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2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni. nella vertenza di diritto amministrativo. concernente prestazioni assicurative LAINF

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S 11 74

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

SENTENZA

del 16 agosto 2011

nella vertenza di diritto amministrativo

concernente prestazioni assicurative LAINF

1. …, nata nel 1971 e di professione assistente di cura, era alle dipendenze dell’Ospedale Regionale di … e in tale qualità assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali presso la … Infortuni SA. In data 27 marzo 2008, lungo la tratta autostradale per raggiungere il posto di lavoro, l’assicurata a causa della probabile strada gelata perdeva il controllo del proprio veicolo. Nel capovolgimento, la conducente rimaneva imprigionata con il braccio destro sotto l’autovettura e riportava la frattura diafisaria dell’omero destro con paresi omo-laterale del nervo radiale e lesioni superficiali all’avambraccio destro.

Seguiva una lunga inabilità lavorativa ed un fallito tentativo di riprendere la precedente attività. Dal marzo 2010, il contratto di lavoro che legava l’assicurata all’Ente Ospedaliero Cantonale veniva adattato ad un impiego del 50%.

2. Dopo l’esame peritale del 28 settembre 2010, con decisione 24 febbraio 2011, l’assicurazione infortuni riteneva l’assicurata abile al 50% come assistente di cura e completamente in un’attività confacente allo stato di salute.

Conseguentemente dal 1. giugno 2011 sarebbe stata sospesa qualsiasi prestazione a titolo di indennità giornaliera. L’interposta opposizione mediante la quale l’assicurata chiedeva la verifica del diritto ad una rendita d’invalidità e di un’indennità per menomazione dell’integrità veniva respinta con decisione 29 aprile 2011.

3. Nel tempestivo ricorso 19 maggio 2011, l’assicurata chiedeva al Tribunale amministrativo il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 23% e la

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rivalutazione del grado d’invalidità negli anni dal 2012 al 2014.

Sostanzialmente, nel calcolo del reddito conseguibile senza invalidità non sarebbero state tenute in debita considerazione le indennità per lavoro notturno e festivo, quella per l’economia domestica e la scala salariale valida per i dipendenti del settore sanitario. Correggendo di conseguenza il reddito da valida e applicando una riduzione di almeno il 10% sul salario conseguibile da invalida ne risulterebbe un grado d’invalidità del 23%.

4. Nella propria risposta di causa, l’assicurazione infortuni chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma del rifiuto di prestazioni d’invalidità. Il calcolo del grado d’invalidità sarebbe stato correttamente effettuato. L’assicurata potrebbe conseguire il reddito già percepito prima dell’infortunio semplicemente esplicando l’attuale lavoro in misura completa. Anche in un’attività adatta ai postumi infortunistici, non sarebbero dati i presupposti per considerare le indennità speciali come parte del reddito conseguibile da valida, come non sarebbe giustificato procedere ad una riduzione del reddito da invalida in ragione del 10%.

5. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte.

Considerando in diritto:

1. E’ controversa l’esistenza di un grado d’invalidità dante diritto a rendita.

2. A norma dell’art. 18 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l’assicurata invalida almeno al 10% a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità. Le nozioni d’invalidità e d’incapacità al guadagno sono contenute nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). E’ considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). E’ considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura

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dopo aver sottoposto l’assicurata alle cure e alle misure d’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Giusta quanto previsto all’art. 16 LPGA, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurata invalida potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lei dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che essa avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida (DTF 128 V 30 cons. 1).

3. a) Come rilevato nella relazione del 16 febbraio 2011 del dott. med. …, che visitava la paziente il 28 settembre 2010, la ricorrente presenta attualmente un “disturbo funzionale terminale residuale al di sopra dell’orizzontale e in rotazione spalla, così come in estensione gomito destro in presenza di uno stato dopo frattura pluri-frammentaria del III medio dell’omero”, “la persistenza di un’alterazione residuale della sensibilità al dito pollice e lungo il versante radiale dell’avambraccio, così come debolezza muscolare agli sforzi in presenza di uno stato dopo paresi del nervo radiale destro, nel frattempo praticamente normalizzata, e una lieve sofferenza del nervo mediano al tunnel carpale destro riacutizzatasi in concomitanza con l’evento infortunistico del 23 marzo 2008”. In merito alla residua capacità lavorativa, lo specialista in chirurgia ortopedica reputava l’assicurata abile nella misura del 50% in qualità di assistente di cura. Nella valutazione della residua capacità in attività più confacenti allo stato post infortunistico, il dott. med. … si riallacciava pienamente alla valutazione già operata dal dott. med. … l’11 agosto 2010 (e poi riconfermata il 9 febbraio 2011). In attività leggere che non richiedono l’ingaggio prolungato frequente dell’arto superire destro dominante all’altezza o al di sopra dell’orizzontale, l’esecuzione di movimenti ripetitivi con la spalla, il gomito o il polso destro, l’uso di macchinari vibranti o, rispettivamente contundenti, l’esecuzione prolungata di attività di precisione con presa a pinza tra il pollice e l’indice e con un limite del carico a saltuari 5 kg tenuti scostati dal tronco, sussiste una completa abilità lucrativa.

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b) Questa valutazione non viene messa in discussione dall’istante. All’indirizzo dell’assicurazione infortuni vada però precisato che nell’esecuzione della precedente attività di assistente di cura, sussiste una capacita lavorativa ridotta al 50%. Come risulta dalla descrizione del proprio lavoro, l’istante deve rifare i letti con o senza la persona degente coricata, aiutare le persone ad andare in bagno ed a fare il bagno, alzare e coricare i pazienti, portare le vivande e i sacchi della biancheria nonché preparare i piatti per il pranzo o tagliare la carne. Evidentemente, nell’esercizio di pressoché tutte queste attività il limite di peso di 5 kg è superato e il lavoro chiede una controindicata ripetuta sollecitazione della spalla (vedi rapporto sulla capacità di carico relativa al lavoro del 21 settembre 2009). Sulla base di tale indagine pratica, anche il dott. med. … riteneva possibile “una ripresa della precedente attività, ma con rendimento diminuito, evitando attività che richiedono sovraccarico e ripetuti movimenti dell’arto superiore destro” (vedi rapporto del 21 settembre 2009). Non è pertanto dato concludere che l’istante possa aumentare il proprio grado di occupazione fino a raggiungere il rendimento completo come postulato nel ricorso. I medici che si sono espressi sulla residua abilità della ricorrente reputano che la stessa possa riprendere il proprio lavoro presso l’Ente Ospedaliero Cantonale solo con un rendimento limitato. Una ripesa in qualità di assistente di cura in misura completa non viene da nessun medico ritenuta esigibile. La deduzione contraria tratta a questo proposito dalla parte convenuta non è corroborata da alcun elemento oggettivo. Che presso il precedente datore di lavoro non vi fosse alcuna possibilità di occupare la paziente in mansioni più leggere di quelle già attribuitele e in parte fuori manzionario è documentato nel rapporto dell’ispettore sinistri, laddove il datore di lavoro negava la possibilità di impiegare l’assicurata in un’attività più leggera e quindi più conforme alla di lei residua abilità (vedi rapporto dell’ispettore sinistri per il periodo dall’8 aprile al 29 maggio 2009, pag. 2 e 3).

L’attuale impiego in ragione di un’occupazione al 50% non è pertanto dovuto alla volontà dell’istante di lavorare solo a metà tempo, bensì è dettato dalla sua situazione clinica, che giustifica un’abilità lavorativa del 50%, come del resto traspare chiaramente dai motivi addotti nello scritto del 5 marzo 2010 in merito alla modifica della percentuale lavorativa a seguito dell’infortunio.

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4. Per procedere al raffronto tra il reddito conseguibile da invalida e quello realizzabile come persona sana bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 cons. 1). Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 cons. 4.3.1). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 cons. 4.3.1 e RAMI 1993 no. U 168 pag. 100s. cons. 3b).

5. a) Prima dell’infortunio, l’assicurata lavorava presso lo stesso datore di lavoro come attualmente, ma a tempo pieno. Non sussistono pertanto motivi per ritenere che la stessa attività non sarebbe stata svolta anche in futuro e in ragione del 100%. Il reddito conseguibile da valida corrisponde pertanto a quanto l’istante avrebbe potuto guadagnare nell’esercizio della precedente attività. In termini temporali, è determinante il reddito ipotetico conseguibile al momento della decorrenza del diritto a rendita. Per questo il reddito da valida non deve essere solo indicizzato, ma deve tenere in considerazione anche l’effettiva evoluzione salariale. Non vanno invece presi in considerazione gli aumenti che insorgono o che potrebbero insorgere dopo la decorrenza del diritto a rendita (vedi sul tema Peter Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 179 s.).

b) L’assicurata ha subito l’infortunio allorquando era posta nella classe di salario 6 al 7. anno (vedi certificati di salario per il 2008). Nel calcolo del reddito conseguibile da valida per il 2011 (anno di decorrenza di un eventuale diritto a rendita e quindi determinante per il paragone dei redditi) è stato considerato

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il reddito annuo di una persona in classe di salario 6 al 10. anno pari a fr.

62'252.--. Gli aumenti salariali effettivi sono quindi stati presi in considerazione nella valutazione del reddito da valida, mentre per quanto esposto in precedenza gli aumenti dopo il 2011 vanno tralasciati. In questo senso anche la richiesta di un nuovo calcolo della rendita per gli anni dal 2012 al 2014 è priva di fondamento. La determinazione del grado d’invalidità non può essere rimessa in discussione annualmente o ogni due anni, per apporre dei correttivi in termini di circa due punti percentuali, come preteso nel ricorso. Le condizioni di una revisione sono poste all’art. 17 LPGA e presuppongono una sensibile modifica del grado d’invalidità. Poiché il reddito da valida è un’entità ipotetica già in virtù della lettera della disposizione legale di cui all’art. 16 LPGA, esso non deve corrispondere a quanto l’assicurata avrebbe a tutti gli effetti guadagnato precisamente durante un succedersi di momenti della propria carriera professionale.

c) Nel reddito da valida non è poi stata giustamente presa in considerazione l’indennità per economia domestica, non potendo questa essere considerata parte del salario determinante. Queste indennità non sottostanno al prelievo di contributi sociali ai sensi della legislazione in materia AVS/AI/IPG (vedi art.

5 cpv. 2 LAVS e 9 OAVS) e non vanno pertanto computate nel salario determinante (RAMI 1989 U 69, pag. 176 ss.). Anche in seguito, il Tribunale federale ha confermato la corretta omissione degli assegni sociali nel calcolo del reddito da valida (STF 8C_635/2001 del 27 agosto 2008 cons. 4.1).

Nell’evenienza, come risulta dagli estratti salariali della ricorrente, l’indennità per economia domestica non è soggetta al prelievo di contributi sociali e quindi, non essendo parte del salario determinante, non è stata giustamente computata nel calcolo del reddito conseguibile da valida.

d) Per quanto riguarda le indennità per ore festive e notturne, le censure di ricorso sono essenzialmente motivate. Le indennità per lavoro straordinario, notturno, festivo o per turni di lavoro vanno prese in considerazione per quanto rivestano carattere di salario e non siano reputate come delle compensazioni per le spese sostenute. Presupposto per la loro presa in considerazione è però che siano delle entrate regolari e che l’assicurata

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avrebbe con tutta probabilità anche in futuro potuto contare sulla loro attribuzione. Nel caso che ci occupa, le distinte salariali allegate comprovano che sulle indennità per lavoro festivo e notturno l’assicurata corrisponda i regolari contributi AVS/AI/IPG. Non si tratta quindi di un’indennità per spese sostenute. Inoltre, in qualità di assistente di cura l’istante è certamente sempre confrontata con tale tipo di indennità, essendo notoria la necessità in detto settore di lavorare di notte e durante i giorni festivi. A conferma delle pretese sollevate, l’istante ha allegato al ricorso la distinta salariale riguardante gli otto mesi antecedenti l’infortunio, giusta la quale risulta chiaramente che ogni mese le sono state corrisposte delle indennità per lavoro notturno e festivo.

Anche dall’attuale estratto salariale riguardante il mese di gennaio 2011 appare evidente la corresponsione di una parte di tali indennità. Per questo non vi sono motivi per considerare che nell’esercizio della propria attività in misura completa l’assicurata non avrebbe anche in futuro beneficiato di tali prestazioni. Il fatto che l’ammontare dell’indennità non sia identica per ogni mese non si oppone alla presa in considerazione di simili supplementi nel calcolo del guadagno conseguibile da valida. E’ infatti naturale che ogni mese non conti lo stesso numero di giorni festivi e che i turni di notte non possano essere stabiliti in modo identico per ogni mese lavorativo. I salari allegati riguardanti gli otto mesi precedenti l’infortunio ed il mese di gennaio 2011 permettono però di determinare approssimativamente l’importo medio mensile che detta parte di salario avrebbe verosimilmente raggiunto. Giusta l’estratto salariale per il mese di gennaio 2011, riferito però ad un impiego al 50%, l’indennità era calcolata allo stesso tasso del 2008. Per questo è dato concludere che in detto mese l’indennità sarebbe stata per un lavoro al 100%

di fr. 98.40. In termini medi, è quindi dato quantificare l’importo dell’indennità mensile per lavoro festivo e notturno a fr. 172.-- (media su nove mesi di fr.

201.--, 137.65, 200.90, 268.15, 135.55, 134.55, 201.45, 170.25 per gli anni 2007 e 2008 nonché fr. 98.40 per il 2011). Per la ricorrente, a questo importo andrebbe aggiunto l’aumento reale delle indennità decise per il 2011 dal datore di lavoro. In base al nuovo regolamento organico cantonale, il lavoro serale (che però nella distinta salariale viene definito come lavoro notturno al tasso di fr. 5.--) veniva portato da fr. 5.-- a fr. 5.90 (aumento del 18%), mentre l’indennità per lavoro festivo passava da fr. 4.-- a fr. 5.-- (aumento del 25%).

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Considerando in media un aumento delle indennità del 21%, la relativa indennità mensile di fr. 172.-- verrebbe ad ammontare nel 2011 a fr. 208.--.

Ne consegue che il salario conseguibile senza invalidità avrebbe dovuto giustamente ammontare a fr. 64'748.-- (fr. 62'252.-- + fr. 2'496.--).

e) L’assicurazione infortuni non ammette la presa in considerazione dei supplementi per lavoro notturno e giorni festivi, adducendo che questo tipo di indennità verrebbe comunque corrisposto anche nella gamma di attività ancora esigibili dall’istante (Tabella TA1 posizione 85 dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura salariale, edita dall’Ufficio federale di statistica). Tale affermazione non è però resa verosimile da alcun elemento di giudizio oggettivo. Se l’assicurata ha beneficiato di un supplemento per lavori festivi e notturni è perché ella ha sempre lavorato anche per una parte dei giorni festivi e delle notti come documentato dalla propria distinta salariale. Inoltre, l’attività di assistente di cure permetteva di considerare tali prestazioni oltre il normale orario di lavoro come rientranti nella ordinaria sfera di attività di questa professione.

Concludere con questo che una qualsiasi attività non qualificata in abito sanitario o sociale permetterebbe all’istante di conseguire parimenti delle simili indennità è solo un’opinione. Per essere preso in considerazione un simile elemento di reddito deve essere comprovato con il necessario grado della probabilità preponderante, mentre quanto proposto dall’assicurazione è una semplice supposizione che non merita considerazione. Operando un paragone tra il reddito da valida pari a fr. 64'748.-- e quanto ritenuto dalla convenuta come reddito ancora conseguibile da invalida e pari a fr. 57'793.-- ne risulta già un grado d’invalidità del 10%.

6. a) Per quanto riguarda i dati della tabella TA1 da applicare, l’assicurazione infortuni ha considerato che l’istante possa continuare a svolgere un lavoro in ambito sanitario e sociale ed ha preso come base per il calcolo del reddito ipotetico conseguibile da invalida la posizione 85 della TA1, operando poi un approssimativo calcolo del reddito (le ore lavorative settimanali per il settore sanità e sociale erano nel 2008 in media 41.6 e non 41.7, vedi Die Volkswirtschaft, 6-2010, tabella B 9.2), adeguandolo all’evoluzione dei prezzi

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solo fino al 2009, senza cioè tenere in considerazione che i redditi presi a paragone riguardano l’anno 2011 (vedi per quanto concerne l’evoluzione salariale dal 2008 al 2011 gli indici stabiliti dall’amministrazione federale e

pubblicati sul sito internet

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/04/blank/key/lohnent wicklung/quartal.html, visitato il 12 settembre 2011). Per quanto concerne la scelta della posizione 85 alla TA1, questa dà adito ad alcune perplessità, già in considerazione di quanto esposto al cons. 3b che precede. Dall’indagine sul posto di lavoro condotta, non è dato senz’altro concludere alla possibilità di svolgere un’attività leggera anche se dequalificata in ambito sanitario o sociale con un pieno rendimento. Infatti, in detto settore l’attività fisica predomina solitamente rispetto al semplice lavoro di sorveglianza o a tavolino.

Per questa fera di attività è allora difficile concludere alla possibilità per l’assicurata di esercitare senza alcun impedimento un’attività dequalificata entro i limiti funzionali posti dai medici.

b Per questo Giudice su questo reddito specifico, una riduzione addizionale del 10% sarebbe consona alla situazione post-infortunistica dell’istante. Secondo la giurisprudenza, costituisce una questione di diritto liberamente riesaminabile sapere se si giustificano delle deduzioni dal salario base da invalida in ragione di circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori) secondo i principi elaborati in DTF 126 V 75 (DTF 132 V 399 cons. 3.3). La deduzione non va effettuata automaticamente ma solo se nel singolo caso sussistono elementi che lascino presagire che la persona assicurata, a causa di una o più di queste circostanze, ben difficilmente riuscirà a sfruttare la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro. Nella quantificazione della (eventuale) deduzione dal salario statistico i singoli fattori entranti in linea di considerazione non giustificano, per ognuno di loro, automaticamente una riduzione, dovendo essere esaminate la loro interazione e la loro incidenza complessiva sul reddito da invalida (cfr. STF 9C_382/2007 del 13 novembre 2007 cons. 4.2). Inizialmente, il supplemento di riduzione era giustificato dal fatto che, di regola, le persone impiegate a tempo parziale guadagnavano proporzionalmente meno di quelle impiegate a tempo pieno (DAS AI 1998 no. 15, principio valido però solo per la

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manodopera maschile). Per le assicurate capaci al lavoro a tempo pieno non si giustifica pertanto solitamente un’ulteriore deduzione. Nel caso in esame, dall’assicurata è esigibile l’esplicazione di un lavoro in misura completa, considerando alcuni impedimenti addizionali che escludono l’ingaggio del braccio destro, lavori sopra l’orizzontale, le attività ripetitive, eventuali vibrazioni o contusioni dell’arto superiore destro, l’esecuzione prolungata di attività di precisione con presa a pinza tra il pollice e l’indice e il porto di pesi superiori a 5 kg (può saltuariamente sollevare fino a 5 kg). Per l’assicurazione convenuta l’entità di questi impedimenti addizionali, non potrebbe essere considerata rilevante nell’esercizio del genere di attività prese a fondamento per il calcolo in parola. Sarebbe infatti possibile ammettere che l’esercizio di attività leggere non implichino l’impiego delle braccia sopra l’orizzontale, di macchinari vibranti o contundenti e della presa fine. Questa conclusione si addice però generalmente all’intera gamma di attività di carattere leggero e ripetitivo (valore mediano totale della tabella TA1), laddove i redditi sono anche sensibilmente inferiori a quello preso in considerazione nell’evenienza concreta, ma non per la specifica situazione dell’assicurata. Come si è detto, in base alla documentazione medica agli atti, non è dato concludere che essa possa restare attiva nel proprio settore di attività (sanitario) svolgendo un lavoro dequalificato e con un pieno rendimento. Tale conclusione è stata dedotta dall’assicurazione infortuni, senza però che la stessa abbia anche solo provato a dimostrare la fattibilità concreta di quanto preteso, ad esempio indicando quale tipo di attività sarebbe concretamente esigibile con pieno rendimento. Basti a questo proposito rilevare che giusta l’indagine svolta sul posto di lavoro, anche per i lavori fuori mansionario rispetto alla normale attività di un’assistente di cure, la ricorrente incontrava comunque grosse difficoltà, benché le fossero state riservate delle attività ritenute dai responsabili di carattere leggero (vedi rapporto dell’ispettore sinistri per il periodo dall’8 aprile al 29 maggio 2009). Per questi motivi, per un salario giusta la posizione 85 della tabella TA1 si giustificherebbe un’ulteriore riduzione del 10%.

c) Quando in termini medici è consigliata l’esplicazione di un lavoro leggero senza chiare indicazioni per il mantenimento del settore di attività precedente,

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è solitamente indicato stabilire il reddito conseguibile da invalida giusta i dati esposti nella TA1 riguardanti la media nazionale conseguibile nel settore privato riferita ad attività semplici e ripetitive con un livello di qualifica 4 (in questo caso il calcolo del reddito annuo da invalida si presenterebbe come segue: partendo da uno stipendio lordo mensile in detto settore nel 2008 di fr.

4’116.--, ritenuti 12 mesi all’anno per un tempo normale di lavoro 41.6 ore settimanali anziché le 40 ore ritenute dai dati statistici [fr. 4'116.-- x 12 : 40 x 41.6, vedi Die Wolkswirtschaft, 6-2010, tabella B 9.2] e considerando un aumento dei salari del 2.1% per il 2009, dell’1.0% per il 2010 e dell’1.7% per il 2011 il guadagno annuo per il 2011 risulterebbe ammontare a fr. 53'871.--).

Su tale reddito, essendo possibile l’esercizio di un’attività a tempo pieno e con preteso completo rendimento, non si giustifica solitamente un’ulteriore riduzione, poiché prendendo in considerazione l’insieme di tutte le attività leggere che entrerebbero in considerazione è dato concludere che gli impedimenti riscontrati non inciderebbero ulteriormente sul rendimento (piccoli lavori amministrativi, di controllo, sorveglianza, al telefono, nell’ambito della vendita ecc.). Inoltre, per questa gamma di attività ancora esigibili senza impedimenti, non è escluso che la qualifica professionale dell’assicurata potrebbe tornarle utile. Per questi motivi, se per i dati statistici viene presa a fondamento del calcolo la media del settore privato, una ulteriore deduzione non trova alcuna giustificazione.

c) Compete in queste condizioni all’assicurazione infortuni determinare esattamente il grado d’invalidità della ricorrente partendo da un reddito conseguibile senza invalidità nel 2011 pari a fr. 64'748.--. Per quanto riguarda il reddito realizzabile dopo l’infortunio, spetta alla convenuta stabilire se operare con i dati statistici del settore sanitario e sociale (TA1 posizione 85) praticando in tale caso una riduzione del 10% o con quelli riferiti ai valori complessivi della media svizzera del settore privato (TA1), nel qual caso un ulteriore riduzione non trova giustificazione, e avendo riguardo all’impossibilità di arrotondare il risultato così ottenuto (STF I 32/00 dell’8 agosto 2001).

7. In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e gli atti sono ritornati all’assicurazione infortuni per l’esatta definizione del

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grado d’invalidità. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, la procedura è gratuita.

Alla ricorrente che non si è avvalsa della collaborazione di un patrocinatore legale non spettano ripetibili.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vengono rinviati all’… Infortuni SA per la quantificazione esatta del grado d’invalidità nel senso esposto nei considerandi.

2. La procedura è gratuita.

3. Non vengono assegnate ripetibili.

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