• Non ci sono risultati.

ALLEGATOA alla Dgr n. 245 del 15 marzo 2011 pag. 1/7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ALLEGATOA alla Dgr n. 245 del 15 marzo 2011 pag. 1/7"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

ALLEGATOA alla Dgr n. 245 del 15 marzo 2011

pag. 1/7

PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ATTUAZIONE

DI ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO FINALIZZATE ALLA DEFINZIONE DELLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI DELLA LAGUNA DI VENEZIA ED ALLA INTEGRAZIONE DELLE CONOSCENZE SUI CARICHI IMMESSI IN LAGUNA

TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da

………..., nato a ……….….., il ……….., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione, a ciò delegato con D.G.R. n. del

E

Il Magistrato alle Acque di Venezia, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, San Polo n. 19, rappresentato per la firma del presente atto dall’ing. Patrizio Cuccioletta, nato a Roma il 29 ottobre 1944, in qualità di Presidente pro tempore dello stesso Magistrato alle Acque,

VISTI

− la Legge 5 marzo 1963, n. 366 “Nuove norme relative alle laguna di Venezia e Marano-Grado”;

− la Legge 16 aprile 1971, n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia”;

− il D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962 “Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque”;

− la Legge 26 novembre 1984, n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”;

− la Legge 8 novembre 1991, n. 360 “Interventi urgenti per Venezia e Chioggia”;

− la Legge 5 febbraio 1992, n. 139 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna”;

− la Legge Regionale 24 agosto 1979, n. 64 “Norme di attuazione dell’art. 6 – ultimo comma – del DPR 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall’inquinamento delle acque”;

− la Legge Regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del Bacino in essa scolante”.

(2)

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici 23 aprile 1998

“Requisiti di qualità delle acque e Caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”;

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro del Lavori Pubblici 16 dicembre 1998 “Integrazioni del decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga”;

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro del Lavori Pubblici 9 febbraio 1999 “Carichi massimi ammissibili nella laguna di Venezia”;

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici 30 luglio 1999

“Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia”;

− la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

− la Direttiva 2008/105/CE del 16 dicembre 2008 – “Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 4/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

− il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione , individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del D.

Lgs. 3 aprile 2006 n: 152 recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, dello stesso decreto;

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2009, n. 56

“Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»;

(3)

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009

“Attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque – predisposizione rapporti conoscitivi”;

− la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 23 con la quale è stato approvato il

“Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”;

− la Deliberazione del Consiglio Regionale del 05 novembre 2009, n. 107 con la quale è stato approvato il “Piano di Tutela delle Acque”, di cui all’art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO CHE

− la Regione del Veneto e il Magistrato alle Acque, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla tutela ed al controllo della qualità delle acque della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione;

− il Magistrato alle Acque provvede al rilascio delle autorizzazioni/concessioni allo scarico e al controllo degli scarichi diretti in laguna anche dell’area di Porto Marghera; inoltre, dispone di una rete di raccolta delle deposizioni atmosferiche in laguna, di una rete di monitoraggio automatico della qualità delle acque lagunari ed esegue monitoraggi periodici della qualità delle acque della laguna.

− la Regione del Veneto provvede all’approvazione dei progetti di adeguamento ai limiti stabiliti dal D.M. 30 luglio 1999 degli scarichi degli impianti di depurazione ricadenti nel Bacino Scolante ed alla concessione di eventuali proroghe dei termini per l’adeguamento, avvalendosi, ai fini dell’inventario e del controllo degli scarichi del bacino scolante in laguna, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV,;

− la Regione del Veneto provvede, tramite l’ARPAV, al monitoraggio dei corpi idrici del bacino scolante ai fini della loro classificazione, nonché a monitoraggi dell’ecosistema delle acque lagunari;

provvede inoltre alla raccolta dei dati ambientali e alla loro elaborazione ai fini della determinazione dei carichi di inquinanti che recapitano nella Laguna di Venezia dalle diverse fonti del bacino scolante ed al confronto con i carichi massimi ammissibili stabiliti dalla legge per Venezia (D.M. 9 febbraio 1999);

− la rete regionale di monitoraggio nel Bacino Scolante, realizzata da ARPAV, è composta da stazioni manuali per le acque superficiali e sotterranee, da stazioni automatiche per il monitoraggio delle

(4)

portate (che si integrano con stazioni dello stesso tipo gestite dal Magistrato alle Acque) e da stazioni automatiche per il monitoraggio della qualità;

− Regione Veneto e Magistrato alle Acque collaborano ormai da anni alla migliore conoscenza dello stato degli ecosistemi lagunari e del bacino scolante e delle pressioni che incidono su di essi, con l’obiettivo di condividere e sviluppare le basi conoscitive dei propri programmi di intervento e pervenire ad un sistema unitario ed integrato di monitoraggio, controllo ed informazione sul sistema Bacino Scolante, Laguna, Mare;

− tali obiettivi sono contenuti nell’”Atto di Intesa relativo ai controlli ambientali nel sistema Laguna di Venezia, Bacino Scolante e fascia costiera prospiciente la Laguna stessa“ tra Regione Veneto e Magistrato alle Acque di Venezia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3331 del 31 ottobre 2003;

− il 24 febbraio 2010 è stato approvato, da parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e dell’Adige in seduta congiunta, il “Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali”, entro cui ricade la subunità idrografica della Laguna di Venezia, del bacino in essa scolante e del mare antistante;

− in tale Piano di Gestione sono contenuti gli indirizzi per l’adeguamento dei monitoraggi a quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE, dalla normativa e dai protocolli nazionali di recepimento, con riferimento al territorio della sub unità idrografica di cui sopra;

− nell’ambito del Piano di Gestione, è stato convenuto tra le Amministrazioni coinvolte nella fase di elaborazione del documento di Piano, di attivare specifici tavoli di lavoro dedicati all’approfondimento di particolari questioni di carattere tecnico-scientifico;

− è stato attivato il tavolo di lavoro per il “Piano di Monitoraggio dei corpi idrici lagunari” a cui partecipano il Magistrato alle Acque di Venezia, la Regione Veneto e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che, in tale contesto, si sta provvedendo alla definizione del

“Piano di Monitoraggio finalizzato alla definizione dello stato chimico ed ecologico dei corpi idrici della Laguna di Venezia”, con l’obiettivo di stabilire un efficace coordinamento delle campagne di monitoraggio (nel territorio del Bacino scolante, in laguna e nel mare antistante), da attuarsi in sinergia tra i diversi soggetti istituzionali competenti, al fine di conseguire significative economie e garantire nel contempo la più efficace gestione delle risorse;

− si ravvisa, inoltre, l’opportunità di attuare un approfondimento sul contributo dei bacini a scolo meccanico posizionati sulla gronda lagunare, che attualmente sono esclusi dalle attività di monitoraggio condotte nel Bacino Scolante, al fine di disporre di un approfondimento analitico delle

(5)

caratteristiche qualitative delle acque di drenaggio degli scoli consorziali che affluiscono a tali opere di scarico;

− detto approfondimento consentirà di completare il bilancio del carico inquinante complessivo generato dal bacino scolante e fornirà utili indicazioni per la classificazione dei corpi idrici lagunari;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Amministrazioni come in premessa costituite e rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto del Protocollo di Intesa

La Regione Veneto, avvalendosi del supporto di ARPAV, e il Magistrato alle Acque intendono proseguire nella collaborazione nell’ambito dei monitoraggi ambientali nel Bacino Scolante, nella Laguna di Venezia e nel mare antistante, già avviata con DGR n. 3331/2003, e cooperare alla realizzazione delle attività di reciproco interesse finalizzate, in particolare, al miglioramento delle conoscenze dello stato chimico dei corpi idrici lagunari e delle pressioni su di essi insistenti, nonché all’aggiornamento degli effettivi carichi inquinanti immessi in Laguna dai bacini a scolo meccanico posizionati sulla gronda lagunare. Tale collaborazione si rende necessaria anche ai fini dell’adeguamento dei monitoraggi ambientali rispetto agli indirizzi contenuti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico Alpi Orientali, che contiene al suo interno una specifica articolazione dedicata alla sub unità idrografica Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante.

Art. 2 Attività

ARPAV, tramite il proprio Dipartimento Regionale Laboratori, ed i laboratori del Magistrato alle Acque di Venezia e Padova-Voltabarozzo avvieranno attività di cooperazione e scambio di informazioni ed esperienze al fine di assicurare i migliori livelli qualitativi delle attività analitiche da essi svolte sulle matrici di comune interesse. Le attività analitiche si baseranno sui criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici stabiliti dalla normativa nazionale in materia (D.M. n. 56/2009), nonché dalla normativa Speciale per Venezia, nell’ambito di attuazione del Piano di Monitoraggio dei corpi idrici lagunari finalizzato alla loro classificazione e gestione.

In particolare, il Magistrato alle Acque, tramite il proprio Concessionario ex L. 798/1984, potrà proporre specifici incarichi ad ARPAV ogni qualvolta sia possibile e compatibile con le necessità operative di tempestività ed economicità del servizio analitico da svolgere per conto del Magistrato alle Acque.

(6)

ARPAV, in relazione alle proposte di incarico che dovessero pervenirgli dal Concessionario delegato, assicurerà allo stesso le medesime condizioni che sarebbero state riconosciute direttamente al Magistrato alle Acque al cui servizio opera il Concessionario.

Inoltre, in relazione alla necessità di completare l’analisi dei carichi immessi in laguna di Venezia,la Regione Veneto, tramite ARPAV, e il Magistrato alle acque di Venezia concordano di collaborare alla realizzazione del “Progetto per l’integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti nella laguna di Venezia immessi dai bacini a scolo meccanico della gronda lagunare”.

Art. 3 Proprietà dei risultati

I dati generati e raccolti nell’ambito delle attività previste dal “Progetto per l’integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti nella laguna di Venezia immessi dai bacini a scolo meccanico della gronda lagunare”, saranno elaborati da ARPAV, per conto della Regione Veneto, e dal Magistrato alle Acque, con produzione di un rapporto finale, che dovrà essere condiviso da Regione Veneto e Magistrato alle Acque prima di essere divulgato. La circolazione all’interno delle strutture di ARPAV, Magistrato alle Acque e Regione del Veneto non costituisce divulgazione.

Art. 4 Referenti progettuali

Per la realizzazione del “Progetto per l’integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti nella laguna di Venezia immessi dai bacini a scolo meccanico della gronda lagunare”, ciascun Ente indicherà il proprio referente tecnico.

Per ciascuna attività intrapresa nell’ambito del “Progetto per l’integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti nella laguna di Venezia immessi dai bacini a scolo meccanico della gronda lagunare”, i referenti della Regione Veneto, di ARPAV e del MAV concorderanno il trattamento dei dati e della documentazione prodotta, nonché l’eventuale cessione a terzi, nel rispetto degli obblighi di legge.

Art. 5 Oneri finanziari

Nell’ambito della cooperazione tra ARPAV ed i laboratori del Magistrato alle Acque di Venezia e di Padova-Voltabarozzo per l’attuazione del Piano di Monitoraggio dei corpi idrici lagunari, la copertura delle spese relative agli incarichi di supporto assegnati ad ARPAV , saranno a carico del Magistrato alle Acque di Venezia.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri e delle spese necessarie alla perfetta esecuzione delle attività previste nel “Progetto per l’integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti nella laguna di Venezia immessi dai bacini a scolo meccanico della gronda lagunare”, ciascuna delle parti vi farà fronte con proprie risorse. In particolare:

(7)

- le attività di campionamento e di analisi saranno a carico del Magistrato alle Acque di Venezia;

- la Regione Veneto, anche avvalendosi della collaborazione di ARPAV, provvederà all’acquisizione dei dati presso i Consorzi di Bonifica e alla loro elaborazione.

Art. 6 Durata delle attività

La durata del presente Protocollo di Intesa è stabilita in 36 mesi dalla data di sottoscrizione. Qualora necessario, le parti si riservano la possibilità di prorogarne la scadenza, previa condivisione di entrambi i contraenti.

Art. 7 Controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo; in caso contrario, si procederà ai sensi della vigente normativa in materia. Foro competente è quello di Venezia.

Art. 8 Risoluzione

Il presente Protocollo può essere risolto di diritto in ogni momento su istanza motivata di entrambe, ovvero di una delle parti, qualora si dichiari l’impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti.

Art. 9 Registrazione

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo secondo le normative vigenti e sarà soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso.

Il presente Protocollo, che si compone di 9 articoli, letto ed approvato specificatamente articolo per articolo, con le premesse, viene sottoscritto dalle parti.

Venezia, lì ………

Per la Regione del Veneto Per il Magistrato alle Acque di Venezia

……….. ………..

Riferimenti

Documenti correlati

Provvedimento concernente l’istituzione dell’albo regionale dei soggetti autorizzati ad operare nel mercato del lavoro ai sensi del D.lgs 24 settembre 2003 n. 3 e le modalità e

A) La Regione ha presentato il Programma Generale d’Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del

g) mancata trasmissione alla SRA della documentazione di rendicontazione finale prevista dal presente disciplinare entro il 31/08/2018. In tal caso, si applicherà la riduzione

che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo

ƒ ARPAV, nell’ambito della propria attività istituzionale, gestisce la sala operativa SIMAGE presidiandola h.24 con personale proprio e con personale distaccato dalle aziende

L’impianto ALLES è autorizzato all’esercizio con Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. L’impianto è operativo nel trattamento in conto terzi di varie tipologie

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25 ottobre 2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul

• acquistare attrezzatura per la sala operatoria (scialitica, ferri chirurgici, ventilatore), etc;.. • fornire il carburante per il funzionamento dei generatori dell'Ospedale