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Mercoledì 30 settembre 2020

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Academic year: 2021

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(1)

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione

di una nuova regolamentazione delle professioni. Atto n. 186. PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legi-slativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Atto del Governo 186);

considerato che:

esso è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall’articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), che contempla nell’allegato A la direttiva (UE) 2018/958, al cui recepimento è volto lo schema di decreto in esame;

la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminar-mente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l’accesso alle professioni re-golamentate o il loro esercizio al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni spro-porzionate all’accesso alle professioni re-golamentate o al loro esercizio;

il « test di proporzionalità » deve es-sere posto in eses-sere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente e la sua portata è « proporzionata alla natura, al contenuto e all’impatto della disposizione », al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, evitando restrizioni spro-porzionate all’accesso alle professioni re-golamentate o al loro esercizio;

l’intervento europeo, resosi necessa-rio a causa della tutela non soddisfacente offerta in particolare dalla direttiva 2005/ 36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, richiede agli Stati membri di garantire obiettività e indipen-denza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, escludendo quindi eventuali influenze da parte dei portatori di interesse, che la direttiva impone co-munque di consultare nel processo di adozione delle disposizioni;

risultano aperte tre procedure di in-frazione a carico dell’Italia per quanto riguarda il recepimento della citata diret-tiva 2005/36/CE, nelle quali si contesta all’Italia, tra l’altro, di continuare a richie-dere ai titolari delle specifiche professioni regolamentate dell’agente immobiliare e dell’avvocato requisiti sia sproporzionati che discriminatori (in violazione dell’arti-colo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/ 36/CE come sostituito dalla direttiva 2013/ 55/UE) nonché lesivi della libertà di sta-bilimento ex articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo è volto a disciplinare lo svolgimento della valutazione di proporzionalità da effet-tuarsi in vista dell’adozione di nuove norme legislative, regolamentari o ammi-nistrative generali nonché di disposizioni di modifica delle norme esistenti, che limitino l’accesso alle professioni regola-mentate, il loro esercizio o l’accesso a una modalità di esercizio delle stesse,

(2)

preso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo;

in particolare lo schema disciplina le fasi della valutazione dei nuovi provvedi-menti, prevedendo che i soggetti regolatori devono operare una valutazione della pro-porzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell’atto normativo o in sede di istruttoria dell’atto amministrativo generale, compilando il questionario ripor-tato nella tabella di cui all’Allegato I del provvedimento, da trasmettere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della verifica dell’adeguatezza e della completezza della valutazione di propor-zionalità svolta dalle amministrazioni pro-ponenti, specificando, al comma 4 dell’ar-ticolo 3, che devono essere analogamente trasmessi – per la valutazione di propor-zionalità – all’Autorità garante della con-correnza le nuove disposizioni che limi-tano l’accesso alle professioni regolamen-tate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni or-dinarie o dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2007 limitatamente alle professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti);

preso atto del parere reso dalla Con-ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 10 settembre scorso;

condivisa pienamente la proposta di emendamento formulata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, volta a sopprimere il comma 4 dell’articolo 3 al fine di eliminare la differenziazione tra soggetti regolatori e di escludere dall’ap-plicazione dell’adottando decreto legisla-tivo le decisioni riguardanti le domande di riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

condivise altresì le richieste di chia-rimento avanzate dalla Conferenza in or-dine al regime particolare per le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome, alla riconoscibilità del medesimo ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di tutti i soggetti regolatori, alla natura del parere della stessa Autorità, all’assogget-tabilità dei procedimenti decisionali ri-guardanti le istanze di singoli cittadini al procedimento stabilito dallo schema di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione:

provveda il Governo a recepire l’e-mendamento proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e a chiarire gli aspetti evidenziati nel medesimo pa-rere.

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