• Non ci sono risultati.

24 dell'11 marzo 1975 Oggetto: Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "24 dell'11 marzo 1975 Oggetto: Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 24 dell'11 marzo 1975

Oggetto: Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 16 gennaio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'8 febbraio 1975, ha approvato la deliberazione 3 dicembre 1974 del Consiglio di amministrazione (cfr. allegato) con la quale sono stabilite le misure dei premi speciali unitari dell'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del Titolo I del Testo unico emanato con D.P.R. n. 1124/1965.

Il provvedimento, cui le Sedi vorranno dare subito attuazione, ha decorrenza dalla campagna olearia 1974/75.

Restano confermate le altre disposizioni impartite in precedenza.

Allegato alla circ. n. 24/1975

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per il lavoro e la previdenza sociale

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del R.D. 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, concernente disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prevede la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni speciali da approvare con Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, su delibera dell'I.N.A.I.L.

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nella seduta del 3 dicembre 1974 concernente i premi fissi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

DECRETA

E' approvata la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro nella seduta del 3 dicembre 1974 concernente i premi fissi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, nel testo annesso al presente Decreto.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 8/c) Assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 3 dicembre 1974

udita la relazione del Direttore generale in ordine all'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

(2)

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli artt. 39, secondo comma, 40 e 42;

esaminati i dati di bilancio relativi alle campagne olearie 1969/70, 1970/71 e 1971/72;

visto il parere espresso dal Comitato tecnico industria nella seduta del 25 novembre 1974;

sentito il parere favorevole del Direttore generale;

visto il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, delibera

che ai sensi dell'art.42 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a decorrere dalla campagna olearia 1974/1975, i premi per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del Titolo I del citato Testo Unico, siano determinati come segue, per ogni frantoio considerato come unita tecnico-operativa (indipendentemente dal tipo e dal numero delle macine o delle presse che lo compongono):

- premio speciale unitario di lire 23.908 per l'intera campagna;

- premio speciale unitario di lire 15.938 per lavori di durata non superiore a 15 giorni di calendario.

Tali premi sono commisurati ad una retribuzione giornaliera fino a lire 1.800 del lavoratore meglio retribuito (capo frantoiano); in caso di retribuzione superiore, sempre riferita al lavoratore meglio retribuito, i premi unitari saranno proporzionalmente aumentati.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto ai sensi degli artt. 40 e 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Riferimenti

Documenti correlati

1. Ai sensi dell’articolo 234 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con

Ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. , ai se si

42/1989, laddove è stabilito che la retribuzione convenzionale, valevole ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Qualora il datore di lavoro non adempia, anche in parte, agli obblighi sopra indicati, il premio va riferito al frantoio di tipo B, all'"intera compagna", alla

A decorrere dal 1° gennaio 1980, il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati

Visto l'art. 47, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e

296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007), che prevede la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle