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REGOLAMENTO SUI BUONI PASTO/TICKET MENSA

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO SUI BUONI

PASTO/TICKET MENSA

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Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Vimodrone, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso Posizioni Organizzative e Segretario Generale, avente diritto in base a quanto indicato nel presente regolamento, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) alle condizioni indicate dai successivi articoli.

2. La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 e, per come riconfermato, dall’art.26 del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto Regioni e Autonomie locali.

3. La disciplina generale per tutte le pubbliche amministrazioni è contenuta nel D.M. 7 giugno 2017, n. 122, in attuazione dell’art. 144, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 in materia di erogazione e fruizione del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa, entrato in vigore 10 settembre 2017.

4. Come stabilito dall’art. 4, lettere c) e d), del D.M. 122/2017 i buoni pasto “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato (c); i predetti “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale (d)”.

Art. 2 – Limiti di spesa

1. I buoni pasto rientrano fra le componenti da considerare per la determinazione della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (C.d.C. sez. autonomie 21 e 25/14).

2. Inoltre, in considerazione del fatto che:

a) l’art. 3, comma 5 bis, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede quanto segue: “Dopo il comma 557-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

b) in sostanza gli enti devono contenere la spesa di personale dell’anno considerato entro il tetto costituito dal valore medio della corrispondente spesa sostenuta nel triennio 2019-2021;

3. Che il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane verifichi che ogni “centro di costo” (Area / Settore) contenga la propria spesa per buoni pasto entro i limiti dell’anno precedente e, qualora emerga che la spesa del primo semestre, da verificare entro e non oltre il mese di luglio, tenda a superare detto limite, invita ogni responsabile ad adottare le misure per il contenimento anche intervenendo sull’organizzazione del lavoro. Per agevolare il suddetto controllo, la disponibilità di buoni pasto annui per ciascun dipendente è contenuta nel limite di quelli utilizzati nell’anno precedente.

Art. 3 - Requisiti del ticket mensa/buono pasto

1. I ticket mensa/buoni pasto:

a. hanno il valore nominale risultante dal ticket stesso. Qualora il dipendente consumi un pasto superiore a tale importo, dovrà versare la somma eccedente direttamente all’esercente;

b. possono essere utilizzati solo per fruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale e solo per l’acquisto di prodotti di gastronomia pronti per il consumo.

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2. Come stabilito dal D.M. 122/2017 il dipendente giornalmente può spendere fino a 8 buoni pasto (non utilizzati come buoni pasto singoli nella pausa dei giorni in cui sono stati maturati) in una spesa effettuata presso uno stesso esercizio, avendo presente che il buono pasto resta non fruibile e non usabile da soggetti diversi dagli intestatari del buono e non può neppure essere utilizzato per l’acquisto di beni diversi da quelli commestibili.

Ai sensi del citato decreto i buoni pasto:

a. consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b. consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c. sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d. non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

e. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Art. 4 - Utilizzo e diritto al ticket mensa/buono pasto

1. I ticket mensa/buono pasto sono utilizzati durante la giornata lavorativa dai prestatori di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale e compete per ogni giornata effettivamente lavorata.

2. Gli orari di lavoro dei dipendenti, anche ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sono quelli definiti dai Responsabili apicali in base agli indirizzi dell’amministrazione e depositati presso il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, con apposita determina.

3. La pausa pranzo ancorché già stabilita dal CCNL del Comparto, non è condizione imprescindibilmente vincolante per la maturazione del diritto al buono pasto da parte dei dipendenti. La pausa organizzativa, pur non essendo più utile ai fini della maturazione del diritto al buono pasto, è finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche - art. 7 dell’Accordo sulle tipologie dell’orario di lavoro del 12 gennaio 1996 (G.U. Serie generale n. 29 del 5 febbraio 1996).

4. Il diritto al buono pasto viene determinato in base alle altre condizioni previste contrattualmente e non modificate, nei termini e con le specificazioni recate dal presente regolamento. La condizione essenziale per fruire dei ticket mensa è che, dopo un turno di lavoro antimeridiano, ci sia un tempo di lavoro pomeridiano da parte del dipendente, alle seguenti condizioni:

a. deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell’ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l’attività lavorativa al pomeriggio per almeno altre due ore;

b. deve prestare attività lavorativa nella giornata per oltre sei ore complessive, escluso il tempo della pausa;

5. Qualora, dal sistema di rilevazione delle presenze, non dovesse risultare una pausa di almeno mezzora, fermo restando il diritto al buono pasto qualora ricorrano le altre condizioni, questa verrà considerata comunque di mezzora.

6. Il ticket mensa spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui hanno il rientro pomeridiano, purché prestino attività lavorativa nella giornata per oltre sei ore complessive, escluso il tempo della pausa.

7. Il ticket mensa può non essere usato dal dipendente durante la pausa pranzo del giorno in cui viene maturato, e quando fruito nello stesso giorno, può essere consumato anche in un tempo minore e in un intervallo diverso da quello già definito dal CCNL del 14.09.2000, fermo restando che lo stesso si deve collocare in un tempo minimo di mezzora e in una durata massima di due ore tra un turno antimeridiano e uno pomeridiano (di almeno due ore) già utili insieme a far maturare il diritto al buono pasto.

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8. I permessi orari retribuiti per l’esercizio di diritti sindacali da parte di dipendenti che li utilizzino presso lo stesso ente in orario di lavoro, avendo regolarmente registrato questi permessi in modo distinto dal tempo di lavoro, sono computati nell’orario lavorativo a fini della concorrenza alla maturazione del diritto al buono in parola.

9. In una delle due tranche di lavoro, sia al mattino che al pomeriggio, potrà essere richiesto di svolgere prestazioni straordinarie, in tal caso le prestazioni ordinarie e straordinarie si sommeranno ai fini del conseguimento del numero minimo di oltre sei ore giornaliere per maturare il diritto al buono pasto. La richiesta di erogare il Tickets in dette giornate deve essere autorizzata per iscritto dal Responsabile di Settore e deve essere inviata per conoscenza al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, il quale, attribuirà il ticket solo al suo ricevimento nel primo mese utile all’erogazione. Non viene erogato d’ufficio. Il cumulo delle prestazioni straordinarie o di lavoro aggiuntivo/supplementare, ai fini del conseguimento del numero minimo di oltre sei ore giornaliere per maturare il diritto al buono pasto, non si applica ai dipendenti in part time.

10. Il dipendente preventivamente autorizzato allo straordinario e alla concessione del buono pasto dal responsabile (come previsto dall’art.4, c.9) nelle giornate di 6 ore, può effettuare la pausa (di almeno mezz’ora) a partire dalle ore 12.30 e sino alle ore 14.00, compatibilmente con le esigenze di servizio oppure effettuare l’orario di servizio dovuto e poi effettuare la pausa e lo straordinario preventivamente autorizzato.

11.“La fruizione del buono pasto” intesa come consumazione del pasto, può avvenire anche in giornate in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa giornaliera con le modalità indicate dall’ art. 46 del CCNL 14.9.2000 come successivamente modificato e integrato dal DM 122/2017, anche se in quel giorno non matura il diritto a un nuovo ulteriore buono pasto.

Art. 5 - Esclusione dal ticket mensa

1. Non possono maturare diritto al buono pasto i dipendenti che si assentino per qualsiasi motivo dal servizio durante la giornata per motivi personali o familiari, anche se i permessi retribuiti in ore che richiedono e che sono agli stessi concessi a norma di legge, sono correlati alla maternità, alla genitorialità in senso lato o all’assistenza di portatori di grave handicap quando i dipendenti non raggiungano (escludendo ovviamente il tempo non lavorato e fruito ad altro titolo), l’orario minimo lavorativo giornaliero stabilito da rendere in prestazioni effettive nell’arco della mattina e in quello del pomeriggio per il diritto al buono pasto.

2. Se un dipendente deve recuperare la flessibilità oraria mensile o un permesso breve con recupero nelle giornate ad orario di servizio di sei ore, anche se la pausa dovuta è di mezz’ora, non spetta il ticket.

Art. 6– Attribuzione del buono pasto al personale di vigilanza della Polizia Locale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle particolari attività di vigilanza eseguite in turni e la conseguente continuità dell’ erogazione dei servizi, al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, che debba prolungare, per motivi di servizio, il normale orario di lavoro di almeno 2 ore, è attribuito un buono pasto straordinario in orario antipomeridiano o pomeridiano. Nel caso in cui il prolungamento dell’ orario si renda necessario per esigenze di servizio (es. incidenti stradali, TSO,ASO,emergenze di protezione civile etc.) verrà attribuito il buono pasto, anche in assenza della pausa.

2. In una delle tranche di lavoro, sia al mattino, sia al pomeriggio che alla sera, potrà essere richiesto di svolgere prestazioni straordinarie, in tal caso le prestazioni ordinarie e straordinarie per almeno altre due ore si sommeranno ai fini del conseguimento del numero minimo di oltre 6 ore giornaliere per maturare il diritto al buono pasto.

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Art. 7 – Attribuzione del buono pasto al personale in caso di consultazioni elettorali

1. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolto in regime di lavoro straordinario elettorale, è riconosciuta l’attribuzione dei buoni pasto purché la durata del servizio sia superiore alle sei ore continuative , fermo restando che lo stesso si deve collocare in un tempo minimo di mezzora e in una durata massima di due ore tra un turno antimeridiano e uno pomeridiano (di almeno due ore) già utili insieme a far maturare il diritto al buono pasto.

E’ esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche in caso che l’attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne.

Art. 8 – Attribuzione del buono pasto al personale in caso di missioni o corsi di formazione fuori sede di durata inferiore alle otto ore

1. I dipendenti in missione o che partecipino a corsi di formazione fuori sede della durata inferiore alle otto ore, possono usufruire di un buono pasto, in base alle seguenti condizioni:

a) Missione/corso di formazione effettuati nei giorni non previsti per il rientro pomeridiano:

spetta il buono pasto purché la durata della missione/corso di formazione siano superiore a sei ore continuative, con esclusione dell’intervallo relativo alla pausa pranzo di almeno 30 minuti, attestata da timbrature o da apposita dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile del settore di appartenenza o dall’attestato rilasciato dalle società dei corsi di formazione.

Non spetta nelle giornate di formazione dove, nel costo di iscrizione, è compreso il pasto.

b) Missione/corso di formazione effettuati nei giorni con il rientro pomeridiano:

spetta il buono pasto e si segue la procedura ordinaria prevista all’art. 3 con pausa pranzo di almeno 30 minuti. Se la missione è effettuata con rientro in sede oltre le 14:30, può essere attribuito il buono pasto purché l’attività lavorativa complessivamente prestata risulti superiore a sei ore con esclusione dell’intervallo pausa pranzo. L’orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal dirigente del settore di appartenenza.

Non spetta nelle giornate di formazione dove, nel costo di iscrizione, è compreso il pasto.

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