• Non ci sono risultati.

Buoni pasto e ticket restaurant

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Buoni pasto e ticket restaurant"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

Buoni pasto e ticket restaurant

di Antonino Pernice

Pubblicato il 21 marzo 2013

analisi delle problematiche fiscali relative all’utilizzo dei buoni pasto che sempre più spesso vengono inseriti nella retribuzione come indennità aggiuntiva in natura concessa ai lavoratori dipendenti

1. REGOLAMENTO D.P.C.M. 18.11.2005 NR.20586 PER EMISSIONE E UTILIZZO DEI BUONI PASTO

Si premette che i contratti collettivi di lavoro, sia nel pubblico impiego che nel lavoro privato, nella retribuzione possono comprendere anche delle indennità aggiuntive non in denaro ma in natura.

In particolare, il buono pasto o ticket restaurant permette all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto. Consiste nella sostituzione del servizio con un buono di un determinato controvalore economico, disciplinato ai fini dell’emissione dalla legge.

Il buono pasto è un beneficio che viene concesso dal datore di lavoro per sopperire alla mancanza di un servizio mensa presente nell’azienda.

Il Regolamento D.P.C.M. 18.11.2005, in vigore dal 18.01.2006, è stato emesso a seguito della delega conferita con l’art.14-vicies-ter, della legge n.168 del 17.08.2005.

Il citato regolamento ha previsto quanto segue:

SOGGETTI COINVOLTI legati tra loro da determinati rapporti contrattuali:

la società che emette i buoni pasto;

1.

l’esercizio che eroga il servizio sostitutivo di mensa;

2.

il cliente – datore di lavoro -, sia pubblico che privato, che acquista dall’emittente i buoni 3.

pasto e li rilascia al lavoratore come documento che legittima l’acquisto di alimenti e bevande presso gli esercizi convenzionati.

(2)

BUONO PASTO:

Per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, 1.

che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art.2002 c.c., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro (art.2, lett. c).

I buoni pasto devono riportare:

il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

1.

la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

2.

il valore facciale espresso in valuta corrente;

3.

il termine temporale di utilizzo;

4.

uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del 5.

timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile 6.

in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”.

SOCIETA’ EMITTENTE:

L’art. 3 del Dpcm individua i requisiti che la società emittente i buoni pasto deve possedere e cioè:

essere società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750mila euro;

1.

l’oggetto sociale deve consistere nell’erogare servizi sostitutivi di mensa attraverso 2.

l’emissione dei buoni pasto;

(3)

il bilancio deve essere redatto col corredo di una relazione di una società di revisione;

3.

occorre inviare una dichiarazione di inizio di attività al Ministero delle attività produttive;

4.

amministratori, sindaci e direttori generali non devono trovarsi in una condizione di 5.

ineleggibilità oppure non devono avere riportato condanne penali per una serie di reati dettagliati dall’art.3 dello stesso Dpcm.

Le società ammesse alla emissione sono quelle che si aggiudicano la specifica gara nel rispetto dei criteri e dei parametri indicati all’art.6 del Dpcm quali: il prezzo, l’entità del rimborso all’esercizio convenzionato, i termini di pagamento all’esercizio stesso da parte della società emittente nonché la presenza di più convenzioni.

ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE:

Anche gli esercizi che erogano la prestazione sostitutiva di mensa al lavoratore devono possedere determinati requisiti.

Gli esercizi abilitati a ricevere i buoni pasto e a corrispondere in cambio il servizio sostitutivo di mensa sono i seguenti:

esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande (legge n. 287 del 1991);

1.

esercizi che svolgono attività di cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo 2.

immediato come le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari sono artigiani oppure titolari di esercizi di vendita.

UTILIZZAZIONE DEL BUONO PASTO:

I buoni pasto consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso. Ciò comporta l’impossibilità di utilizzare il ticket per scopi diversi, come l’acquisto di generi non alimentari oppure per finalità non legata al servizio sostitutivo di mensa.

I buoni pasto devono essere utilizzati per il consumo immediato, durante la giornata 1.

lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai lavoratori subordinati, a

(4)

tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Devono essere utilizzati per l’intero importo facciale e non sono convertibili in denaro (art.5, 1^ c., lett.c) – Ris. Min. n.118/E del 30.10.2006.

Per la corresponsione del buono pasto, in ogni caso, occorre che:

l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni o su turni di almeno otto ore continuative 1.

con relativa pausa di mezz’ora;

non sia esistente una mensa aziendale o in alternativa esercizi convenzionati;

2.

il lavoratore sia effettivamente in servizio in tale specifico orario.

3.

La Circolare INPS n.15 del 18.01.94, ha affermato (Circ.882/87) l’equiparazione, ai fini contributivi, dell’adozione del buono pasto al servizio mensa vero e proprio. Ritenendo ininfluente che i datori di lavoro garantiscano il pasto ai dipendenti nella mensa predisposta sul luogo di lavoro, ovvero attraverso i buoni pasto utilizzabili presso mense aziendali altrui o interaziendali in genere, l’adozione dei buoni pasto deve ovviamente caratterizzarsi di requisiti omogenei all’utilizzo di una mensa, per cui detti buoni, oltre a non essere spendibili come denaro liquido, devono essere debitamente datati e sottoscritti e rilasciati ai dipendenti per le giornate lavorative e per esigenze connesse all’attività lavorativa.

La R.M. 26/E del 29/03/2010 ha ritenuto i buoni pasto equiparabili a compensi in denaro non in natura (non possono comunque essere convertiti in denaro).

2. ASPETTI FISCALI E PROCEDURALI

Per il dipendente, secondo l’art. 51, c. 2, lett. c, Tuir (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) “Non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di €.5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

Quindi, i buoni pasto, per il lavoratore dipendente:

(5)

sono esenti dall’Irpef fino all’importo complessivo giornaliero di €.5,29 (art. 51, c. 2, lett.c);

non sono soggetti ad oneri di natura previdenziale e assistenziale, fino all’importo di 5,29 euro, non concorrendo tale dazione, alla formazione del reddito da lavoro (d.lgs. n.314 del 02.09.97, in base al quale la B.I. per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale deve essere individuata ai sensi dell’art.51, Tuir);

è chiaro che l’eccedenza di € 5,29, è soggetta a tassazione.

Questo valore di .5,29 potrà essere rivalutato con apposito DPCM, qualora la variazione ISTAT relativa ai 12 mesi terminanti il 31 agosto superi il 2% rispetto al valore medio riferito allo stesso periodo del 1998.

Ai fini previdenziali, questo valore viene riveduto ogni anno su indicazione dell’INPS (l’ultimo di Lit. 10.240 – Circ. INPS n.126 del 27.04.94, che, facendo riferimento al dd.mm. ex art.17 del d.lgs. 503/92, modificato dall’art.11, comma 24, legge 537/93, ha ribadito il tetto massimo a cui è assoggettato il valore del buono pasto per usufruire dell’esenzione dal versamento degli oneri previdenziali).

Per l’azienda occorre distinguere:

l’azienda-datore di lavoro:

1.

ai fini del reddito, i costi dei buoni pasto sono deducibili per competenza;

ai fini dell’Iva, dal 01.09.2008 (per effetto delle modifiche, apportate dalla legge n.133 del 06.08.08, all’art.19-bis-1, dpr 633/72), l’aliquota applicata del 4% è detraibile (n.37- Tabella A – Parte II – Dpr 633/72).

il pubblico esercizio convenzionato:

2.

(6)

è quello che fornisce il pasto e ritira il buono, emettendo una Ricevuta fiscale con l’indicazione “corrispettivo non pagato” (Circ. n.97/97);

fatturerà alla società che ha emesso il buono un importo pari al controvalore del buono al netto dello sconto riconosciuto come corrispettivo del servizio;

per il pubblico esercizio convenzionato, l’Iva applicata alla società emittente i buoni pasto (10%), è detraibile. La B.I. deve essere determinata applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono sconto e scorporando l’Iva relativa (R.M. n.49/E del 03.04.96).

La società di gestione emittente i buoni pasto:

3.

emette fattura nei confronti del datore di lavoro e poiché la prestazione non viene ultimata fino al momento della somministrazione, rinvierà la rilevazione a conto economico dei buoni venduti e non utilizzati entro la fine dell’esercizio. I buoni venduti e mai utilizzati poiché smarriti potranno essere rilevati come componenti di reddito solo dopo che sia trascorso il termine di prescrizione legale dei diritti incorporati nei buoni stessi.

Quindi, il circuito dei buoni pasto funziona nel seguente modo:

la società di gestione emittente i buoni pasto stipula un contratto con l’azienda- 1.

datore di lavoro che vuole prestare un servizio alternativo di mensa per i propri dipendenti, mediante i punti di ristoro convenzionati;

l’azienda-datore di lavoro, ricevuti i buoni ordinati, li distribuisce ai propri dipendenti, i 2.

quali possono usarli per consumare il pasto presso uno degli esercizi convenzionati con la società emittente, alla quale consegnano il buono pasto invece di pagare;

il pubblico esercizio convenzionato, una volta ricevuti dai lavoratori i buoni come 3.

mezzo di pagamento per il pasto fornito, li ritornano alla società emittente, la quale rimborsa agli esercizi convenzionati il valore dei buoni, meno la percentuale di sconto definita nel contratto di convenzione.

(7)

I buoni pasto possono essere considerati dei veri e propri rapporti contrattuali che legano i seguenti soggetti:

la società di gestione emittente i buoni pasto;

1.

il pubblico esercizio convenzionato che effettua il servizio sostitutivo di mensa;

2.

il cliente (azienda-datore di lavoro), che acquista dall’emittente i buoni pasto e li rilascia ai 3.

propri dipendenti per l’acquisto di alimenti presso l’esercizio convenzionato.

Si evidenzia che:

nel rapporto contrattuale tra azienda-datore di lavoro e società emittente i buoni pasto, questa si obbliga ad assicurare, mediante mense gestite direttamente o da terzi ovvero mediante pubblici esercizi convenzionati, il servizio di mensa. La B.I. soggetta ad Iva, con aliquota del 4% (servizi sostitutivi di mensa – D.L. n.213 del 30.06.93), è costituita dal prezzo fissato tra le parti, non rilevando la circostanza che essa sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono-pasto;

nel rapporto contrattuale tra società emittenti i buoni pasto ed i pubblici esercizi che effettuano il servizio sostitutivo di mensa nei propri locali, viene previsto in favore della società emittente i buoni pasto uno “sconto incondizionato” rapportato allo stesso valore facciale del buono pasto. La B.I. va determinata applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono pasto e scorporando quindi dall’importo ottenuto l’imposta in esso compresa (10% per le somministrazioni di alimenti e bevande) (R.M.

n.49/96).

Si evidenzia che i buoni pasto sono vantaggiosi:

per l’azienda-datore di lavoro, rispetto all’equivalente somma versata in busta paga (ad esempio a titolo di indennità di mensa). Non sono previsti oneri fiscali a carico del datore di lavoro fino al valore attualmente stabilito dalla legge di €.5,29. Inoltre, il costo del servizio è deducibile per intero e anche l’Iva è detraibile integralmente;

per i dipendenti in quanto sono visti come un servizio utile ed economico, ma anche come mezzo per salvaguardare il proprio potere d’acquisto. Inoltre, sono esenti da oneri fiscali e previdenziali, mentre le indennità di mensa, comprendono l’imposizione di contributi;

(8)

per i pubblici esercizi convenzionati, in quanto, in questo modo, acquisiscono una clientela sicura e fidelizzata.

Si evidenzia che l’eliminazione del buono pasto:

nell’ipotesi in cui tale voce viene corrisposta in base ad un accordo aziendale ancora vigente, realizza un comportamento unilaterale non giustificabile;

nell’ipotesi in cui tale voce fosse aggiuntiva della retribuzione corrisposta secondo il contratto collettivo, prevista a livello di categoria o aziendale, può essere considerata legittima nei casi di peggioramento della situazione economico-finanziaria dell’azienda, tali che non possono giustificarne la sua corresponsione.

3. SCONTRINO FISCALE EMESSO DAL SUPERMERCATO O BAR PER GLI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI CON BUONI PASTO

Si premette che secondo il DPCM 18.12.2005, il buono pasto è un documento che attribuisce al possessore il diritto a ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

Inoltre, tale decreto, nell’individuare i requisiti degli esercizi che possono accettare i buoni pasto come mezzi di pagamento, include anche gli esercizi che effettuano cessioni di prodotti alimentari in conformità alle disposizioni sul commercio (d.lgs. n.114 del 31.03.98).

Pertanto, nel caso di acquisti presso supermercati o bar con pagamento a mezzo buoni pasto, il commerciante deve emettere:

uno scontrino indicando “corrispettivo non riscosso o a credito”, nel caso di acquisto effettuato interamente con buoni pasto;

nel caso di acquisto effettuato in parte con buoni pasto e in parte in contanti, due scontrini, uno per la parte pagata con i buoni pasto utilizzando il tasto “corrispettivo non riscosso o a credito” ed uno indicando i contanti incassati a conguaglio.

4. BUONI PASTO ELETTRONICI

(9)

alimenti e bevande a mezzo di card non è assimilabile a quella che si realizza mediante i buoni pasto, la cui concorrenza al reddito di lavoro dipendente è esclusa fino all’importo di

€.5,29, e per i quali il datore di lavoro non è legittimato a detrarre l’Iva addebitata dalla società fornitrice, ferma restando la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto dei buoni.

Infatti, le card operano in tempo reale, danno luogo ad una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio. Il loro utilizzo non consente di posticipare nel temo la fruizione della prestazione e il dipendente che pur avendo maturato il diritto al pasto non lo consuma, non potrà recuperarlo.

Secondo l’Agenzia Entrate “se è vero che anche le card elettroniche sono contraddistinte dai requisiti propri dei buoni pasto (non sono cedibili, né cumulabili, commerciabili, o convertibili in denaro), è altrettanto vero che le proprietà insite nelle card elettroniche sono tali, ed evidenti, da distinguere completamente le due tipologie di somministrazione”.

I buoni pasto elettronici, infatti, consentono di verificare in tempo reale l’accesso al servizio, non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e consentono di individuare il dipendente rispetto alla data in cui aveva diritto di ricevere la somministrazione del pasto.

I buoni pasto elettronici assumono “la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l’acquisto di beni diversi presso l’esercizio convenzionato”.

Qualificandosi come “mero strumento identificativo dell’avente diritto” le card elettroniche non sono quindi assimilabili ai buoni pasto cartacei, “ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita diffusa in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica”.

Da ciò consegue che le prestazioni rese attraverso buoni pasto elettronici, sia ai fini fiscali che contributivi:

“non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all’art.51, 2^ c., lett.c), Tuir (riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa)”.

Secondo la Circ. n.6/E del 03.03.2009, la deducibilità si applica al “servizio sostitutivo di mensa” effettuato con i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e al servizio di “mensa aziendale diffusa”, erogato dalle società emettitrici di buoni pasto con card elettroniche.

Si evidenzia che le somministrazioni di alimenti e bevande (documentate da fatture del ristorante in nota spese) sono deducibili nei seguenti limiti:

per i lavoratori autonomi, ai sensi art. 54, c. 5, Tuir, “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del

(10)

75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2%

dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta”;

per le imprese, ai sensi dell’art. 109, c. 5, Tuir “… le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al 3^ c., dell’art.95, sono deducibili nella misura del 75%”.

5. I “BUONI PASTO” COME ALTERNATIVA AI “RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE”

ENTRO IL TERRITORIO COMUNALE A PIE’ DI LISTA O ANALITICI.

Debbo dire che il motivo che mi ha spinto a trattare l’argomento dei “Buoni pasto” è stata l’analisi della deducibilità dei Rimborsi spese per trasferte entro il territorio comunale dei dipendenti e/o dei collaboratori dell’azienda.

Al riguardo, si evidenzia che l’art.95, 3^ c. (ex art.62, 1^ comma-ter), del Dpr 917/86 (Spese per prestazioni di lavoro), disciplinando i limiti di deducibilità dei rimborsi a piè di lista o analitici ai fini del reddito, fa riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate “fuori dal territorio comunale” dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Invece, i Rimborsi spese per vitto e alloggio ai dipendenti od agli amministratori non professionisti a piè di lista, relativi a trasferte nel Comune sede dell’impresa:

per l’impresa sono interamente deducibili;

ma, per il dipendente o l’amministratore concorrono a formare il reddito, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (es.

biglietti autobus, ricevuta taxi);

ammesso che la società ai fini fiscali li consideri indeducibili, a mio parere non risolverebbe nulla in quanto dette somme rimborsate al dipendente, costituendo reddito, sussiste l’obbligo di tassazione sia ai fini del reddito sia ai fini previdenziali.

Per questi motivi, si può dire che l’argomento dei “Buoni pasto”, tenuto conto dei vantaggi sopra evidenziati sia per l’azienda-datore di lavoro sia per i dipendenti, può essere una conveniente alternativa nel caso di rimborsi spese di vitto per “trasferte” entro il territorio comunale, specie quando nell’anno incidono in modo rilevante.

21 marzo 2013

(11)

Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Riferimenti

Documenti correlati

La Camera di Commercio di Bari emetterà dei "buoni pasto" che i dipendenti in servizio utilizzeranno presso il locale gestito dalla Ditta contro la

Se, invece, l’orario di lavoro non prevede la pausa pranzo, secondo l’Agenzia, « … i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati

In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come

Il valore nominale del ticket restaurant è di € 6,00 (euro sei) pari ai 2/3 del costo di un singolo pasto; il rimanente terzo è a carico del lavoratore. Il valore nominale del

122, in vigore dal 09/09/2017, ha emanato le disposizioni attuative che disciplinano i servizi di ristorazione regolando la concorrenza nel settore,

La fruizione del pasto può avvenire all’interno delle strutture aziendali o negli esercizi convenzionati dell’Azienda USL della Romagna, tramite la lettura di

- risulta attivo dal 4/6/2021 sino al 31/12/2022, il lotto 6 della Convenzione per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per le pubbliche

Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, è riconosciuta l’attribuzione dei buoni pasto