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DISCIPLINARE TECNICO

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Academic year: 2022

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(1)

Aquaser Srl Edizione Ottobre 2019

Approvato da Alberto Risoldi (Amministratore Delegato)

FORNITURA DI CARBURANTE PER

AUTOTRAZIONE

MEDIANTE FUEL CARD

(2)

Indice

1. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI ... 2

2. AMBITO TERRITORIALE DELLE ATTIVITÀ ... 2

3. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO ... 3

4. OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE ... 3

5. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI ... 5

6. COLLUDO/VERIFICA DI CONFROMITA’ DELLE PRESTAZIONI ... 5

7. SUBAPPALTO ... 5

8. PENALI ... 5

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1. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.1 Il presente Disciplinare Tecnico regola le modalità di esecuzione del servizio di fornitura gasolio per autotrazione oggetto dell’Appalto tra Aquaser s.r.l. Impresa Affidataria (di seguito Committente) e l’Impresa Esecutrice (di seguito “Appaltatore”).

1.2 I carburanti erogati dal fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi alle specifiche tecniche EN590.

1.3 Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:

• Essere dotata di banda magnetica e/o microchip;

• Essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell’Ordinativo di Fornitura;

• Essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (“P.I.N.”);

• Essere idonea all’erogazione del carburante previa esibizione da parte dell’utilizzatore;

• Essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall’utilizzatore al momento del rifornimento.

• Non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo semplificativo e non esustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;

• Riportare un simbolo grafico che indichi i punti vendita presso i quali è possibile utilizzare la Fuel Card (il medesimo simbolo grafico dovrà essere visibile presso i punti vendita accettatori);

• Le Fuel Card dovranno consentire il rifornimento di Carburante per Autotrazione in tutti i punti vendita contraddistinti dal simbolo grafico di cui al precedente punto.

1.4 Per ciascuna delle fuel card dovrà essere previsto un massimale giornaliero di Euro 1.000,00 (Mille/00)).

1.5 Il massimale mensile utilizzabile da AQUASER per tutte le fuel card disponibili deve essere complessivamente non inferiore ad Euro 50.000,00 (Centoventimila/00).

2. AMBITO TERRITORIALE DELLE ATTIVITÀ

2.1 La fornitura del carburante per autotrazione avviene a cura del Fornitore presso le stazioni di servizio abilitate ad accettare Fuel Card, contraddistinte dal relativo marchio, all’interno delle seguenti regioni. Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Per stazioni di servizio di intendono anche marchi partner dell’Aggiudicatario della gara, ossia tutte le stazioni di servizio che accettano le Fuel Card. In quest’ultimo caso verrà applicato lo stesso sconto offerto dall’Aggiudicatario. L’Appaltatore dovrà garantire un numero minimo di 10 stazioni di servizio per Regione, di cui almeno 5 nel raggio di 5 km da svincoli e uscite delle seguenti arterie:

• A1 (intero tracciato);

• A7 (tratto Milano-Interconnessione A21);

• A11 (intero tracciato);

• A12 (tratto Roma-Tarquinia e tratto Rosignano Marittimo-Interconnessione A11);

• A13 (intero tracciato);

• A21 (intero tracciato);

• A22 (tratto Modena-Verona);

• A90 (intero tracciato);

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• SS1 Aurelia (tratto Tarquinia-Rosignano Marittimo);

• SGC Firenze-Pisa-Livorno;

• E45 (tratto Orte-Cesena Nord;

• RA6 (intero tracciato).

3. IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

3.1 Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi solari e consecutivi a decorrere dalla data di stipula e comunque fino all’esaurimento dei quantitativi oggetto d’appalto, qualora tale evento dovesse verificarsi prima. È facoltà del Committente procedere alla proroga del contratto per ulteriori mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni. Nel periodo di vigenza del contratto, AQUASER si riserva la facoltà di non ordinare alcuna prestazione rispetto a quanto oggetto di contratto. In tal caso, saranno riconosciute al Fornitore soltanto le prestazioni effettivamente richieste, ai prezzi emersi in sede di gara.

3.2 È previsto un unico Lotto, il cui importo a base di gara è al netto di IVA, accise e/o altre imposte e contributi di legge. Il quantitativo presunto annuo è pari a 611.320,00 (seicentoundicimilatrecentoventi) litri di carburante per autotrazione.

3.3 L’importo è stato calcolato valorizzando ciascun litro di carburante al prezzo di Euro 0,58099. Tale valore è l’ultimo rilevamento del MISE (mese di Agosto 2019) disponibile prima della pubblicazione della presente procedura di gara.

4. OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

4.1 Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D’Appalto, l’Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri.

4.2 Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata, in modo da garantire l’elaborazione di statistiche e/o report con informazioni di dettaglio relative all’erogazione del carburante, con particolare riferimento a:

i) Numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;

ii) Targa dell’automezzo;

iii) Data e ora del rifornimento;

iv) Località dell’Area di servizio;

v) Quantità erogata;

vi) Indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;

vii) Prezzo unitario del carburante erogato;

viii) Importo totale singolo rifornimento;

ix) Numero della transazione;

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in formato elettronico mediante accesso ad aree protette di siti internet del Fornitore.

4.3 Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.

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4.4 Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela ambientale. I costi e gli oneri che ne derivano sono compresi nei compensi spettanti all’Appaltatore.

4.5 Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì alla domenica anche festivi, compresi i mesi di agosto e dicembre, nonché, eccezionalmente, anche in orari notturni.

4.6 Il Fornitore, al fine di scongiurare utilizzi illeciti delle Fuel Card da parte di terzi, dovrà mettere a disposizione un sistema che preveda allert in caso di utilizzo delle fuel card nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 5:00. Tale sistema dovrà prevedere l’invio di una mail all’indirizzo fornito dal Committente.

4.7 Qualora, per qualsiasi motivo, subentrassero problemi di rifornimento ( Fuel Card smagnetizzata, sistemi telematici bloccati, ecc. ) il Committente si farà carico della risoluzione del problema. Il Committente indicherà la persona da contattare per risolvere qualsiasi problematica in merito.

4.8 Le fatture emesse dovranno riportare, oltre ai dati sopraindicati, anche le seguenti informazioni:

i) importo al netto dell’IVA;

ii) sconto unitario;

iii) importo scontato al netto dell’IVA;

iv) aliquota IVA;

v) importo IVA;

vi) totale complessivo scontato

4.9 Il Fornitore deve mettere a disposizione del Committente un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica.

4.10 Il Fornitore si impegna a consegnare presso la sede di Aquaser le Fuel Card ed i relativi PIN entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta effettuata dal Committente. Entro lo stesso termine il Fornitore si impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l’applicazione delle penali di cui all’Art. 8. Il committente si riserva il diritto di richiedere, all’atto della richiesta iniziale, l’invio di n° 1 carta sostitutiva disattivata per ogni targa, da attivare qualora se ne paventi la necessità ( smarrimento, smagnetizzazione, ecc. ), previa richiesta del committente.

4.11 In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, il Committente comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l’applicazione delle penali di cui all’Art. 8.

4.12 In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l’utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all’Autorità Competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’Art. 8. Le Fuel Card così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell’utilizzatore dell’avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti del Committente.

4.13 Il carburante per autotrazione erogato deve presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi

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si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all’atto dell’erogazione stessa.

5. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI NON OPERANTE

6. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFROMITA’ DELLE PRESTAZIONI NON OPERANTE

7. SUBAPPALTO NON OPERANTE

8. PENALI

8.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna e l’attivazione delle Fuel Card (15 giorni solari dalla richiesta di consegna) o per la sostituzione delle Fuel Card malfunzionanti (5 giorni solari dalla comunicazione di malfunzionamenti), il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari all’1‰ (uno permille) dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui all’Art. 4.12, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari ad Euro 5.000,00 (Cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8.3 Le inadempienze saranno tempestivamente contestate ed applicate al Fornitore, che avrà facoltà di produrre controdeduzione e giustificazioni in merito entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento e comunque prima dei termini previsti per la loro detrazione dai corrispettivi dovuti da Aquaser.

8.4 Qualora l’importo delle penalità superi una quota pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, Aquaser si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere. Qualora l’ammontare delle penali raggiungesse il valore pari al 20% (venti percento) dell’importo contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di Aquaser di addebitare al fornitore i danni derivanti dalla risoluzione e le maggiori spese sostenute per garantire il proseguimento del servizio.

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