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Sede Legale: Via E. Melen GENOVA Tel SCHEMA DI CONTRATTO

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Academic year: 2022

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Sede Legale:

Via E. Melen 77 - 16152 GENOVA Tel. +39-01065451

info@liguriadigitale.it

Liguria Digitale S.p.A.

CAP. SOC. EURO 2.582.500 i.v. C.F. e P.I. 02994540108 CCIAA di GENOVA N. 02994540108 REA N. 310586

protocollo@pec.liguriadigitale.it

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

CIG. 881378771E

Il presente schema di contratto è stato RETTIFICATO in data 02/09/2021 all’art. 15 in coerenza con i chiarimenti pubblicati. Per maggior chiarezza, le rettifiche sono di colore rosso.

Si precisa che il presente schema di contratto sarà oggetto di ulteriore e puntuale specificazione sulla base dell’Offerta

Tecnica e dell’Offerta Economica del Concorrente

aggiudicatario della gara.

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SCHEMADICONTRATTO TRA

LIGURIA DIGITALE S.P.A. – con sede legale in Genova via Melen 77, P.IVA 02994540108, nella persona del __________________ (di seguito anche

“Committente” o “Utilizzatore”)

E

L’AGENZIA PER IL LAVORO ---con sede legale e domiciliata ai fini del presente contratto ---, P.IVA---, in persona del procuratore---, nato a---, (di seguito anche “Impresa” o “Agenzia”),

PREMESSO CHE LIGURIA DIGITALE

 a norma dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica), ha oggetto sociale esclusivo e presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Soci pubblici costituenti servizi essenziali di interesse generale e di committenza;

 a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. 42/2006 (istitutiva del SIIR - Sistema Informativo Integrato Regionale), provvede quale Stazione Appaltante e Centrale di Committenza alla realizzazione di un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi ICT volto a favorire (per la Regione Liguria e per tutti gli Enti pubblici costituenti il SIIR o che concorrono alle sue finalità) il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori che si basino anche sull’aggregazione ed omogeneizzazione della domanda, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici;

 a norma dell’art. 18, comma 8, della L.R. 41/2014 è articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Liguria, “Soggetto Aggregatore” iscritto nell’elenco ANAC istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. 66/2014 conv. in L. 89/2014 (cfr. Deliberazione ANAC n. 781/2019).

VISTO E RICHIAMATO:

 l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del d.lgs. 50/2016 e, specificatamente, il comma 7, lett. a), che precisa che “Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;

CONSIDERATO che:

 Liguria Digitale, ad attuazione della determina n. 3395/2021 del 15/07/2021 del RUP, ha indetto quale Centrale di Committenza la “Gara europea a procedura

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aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”;

ATTESTATO che:

 l’Impresa è risultata aggiudicataria della predetta procedura di gara e ai fini della sottoscrizione del presente Contratto ha presentato la documentazione richiesta e necessaria, tra cui, in particolare, la garanzia definitiva per un valore pari a Euro.

____ (____,__) e la polizza assicurativa per un valore almeno pari a quello aggiudicato;

 l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Offerta Economica e Offerta Tecnica con i relativi allegati presentati dall’Impresa stessa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e suoi allegati) nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.

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Tutto ciò premesso, visto, considerato e attestato,

TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L’esecuzione nel presente Contratto è regolata da quanto in esso disciplinato e nei suoi allegati nonché:

 dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

 dal codice civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni soprarichiamate.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della procedura prodotti da Liguria Digitale prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Liguria Digitale.

Articolo 2 - Atti costitutivi e oggetto del contratto

1. Liguria Digitale affida all’Impresa, che accetta, l’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, alle condizioni previste:

- in questo contratto;

- nel Capitolato Tecnico;

- nel Disciplinare di gara;

- in tutti gli atti e le norme da essi richiamate;

- nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica dell’Impresa.

In caso di divergenza tra le previsioni e/o l’interpretazione dei predetti atti e documenti, per la regolazione del rapporto contrattuale, prevarrà e sarà applicata la soluzione più favorevole alla Committente.

2. L’oggetto dell’appalto è descritto nel capitolato tecnico e nel progetto offerta, specificato in corso di rapporto dal progetto esecutivo.

3. Le singole somministrazioni oggetto del presente contratto saranno effettuate sulla base di contratti specifici, stipulati in forma scritta tra le parti -in adesione al presente contratto- il cui contenuto è espressamente indicato nell’art. 10 del Capitolato Tecnico.

Articolo 3 - Durata

1. Il presente contratto ha validità per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato annualmente per ulteriori 2 anni. La durata massima complessiva è pari a 5 anni. Tuttavia, l’Agenzia prende atto e accetta che, qualora la capienza complessiva del contratto si esaurisse prima dei 5 anni, il contratto s’intenderà comunque concluso. È escluso il tacito rinnovo.

2. È fatta salva la facoltà di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del d.lgs.

50/2016 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei).

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Articolo 4 – Aumento e diminuzione

1. Liguria Digitale ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo previsto dal presente contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, d.lgs.

50/2016.

2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo massimo previsto dal presente contratto, le forniture integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e nei suoi allegati, e saranno remunerate sulla base del CMO indicato nell’Offerta Economica allegata al presente Contratto.

Articolo 5 - Profili professionali dei somministrati

1. I lavoratori oggetto della somministrazione saranno adibiti alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti, nonché degli eventuali Accordi aziendali applicabili.

2. I profili professionali richiesti, suddivisi per settore e con livelli di inquadramento ricompresi tra il livello D2 impiegati e il livello A1 del CCNL di cui sopra, saranno prevalentemente i seguenti:

Settore Profilo professionale n.unità

Tecnico

Software Designer & Coder

Network / Cybersecurity Specialist DB Administrator

Service Desk Specialist Technical Specialist

10 3 2 14 11

Tecnico Gestionale

Project Manager junior Service Manager junior

4 1

Business Analyst junior 6

Key Account junior 1

Digital Media Specialist Application Specialist junior

9 5

Service Desk Agent 7

Tecnico Amministrativo

GDPR Junior Consultant 4

Payroll Specialist 1

Buyer junior 2

Office Support & Administration 3 3. Liguria Digitale si riserva inoltre, di richiedere ed attivare contratti anche per la somministrazione di profili professionali non espressamente previsti nella tabella che precede per i quali, eventualmente, sopravvenissero nuovi fabbisogni.

4. L’orario di lavoro potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale e potrà articolarsi – sulla base della singola somministrazione richiesta – sul normale orario settimanale oppure con turni nel corso della settimana su 5 giorni o 6 giorni lavorativi, secondo le articolazioni orarie vigenti presso l’Utilizzatore e secondo le prescrizioni di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico.

5. Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni puntualmente contenute nel Capitolato ovvero nell’Offerta Tecnica dell’Agenzia,

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qualora migliorativa, ai quali si rimanda.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro esclusivo

1. Il personale fornito dall’Agenzia non deve essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con Liguria Digitale.

Articolo 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti direttamente e indirettamente inerenti all’adempimento delle prestazioni contrattuali, anche se non espressamente previsti negli atti richiamati dall’art. 2. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti da norme e prescrizioni imposte dall’osservanza dell’impresa, resteranno a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Liguria Digitale e/o ASL1.

2. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, e si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

3. L’Impresa si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) manlevare e tenere indenne Liguria Digitale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti per quanto di sua pertinenza dell’Agenzia.

4. L’Impresa si obbliga sia in forma diretta che indiretta (subappalto) a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti Liguria Digitale che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici negoziali per conto di Liguria Digitale stessa nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

5. L’Impresa si obbliga, nei confronti di Liguria Digitale, a rispettare gli obblighi prescritti nel Capitolato Tecnico e in particolar modo all’art. 11, che si intende qui integralmente richiamato.

6. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

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Articolo 8 - Obblighi riguardanti i rapporti di lavoro

1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi sia nei confronti di Liguria Digitale sia nei confronti dei dipendenti somministrati -ivi inclusi quelli assunti in forza della clausola di salvaguardia di cui all’art. 10 che segue - derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro anzidetti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, Liguria Digitale provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione all’Impresa, nei confronti della quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all’inadempienza riscontrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente da Liguria Digitale agli enti previdenziali ed assicurativi.

4. In ogni caso si applica l’art. 30 d.lgs. 50/2016 e sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di Liguria Digitale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 9 - Obblighi di riservatezza

1. L’Impresa si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.lgs. 50/2016 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché degli allegati al decreto sopradetto sull’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

2. L’Impresa, assumendosi ogni responsabilità civile e penale attribuibile alla stessa e/o ai suoi dipendenti, è obbligata ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale, per assicurare la riservatezza delle informazioni ricevute.

3. In particolare, è responsabilità dell’Impresa:

a) mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell’esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto;

b) l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori,

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nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione scritta a Liguria Digitale.

5. È vietato all’Impresa l’utilizzo diretto del nome di Liguria Digitale per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra l’Impresa e Liguria Digitale.

6. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi non imputabile a Liguria Digitale, l’Impresa risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.

7. Qualora l’inosservanza degli obblighi di riservatezza sia grave, Liguria Digitale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Liguria Digitale.

Articolo 10 – Obblighi derivanti dalla clausola di salvaguardia dell’occupazione 1. L’impresa s’impegna ad ottemperare alla clausola sociale di salvaguardia dell’occupazione, conformemente a quanto prescritto all’art. 5 del Capitolato Tecnico e come risulta dalla dichiarazione di impegno formalmente sottoscritta dalla stessa nell’offerta amministrativa e ivi richiamata come parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

Articolo 11 - Patto di integrità, Codice Etico, PTCP, Modello 231

1. L’Impresa dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di integrità tra Liguria Digitale S.p.A. e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici” e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.

2. L’Impresa dichiara di aver preso visione del “Codice Etico approvato dall’Amministratore Unico di Liguria Digitale” (di seguito “Codice Etico”) e pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo/Codice Etico) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principii in esso contenuti.

3. L’Impresa dichiara, inoltre, di aver preso visione e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi a:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito “PTPC”) adottato da Liguria Digitale in osservanza alla Legge 190/2012 e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/prevenzione alla corruzione/piano triennale di prevenzione della corruzione);

- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Modello 231”) adottato da Liguria Digitale e pubblicato sul sito

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istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestone e controllo/modello 231).

4. L’Impresa prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del PTPC e del Modello 231 integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima Liguria Digitale a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

Articolo 12 - Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Impresa dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.

2. L’Impresa dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. L’Impresa (in caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) si obbliga a comunicare immediatamente a Liguria Digitale ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto, con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n. 187, nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai sensi e agli effetti della risoluzione del contratto ex art. 108 d.lgs. 50/2016.

4. La validità del presente contratto è espressamente subordinata all’esito delle verifiche di cui all’art. 10 del d.p.r. 252/1998 di competenza della/e Prefettura/e territorialmente competente/i. Lo stesso contratto, infatti, è sottoscritto ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, del succitato d.p.r. 252/1998. Qualora la/le Prefettura/e territorialmente competente/i non fornisca/no i nulla osta necessari, il presente contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il pagamento dei servizi e delle forniture già prestate.

5. Il presente contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di Liguria Digitale chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora, nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell’Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma o l’Impresa non ottemperasse all’obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

Articolo 13 - Modalità di attivazione e di esecuzione del servizio

1. L’Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto (sia il presente contratto sia i singoli contratti di somministrazione) con la massima cura ed in ottemperanza a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e da quanto statuito da leggi e contratti applicabili alla materia nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

2. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, l’Impresa dichiara di poter disporre delle figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente contratto

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costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura dei beni e servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

3. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Liguria Digitale nonché a dare immediata comunicazione a Liguria Digitale di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

4. L’impresa si obbliga, su richiesta di Liguria Digitale, a sospendere, in qualsiasi momento, una parte o anche tutti i servizi in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità improvvise, rinunciando ora per allora a pretese risarcitorie o a richieste per compensi di sorta.

5. L’Impresa si obbliga a consentire a Liguria Digitale di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L’Impresa si obbliga ad adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita ed incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

7. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico ovvero nell’offerta tecnica dell’Impresa qualora migliorativa.

8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 21 ovvero di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 14 - Modificazioni del contratto

1. Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 17 seguente e all’art. 106 del d.lgs. 50/2016 in quanto applicabili. Liguria Digitale avrà il diritto di prorogare il presente contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.

2. Nelle eventualità prevista dal precedente comma, ai fini della determinazione del corrispettivo saranno applicati i valori economici indicati nell’allegato “offerta economica”.

3. L’Impresa prende atto e accetta che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 13, lett. d), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP, convenzioni o aggiudicazione di gare aggregate da parte di Regione Liguria per oggetti di fornitura analoghi, le condizioni contrattuali definite con l’Agenzia saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse. Pertanto, con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico si impegna ad adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra.

Articolo 15 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale dell’Impresa stessa nell’esercizio delle funzioni previste dal presente

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contratto.

2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, eccetto i lavoratori somministrati che si trovano in missione presso Liguria Digitale, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a Liguria Digitale, al suo personale, nonché a suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo potrebbero subire danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione.

3. L’impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, manlevando ad ogni fine ed effetto l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.

4. L’Impresa deve mantenere per tutta la durata del contratto la polizza assicurativa RCT, anche in favore della committente, con copertura del rischio per sinistro individuale pari almeno all’importo contrattuale.

5. In caso di inadempimento a tale obbligo Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 16 - Corrispettivo

1. Il valore stimato del presente contratto è fissato in € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) IVA esclusa. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi.

2. Le singole somministrazioni saranno effettuate sulla base di contratti specifici, stipulati in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai contenuti descritti all’art. 10 del Capitolato Tecnico. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Tecnico.

3. Per il servizio oggetto del presente contratto, Liguria Digitale corrisponderà all’Agenzia, solo e soltanto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, l’importo derivante dall’applicazione del Coefficiente Moltiplicatore Orario unico (nel prosieguo CMO) offerto in sede di offerta economica e pari a ______,___ (__________,____) alla Retribuzione Oraria di Fatto propria del livello d’inquadramento e dell’assetto retributivo della risorsa da somministrare.

4. Resta inteso che le tariffe orarie determinate dall’applicazione del CMO di cui al comma che precede, tengono conto e quindi ricomprendono, ogni e qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per Contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ricomprendere ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall’applicazione delle norme di Legge in tema di Somministrazione di Lavoro e/o dal CCNL applicabile all’Agenzia, nonché ogni eventuale onere amministrativo.

5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

6. Fermi restando i limiti prescritti nel presente contratto, nel rispetto di quanto

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prescritto all’art. 4 che precede, l’Impresa si impegna altresì a fornire nell’ambito della presente gara gli incrementi della fornitura richiesti da Liguria Digitale in conformità a quanto indicato nella documentazione di gara e nella documentazione componente l’Offerta Tecnica alle condizioni economiche massime fisse ed invariabili (in euro netto IVA) espressamente indicate dall’Impresa in Offerta Economica.

7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

8. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

9. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e, in deroga all’art. 1664, comma 1, codice civile, è convenuto che l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero alla revisione del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto all’art. 17 che segue.

Articolo 17 – Quota riservata a forniture di servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell’appalto

1. L’Impresa prende atto che l’importo pari a Euro._________= (__________/00) iva esclusa rappresenta, conformemente a quanto prescritto dall’art. 106, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e computato per la determinazione del valore globale del contratto, la quota riservata a eventuali servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell’appalto da destinarsi a Liguria Digitale qualora la stessa ne faccia richiesta per il completamento o perfezionamento del servizio oggetto dell’appalto e sia stata approvata la relativa spesa da parte della committente medesima.

2. L’Impresa si obbliga a fornire i servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell’appalto sulla base dello specifico ordinativo emesso da Liguria Digitale alle condizioni economiche, fisse ed invariabili, indicate in Offerta Economica e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata.

3. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi prescritti dai commi che precedono, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 18 – Fatturazione

1. Per il servizio di somministrazione, Liguria Digitale si obbliga a corrispondere all’Agenzia esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate e il relativo utile d’impresa. Tale corrispettivo si riferisce alle forniture eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuale e il pagamento avverrà a fronte di emissione di fatture, in conformità alla normativa vigente.

2. L’Agenzia emetterà fattura con cadenza mensile secondo le norme fiscali in vigore, che dovrà obbligatoriamente:

 contenere il riferimento al presente contratto e l’indicazione del CIG;

 contenere il numero di contratto e nominativo del lavoratore;

 essere intestata a Liguria Digitale S.p.A., Via Melen 77, 16152 GENOVA;

 essere trasmessa attraverso il SDI e deve essere inserito nel campo “codice

(13)

destinatario” il codice univoco dell’ufficio UFFA1J;

 indicare il quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;

 indicare la tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;

 indicare le retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse;

 indicare il relativo utile d’impresa per ogni singolo lavoratore;

 indicare l’IVA di legge sull’utile d’impresa; nel campo I.V.A. delle fatture dovrà essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti"

trovando applicazione le disposizioni di cui al d.l. 24 aprile 2017 n. 50, conv.

in L. 21 giugno 2017 n. 96, a norma dell'art. 1, comma 1 del citato decreto;

 indicare il totale fattura.

3. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore, il riferimento sarà fatto, nel caso siano stati installati dall’Agenzia sistemi di rilevazione presenze, al foglio presenze mensile generato da tali sistemi. Lo stesso sarà trasmesso telematicamente a Liguria Digitale per approvazione entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

4. In mancanza dei citati sistemi, Liguria Digitale ed il lavoratore sottoscriveranno un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede dell’Agenzia entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

5. Ogni singola fattura elettronica, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata del foglio presenze di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall’attestazione del versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Agenzia. L’Agenzia dovrà altresì, unitamente alla fattura elettronica, comunicare gli imponibili previdenziali di ciascun dipendente ai fini dell’applicazione da parte dell’Utilizzatore dell’I.R.A.P.

calcolata con il metodo retributivo.

6. Si precisa che Liguria Digitale potrà richiedere all’Agenzia modalità differenti di fatturazione per i lavoratori somministrati impegnati nell’ambito di progetti comunitari, senza che alcun onere possa essere richiesto. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si precisa che potranno essere richieste fatturazioni con cadenza diversa rispetto alla mensile, interessanti solamente alcuni lavoratori somministrati o riportanti particolari diciture richieste dalle autorità coinvolte nei diversi progetti.

7. Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal d.m. 3 aprile 2013, n. 55 (in tema di fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI). Le fatture saranno soggette allo split payment e dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio indicato, il numero di CIG, il numero d’ordine di Liguria Digitale, o, in assenza, dovranno riportare i riferimenti alla presente procedura. Non saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei suddetti riferimenti. Le fatture difformi dalle disposizioni che precedono si considerano non pervenute e conseguentemente non decorreranno i termini pattuiti per il pagamento sino ad effettiva chiarificazione o integrazione da parte dell’Impresa effettuata per iscritto e regolarmente pervenuta a Liguria Digitale.

NOTA: Il presente articolo sarà oggetto di personalizzazione nelle ipotesi di:

 fatturazione/pagamento unica da parte di Impresa Mandataria di un RTI

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ovvero di un Consorzio;

 fatturazione/pagamento separate da parte di ciascuna impresa costituente il RTI/Consorzio.

Articolo 19 - Pagamenti, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari 1. È esclusa l’anticipazione. Liguria Digitale effettuerà il pagamento spettante all’Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica corredata dalla documentazione di cui all’art. 18 che precede, previa acquisizione dell’attestazione di conformità delle prestazioni contrattuali, di cui all’art. 22 del Capitolato Tecnico, e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo.

2. L’Agenzia non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili a Liguria Digitale.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, in espressa deroga all’art. 5 del d.lgs. 231/2002, verranno riconosciuti all’Impresa interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 codice civile.

4. Prima di dare avvio all’esecuzione del servizio l’Impresa deve fornire alla Committente l’elenco completo dei dipendenti propri e dei subappaltatori destinati alla commessa, con obbligo di comunicare ad essa ogni sua variazione.

5. Prima di ogni pagamento, sarà diritto di Liguria Digitale nei riguardi dell’Impresa e dei subappaltatori:

 ottenere il DURC o documento equivalente aggiornato;

 ottenere copia delle buste paga sottoscritte dai dipendenti per ricevuta;

e ricusare il pagamento in caso di accertato inadempimento degli obblighi dell’Impresa e dei subappaltatori nei riguardi del personale.

6. Liguria Digitale effettuerà, ove necessario, le verifiche di legge volte ad accertare, prima di effettuare il pagamento, che il beneficiario sia in regola con l’obbligo di versamento di cui all'art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'art. 2, comma 9, del d.l.

3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

7. Ove le verifiche di legge attestino la regolarità dell’Impresa, Liguria Digitale provvederà al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico nei tempi indicati al comma 1 che precede. Ciascun bonifico, peraltro, riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG.

8. Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all’Agenzia; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati in calce alle relative fatture e comunicati per iscritto a Liguria Digitale nel rispetto dell’art. 3, comma 7, della L. 13 agosto 2010, n. 136.

9. L’Impresa, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto e a prevenire infiltrazioni criminali:

dichiara di aver acceso presso la Banca _____________ un conto corrente bancario in conformità a quanto prescritto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.

136 e s.m.i., di cui fornisce i riferimenti: conto corrente dedicato (anche in modo non esclusivo) n. _______________, intestato a _______________, IBAN ____________________________

comunica che le persone delegate a operare sul conto corrente dedicato sopra precisato sono esclusivamente quelle di seguito indicate:

(15)

Sig. ________________________, nato a __________, il __________, CF _____________, ruolo aziendale: __________________________________

Sig. ________________________, nato a __________, il __________, CF _____________, ruolo aziendale: __________________________________

10. L’Impresa si obbliga ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l’Impresa si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti di eventuali subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

11. Sarà diritto di Liguria Digitale risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora, nel corso di durata dello stesso, l’Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Resta inteso che, in tal caso, Liguria Digitale provvederà a segnalare le inottemperanze alle Autorità competenti.

12. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a Liguria Digitale le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

NOTA: Il presente articolo sarà oggetto di personalizzazione nelle ipotesi di:

 fatturazione/pagamento unica da parte di Impresa Mandataria di un RTI ovvero di un Consorzio;

 fatturazione/pagamento separate da parte di ciascuna impresa costituente il RTI/Consorzio.

Articolo 20 – Revisione dei prezzi

1. Liguria Digitale riconoscerà all’Agenzia la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL applicabile e/o degli Accordi Aziendali vigenti.

2. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, l’Agenzia prende atto e accetta che il CMO offerto e indicato nel presente contratto rimarrà fisso e invariato per tutta la durata del contratto.

Articolo 21 - Penali

1. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa agli obblighi contrattuali, Liguria Digitale potrà applicare le penali riportate all’art. 23 del Capitolato Tecnico al quale si rimanda.

2. Il computo delle penali verrà calcolato da Liguria Digitale e comunicato formalmente all’Impresa.

3. Le penali verranno detratte, in prima istanza, dai crediti vantati per l’appalto e, successivamente, dall’importo del canone dei servizi erogati dell’anno in corso o dalla cauzione prestata dall’Impresa.

4. Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo. Qualora l’importo complessivo delle penali superi tale importo, Liguria Digitale avrà diritto di dichiarare

(16)

la risoluzione del presente contratto. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Liguria Digitale di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 22 - Cauzione

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata, nell’osservanza dell’art. 103 d.lgs.

50/2016, dall’Impresa a garanzia definitiva di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita, nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, sarà svincolata, previa deduzione di crediti di Liguria Digitale verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. Liguria Digitale ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per tutte le ragioni indicate dall’art. 103 d.lgs. 50/2016, e qualora sia chiamata a corrispondere ai lavoratori impiegati nella commessa i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto entro il limite temporale di legge, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

3. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui Liguria Digitale si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Liguria Digitale.

4. In caso di inadempimento a tale obbligo, Liguria Digitale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 23 – Clausola risolutiva espressa

1. Fermo restando le clausole risolutive stabilite in altri articoli del presente Contratto, nonché dagli eventuali capitolati o disciplinari di affidamento di Liguria Digitale, in conformità a quanto previsto dall’art. 1455 codice civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali Liguria Digitale possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell’Impresa a far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto, Liguria Digitale si riserva sin d’ora la facoltà di risolvere il Contratto medesimo per colpa ed in danno dell’Impresa, dandone comunicazione con PEC, riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Liguria Digitale, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 7 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 - Obblighi riguardanti i rapporti di lavoro; 9 - Obblighi di riservatezza; 11 - Patto di integrità, Codice Etico, PTPC, Modello 231; 12 - Disposizioni antimafia; 13 - Modalità di attivazione e di esecuzione del servizio; 15 - Responsabilità e polizza assicurativa; 17 - Quota riservata a forniture di servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell’appalto; 19 - Pagamenti, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari; 21 - Penali; 22 - Cauzione; 27 - Divieto di cessione del contratto; 28 - Cessione dei crediti; 29 - Trasparenza dei prezzi; 32 - Privacy.

Articolo 24 – Recesso

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1. Il recesso della Committente è regolato dall’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 25 - Sospensione e risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 107, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 50/2016, si applica al rapporto contrattuale l’art. 108 dello stesso d.lgs. 50/2016.

Articolo 26 - Subappalto

1. Per i subappalti si applica l’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ovvero

2. (ove l’impresa abbia dichiarato che non intendere ricorrere al subappalto) Ai sensi di quanto dichiarato dall’impresa nell’offerta presentata, il subappalto non è ammesso.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del d.lgs.

50/2016, è fatto divieto all’Impresa di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato.

In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Liguria Digitale al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto di diritto.

Articolo 28 - Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.

2. In questo caso, ai fini dell’opponibilità a Liguria Digitale, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

3. La notificazione a Liguria Digitale dell’eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

4. Liguria Digitale potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.

5. L’eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro il termine di 15 giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

6. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, Liguria Digitale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 29 - Trasparenza dei prezzi 1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni

(18)

comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e gli artt. 2 e ss. della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 30 - Definizione delle controversie, foro esclusivo

1. In caso di controversie tra Liguria Digitale e l’Impresa, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo Quadro, le parti possono ricorrere al procedimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del d.lgs.

50/2016.

2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, Liguria Digitale si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 208 del d.lgs. 50/2016.

3. Tutte le controversie che non fossero risolte mediante accordo bonario o transazione saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

4. L’Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del contratto e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Articolo 31 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e negli atti allegati, l'esecuzione dell’appalto si conforma e resta soggetta all’osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici e comunque applicabili all’accordo quadro, al contratto e/o ai servizi di cui trattasi.

2. In particolare, si applicano il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ora “Codice dei Contratti Pubblici”) e le norme del d.p.r.

207/2010 tuttora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016, nonché le linee guida A.N.A.C. e i decreti ministeriali e altra normativa attuativa del Codice.

3. In via residuale si applica il codice civile.

Articolo 32 - Privacy

1. I dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento dei Contratti, nella fase precontrattuale, per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione degli stessi e del rapporto ad essi sotteso nonché nell’espletamento delle attività in essi previste saranno trattati, da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità di gestione di queste fasi. Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del Regolamento

(19)

2016/679/UE (di seguito “GDPR”), del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), del D.lgs. n. 101/2018, del D.lgs. n. 51/2018 e delle prescrizioni dell’EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali, e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata dei contratti. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere gestiti, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione.

2. Il ruolo privacy di ciascuna delle Parti sarà specificato nel Contratto e definito in base al trattamento dalle stesse concretamente svolto e a quanto previsto dalle Linee Guida 07/2020 dell’EDPB. Nel Contratto si potranno presentare i seguenti casi:

a. Trattamenti effettuati da Liguria Digitale in qualità di Titolare. In questo caso Liguria Digitale nominerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento.

b. Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su richiesta di un altro soggetto che sia Titolare del Trattamento. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata, dal Titolare stesso, Responsabile del Trattamento.

c. Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su incarico di un altro soggetto cha sia Titolare del trattamento, che prevedano anche un trattamento da parte del Fornitore. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata Responsabile del Trattamento e, a sua volta, su autorizzazione del Titolare, nominerà il Fornitore sub-Responsabile del Trattamento.

d. Trattamenti effettuati esclusivamente dal Fornitore, contrattualizzato da Liguria Digitale nella sua funzione di Centrale di Committenza quale Gestore Amministrativo dell’ordine. In questo caso il soggetto Titolare del trattamento, alla luce delle preventive valutazioni privacy effettuate nella fase precontrattuale mediante il coinvolgimento di ciascuna figura aziendale interessata, designerà il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ex art.

28 del GDPR utilizzando lo schema di designazione elaborato nell’ambito della propria autonomia, facendo riferimento al contratto stipulato da Liguria Digitale con il Fornitore. Liguria Digitale, quale Gestore Amministrativo del Contratto, a ciò autorizzata, potrà, nei casi in cui il Fornitore non sottoscriva il contratto di designazione e/o sia inadempiente rispetto alle istruzioni ricevute in tema di privacy, notificare l’inadempienza, intimare di adeguare i suoi comportamenti, applicare penali e altre richieste risarcitorie e risolvere il contratto. A tal fine una copia della designazione verrà trasmessa per conoscenza dal Titolare a Liguria Digitale.

e. Trattamenti effettuati dal Fornitore quale Titolare autonomo del trattamento.

f. Trattamenti in Contitolarità tra il Fornitore e uno o più dei seguenti soggetti:

Liguria Digitale o suoi Committenti o Beneficiari.

3. Il Fornitore, nei casi normativamente previsti, è contrattualmente obbligato a sottoscrivere la designazione a Responsabile del Trattamento o sub Responsabile del

(20)

Trattamento ex art. 28 del GDPR senza oneri o pretese economiche o di qualsivoglia natura aggiuntive. La designazione preciserà la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile o del sub Responsabile, con particolare riguardo alle misure di sicurezza. Lo schema di designazione e i relativi ruoli privacy dovranno quindi essere parte integrante della procedura di selezione del contraente e/o richiesta di offerta. Dovranno essere applicate le misure necessarie in relazione all’attività e ai trattamenti da svolgersi per conto del Titolare per garantire l’affidabilità e la resilienza dei sistemi, con particolare riferimento alla conservazione dei dati e, ove richiesto, alle procedure di disaster recovery, nonché la conformità alle norme vigenti in relazione ai trattamenti affidati e svolti a nome e per conto del Titolare.

4. Fermo restando che le misure da adottare debbono essere poste in relazione sostanziale con i trattamenti dati affidati, si rammentano come imprescindibili quelle già declinate nelle norme di seguito elencate:

a. Provvedimento del Garante sugli Amministratori di sistema;

b. Misure Minime ICT Agid;

c. Linee Guida per la sicurezza nel procurement ICT di Agid;

d. Requisiti sullo sviluppo sicuro di Agid.

5. In caso di contitolarità le Parti s’impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE o dell’art. 17 del D.lgs. 51/2018.

6. Liguria Digitale fornisce, sul proprio sito internet, agli Amministratori e Dipendenti del Fornitore le informazioni previste dagli art. 13 e 14 del GDPR relative al trattamento dei dati che li riguardano.

Articolo 33 - Spese

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono poste a carico dell’Impresa.

2. Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 131/1986, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d’uso avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette ad I.V.A..

Genova __ ________ _____

LIGURIA DIGITALE S.P.A. L’Agenzia per il Lavoro

……….……… ………….………..

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nonché di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; i le clausole e le

(21)

“Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi – codice documento LD19APP-CC0019-001” visionabili sul sito di Liguria Digitale www.liguriadigitale.it.

Genova __ ________ _____

L’Agenzia per il Lavoro ………..

Riferimenti

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