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Gelsomini Claudia – Vicario del Dirigente dell’Ufficio POAS della Direzione regionale INAIL dell’Emilia Romagna

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Academic year: 2022

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VERBALE SEDUTA RISERVATA

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di distributori automatici di alimenti e bevande sedi dell’Emilia Romagna CIG 81429395D6, 8145241183, 81452855D1 – VERBALE SEDUTA APERTURA OFFERTE AMMINISTRATIVE Premesso che:

- con determinazione n. 4 del 9 gennaio 2020 del Direttore Regionale per l’Emilia Romagna è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici per tutte le Sedi dell’Emilia Romagna, per una durata di anni tre.

- Che in data 28 luglio 2020 il seggio incaricato si è riunito in seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti

- Che, in esito a tale verifica, il seggio ha attivato la procedura di soccorso istruttorio, come indicato nel verbale della seduta del 28 luglio 2020

- Che ai concorrenti interessati è stata inviata PEC a cura del Responsabile Unico del Procedimento in data 31 luglio 2020, con fissazione del termine di riscontro alle ore 12:00 del 4 agosto 2020, a pena di esclusione

- Che tutte le ditte interpellate hanno dato riscontro entro il termine predetto

Come previsto dal Disciplinare di gara, la verifica della documentazione amministrativa viene gestita dal seggio di gara così composto:

Alessio Zanoli – Responsabile Processo Approvvigionamenti Direzione regionale INAIL dell’Emilia Romagna;

Gelsomini Claudia – Vicario del Dirigente dell’Ufficio POAS della Direzione regionale INAIL dell’Emilia Romagna;

Fabio Fazzina – addetto amministrativo Processo Approvvigionamenti Direzione regionale INAIL dell’Emilia Romagna (in collegamento da remoto in quanto in regime di lavoro agile per l’emergenza sanitaria in corso);

In data 6 agosto 2020 alle ore 10:00 hanno inizio in seduta riservata le operazioni di verifica della documentazione presentata ed il seggio rileva che, per tutti i concorrenti la documentazione è completa e corretta e che non sussistono cause di esclusione.

Il seggio rileva altresì che tutti i concorrenti soddisfano i requisiti di capacità economica, tecnica e professionale.

Il seggio rileva che tutte le ditte concorrenti hanno dichiarato di aver subito il provvedimento n. 26064 del 14.06.2016 dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, unitamente ad altre numerose Società e all’associazione di categoria che riunisce i principali operatori del settore della filiera del vending in Italia.

IVS Italia ha presentato ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio richiamato, provvedendo al deposito dell’atto e all’iscrizione a ruolo presso il T.A.R. Lazio Roma che, con sentenza n. 9048 del 28.07.2017, ha respinto il ricorso.

La IVS Italia ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 6022 del 2.09.2019, ha parzialmente accolto l’appello relativamente alla modalità di determinazione delle sanzioni, escludendo l’aggravante del cartelringleader, nonché dell’entry fee.

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La società Gruppo ILLIRIA s.p.a. ha presentato ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio richiamato, provvedendo al deposito dell’atto e all’iscrizione a ruolo presso il T.A.R. Lazio Roma che, con sentenza n. 9049 del 28.07.2017, ha respinto il ricorso.

Tale sentenza è stata impugnata dal Gruppo ILLIRIA s.p.a. innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5563 del 5.08.2019 ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla ricorrente, in particolare negando l’addebito a Gruppo Illiria dell’aggravante della leadership, nonché dell’entry fee.

La società Gruppo Argenta s.p.a. ha presentato ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio richiamato, provvedendo al deposito dell’atto e all’iscrizione a ruolo presso il T.A.R. Lazio Roma che, con sentenza n. 9047 del 28 luglio 2017, lo ha respinto. La società ha proposto appello avanti il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 6025 del 2.09.2019, ha accolto, in parte, l’appello relativamente alla modalità di determinazione delle sanzioni, escludendo l’aggravante del cartelringleader, nonché dell’entry fee.

La società Liomatic S.p.A. ha impugnato il provvedimento dell’AGCM ed il Consiglio di Stato ha riconosciuto la parziale fondatezza dell’appello proposto (sent. N. 6030 del 2 settembre 2019).

Tutti gli operatori economici concorrenti hanno dichiarato di aver adottato misure di Self Cleaning, come statuito dall’art. 80, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo VII delle Linee Guida n. 6.

Secondo le società i Programmi messi in atto dalle interessate soddisfano espressamente i presupposti prescritti dal paragrafo 7.3 Linee Guida ANAC n. 6.

In ultimo l’annotazione risulta iscritta nel Casellario Informatico ANAC, ma non comporta l’automatica esclusione dalle gare pubbliche.

Considerato quanto sopra esposto, in particolare che tutte le società interessate hanno adottato misure di self cleaning e che il provvedimento sanzionatorio ha riguardato utti i concorrenti, il seggio delibera di non disporre l’esclusione dei concorrenti e li ammette tutti alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche

Alle ore 12,00 il seggio di gara conclude le operazioni di verifica e dichiara terminata la seduta.

ALESSIO ZANOLI _____________________________

CLAUDIA GELSOMINI ____________________________

FABIO FAZZINA ______________________________

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