire la produzione nazionale di beni o servizi. Se la misura in questione dovesse essere un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata, essa sarebbe in ogni caso incompatibile con le disposizioni del trattato CE30.
Inoltre, le prescrizioni relative al diametro, alle bande di ricezione o alle caratteristiche tecniche di un'antenna parabolica pongono dei problemi di compatibilità con gli articoli 49 e seguenti del trattato CE: esse potrebbero infatti rendere più difficile o impossibile la ricezione dei servizi transfrontalieri (di radiodiffusione o altri) che, per essere captati, richiedono, ad esempio, apparecchiature di ricezione dotate di un diametro sufficientemente largo, di talune bande di ricezione o di caratteristiche tecniche specifiche.
Oltre alle norme precedentemente menzionate, si trovano spesso misure basate sulla sicurezza che impongono il rispetto di talune modalità tecniche in materia di installazione delle antenne su un edificio (ancoraggio al suolo o al muro, isolamento elettrico, etc.). Tali disposizioni devono essere compatibili con il trattato e le suddette direttive e non devono in ogni caso oltrepassare i limiti posti dal principio di proporzionalità o alterare la concorrenza tra gli installatori di antenne.
b) norme in materia di amministrazione
L’imposizione sistematica di una procedura amministrativa preliminare all’utilizzazione di qualsiasi antenna parabolica è una restrizione
La possibilità di installare un'antenna parabolica, sia collettiva che individuale, è talvolta subordinata, in particolare dalle regolamentazioni locali, alla presentazione di una domanda, corredata di una serie di documenti e formulari ad hoc, e all'ottenimento da parte delle autorità
30 Cfr. articolo 30 CE: « Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. ». In merito all'autorizzazione o omologazione preliminare, si vedano le sentenze della Corte di giustizia C-188/84, del 28/1/1986, “omologazione delle macchine per la lavorazione del legno”, e Commissione contro Belgio, C-80/92, del 24/3/1994. In materia di controlli tecnici discriminatori, si veda la sentenza della Corte di giiustizia C-50/85 del 12/6/1986.
Inoltre, gli articoli 49 e seguenti CE costituiscono un'applicazione specifica in materia di libera circolazione dei servizi del principio generale di non discriminazione sancito dall'articolo 6 del trattato CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giiustizia, questo principio implica la soppressione non solamente delle discriminazioni palesi, basate sulla nazionalità, ma anche di qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, pur basandosi su criteri apparentemente neutri, raggiungono direttamente o indirettamente, di diritto o di fatto, lo stesso risultato (cfr. sentenza Seco/Evi del 3/2/1982, cause congiunte 62-63/81).
locali di un'autorizzazione o di un permesso, soggetto talvolta a costi amministrativi intesi a rimborsare tali procedure31.
Restando impregiudicata l'analisi delle conseguenze per l'esercizio della libertà di insediamento da parte degli installatori e degli operatori di antenne, l'imposizione sistematica e generalizzata di tali requisiti su un territorio (ad esempio comunale) pone dei problemi di compatibilità con gli articoli 28 e 49 del trattato.
Infatti, essa rende più difficile la commercializzazione delle antenne riceventi fabbricate in un altro Stato membro e può dissuadere i consumatori dall'acquisto e dall'impiego di un simile prodotto32.
Inoltre, scoraggiando l'impiego da parte dell'utilizzatore delle antenne paraboliche (anche indipendentemente dalla questione del loro luogo di fabbricazione o di commercializzazione), trattandosi di uno strumento necessario alla ricezione di tutta una serie di servizi aventi carattere transfrontaliero (cfr. il precedente capitolo I), l’obbligo generalizzato di un'autorizzazione preliminare è una restrizione dato che può ostacolare o rendere meno attraente e più difficile la ricezione delle trasmissioni diffuse da un altro Stato membro e quindi la circolazione intracomunitaria dei servizi forniti via satellite33. La Corte di giustizia ha precisato che una libertà fondamentale conferita direttamente dal trattato non può essere soggetta a controlli che renderebbero illusoria tale libertà o sottoporrebbero il suo esercizio al potere discrezionale di un'amministrazione nazionale34.
Il fatto di esigere in ogni caso una serie di procedure e documenti dalle persone interessate è inoltre contrario al principio di proporzionalità, nella misura in cui l'obiettivo eventualmente perseguito dalle autorità con l'imposizione di una simile procedura amministrativa potrebbe essere realizzato con misure meno restrittive, ad esempio l'obbligo generale di rispettare taluni requisiti in materia di estetica e di sicurezza nell'installazione e/o, tutt'al più, un regime di semplice dichiarazione informativa ex post. Questo consentirebbe di procedere con maggiore efficacia a controlli diretti e a porre eventualmente rimedi specifici (ad esempio, spostando o sistemando le installazioni, ripristino dell'edificio o applicazione di sanzioni mirate).
Anche se appare eccessivo includere l'installazione delle antenne paraboliche tra gli atti e i lavori soggetti, di norma, ad una procedura amministrativa sospensiva, in circostanze del tutto eccezionali che dovrebbero essere debitamente motivate, potrebbe essere giustificato prevedere un'informazione più dettagliata e un controllo specifico da parte delle autorità competenti, anche con una procedura d'informazione ex ante (ad esempio, in vista del
31 Simili imposizioni amministrative sono qui considerate come tali, indipendentemente dalle loro motivazioni (ad esempio di carattere architettonico e urbanistico) e sono esaminate più in dettaglio nel paragrafo seguente.
32 Cfr. Corte di giustizia, sentenza C-80/92, del 24/3/1994, Commissione/Belgio. In tale sentenza, concernente una legge sulla commercializzazione e l'utilizzazione delle apparecchiature di radiocomunicazione, la Corte ha stabilito che un regime di riconoscimento applicato indistintamente a tutte le apparecchiature unicamente riceventi di radiocomunicazione non era compatibile con l’articolo 30 (ora articolo 28) del Trattato.
33 Cfr. sentenze Van der Elst del 9/8/1994, causa C-43/93 (att.15), Kohll del 28/4/1998, causa C-158/96 (33-35) e Commissione/Belgio del 9/3/2000, causa C-355/98 in cui la Corte ricorda che "Secondo una giurisprudenza costante, una regolamentazione nazionale che subordina la fornitura di taluni servizi sul territorio nazionale da parte di un'impresa la cui sede si trova in un altro Stato membro al rilascio di un'autorizzazione amministrativa costituisce una restrizione alla libera fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 59 del trattato".
34 Cfr. sentenze Luisi e Carbone del 31/1/84, cause congiunte 286/82 e 26/83, e Analir del 20/2/2001, causa C-205/99.
montaggio di antenne particolarmente grandi o per le installazioni su edifici sottoposti a vincoli di tutela35).
Comunque sia, anche nei casi specifici in cui dovesse essere giustificata una procedura amministrativa più onerosa, i cittadini fruiscono, in virtù del trattato, di alcune garanzie procedurali nelle loro relazioni con le pubbliche autorità, come indicato al precedente capitolo I .
c) norme in materia di architettura e urbanistica
Si può tener conto delle considerazioni di carattere architettonico e urbanistico grazie a misure intese a minimizzare l'impatto visivo delle installazioni delle antenne, senza intervenire sul diritto all'antenna delle persone interessate e senza imporre oneri eccessivi Le regolamentazioni nazionali, soprattutto quelle locali, stabiliscono spesso dei vincoli in materia di collocamento delle antenne e dei cavi di collegamento per motivi di carattere architettonico legati all'aspetto esterno degli edifici in questione e/o urbanistici relativi all'assetto di quartieri o delle zone residenziali.
Si tratta di trovare un equilibrio tra il diritto fondamentale di ogni persona interessata di accedere ad informazioni e servizi tramite l'installazione di un'antenna parabolica e le preoccupazioni di carattere estetico.
Anche se una simile valutazione dipende dalle circostanze specifiche di ogni singolo caso, questo genere di vincoli devono essere debitamente motivati e le considerazioni di carattere estetico devono essere reali e non servire da pretesto. Inoltre, in virtù del principio di proporzionalità, tali vincoli non devono essere applicati in maniera generalizzata ma devono tener conto di ogni situazione specifica, privilegiando il ricorso a misure che ostacolino meno la libertà fondamentale in questione quando è indispensabile applicare tali vincoli.
Un criterio guida per le autorità nazionali competenti da adottare in determinate circostanze riguardanti ogni singolo caso, potrebbe essere di prevedere all'occorrenza delle norme che, pur assicurando all'interessato il diritto di disporre di un'antenna parabolica quale mezzo di accesso ai servizi di sua scelta, privilegino soluzioni che consentano allo stesso tempo di ridurre al minimo l'impatto visivo ed estetico derivante dall'installazione di un'antenna parabolica.
A titolo puramente indicativo, ad esempio, e purché questo consenta tecnicamente la ricezione desiderata da ogni persona interessata a condizioni e a costi ragionevoli, potrebbe essere accettabile ai sensi degli articoli 28 - 30 e 49 e seguenti CE, a prima vista, delle regolamentazioni nazionali che:
– privilegiano per le antenne individuali una collocazione non visibile o il meno visibile possibile dal suolo pubblico (ad esempio, su un balcone privato interno o in una posizione rientrante rispetto al bordo del tetto piuttosto che sulla facciata esterna);
– prevedono l'installazione di un'antenna unica invece di un numero maggiore di antenne per lo stesso utilizzatore, o l'installazione di un'antenna collettiva invece di una serie di antenne individuali per un numero ragionevole di diversi utilizzatori
35 Cfr. paragrafo seguente.
(senza per questo ostacolare la possibilità di altre antenne individuali per la ricezione di servizi addizionali né la libera scelta da parte degli interessati degli installatori nonché la facoltà di disporre di un'antenna individuale in caso di disaccordo tra gli utilizzatori);
– contengono disposizioni, che soddisfano i fabbisogni specifici debitamente motivati, relativi alle forme, alle dimensioni o al colore di un'antenna per la sua installazione sugli edifici o in talune zone;
– prescrivono condizioni per l'installazione delle attrezzature di ricezione collettiva possibilmente discrete negli edifici in costruzione o da costruire, ad esempio tramite l'installazione delle antenne nelle corti interne o in luoghi non visibili dal suolo pubblico o collocando i cavi di collegamento ad un'antenna sul lato interno o all'interno stesso dell'edificio oppure in condutture già esistenti.
Le considerazioni precedenti intendo fornire indicazioni di carattere generale dal punto di vista della circolazione dei servizi, ma vi sono situazioni particolari che potrebbero richiedere il rispetto di talune condizioni estetiche ad hoc, in particolare nel quadro dell'assetto urbanistico dei centri storici delle città nonché della salvaguardia degli edifici sottoposti a vincoli di tutela o protetti da un punto di vista architettonico.
Si potrebbe così prendere in considerazione che le autorità nazionali competenti impongano il rispetto di requisiti specifici per salvaguardare la coerenza dell'insieme architettonico e l'estetica dei quartieri che hanno un valore storico o artistico particolare. In questi casi, l'esistenza di misure più rigorose (per quanto riguarda il collocamento e le modalità dell'installazione) potrebbero essere giustificate, evitando tuttavia di imporre requisiti eccessivi o di limitare oltre certi limiti il diritto individuale all’utilizzazione di un'antenna.
Inoltre, spesso vengono imposte condizioni particolarmente rigorose per qualsiasi forma di installazione di oggetti su edifici classificati o protetti per il loro valore monumentale, architettonico o storico, al fine di tutelare la loro estetica.
Si tratta quindi di circostanze molto specifiche che potrebbero giustificare un regime particolare dovuto proprio alla loro differenza rispetto alle situazioni normali, alle quali non dovrebbero essere applicati tali vincoli.
d) norme in materia fiscale
La tassazione specifica delle antenne paraboliche rispetto ad altri mezzi di ricezione costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei servizi nel Mercato interno
La Commissione ritiene che le misure nazionali di tassazione che colpiscono specificamente l'utilizzazione delle antenne paraboliche (o i collegamenti a tali antenne) rispetto ad altre antenne o ad altri mezzi di ricezione, siano incompatibili con l'articolo 49 del trattato CE nella misura in cui queste hanno lo scopo o l'effetto di ostacolare la ricezione dei servizi aventi carattere transfrontaliero36.
36 La Commissione ha già preso posizione contro una simile tassazione nel quadro di procedure d'infrazione (cfr. IP 99/281 e 00/237), interrogazioni scritte (cfr. nota 4) e petizioni al PE (339/97, 128/2000 e 780/00).
Attualmente il diritto comunitario prevede che il sistema fiscale in questa materia è di competenza degli Stati membri; tuttavia, questi - e al loro interno, all'occorrenza, gli organismi regionali o locali competenti - devono esercitare le loro prerogative nel rispetto del trattato37: in particolare, le disposizioni nazionali in materia fiscale non possono discriminare o limitare la libertà fondamentale garantita dagli articoli 49 e seguenti CE violando i criteri di necessità e di proporzionalità precedentemente menzionati.
Le misure fiscali, sia periodiche che applicate una tantum, che gravano specificamente sulle installazioni delle antenne paraboliche costituiscono delle restrizioni alla libera circolazione dei servizi via satellite all'interno del Mercato interno38, sia dal punto di vista dei destinatari dei servizi (in particolare i consumatori) che dei fornitori (operatori).
Infatti, per quanto riguarda i destinatari dei servizi, simili misure fiscali possono scoraggiare l'utilizzazione delle antenne paraboliche o rendere molto più onerose le condizioni di ricezione delle emissioni e degli altri servizi via satellite. Una simile tassazione può anche presentare degli aspetti discriminatori sulla base della nazionalità nella misura in cui può colpire in particolare gli spettatori che danno maggiore importanza alla ricezione dei programmi transfrontalieri via satellite: quelli che risiedono all'estero e desiderano ricevere dei programmi provenienti dal loro paese d'origine.
Per i prestatari una simile tassazione, rendendo meno attraente la ricezione via satellite, ha un impatto sulle opportunità di diffusione transfrontaliera dei servizi degli operatori stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legalmente le loro attività: società di comunicazione via satellite; reti televisive e radiofoniche diffuse via satellite; i fornitori di servizi, ad esempio tramite Internet.
Gli effetti di una simile tassazione sono particolarmente gravi per la realizzazione del mercato interno dal punto di vista della comunicazione transfrontaliera, nonché per lo sviluppo tecnologico dei servizi trasmessi via satellite.
In termini di proporzionalità, la protezione dell'estetica di taluni quartieri o edifici - talvolta invocata a giustificazione della tassa - dovrebbe essere conseguita con metodi meno vincolanti e non generalizzati39.
Tenuto conto dell'applicabilità diretta dell'articolo 49 CE, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare una simile tassa che è incompatibile con il trattato. Secondo la Corte, infatti « il diritto di ottenere il rimborso di tributi percepiti da uno Stato membro in violazione delle norme di diritto comunitario è la conseguenza e il complemento dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme comunitarie che vietano siffatti tributi. Lo Stato membro è pertanto tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi percepiti in violazione del diritto comunitario »40.
37 Cfr. in particolare le sentenze Safir del 28/4/1998, causa C-118/96 o Wielockx dell'11/8/1995, causa C-80/94.
38 Per quanto riguarda la possibilità di considerare le tasse nazionali come delle restrizioni alla libera forniture di servizi, cfr. sentenze Commissione/Francia del 5/10/1994, causa C-381/93, o Corsica Ferries del 13/12/1989, causa C-49/89.
39 Ad esempio, non dovrebbero esserci obiezioni dal punto di vista dell'articolo 49 CE per le formme di agevolazione fiscale per il ricorso ad antenne collettive piuttosto che individuali, secondo le indicazioni del precedente paragrafo b).
40 Cfr. sentenza Comateb del 14/1/1997, cause congiunte C-192/95 - C-218/95.
Tuttavia, l'obbligo per il giudice nazionale di assicurare la restituzione - e quindi il diritto di un singolo di richiederne il rimborso - di un simile tributo nazionale deve essere concretato conformemente alle condizioni sostanziali e formali stabilite da ogni legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda i termini di presentazione di un ricorso. Ovviamente, tali condizioni non devono essere meno favorevoli di quelle concernenti ricorsi simili di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordine giuridico comunitario41.
e) norme in materia di ricezione
La scelta fra i diversi mezzi di ricezione e la scelta tra i possibili servizi da ricevere tramite un'antenna spetta alla persona interessata
Qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente la scelta di utilizzare le antenne paraboliche quale mezzo per ricevere i servizi transfrontalieri deve essere compatibile con gli articoli 49 e seguenti del trattato CE.
Non sono pertanto ammessi degli ostacoli alla libera scelta o discriminazioni tra i mezzi di ricezione alternativi dei servizi né restrizioni indirette al diritto degli utilizzatori di ricorrere ad un'antenna parabolica. La tutela del principio fondamentale della libera circolazione dei servizi nell'ambito del mercato interno impone infatti un obbligo di neutralità nel comportamento degli organi nazionali nei confronti dei diversi mezzi tecnologici a disposizione degli utilizzatori e del loro impiego.
Questo implica, da un lato, l'obbligo per le autorità di non adottare né di mantenere in vigore regolamentazioni che portino pregiudizio all'utilizzazione delle antenne o privilegino il ricorso a sistemi di ricezione alternativi. Sarebbe ad esempio inammissibile facilitare la possibilità di installare un'antenna solamente a determinate categorie di utilizzatori o limitare tale possibilità ai casi in cui determinate reti o servizi non siano già accessibili via cavo.
Inoltre, le autorità devono evitare qualsiasi comportamento, incitamento o scoraggiamento, anche se non vincolante, che influenzi la scelta delle persone interessate e sia pertanto incompatibile con il trattato CE per il loro impatto negativo sulla circolazione dei servizi a livello transfrontaliero42.
La scelta, tra la vasta offerta disponibile, delle trasmissioni e dei servizi da ricevere grazie all'installazione di un'antenna parabolica spetta unicamente alla persona interessata.
Sarebbe quindi una limitazione inammissibile della libera circolazione dei servizi il fatto di imporre la ricezione tramite un'antenna individuale o collettiva di reti o di servizi particolari trasmessi via satellite, a meno che non si possa dimostrare che un simile obbligo sia giustificato da un'esigenza imperativa di interesse generale, che essa possa conseguire tale obiettivo, non sia eccessiva e non possa essere sostituita da una misura alternativa meno limitativa per l'utilizzatore.
41 Cfr. sentenza del 22/10/1998, cause congiunte C-10/97 - C-22/97.
42 Cfr. sentenza « Buy Irish » precedentemente menzionata (cfr. nota 2) che esprime il concetto generale, per il funzionamento della libertà del mercato interno, secondo cui « anche gli atti di un govero di uno Stato membro che non hanno effetti vincolanti possono influenzare il comportamento dei commercianti e dei consumatori sul territorio di tale Stato ed essere incompatibili con le finalità della Comunità ».
Un simile obbligo di ricezione, per il fatto di imporre l'orientamento di un'antenna parabolica verso i satelliti che trasmettono tali servizi (oltre o in luogo di altri satelliti) implicherebbe dei costi e degli oneri aggiuntivi al consumatore tali da scoraggiare il ricorso all'antenna e sarebbe pertanto restrittivo.