Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 24 dell'11 marzo 1975
Oggetto: Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 16 gennaio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'8 febbraio 1975, ha approvato la deliberazione 3 dicembre 1974 del Consiglio di amministrazione (cfr. allegato) con la quale sono stabilite le misure dei premi speciali unitari dell'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del Titolo I del Testo unico emanato con D.P.R. n. 1124/1965.
Il provvedimento, cui le Sedi vorranno dare subito attuazione, ha decorrenza dalla campagna olearia 1974/75.
Restano confermate le altre disposizioni impartite in precedenza.
Allegato alla circ. n. 24/1975
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per il lavoro e la previdenza sociale
VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del R.D. 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
VISTO l'art. 42 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, concernente disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prevede la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni speciali da approvare con Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, su delibera dell'I.N.A.I.L.
VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nella seduta del 3 dicembre 1974 concernente i premi fissi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;
DECRETA
E' approvata la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nella seduta del 3 dicembre 1974 concernente i premi fissi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, nel testo annesso al presente Decreto.
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 8/c) Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 3 dicembre 1974
udita la relazione del Direttore generale in ordine all'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli artt. 39, secondo comma, 40 e 42;
esaminati i dati di bilancio relativi alle campagne olearie 1969/70, 1970/71 e 1971/72;
visto il parere espresso dal Comitato tecnico industria nella seduta del 25 novembre 1974;
sentito il parere favorevole del Direttore generale;
visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, delibera
che ai sensi dell'art.42 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a decorrere dalla campagna olearia 1974/1975, i premi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del Titolo I del citato Testo Unico, siano determinati come segue, per ogni frantoio considerato come unita tecnico-operativa (indipendentemente dal tipo e dal numero delle macine o delle presse che lo compongono):
- premio speciale unitario di lire 23.908 per l'intera campagna;
- premio speciale unitario di lire 15.938 per lavori di durata non superiore a 15 giorni di calendario.
Tali premi sono commisurati ad una retribuzione giornaliera fino a lire 1.800 del lavoratore meglio retribuito (capo frantoiano); in caso di retribuzione superiore, sempre riferita al lavoratore meglio retribuito, i premi unitari saranno proporzionalmente aumentati.
La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto ai sensi degli artt. 40 e 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.