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ALLEGATOA alla Dgr n. 975 del 05 giugno 2012 pag. 1/5

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ALLEGATOA alla Dgr n. 975 del 05 giugno 2012

pag. 1/5

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE NELLE AREE INDUSTRIALE E PORTUALE DI PORTO MARGHERA – VENEZIA

Tra

Regione del Veneto (di seguito Regione), con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal ________________, in qualità di Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia, incaricato con Deliberazione di Giunta Regionale n. _______ del ___________ alla stipula del presente atto,

e

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV), con sede legale in Padova, via Matteotti 27, P.IVA 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore ________________, giusta D.C.R.V. n. 3 del 20.01.2011,

e

Autorità Portuale di Venezia (di seguito APV), P. I.V.A.00184980274, con sede in Santa Marta, Fabbricato 13 – 30123 Venezia, nella persona del _______________, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di presidente della citata Autorità Portuale,

e

Ente della Zona Industriale di Porto Marghera (di seguito EZI), con sede legale a Venezia – Marghera, via dell’Elettricità 39, C.F. 80009340276, rappresentata dal Presidente pro tempore ______________ giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.07.2011;

di seguito congiuntamente definite “le Parti”.

Premesso che:

ƒ in data 21.10.1998 è stato sottoscritto da Ministeri, Regione, amministrazioni locali, aziende e parti sociali l’Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera, recepito con DPCM del 12.2.1999, che prevede, tra l’altro, al punto h) la progettazione del Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze (SIMAGE);

ƒ nel periodo 2003 – 2007 la Regione Veneto ha finanziato uno specifico Progetto in tre lotti, che ARPAV, soggetto attuatore, ha realizzato;

ƒ dal 01/07/2007, il SIMAGE è operativo a regime, secondo gli obiettivi programmatici delineati dal citato punto h), mentre la ripartizione delle spese di gestione è stata disciplinata da apposite convenzioni sottoscritte tra ARPAV ed EZI;

ƒ ARPAV, nell’ambito della propria attività istituzionale, gestisce la sala operativa SIMAGE presidiandola h.24 con personale proprio e con personale distaccato dalle aziende del Petrolchimico di Porto Marghera, gestisce inoltre una rete di monitoraggio in continuo di inquinanti atmosferici (costituita da DOAS, analizzatori gascromatografici e sensori di tipo fotoelettrico) e di campionamento a comando remoto, riceve infine i segnali di allarme provenienti dalle reti dei rilevatori delle aziende del Petrolchimico, nonché i dati meteorologici da SIGES (Sistema Integrato Gestione Emergenze di Stabilimento della Società Servizi Porto Marghera) ed EZI, ai fini della rilevazione tempestiva e della valutazione di emissioni industriali di origine incidentale;

(2)

ƒ in data 15.1.2009 è stato sottoscritto tra Regione, ARPAV, APV ed EZI un Accordo di Programma per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione delle emergenze nell’ambito di Porto Marghera per il triennio 2009 – 2011, che ha esteso le funzionalità del SIMAGE anche all’APV, in relazione all’approvazione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale;

ƒ in data 3 novembre 2011 il Prefetto di Venezia ha approvato e reso esecutivo il Piano di Emergenza Esterna relativo ai rischi industriali;

ƒ APV ha in essere la predisposizione del Piano di Emergenza Portuale (P.E.P.);

ƒ le Parti riconoscono come il sistema SIMAGE possa costituire una misura anticipatrice del P.E.P;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la ripartizione di attività ed oneri relativamente alla gestione del SIMAGE, con particolare riferimento al monitoraggio delle aree ricadenti all’interno dell’Area Industriale e Portuale di Porto Marghera, nelle situazioni di emergenza, nell’ambito dell’attività di movimentazione e produzione di sostanze pericolose.

Articolo 2 – Decorrenza e durata.

Il presente accordo ha validità per un biennio a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 3 – Obbligazioni delle Parti

3.1 ARPAV si impegna, subordinatamente all’acquisizione delle risorse finanziarie di cui al successivi punti 3.2, 3.3, 3.4:

• a svolgere le attività funzionali alla gestione e manutenzione del sistema SIMAGE;

• a coprire con proprio personale, sostenendone i relativi costi, sei posizioni di lavoro in turno h.24 nella sala operativa come evidenziati all’art. 4.1;

• a ricevere in distacco, senza oneri, 5 posizioni di lavoro in turno h.24 nella sala operativa messe a diposizione da ENI SpA, come meglio specificato al successivo punto 3.4;

• allo spostamento della cabina di monitoraggio dal Parco Serbatoi Ovest ad una postazione nei pressi della ditta Arkema Srl, vista la nuova ubicazione dei serbatoi di ammoniaca; i costi delle opere civili necessarie per lo spostamento della cabina ed il successivo riposizionamento sono a carico della ditta medesima, in base all’impegno assunto da detta società nei confronti di ARPAV;

• allo spostamento e adeguamento funzionale, al fine di renderla consona alle attività di monitoraggio delle aree a maggior rischio chimico, di una cabina di monitoraggio da un sito del Petrolchimico ad una postazione nell’area dell’Isola Portuale del Porto di Venezia – Sezione di Marghera, la cui nuova posizione verrà concordata con APV, che si impegna a sostenerne i costi come da successivo punto 3.3;

• alla gestione delle strumentazioni installate all’interno del Petrolchimico e dell’Insula portuale per il monitoraggio ambientale e la valutazione dei rischi;

• all’informazione sui possibili rischi per i lavoratori e l’ambiente, nell’ambito delle competenze di ARPAV.

3.2 La Regione si impegna :

• a consentire ad ARPAV, secondo quanto indicato con lettera prot. n. 382622 in data 10.08.2011, l’utilizzo degli importi residui assegnati per la realizzazione del SIMAGE e quantificati in euro 299.442,52 (duecentonovantanovemilaquattrocentoquarantadue/52),per finanziare l’aggiornamento dello stesso, attraverso un adeguamento tecnologico della strumentazione della rete di monitoraggio e degli apparati hardware e software, presenti nella strumentazione e nella sala h.24, come evidenziato al successivo art. 4.5.

3.3 APV si impegna:

(3)

• a sostenere parte dei costi relativi alla gestione e manutenzione del SIMAGE, come meglio specificato al successivo articolo 4.4., corrispondendo ad ARPAV un importo annuo pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) fuori campo IVA;

• ad effettuare le opere civili ed a sostenere i costi di spostamento di una cabina di monitoraggio da un sito del Petrolchimico ad una postazione all’interno dell’area dell’Isola Portuale del Porto di Venezia – Sezione di Marghera, stimati in euro 20.000,00 (ventimila/00).

3.4 EZI si impegna:

• a coordinare il distacco presso ARPAV, per tutta la durata del presente accordo ed in turno h.24, di cinque posizioni di lavoro della ENI SpA, con oneri a carico della stessa, a fronte di uno specifico accordo che verrà sottoscritto entro 30 gg. dalla decorrenza del presente accordo;

• ad effettuare con proprio personale, sostenendone i relativi costi, il servizio di reperibilità in orario notturno e festivo, nonché la manutenzione ordinaria delle postazioni di misura e della strumentazione SIMAGE (DOAS, GC ed IPA), da svolgersi, quest’ultima, in collaborazione con il personale ARPAV;

• a sostenere parte delle spese di gestione e manutenzione del SIMAGE, come meglio specificato al successivo art. 4.4., corrispondendo ad ARPAV un importo annuo pari ad euro 46.000,00 (quarantaseimila/00), fuori campo IVA;

• a coordinare il versamento dei contributi delle proprie aziende associate, di seguito elencate con i relativi importi annuali IVA inclusa, con le quali EZI sottoscriverà - entro 30 gg. dalla decorrenza del presente accordo – idonei accordi:

ƒ Arkema Srl per un importo di € 11.000,00;

ƒ Enel Produzione Spa per un importo di € 30.000,00;

ƒ Edison per un importo di € 6.000,00, solo per prima annualità;

ƒ Decal per un importo di € 8.000,00;

ƒ IES SpA per un importo di € 6.000,00, solo per prima annualità;

ƒ San Marco Petroli Spa per un importo di € 12.000,00;

ƒ Solvay Fluor Italia per un importo di € 8.000,00;

ƒ SAPIO per un importo di € 5.000,00.

EZI si impegna a trasferire ad ARPAV, con le modalità indicate al successivo art. 5, gli importi effettivamente corrisposti dalle aziende relativamente agli oneri di competenza di cui all’art. 4.4.

Articolo 4 – Oneri economici

Le Parti concordemente stimano i costi complessivi, diretti e/o indiretti, derivanti dalle attività del presente accordo in:

4.1 euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) annui per le 6 unità di personale ARPAV nella sala operativa (40.000,00 €/anno per unità);

4.2 euro 200.000,00 (duecentomila/00) annui per le 5 unità di personale ENI SpA distaccato nella sala operativa (40.000,00 €/anno per unità);

4.3 euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) annui per personale EZI impegnato negli interventi di reperibilità notturna e festiva e nella manutenzione ordinaria delle postazioni di misura e della strumentazione SIMAGE;

4.4 euro 146.000,00 (centoquarantaseimila/00) annui, IVA inclusa, relativamente a:

• spese di manutenzione su apparati hardware e software, linee elettriche e telefoniche della sala operativa e delle attrezzature delle postazioni esterne;

• spese di gestione ordinaria del SIMAGE (quali, ad esempio, energia elettrica, telefonia mobile e fissa, trasmissione dati, automezzo di servizio, contratti assicurativi, tasse apparati radio, manutenzione strumentazione portatile, etc..);

4.5 euro 299.442,52 (duecentonovantanovemilaquattrocentoquarantadue /52), per l’adeguamento tecnologico della strumentazione della rete di monitoraggio e degli apparati hardware e software, presenti nella strumentazione e nella sala h.24;

4.6 euro 20.000,00 per l’adeguamento delle opere civili di cui al secondo punto dell’art. 3.3.

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Articolo 5 – Modalità di addebito e di pagamento

5.1. L’erogazione dei fondi della Regione per l’aggiornamento del SIMAGE sarà effettuata a favore di ARPAV entro 60 giorni dalla presentazione di specifica rendicontazione delle spese sostenute.

5.2. Gli importi corrisposti annualmente da APV ed EZI per le spese di gestione e manutenzione del SIMAGE di cui agli artt. 4.3. e 4.4., verranno erogati a favore di ARPAV con le seguenti modalità:

- 50 % alla scadenza del primo semestre, a seguito di una nota ARPAV (fuori campo IVA);

- il saldo alla scadenza annuale, a seguito di una nota ARPAV (fuori campo IVA).

Articolo 6 – Comitato di sorveglianza sul SIMAGE

6.1. Le Parti, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, costituiscono il “Comitato di sorveglianza sul SIMAGE” con compiti di valutazione delle attività svolte, degli impegni assunti e delle prospettive possibili, nonché di valutazione della congruità dei costi da ripartire e di proposta di eventuali migliorie da apportare al SIMAGE;

6.2. Il Comitato è composto da:

• un Presidente designato dalla Regione Veneto;

• due componenti designati da ARPAV;

• due componenti designati da APV;

• due componenti designati da EZI, di cui uno indicato da ENI S.p.A..

6.3. Le Parti concordano che, alla scadenza del primo anno dalla sottoscrizione del presente accordo, si incontreranno in sede di Comitato di sorveglianza per valutare l’esito delle attività ed eventualmente rivedere e concordare le previsioni di spesa;

6.4. Le Parti concordano che alla scadenza del secondo anno si incontreranno, in sede di Comitato di sorveglianza, per verificare la possibilità di individuare una forma concordata di riorganizzazione del personale di sala operativa in distacco da ENI S.p.A.

Articolo 7 – Referenti contrattuali

Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio ente e tra loro, i reciproci rapporti e vigilare sulla puntale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un referente contrattuale come segue:

- Regione: Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia - ARPAV: Direttore Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia

- APV: Direttore Tecnico

- EZI: Direttore Ente Zona Industriale di Porto Marghera

Articolo 8 – Bollo e Imposta di registro

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A parte 1° del D.P.R. n.

642/1972 e s.m.i., con oneri a carico delle Parti, equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26/1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

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Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono tutti gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria il contratto si intende risolto.

Articolo 11 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo di Venezia.

Il presente Atto, redatto in quadruplice originale, su 10 facciate intere, viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto nell’ultima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia lì, ………

REGIONE del VENETO

Il Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia

ARPAV

Il Direttore Generale

APV Il Presidente

EZI

Il Presidente

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