Resoconti Parlamentari — 7965 — Assemblea Regionale Siciliana
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954
CCLVIII. S E D U T A
(Pomeridiana)
M E R C O L E D Ì 1 7 M A R Z O 1 0 5 4
Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO
I N D I C E
Comunicazione del Presidente .
Pag.
7966
Disegno di legge: «N orm e integrative per l’assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della legge sulla riforma agraria » (280) (S e g u ito d ella discu s
sione) :
PRESIDENTE . 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7972, 7973 7976, 7977, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990
7992 C E L I ... 7967, 7968, 7983, 7989 LANZA, P resid en te, d ella C om m issione 7968,7973 7974, 7975,7976, 7982, 7984 GERMANA’ G IO A C C H IN O , A ssesso re a l
l'agricoltura ed alle fo r e s te . 7969, 7970, 7972, 7973 7974,7976, 7978,7979 7981, 7984, 7985, 7986 7987,7988 0 V A Z Z A . . 7969, 7971, 7978, 7981, 7983, 7989, 7992 C I P O L L A ... 7973, 7976, 7985 M AJORANA BE N E D E T TO , rela tore . . 7973 R E C U P E R O ... 7973,7974,7975 C A N N I Z Z O ...7977,7990 SACCA’ ... ... . 7977,7979,7980,7991 CEEALU’ ... 7981 m a n g a n o ... 7987,7989 Interrogazione (A n n u n zio ) . . . . 7965
Mozione (Per la discussione):
PIZZO ... 7992 P R E S ID E N T E ... 7992
Ordine del giorno (Inversione): i
p r e s i d e n t e . . . . . . . . 7966
Per la sciagura verificatasi nella miniera Cozzodisi:
R E N D A ... 7966 S A L A M O N E ... 7966 R E S T IV O , P r esid en te d ella R eg io n e . . 7966 P R E S I D E N T E ... 7966 S A N T A G A T I A N T O N IN O . , . . 7966 A D A M O D O M E N I C O ... 7966
La seduta è aperta alle ore 18,10.
LO MAGRO, segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende appro
vato.
Annunzio di interrogazione.
PRESIDENTE. Invito il deputato segreta
rio a dare lettura della interrogazione per
venuta alla Presidenza.
LO MAGRO, segretario:
■ « All’Assessore all’igiene ed alla sanità ed all’Assessore delegato ai trasporti ed alle c o municazioni, per conoscere se non credano opportuno assicurare alle isole di Marettimo e dì Levanzo i servizi necessari alla vita, co
me la farmacia, il medico condotto, il tele
fono e migliori servizi di comunicazione estendendo alle medesime il servìzio moto
barca postale, nonché l’altro servizio bisetti-
Resoconti, f. 1089 (700)
H Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo I954
Resoconti Parlamentari — 7966 ■— Assemblea Regionale Siciliana
manale della linea marittima 113, già istitui
ta per l’isola maggiore di Favignana » (1042).
D ’Antoni. PRESIDENTE. Comunico che l’interroga
zione testé letta sarà iscritta all’ordine del giorno per essere svolta al suo turno.
Comunicazione del Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che l’Assessore alla pubblica istruzione, onorevole Castiglia, ha giustificato la sua assenza alla seduta anti
meridiana odierna, adducendo di essere stato impedito a parteciparvi per motivi del suo ufficio.
Per la sciagura verificatasi nella miniera Coz- zodisi,
RENDA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENDA. Onorevole Presidente, nella m i
niera Cozzodisi di Casteltermini, a causa del
lo scoppio di grisou, è morto l’operaio Calo
gero D’Alessandro ed un altro suo compagno di lavoro, è rimasto gravemente ferito.
Nel rivolgere ai familiari delle vittime la espressione del cordoglio dell’Assemblea e nel formulare gli auguri di una perfetta e pronta guarigione dell’operaio ferito, colgo l’occasio
ne per invitare il Governo ad intervenire in favore dei colpiti dalla sciagura.
SALAMONE. Il Gruppo parlamentare del
la Democrazia cristiana si associa.
RESTIVO, Presidente della Regione. Il Go
verno si associa alle espressioni di cordoglio e, per quanto è in suo potere, adotterà ogni concreto provvedimento onde dimostrare la sua solidarietà alle famiglie così dolorosamen
te colpite.
PRESIDENTE. Tutti concordi ci associamo al dolore delle famiglie sinistrate.
SANTAGATI ANTONINO. Il gruppo del Movimento sociale italiano si associa alle pa
role dell’onorevole Renda.
ADAMO DOMENICO. Anche il Gruppo I monarchico si associa.
Inversione deU’ordiiie del giorno.
PRESIDENTE. Per l’assenza dell’onorevo
le Assessore alle finanze, non si può discutere la mozione numero 36 degli onorevoli Pizzo ed altri, iscritta alla lettera B) dell’ordine del giorno; suggerisco pertanto di passare alla lettera C).
Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.
Seguito della discussione del disegno di legge:
'«N orm e integrative per l'assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della legge sulla riforma agraria » (280).
PRESIDENTE. Si proceda al seguito della discussione del disegno di legge: «Norme integrative per la assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della legge sulla ri
forma agraria ».
Ricordo che nella seduta dell’l l marzo è stato approvato l’articolo 1 e che, in quella precedente all’attuale, sono stati respinti gli articoli aggiuntivi 1 bis e 1 ter, presentati ri
spettivamente dagli onorevoli: Franchina, Guzzardi, Antoci ed altri; e Franchina, Guz- zardi, Ovazza ed altri.
Do lettura dell’articolo 2.
Art. 2.
Dopo effettuato il sorteggio, l’Assessore per l’agricoltura e le foreste può revocare l’assegnazione delle quote ai contadini:
a) quando da parte dell’assegnatario vi sia rinunzia espressa all’assegnazione;
b) quando l’assegnatario non prenda ef
fettivamente possesso della quota assegna
ta entro i termini fissati dall’E.R.A.S..
Gli assegnatari, nei confronti dei quali e stata pronunziata la revoca, sono, a doman
da, ammessi agli ulteriori eventuali sorteggi.
A questo articolo sono stati presentati i se
guenti emendamenti sostitutivi ed aggiuntivi, già annunziati nella seduta del 25 febbraio 1954: . . . .
Il Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954 Resoconti Parlamentari •— 7967 — Assemblea Regionale Siciliana
— dall’onorevole Celi:
sostituire l’articolo 2 del testo della Com
missione con il seguente:
« Dopo effettuato il sorteggio, l’Assessore per l’agricoltura e le foreste può revocare la assegnazione delle quote ai contadini;
a) quanto da parte dell’assegnatario vi sia rinunzia espressa all’assegnazione;
b) quando l ’assegnatario non prende effet
tivamente possesso della quota assegnata en
tro i termini fìssati dall’E.R.A.S.;
c) quando risulti che l’assegnatario abbia acquistato anteriormente al sorteggio terreni per una estensione superiore ad ettari 3.
Gli assegnatari, nei confronti dei quali è stata pronunziata la revoca, sono, a doman
da, ammessi agli ulteriori eventuali sorteggi, esclusa l’ipotesi di cui alla lettera c). »
— dagli onorevoli Recupero e Cimino:
dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c) : « quando la sentenza che accerta la consumazione anteriore al sorteggio dei delitti di cui al 6° comma dell’articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, nu mero 104, diviene esecutiva dopo il sorteggio, o si scopre l’esistenza anteriore di sentenza definitiva di condanna per i delitti stessi, sem
pre che, in ambo i casi, non siano decorsi cinque anni dalla presa di possesso della quo ta assegnata».
premettere al secondo comma le seguenti parole: « Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma precedente... »
Comunico che in sede di esame degli emen
damenti, testé letti, la Commissione ha de
ciso di esprimere parere contrario per quelli presentati dagli onorevoli Recupero e Cimi
no, mentre ha formulato il seguente, in so
stituzione di quello dell’onorevole Celi so
stitutivo dell’articolo 2.
sostituire l’articolo 2 con il seguente:
« Dopo effettuato il sorteggio, l’Assessore per l’agricoltura e le foreste può revocare l’assegnazione delle quote ai contadini pre
via contestazione all’interessato:
a) quando da parte dell’assegnatario vi sia rinunzia espressa all’assegnazione;
b) quando l’assegnatario non prende ef
fettivamente possesso della quota assegnata entro i termini fissati dall’E.R.A.S.;
c) quando risulti che l’assegnatario abbia acquistato anteriormente al sorteggio terreni per una estensione superiore ad ettari 3.
Gli assegnatari, nei confronti dei quali è stata pronunziata la revoca, sono, a doman
da, ammessi agli ulteriori eventuali sorteggi, esclusa l’ipotesi di cui alla lettera c).
I lavoratori esclusi dagli elenchi perchè mancanti dei prescritti requisiti all’atto del
la presentazione delle domande, i quali po - steriormente ne vengano in possesso, hanno facoltà di inoltrare istanza per la inclusione in elenchi suppletivi ».
Desidero sapere se la Commissione inten
da sostituire l’originario articolo 2 del testo da essa elaborato per la discussione in Assem
blea con l’articolo sostitutivo di cui ho dato testé lettura.
CELI. Ella si riferisce al testo che ci è stato distribuito ciclostilato?
PRESIDENTE. Chiarisco: abbiamo un ar
ticolo 2 dell’originario testo della Commissio- sione, su cui dovrei aprire la discussione. Sic
come in sede di coordinamento e rielabora
zione di alcuni emendamenti è stato formu
lato un nuovo testo dell’articolo 2, che è quello ciclostilato e che ho letto per ultimo, desidero sapere se la Commissione intenda sostituire il primo col secondo, sul quale aprirei la discussione.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Il nuovo artico
lo 2 sostituisce, evidentemente l’emenda
mento Celi sostitutivo dell’articolo 2.
CANNIZZO. Dovremmo discutere sul nuo
vo testo.
CELI. Onorevole Presidente, la situazione è questa: quello che è chiamato emenda
mento della Commissione vorrebbe essere sostitutivo dell’emendamento Celi, su cui la Commissione ritiene che debba aver luogo la discussione perchè...
PRESIDENTE. Non ci siamo capiti. Se la Commissione presenta un nuovo articolo 2, sia pure rimaneggiando l’emendamento Celi, ciò significa che con esso intende sostituire
quello precedentemente formulato e stam
pato.
CELI. Il testo della Commissione resta quello stampato.
PRESIDENTE. Allora, come si spiega il nuovo testo della Commissione?
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l'agricoltura ed alle foreste. Ma la Commis
sione ha elaborato un nuovo testo?
PRESIDENTE. Si, ha elaborato un nuovo testo, che ho già letto e che deriva dall’emen - damento Celi sostitutivo dell’articolo 2. D eb
bo quindi, intendere che esso sostituisca quel
lo originario della Commissione stessa.
CANNIZZO. Su cui è stata aperta la di
scussione.
PRESIDENTE. Ma siccome la Commissio
ne ne presenta un altro, desidero sapere se quest’ultimo è sostitutivo del primo, stam
pato, come sarebbe logico.
CELI. Non è sostitutivo.
PRESIDENTE. Onorevole Lanza, le rappre
sento la situazione; la Commissione, nel pren
dere in esame il disegno di legge in discus
sione, ha formulato il proprio testo quale ri
sulta dallo stampato. Sull’articolo 2 di que
sto testo hanno presentato emendamenti gli onorevoli Celi, Recupero e Cimino. Di segui
to la Commissione ha presentato come emen
damento, una nuova formulazione di detto articolo, che è stato distribuita in copie ciclo- stilate. Logicamente la prima formulazione deve ritenersi sostituita da questa nuova sulla quale, credo, dovrà discutersi.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore a l
l’agricoltura ed alle foreste. Nell’eventualità in cui l’onorevole Celi rinunziasse all’emen
damento, il Governo lo farebbe proprio.
PRESIDENTE. Per ora precisiamo il pun
to sul quale ho richiamato la vostra atten
zione. Se gli emendamenti non vengono riti
rati, debbo porli in discussione con riferimen
to all’articolo 2 del nuovo testo ciclostilato,
essendo per me chiaro che la discussione deve aprirsi su di esso e non su quello originario della Commissione.
1f LANZA, Presidente della Commissione.
Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZA; Presidente della Commissione.
Quando nella seduta della Commissione si discusse questa sostituzione di emendamenti, 10 non ero presente; però, penso che il testo della Commissione è quello stampato. Suc
cessivamente, in ordine di tempo, si è avu
to l’emendamento dell’onorevole Celi, sosti
tutivo dell’articolo 2. Io ritengo — è una mia opinione personale — che la Commissione non ha la facoltà di sostituire, con un altro, un emendamento presentato da un collega, ma può approvarlo o respingerlo dandone
spiegazione in Assemblea.
PRESIDENTE. Ma la Commissione può presentare un emendamento sostitutivo al suo stesso testo.
LANZA, Presidente della Commissione.
Praticamente ci troviamo di fronte ad un emendamento Celi sul quale si deve dare il parere circa l’accettazione o no. Poi la Com
missione potrà aggiungere qualcosa o presen
tare un altro emendamento.
I due emendamenti, peraltro, mi pare siano, tranne che per una parte, più o meno uguali.
Pertanto, si potrebbe trattare l’emendamen- to Celi e se la Commissione o qualche colle
ga della stessa riterrà di presentare un’ag
giunta o variante, si potrà discutere qui in Assemblea e ognuno di noi potrà esprimere 11 proprio parere.
PRESIDENTE. Non mi pare perfettamente regolare. Allora la Commissione dovrebbe ri
tirare il suo nuovo testo di cui ho dato lettu
ra e che io considero sostitutivo dell’arti
colo 2 dell’articolo originario della Commis- ; sione.
CELI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CELI. A me sembra che tutta la materia ; del contrasto sia dovuta ad una errata inte-
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954 Resoconti Parlamentari — 7969 — Assemblea Regionale Siciliana
stazione dell’emendamento della Commissione il quale, se guardiamo alla sostanza, in fin dei conti, non è sostitutivo, ma aggiuntivo al mio.
L’unica parte che differisce è l’ultimo com ma e cioè: « I lavoratori esclusi dagli elenchi perchè mancanti dei prescritti requisiti all’at
to della presentazione delle domande, i quali posteriormente ne vengano in possesso, hanno facoltà di inoltrare istanza per la inclusione in elenchi suppletivi ».
PRESIDENTE. Il nuovo testo della Com
missione io lo debbo interpretare come s o stitutivo dell’articolo 2, tranne che la stessa non dichiari di accettare l’emendamento Celi presentando un emendamento aggiuntivo al
l’ultimo comma.
LANZA, Presidente della Cofmnissione.
Penso che, votando per divisione, possiamo tutti essere d’accordo a discutere sull’emen
damento della Commissione.
PRESIDENTE. Esatto. La prima parte è uguale e l’ultimo comma è aggiuntivo. La discussione è aperta sull’articolo 2 oggi pre
sentato dalla Commissione e che ho già letto.
LANZA. Presidente della Commissione.
Presidente, siamo d’accordo.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l'agricoltura ed alle foreste. Il testo della Commissione e quello dell’onorevole Celi, su per giù, sono uguali; però in quest’ultimo, ai primo capoverso non sono comprese le parole
« previa contestazione all’interessato ».
E’ chiaro che l’Assessorato non può proce
dere al risorteggio dei lotti assegnati se non avrà accertata la rinunzia da parte del con
tadino. Non lo farebbe mai e quindi la dizio
ne « previa contestazione » è pleonastica. Non vi è dubbiò che la contestazione va fatta, ma con questa dizione si introduce un elemento di incertezza, anche perchè non si indica come debba procedersi alla contestazione; invece, dicendo soltanto che il lotto può essere riasse
gnato, quando da parte dell’assegnatario ci sìa dnunzia espressa e negli altri casi previsti
nell’articolo, si sa che l’esistenza di tutte que
ste condizioni l’Assessore deve poterla docu
mentare e provare nelle forme ordinarie vo
lute dalla legge. Quindi, perchè parlare di una contestazione? Se c’è rinunzia dovrà ri
sultare da uno scritto o da una dichiarazione acquisita in qualche verbale. Così, in altri casi, ci dovrà essere sempre .una prova con
creta, documentale, inoppugnabile; ma lascia
mo stare la contestazione. Noi dobbiamo, cer
tamente, invitare il contadino a immettersi in possesso, assegnando un termine; in sostanza costituirlo in mora. Ma tutto questo in rap
porto alle vigenti disposizioni di legge.
PRESIDENTE. Procediamo con ordine. Di
scuteremo comma per comma. Se deve pre
sentare emendamenti soppressivi li prepari.
Poi li discuteremo.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al- Vagrcioltura ed alle foreste. Prima di presen
tare l’emendamento soppressivo desidero co
noscere qualche cosa su questo punto. E’ di accordo la Commissione perchè si discuta sul
l’emendamento Celi? Mi pare che in un primo tempo si è detto di votare sull’emendamento Celi e poi sull’emendamento aggiuntivo, cioè sull’ultima parte del testo della Commissione.
In questo caso il lavoro dell’Assemblea ver
rebbe semplificato, altrimenti dovremmo di
scutere. punto per punto, sull’emendamento della Commissione. Poiché esso è quasi uguale a quello dell’onorevole Celi, pregherei la Com
missione di attenersi a quest’ultimo.
PRESIDENTE. Su questa proposta dello onorevole Assessore Germanà qual’è il pen
siero della Commissione?
OVAZZA. Onorevole Presidente credo che sia di tutti l’interesse di portare avanti que
sta discussione; quindi potremmo trovare lo accordo su una soluzione concretamente pos
sìbile, purché non ci sia questa specie di pre
ventiva richiesta, che non mi sembrerebbe le
gittima e che, oltre tutto, ci farebbe perdere tempo.
Che cosa ha fatto la Commissione? Di fron
te ad un disegno di legge governativo ha pri
ma formulato il proprio testo, quello stam
pato. Poi l’onorevole Celi ha presentato de
gli emendamenti. La Commissione ha chie
Resoconti Parlamentari 7970 — Assemblea Regionale Siciliana
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954
sto di convocarsi per esaminarli e propone un ulteriore suo emendamento che, quindi, deve essere considerato come proposta formale. Lo onorevole Germanà chiede che non se ne tenga conto e che si ritiri materialmente il nuovo testo della Commissione.
A me non sembra opportuno, me lo consen
ta l’onorevole Germanà; perchè, in questo m o
do. dovremmo riconvocare la Commissione per ritornare, eventualmente, su una decisione già presa. La proposta più concreta mi sem
bra quella di esaminare il testo della Commis
sione e votarlo per divisione. Per una parte
— senza che io voglia con questo entrare nel merito — si ripete l’emendamento Celi, quale è stato presentato e che corrisponde, salvo qualche modifica formale, al testo della Com
missione. Poi c’è la parte aggiuntiva. Io credo che, se discutessimo sul testo presentato dalla Commissione votandolo per divisione, evite
remmo quello che non ci sembra esatto; e cioè che la Commissione, la quale ha rielaborato lo emendamento Celi, debba non tener più con
to del testo di emendamento da essa proposto.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Aderisco a que
sta soluzione.
PRESIDENTE. L’Assessore aderisce. Se
guiamo allora il testo della Commissione.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Mi riservo, pe
rò, di presentare qualche emendamento.
PRESIDENTE. Discuteremo comma per comma. Rileggo l’articolo 2:
Art. 2. *
Dopo effettuato il sorteggio, l’Assesso
re per l’agricoltura e le foreste può re
vocare l’assegnazione delle quote ai con
tadini previa contestazione all’interessato:
a) quando da parte dell’assegnatario vi sia rinunzia espressa all’assegnazione;
b) quando l’assegnatario non prende effettivamente possesso della quota asse
gnata entro i termini fissati dall’E.R.A.S.;
c) quando risulti che l’assegnatario abbia acquistato anteriormente al sorteg
gio terreni per una estensione superiore ad ettari 3.
Gli assegnatari, nei confronti dei quali è stata pronunziata la revoca, sono, a do
manda, ammessi agli ulteriori eventuali sorteggi, esclusa l’ipotesi di cui alla lette
ra c).
I lavoratori esclusi dagli elenchi perchè mancanti dei prescritti requisiti all’atto della presentazione delle domande, i quali posteriormente ne vengano in possesso, hanno facoltà di inoltrare istanza per la in
clusione in elenchi suppletivi.
Su questo testo apro la discussione.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Chiedo di par
lare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l'agricoltura ed alle foreste. In tema di di
scussione generale io avrei preferito il te
sto Celi in quanto, secondo me, è chiaro e anche dal punto di vista della ortodossia le
gislativa mi sembra esatto. Parlando di con
testazione all’interessato, diciamo cosa pleo
nastica, specialmente dato che la contesta
zione si riferisce a tre casi.
Il primo è quello considerato nella lettera a): quando da parte dell’assegnatai’io vi sia rinunzia espressa all’assegnazione.
Se c’è rinunzia espressa, fatta nelle forme di legge, mi volete dire che contestazione dovrebbe fare l’E.R.A.S. o l’Assessorato? E’
chiaro....
OVAZZA. No.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Ed allora me lo spieghi onorevole Ovazza. Sospendo il mio intervento. Desidero sapere a cosa servireb
be la contestazione se non a farci perdere del tempo. Quando l’interessato rinuncia ed io ho la prova documentale di essa, non pos
so fare altro che prenderne atto e provve
dere al risorteggio.
PRESIDENTE. Spieghi la necessità di que
sta contestazióne, onorevole Ovazza.
Resoconti Parlamentari — 7971 — Assemblea Regionale Siciliana
I l Legislatuba CCLVIII SEDUTA 17 Mabzo 1954
OVAZZA. La necessità della contestazio
ne, a nostro avviso, è maggiore per gli altri casi, particolarmente per il caso terzo, per il quale possono insorgere...
GERMANA*’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed olle foreste. Lei deve occu
parsi del primo caso perchè degli altri an
cora non ne ho parlato. Inserita nel primo periodo, evidentemente, la parola « contesta
zione » si riferisce ai tre casi; se mai la po
tremmo inserire dopo.
Onorevole Ovazza, quando lwsegnatario.
entro i vèrmini fissati dall’E.R.A.S., non pren
de effettivamente possesso della quota asse
gnata, (evidentemente l’E.R.A.S. avrà fissa
to un termine, entro cui deve avvenire la presa di possesso! praticamente, egli è in mora accipiendi; si è messo da se stesso in mora e quindi non c’è bisogno di contesta
zione. 'Se l’E.R.A.S. offre un terreno e dà quindici giorni o un mese di tempo perchè l’interessato possa prenderne possesso, ove questi non vi si immetta la mora è in re ìpsa e quindi non c’è bisogno di alcuna contesta
zione. Il terzo caso riguarda l’ipotesi in cui l’assegnatario abbia acquistato, anteriormen
te al sorteggio, terreno per una estensione superiore a tre ettari. In questo caso abbia
mo una rova documentale. Se risulta dalle visure catastali e ipotecarie, che l’interessa
to ha acquistato tre ettari dì terreno, che con testazione si deve fare? C’è la prova docu
mentale che egli non è nelle condizioni di poter mantenere l’assegnazione. Domando quindi a che cosa serva la contestazione sia nel primo, che nel secondo e nel terzo caso.
OVAZZA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OVAZZA. Riprendendo brevemente quel
lo che stavo dicendo, ritengo che inchiedere la contestazione preliminarmente, non deb
ba costituire eccessiva preoccupazione per lo Assessore, perchè la contestazione stessa si può fare rapidamente. Sull’utilità, sull’oppor
tunità e sulla necessità della contestazione, desidero richiamare all’attenzione dell’ono
revole Assessore, che l’atto che egli è chiama
to a comipiere è un atto notevole, un atto so
lenne, di; rilevante portata giuridica; e per
tanto, può ben circondarsi di qualche precau
zione, che in verità non porta nessun danno.
Si tratta, infatti, di revocare l’assegnazione, cioè di sottrarre la proprietà che è stata attri
buita. Non è la revoca di un contratto di af
fitto o dì atti di scarsa importanza. Si tratta di modificare la situazione della proprietà qua
le risulta dalla trascrizione del verbale di sor
teggio, solenne determinazione, con tutte le forme, del passaggio di proprietà. Quindi non guasta che ci sia un mìnimo di precauzione prima di compiere un atto altrettanto solenne.
Opportunità: l’onorevole Assessore mi in
duce a dire che la contestazione è opportuna anche nel caso di rinunzia espressa dell’in
teressato, perchè la rinunzia qualche volta è dovuta al fatto che gli assegnatari non hanno firmato il verbale di consegna in cui si con
tenevano altre condizioni che non erano ob
bligati ad accettare.
Questo è uno dei casi in cui l’Amministra
zione può avere, veramente, delle perplessità.
Essa si troverà di fronte alla documentazio
ne del rifiuto dell’assegnatario di firmare l’at
to di consegna del lotto: quindi l’Assessore o il suo funzionario potrebbero dire che se l’as
segnatario si è rifiutato di firmare il verbale di consegna ha rinunziato. Però, siccome il ri
fiuto è dovuto al motivo da me anzicennato, la Commissione ritiene che, proprio in questo caso, sia necessaria la pura e semplice rinun
zia espressa all’assegnazione.
Devo spiegarmi più chiaramente, onorevole Presidente. Noi abbiamo lamentato che, all’at
to della consegna dei lotti, l’E.R.A.S. si sia presentato con un verbale di consegna in cui implicitamente, per inciso, si stabiliva l’accet
tazione di certi disciplinari ai quali gli asse
gnatari non sono tenuti.
E’ questo uno dei casi dubbi? A me pare di sì. Ed allora, in tal caso, prima di proce
dere all’atto di sottrazione della proprietà, è bene contestare all’assegnatario la mancata consegna del lotto; chiedergli se, rifiutandosi di firmare il verbale, ha voluto rinunziarvi o non ha, invece, voluto respingere il discipli
nare, alle cui condizioni non è tenuto a sotto
stare.
Esaminiamo ora il caso in cui l’assegnatario non prenda effettivamente possesso della quo
ta assegnatagli entro i termini fissati dal- l'E.R.A.S.. Questi termini, spesso, non risul
tano perfettamente determinati. L’E.R.A.S.
può avere invitato gli assegnatari a prendere
I
Resoconti Parlamentari — 7972 — Assemblea Regionale Siciliana
JI Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954 ‘
possesso, per esempio, il 1° settembre, ma la consegna, in tale data, non l’ha fatta. Il ter
mine fissato, però, è rimasto sempre il 1° set
tembre. Talvolta l’assegnatario non è potu
to intervenire perchè ammalato 0, comunque, impedito; oppure l’E.R.A.S. stesso non ha provveduto all’effettiva consegna. Per gli esempi accennati e per altri ancora, è bene fare le contestazioni all’assegnatario onde ave
re un chiarimento definitivo e preciso ed ac
certare se l’assegnatario non ha voluto pren
dere possesso o se non ha preso possesso per un motivo determinato 0 perchè, eventual
mente, l’E.R.A.S. gli imponeva condizioni im
possibili. Chiedere, quindi, che ci sia un mi
nimo di cautela, non ci pare cosa grave, ma anzi opportuna.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l'agricoltura ed alle foreste. Posso aderire con mia piccola variante ed accettare anche che si faccia la contestazione; la mia preoccupa
zione è che il termine « contestazione » non è proprio ed è molto generico. Noi non sap
piamo come questa contestazione dovrà esse
re formulata e posta in essere da parte dello E.R.A.S.; allora aggiungiamovi, per esempio,
« per lettera raccomandata », cioè stabiliamo concretamente la maniera in cui si debba provvedere.
LANZA, Presidente della Commissione.
Forse è meglio non specificare troppo. A me pare che il termine « contestazione » essendo più generico lascia la possibilità all’organo esecutivo...
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Si potrebbe pre
tendere anche una contestazione giudiziaria.
LANZA, Presidente della Commissione.
Purché l’organo esecutivo metta in mora di
rettamente l’interessato...
OVAZZA. Ed individualmente.
/ LANZA, Presidente della Commissione.
Ed individualmente. Che sia una formula ge
nerica. Poi l’interessato si saprà regolare.
CIPOLLA. E gli sia dato un termine per la notifica.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Dobbiamo comin
ciare col fare largo uso di carta bollata.
OVAZZA. Io credo che potremmo essere d’accordo e pregherei l’Assessore di conside
rare che stiamo facendo una legge e non un regolamento, quindi l’inciso per « lettera rac
comandata » mi sembra esteticamente qual
che cosa che non si addice.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al-
’agricoltura ed alle foreste. Perchè? E’ detto in tante leggi dello Stato.
OVAZZA. Con la parola « contestazione », è vero che non diciamo il modo; ma peraltro è il Governo, se ritiene necessario coprirsi per queste modalità, che può provvedere at
traverso le norme di attuazione e regolamen
tari che sono nella sua potestà. Io credo che la dizione previa « notifica » che viene sugge
rita, sia troppo poco. Bisogna stabilire un ter
mine entro il quale la persona, a cui viene fat
ta la notifica, possa eventualmente addurre le sue ragioni.
Ritengo, onorevole Assessore, e credo che non valga la pena di fare una grossa polemi
ca, e rimettendomi anche alla saggezza sua e del Presidente, che il termine « contestazione » sia, in sostanza, accettabile.
L’Assessore ha riconosciuto che la contesta
zione rappresenti una garanzia opportuna e in qualche caso necessaria. Io piego l’onore
vole Assessore di accettare l’inciso, relativo alla contestazione se si convince, come mi au
guro, che non è una precisazione eccessiva
mente rigida e pesante. Mantenendolo, del re
sto, ove dovesse dar luogo a preoccupazioni, potrebbe essere interpretato attraverso un regolamento o le norme di attuazione che, penso, il Governo sentirà la necessità di ema
nare.
PRESIDENTE. Sono anch’io del parere di mantenere l’inciso. Si eliminano gli equivoci fra assegnatario ed ente; si fa un verbale.
Comunico che gli onorevoli Majorana Be
nedetto, Andò, De Grazia, Mazzullo e Manga- no, hanno presentato il seguente emendamen
to: all’articolo 2 lettera c), sostituire1 alle pa
role « una estensione superiore ad ettari 3 »,
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954 Resoconti Parlamentari ■— 7973 — Assemblea Regionale Siciliana
[e altre « un reddito dominicale superiore a lire 1200 ».
Volete esaminare la possibilità di concor
darlo?
LANZA, Presidente della Commissione.
Stiamo cercando un punto d’accordo. Lo sco
po è di prendere come base il reddito e non l’estensione, perchè a seconda che si tratti di vigneti e giardini o di terreni seminativi o a pascolo, la cosa è ben diversa.
MAJORANA BENEDETTO, relatore. L ’uli
veto non può essere considerato come il ter
reno a pascolo; la differenza è notevole.
CELI. La Commissione è d’accordo purché il limite di reddito sia portato a 800 lire.
MAJORANA BENEDETTO, relatore. Sono d’accordo. Accetto la modifica anche a nome degli altri proponenti l’emendamento.
PRESIDENTE. Allora l’emendamento re
sta così corretto: «u n reddito dominicale su
periore a lire 800 ».
Il Governo?
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. D’accordo.
PRESIDENTE. Sull’ultimo comma siete dì accordo?
CANNIZZO. No. Questo è un’altra cosa.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Su questo non ab
biamo ancora discusso.
PRESIDENTE. Allora fermiamoci fino alla lettera c) compresa, lasciando per ora accan
tonato l’ultimo comma. Cominciamo con lo emendamento sostitutivo alla lettera c) dello onorevole Majorana ed altri, che in seguito al
le modifiche proposte dall’onorevole Celi ed accettate, è del tenore seguente: sostituire
“He parole: « una estensione inferiore ad et
tari 3 », le altre: « un reddito dominicale su
periore a lire 800 ».
CIPOLLA. Chiedo di parlare per dichiara
tone di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIPOLLA. La dichiarazione di voto che faccio vale per tutta la parte dell’articolo fi
no alla lettera c). Noi siamo contrari, in li
nea di principio, alle revoche e soltanto ci siamo indotti, in sede di Commissione, ad ap
provare l’emendamento perchè si è tenuto conto del fatto che l’inclusione dell’ultimo comma ristabiliva l’equilibrio. Cioè se si esclu
dono dall’elenco e dalle terre coloro che non hanno più quei determinati requisiti previ
sti dalla legge, è giusto che ci sia la recipro
ca. Ora, la dichiarazione di voto ha valore in questo senso. Noi approviamo e votiamo per questa parte, salvo a votare contro tut
to l’articolo, nel caso che l’ultimo comma venga respinto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emenda
mento sostitutivo alla lettera c ) . testé letto.
(E’ approvato)
Quindi, ora, la lettera c) suona così « quan
do risulti che l’assegnatario abbia acquista
to anteriormente al sorteggio terreni per un reddito dominicale superiore a lire 800 ».
RECUPERO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RECUPERO. Io ho presentato, onorevole Presidente, un emendamento al testo origi
nario proposto dalla Commissione, la quale a quel testo ne ha sostituito un altro. Per effetto di questa sostituzione, il mio emenda
mento non cade perchè la questione, che ne forma oggetto non è per niente investita dal nuovo testo proposto dalla Commissione. A questo punto, pertanto, si deve introdurre necessariamente la trattazione del mìo emen
damento.
PRESIDENTE. Avevb già avvertito che gli emendamenti vanno inseriti nel nuovo testo della Commissione. Rileggo gli emen
damenti Recupero - Cimino:
dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c): « quando la sentenza che accerta la consumazione anteriore al sorteggio dei delitti di cui al 6° comma dell’articolo 39
Resoconti, f. 1090 (700)
Resoconti Parlamentari — 7974 — • Assemblea Regionale Siciliana
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954
della legge regionale 27 dicembre 1950, nu
mero 104, diviene esecutiva dopo il sorteggio, o si scopre l'esistenza anteriore di sentenza definitiva di condanna per i delitti, stessi, sempre che, in ambo i casi, non siano decorsi cinque anni dalla presa di possesso della quota assegnata » .
premettere al secondo comma le parole:
« Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma precedente ».
Effettivamente si tratta di un emendamento aggiuntivo, da doversi inserire come lettera d).
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Ci possiamo ri
servare.
PRESIDENTE. Dobbiamo trattarlo con precedenza rispetto alla votazione della pri
ma parte dell’articolo 2, altrimenti resta pre
cluso.
Il Governo ha da dire qualche cosa su que
sto emendamento?
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Sono d’accordo.
PRESIDENTE. La Commissione?
LAN ZA, Presidente della Commissione.
E’ contraria.
PRESIDENTE. In verità la Commissione l’ha respinto.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foi-este. Il Governo ave
va presentato qualcosa di analogo. Per que
sto è d’accordo. L’emendamento contiene una parte del testo del Governo soppresso dalla Commissione.
PRESIDENTE. La, Commissione vuol dire perchè è contraria?
LANZA, Presidente della Commissione.
Vorremmo sentire prima il proponente.
PRESIDENTE. Onorevole Recupero, vuole illustrare il suo emendamento?
RECUPERO. Il mio emendamento tende ad evitare quegli inconvenienti verificatisi nella pratica formazione degli elenchi e, co
me conseguenza, nei sorteggi. Infatti, nella legge di riforma agraria, laddove si parla di consumazione di reato, nella specie al sesto comma dell’articolo 39, non è chiaramente specificato che questa consumazione deve es
sere accertata con sentenza passata in giudi
cato.
E’ ovvio che, la consumazione del reato e la responsabilità di colui che lo commette, sono accertate se vi è una sentenza passata in giudicato. Qualche commissione, viceversa, in base alla propria cognizione della consuma
zione del reato, ha creduto di potere esclude
re dagli elenchi i lavoratori ritenuti autori di esso; ed allora, con la introduzione, da me proposta, della lettera d) nell’articolo 2, rima
ne chiaro che, per reati consumati, agli effetti della inclusione negli elenchi, per l’assegna
zione delle terre, si devono intendere quelli che sono accertati da sentenza passata in giu
dicato.
Ed è naturale che se non apportiamo que
sto chiarimento, l’inconveniente cui ho ac
cennato e che si è riscontrato, continuerebbe a verificarsi e si incorrerebbe in quella dispa
rità di trattamento, di cui tanto si preoccupa
va stamane l’onorevole Lanza riferendosi al caso dell’amnistia segnalato da un collega.
(Infatti, alcuni soggetti sarebbero stati esclu
si dagli elenchi pur non essendo stati condan
nati con sentenza passata in giudicato, e non troverebbero rimedio in seguito ad eventuale proscioglimento od assoluzioni, ed altri si tro
verebbero nella situazione contraria di iscrit
ti non cancellabili col verificarsi della condan
na definitiva).
Pertanto, ritengo che quando c’è stata la inclusione nell’elenco (e ci deve essere, man
cando la sentenza passata in giudicato), es
sa debba dare luogo, in un secondo tempo, cioè ad avvenuto sorteggio, ad una decadenza se una sentenza definitiva, frattanto intervenuta, ponga il beneficiario nella condizione di cui al sesto comma dell’articolo 39.
Quéste sono le ragioni per cui ho proposto il mio emendamento.
LANZA, Presidente d ella C om m issione- Chiedo di parlare.
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954 Resoconti Parlamentari — 7975 .— Assemblea Regionale Siciliana
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANZA, Presidente della Commissione.
Onorevole Presidente, la Commissione è con
traria all’emendamento dell’onorevole Recu
pero perchè esso si riferisce a delitti consu
mati in data precedente all’eventuale asse
gnazione...
RECUPERO. Si riferisce ad una disposi
zione della legge di riforma agraria che cer
io non ho inventato io.
LANZA, Presidente della Commissione.
Non si riferisce alla legge, collega Recupero;
e se lei ha la bontà di ascoltarmi, vedrà che si riferisce invece a delitti consumati prece
dentemente all’assegnazione, la cui sentenza diventi esecutiva dopo l’ottenuta assegna
zione. La legge di riforma agraria si riferi
sce semplicemente al diritto di inclusione ne
gli elenchi e prevede la esclusione prima che avvenga l’assegnazione. Questa è la differen
za ed è una differenza notevole.
L’argomento che tratta l’onorevole Recu
pero nel suo emendamento, sia pure sotto un altro profilo, venne proposto nel testo go
vernativo, respinto dalla Commissione ap
punto perchè si ritenne che, una volta avve
nuta l’assegnazione, non si dovesse più tor
nare indietro togliendo il terreno. Questo il criterio seguito.
Col suo emendamento verremmo a rica
dere in quel tale errore, cioè ci verremmo a trovare nella condizione di togliere la ter
ra a coloro i quali furono inclusi negli elen
chi perchè dal certificato di carichi pendenti, o meglio dal certificato penale non risulta
va ancora nulla, e nei cui confronti, in da
ta successiva alla fortuna insperata e ben
data che gli faceva arrivare dal cielo un pez
zo di terreno, venne accertata una respon
sabilità sia pure di data anteriore.
Ecco perchè la Commissione, come ironi
camente il collega Ovazza diceva stamattina ad un collega, per altro verso, vuole proprio inginocchiarsi davanti alla legge di riforma agraria. Essa per noi non è tabu, tanto vero che discutiamo leggi che la riguardano e vo
tiamo norme che in essa si inseriscono. Ma questo criterio, per noi già abbastanza rigo
roso nella legge predetta, non abbiamo inten
zione (almeno è nell’opinione della maggio
ranza della Commissione), di aggravarlo ul
teriormente incidendo nell’avvenuta assegna
zione delle terre, sia pure quando si tratta di gente che non poteva averne il diritto se lo accertamento fosse avvenuto prima dell’in
clusione negli elenchi.
RECUPERO. Io sottolineo soltanto la di
sparità di trattamento che si viene a deter
minare tra un individuo il quale abbia com
messo questo tipo di reato dopo l’entrata in vigore della legge, ma prima del sorteggio, e sia stato già condannato con sentenza passa
ta in giudicato; e coloro che, pur avendo com
messo lo stesso reato, si trovino nella con
dizione di non essere ancora condannati con sentenza passata in giudicato.
Stamane, come ha detto pocanzi a propo
sito dell’amnistia, l’onorevole Lanza si preoc
cupava di non stabilire diversità di tratta
mento. Penso, dopo le dichiarazioni che egli qui ha fatto, che la sua preoccupazione, più che dalla sostanza della cosa, nasca da quelle medesime ragioni cui ha ora accenna
to, vale a dire dalla volontà di rendere in
tangibile la legge di riforma agraria così co
me oggi si presenta. Ma purtroppo noi con
statiamo che, per persone che .si trovano nel
le medesime condizioni, si vengono a stabi
lire o a determinare diversità di trattamento molto gravi; per cui sarebbe necessaria una riparazione di giustizia per rendere tutti ugua
li di fronte alla legge.
LANZA, Presidente della Commissione.
Visto che la discussione di questo emenda
mento avviene in maniera dialogata anziché secondo le norme che si osservano normal
mente in Assemblea, per cui gli ultimi a par
lare dovrebbero essere i componenti la Com
missione, debbo dire aL collega Recupero che ih tutte le circostanze della vita ci sono dei casi di disparità. Si verificano, ad esempio, per quelli che, essendo in una stessa lista con lei, perdono le elezioni mentre lei le vin
ce; ma il caso di disparità è maggiore tra co
loro i quali, ben illuminati sulla portata del
la legge di riforma agraria, presentarono la domanda nella zona in cui si trova il terre
no da loro coltivato e coloro i quali, non es
sendo stati illuminati circa questa necessità, non la presentarono. Questo, che è l’argo
mento basilare del settore di sinistra nel pre
sentare tutti gli emendamenti, a me, per la
Resoconti Parlamentari — 7976 — Assemblea Regionale Siciliana
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954
verità, pare un motivo molto più valido, co
me diversità di trattamento, di quello da lei stasera portato in campo relativamente al reato accertato prima o dopo l’assegnazione della terra. Non mi pare che lei possa so
stenere la bontà dell’emendamento solo ad
ditando una situazione di sperequazione che potrebbe crearsi. Purtroppo, le leggi creano sempre queste situazioni di sperequazione e guai se noi, per volere riguardare la situazione particolare di un gruppo di persone, doves
simo riaprire i termini di tutte le leggi che esistono e che, ripeto, creano queste difficol
tà e questa differenza di trattamento di cui ella si preoccupa tanto eccessivamente ai fi
ni degli elenchi.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Vorrei dare sol
tanto qualche chiarimento, sebbene dopo il Presidente della Commissione, non avrei di
ritto di parlare. Mi sono dichiarato favore
vole all’emendamento presentato dall’onore
vole Recupero in quanto si avvicinava al te
sto presentato dal Governo e che, per quella parte, la Commissione aveva respinto. A p
prezzo le idee e le opinioni dell’onorevole Lanza e di tutta la Commissione, ed apprez
zo pure le ragioni per cui il testo del Gover
no non potè, su questo punto, essere accettato.
Dico però che la legge di riforma agraria, nell’escludere dagli elenchi i contadini che si fossero trovati nella condizione di vio
lare le norme di cui parla l’articolo 39, per
seguiva una finalità etica e politica. Ora se noi escludiamo dagli elenchi coloro i quali si siano resi colpevoli di quei delitti previsti dall’articolo 39, a fortiori dovremmo esclude
re dal sorteggio coloro che, avendo ottenuto l’iscrizione negli elenchi, pensano di averci gabbato e di potere, successivamente alla formazione degli elenchi, violare la légge e commettere dei reati del tipo di quelli pre
visti dall’articolo 39.
La finalità etica, giuridica e preventiva di detto articolo è raggiunta, fino ad un certo punto, quando l’assegnatario non commette quei reati sino al giorno in cui gli elenchi non sono approvati. Ma se riscritto, secondo l’ipo
tesi .formulata dall’onorevole Recupero, ed attenuata rispetto a quella formulata dal Go
verno, commette quei reati prima del sor
teggio, giustizia impone, onorevole Lanza e amici della Commissione, che non si faccia un trattamento diverso da quello che si pratica e che si è praticato nei confronti di coloro che vennero esclusi dall’iscrizione ne
gli elenchi per avere commesso un reato.
LANZA, Presidente della Commissione.
Gli esclusi dagli elenchi non avevano avuto l’assegnazione della terra e non avevano nep
pure la speranza di averla. E una cosa di
versa. Nel caso prospettato dall’onorevole Recupero la terra è stata assegnata ed il provvedimento a cui si vuole pervenire è tra
gico.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Comunque ha avuto la terra, ma il reato lui l’ha commes
so successivamente all’iscrizione negli elen
chi: quindi, quando già sapeva che non poteva essere più colpito nè subire le sanzioni legisla
tive e si era messo al sicuro pensando: ora posso commettere reati di qualunque genere perchè la norma penale non opera più. Que
sta sarebbe una situazione di vera e propria iniquità nei confronti di coloro che subirono il rigore della legge e furono esclusi dagli elenchi. Comunque il Governo si rimette al
l’Assemblea.
PRESIDENTE. Allora possiamo mettere ai voti l’emendamento Recupero ed altri.
CIPOLLA. Noi siamo contrari.
LANZA, Presidente della Commissione.
La Commissione è contraria.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emenda- mento.
(Non è approvato)
Torniamo al testo della Commissione. Ab
biamo accantonato, onorevole Cipolla, l’ulti
ma parte dell’emendamento della Commis
sione all’emendamento Celi ed altri, sostitu
tivo dell’articolo 2.
CIPOLLA. Votiamolo tutto insieme.
Resoconti Parlamentari — 7977 — Assemblea Regionale Siciliana
I l Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954
PRESIDENTE. No, metto ai voti il primo comma che, in seguito alla approvazione del
l'emendamento sostitutivo della lettera c), è del tenore seguente:
«Dopo effettuato il sorteggio, l’Assessore per l’agricoltura e le foreste può revocare l’assegnazione delle quote ai contadini, previa contestazione all’interessato:
a) quando da parte dell’assegnatario vi sia rinunzia espressa all’assegnazione;
b) quando l’assegnatario non prende ef
fettivamente possesso della quota assegnata entro i termini fìssati dall’E.R.A.S.;
c) quando risulti che l’assegnatario abbia acquistato anteriormente al sorteggio terre
ni per un reddito dominicale superiore a lire 800 ».
(E’ approvato)
In seguito alla mancata approvazione del
l'emendamento Recupero - Cimino, al primo comma, dichiaro superato l’altro dagli stessi proposto al 2 comma.
Metto ai voti il seguente secondo comma deU’emendamento della Commissione allo emendamento Celi sostitutivo dell’articolo 2:
« Gli assegnatari, nei confronti dei quali è stata pronunziata la revoca, sono, a domanda, ammessi agli ulteriori eventuali sorteggi, esclusa l’ipotesi di cui alla lettera c) ».
(E’ approvato)
Non essendovi altri emendamenti lasciati in sospeso passiamo all’ultimo comma che di
ce così:
« I lavoratori esclusi dagli elenchi perchè mancanti dei prescritti requisiti all’atto della presentazione delle domande, i quali poste
riormente ne vengano in possesso, hanno fa
coltà di inoltrare istanza per la inclusione in elenchi suppletivi ».
CANNIZZO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANNIZZO. Onorevoli colleghi, mi debbo Schiarare contrario a questo comma per un principio evidente: sia, anzitutto, perchè la Escussione fino ad oggi seguita ha mostrato
chiaramente qual’è l’indirizzo dell’Assemblea, cioè quello di evitare la riapertura degli elen
chi, sia anche perchè mi sembra assurdo che, sopravvenuti requisiti possano modificare quello che la legge ha richiesto come un pre
supposto necessario per l’iscrizione negli elen
chi. In altri termini, la legge ha detto che soltanto coloro che al momento della aper
tura degli elenchi e fino a quando gli elenchi restavano aperti erano in possesso di deter
minati requisiti potevano concorrere all’as
segnazione delle quote.
Il fatto che questi requisiti sopravvengono in un secondo momento non può essere in
vocato come contropartita per quanto si è fatto prima, cioè per determinare l’esclusio
ne di coloro i qual: in un secondo momento sono venuti a mancare dei requisiti che pos
sedevano in precedenza. La condizione richie
sta dalla legge per la formazione degli elen
chi e per l’assegnazione è, infatti, che questi determinati requisiti devono non solo esiste
re al momento delia domanda, ma sussistere fino al sorteggio. Invece la norma che si vuo
le introdurre farebbe agire questi requisiti che sopravvengono, ex tane, cioè dal momen
to in cui l’iscrizione avvenne.
Per questi motivi, e anche per le considera
zioni fatte sia dal Governo e prima dalla Com
missione, nonché per tutti i risultati che han
no dato le votazioni già effettuate, devo di
chiararmi contrario a questa norma ed invi
to la Commissione a riesaminare se effetti
vamente, con questo testo, non abbia riaper
to quelle maglie che non ha voluto riaprire con i precedenti articoli.
PRESIDENTE. Avete considerato il caso di uno che sia stato escluso perchè possedeva una determinata estensione di terreno e poi la vende?
GERMANA' GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. E’ previsto dalla legge.
PRESIDENTE. In che senso?
SACCA’. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCA’. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io sono favorevole a questo emen-
Resoconti Parlamentari
l i Legislatura
clamento e credo che quanto in questi giorni si è detto, avrebbe dovuto far capire a tutti i colleghi la situazione esistente in Sicilia. So
no stati esclusi dagli elenchi migliaia di la
voratori perchè non erano sposati. Questi la
voratori successivamente si sono sposati o si vanno sposando; per cui, se il vostro concetto era di dare la terra al capofamiglia, io non vedo perchè, nel momento in cui un lavora
tore lo diventa, non debba immediatamente acquistare il diritto alla terra.
Sono stati esclusi altre migliaia di conta
dini perchè possedevano della terra o delle case il cui reddito imponibile era calcolato di 100 lire. Nella discussione generale, ho esposto alcune situazioni, per esempio quella di tutti coloro i quali risultavano proprieta
ri di terra per un imponibile superiore a 100 lire, perchè ancora fra i familiari, non si era proceduto alla divisione. Era morto il padre anni prima e la divisione tra fratelli, talvolta per mancanza di soldi (i contadini non ne hanno tanti), non si era fatta. Quindi, ad uno dei fratelli risultavano, per esempio, 200 lire di imponibile, mentre, essendo i fratelli tre o quattro, la sua quota non superava le 50 lire. Fatta la divisione è chiaro che, auto
maticamente i lavoratori in queste condizioni dovrebbero acquisire il diritto di entrare ne
gli elenchi.
Possono verificarsi anche altri casi; molte terre sono state catastate male, molte doman
de, come è avvenuto nella provincia di Mes
sina, sono state giudicate sulla base del vec
chio catasto, già modificato con l’entrata in conservazione di quello nuovo; altre terre, per svariati errori, sono state calcolate per un va
lore superiore all’effettivo. Per ovviare a que
sti errori del catasto non sono bastati ai con
tadini i pochi mesi di tempo utile. Riuscendo ad eliminare ora quegli errori, automatica- mente dovrebbero avere il diritto di entrare negli elenchi in base agli stessi principi sui quali è stata basata la legge, per volontà del
la maggioranza dell’Assemblea. Io mi mera
viglio come questo emendamento presentato dall’onorevole Celi non venga più sostenuto.
MAJORANA BENEDETTO, relatore. Que
sto comma non fu presentato dall’onorevole Celi, ma fu aggiunto dalla Commissione.
SACCA’. E allora i membri della Commis
sione hanno riconosciuto valide tutte le ra
gioni di cui parlavo io. Spero che continuino a riconoscerle valide ed a sostenerle.
PRESIDENTE. Qual’è in proposito il pare
re del Governo?
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al- Vagricoltwra ed alle foreste. Il Governo è con
trario, non fosse altro perchè la legge opera in un determinato momento storico: 27 di
cembre 1950.
E’ in quel momento che si deve accertare la situazione economica e di famiglia del sin
golo interessato; se al 27 dicembre 1950 il ri
chiedente era capo famiglia, certamente fu iscritto, semprechè in possesso dei requisiti voluti dalla legge. Ma se lo diventa succes
sivamente: nel ’51, nel ’52, nel ’53, nel ’54, evidentemente, ciò non toglie che egli, al 27 dicembre 1950, non si trovava nelle condizio
ni volute dalla legge per l’iscrizione; diversa- mente, dovremmo ammettere, in astratto, che gli elenchi dovrebbero rimanere aperti fino alla consumazione dei secoli. Non avremmo mai un elenco coniDleto e definitivo di coloro
1 -
i quali hanno diritto al sorteggio.
Conseguentemente, il Governo è contrario aH’emendamento, non potendo consentire che si mantenga una situazione fluida, il che ri
donderebbe a danno — e verrebbe a ledere i diritti quesiti, come precedentemente ho sostenuto — degli iscritti negli elenchi, che hanno oggi una determinata probabilità ed in determinate zone e in determinati comuni addirittura la certezza del sorteggio.
PRESIDENTE. La Commissione?
OVAZZA. Credo, una volta tanto, di potei dire che la Commissione è, invece, favore
vole, perchè, sia pure a maggioranza, il com
ma è stato proposto da essa. Voglio aggiungere che l’onorevole Germana anche questa volta tira fuori e, vorrei dire, meno a proposito del
le altre volte, la sua preoccupazione che gli elenchi si fermino e, con essi, l’attuazione del
la riforma agraria. Qui si parla chiaramen
te di un elenco suppletivo, il che significa che, eventualmente, l’iscrizione di questi ulteriori nomi sarà fatta in elenchi suppletivi, e non fermerà proprio nulla. Poi egli dice che la ri
forma è basata sulla cristallizzazione di un determinato momento, e che, pertanto, non bi
sogna seguire le situazioni che possono deter-
II Legislatura CCLVIII SEDUTA 17 Marzo 1954 Resoconti Parlamentari — 7979 — Assemblea Regionale Siciliana
minarsi dopo; basterà ricordare agli onorevoli colleghi che proprio da parte del Governo, si sono volute introdurre delle modifiche che danneggiano i contadini, derivanti da varia
zioni del loro stato, successive al momento della iscrizione negli elenchi. Pertanto, ricon
fermo che la Commissione, a maggioranza, è favorevole, appunto perchè presentatrice del comma in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’ultimo com
ma, che ho già letto poco fa.
(Non è approvato)
I Metto ai voti nel suo complesso l’emenda
mento della Commissione all’emendamento Celi, sostitutivo dell’articolo 2.
(E’ approvato)
Comunico che sono stati presentati i se
guenti articoli aggiuntivi:
— dagli onorevoli Saccà, Cuffaro, Antoei, Ovazza e Cortese:
Art. 2 bis.
I contadini che sono stati esclusi dallo elenco degli aventi diritto alla terra e che non hanno presentato ricorso, possono en
tro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentarlo all’Assessore per l’agricoltura e le foreste che deciderà entro due mesi.
— dagli onorevoli Saccà, Franchina, Pizzo, Taormina e Russo Michele:
Art. 2 bis.
Ai fini del diritto all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, il limite di imponibile di lire 100 viene elevato a lire 300, qualora la famiglia dell’avente dirit
to all’iscrizione sia composta di tre o più unità lavorative.
Cominciamo col primo. Dichiaro aperta la discussione.
SACCA’. Presidente, anche a nome degli altri firmatari, ritiro questo articolo aggiun
tivo.
PRESIDENTE. Va bene; poiché nessuno lo fa proprio, s’intende ritirato. Esaminiamo lo altro.
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERMANA’. GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. A me sembra che questo emendamento sia precluso, in quanto l’Assemblea ha già votato il testo del
l’articolo 1 del disegno di legge in discussio
ne, che dice: « Nei casi di decadenza di cui
<; al sesto comma dell’articolo 39 della legge
« 27 dicembre 1950, numero 104, e negli altri
« casi in cui si accerti che gli iscritti negli
« elenchi di cui allo stesso articolo 39 manca-
« no dei requisiti necessari ai fini deH’inclu-
« sione negli elenchi medesimi, la decadenza
« o la esclusione dagli elenchi è pronunziata
« dall’Assessore regionale per l’agricoltura e
« le foreste ».
Il che significa, che lei, onorevole Saccà, avrebbe dovuto introdurre il suo emendamen
to aggiuntivo in sede di discussione dell’ar
ticolo 1. Infatti, molti colleghi diligenti del suo settore e forse anche lei, in quella sede proposero emendamenti con cui intendevano modificare i criteri di formazione degli elen
chi. Comunque, ormai siamo all’articolo 3 e non possiamo tornare a discutere dello stesso argomento.
SACCA’ Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma badi che è stato respinto un emendamento degli ono
revoli Cipolla ed altri, soppressivo del se
guente inciso dell’articolo 1 « e negli altri
« casi in cui sì accerti che gli iscritti negli
« elenchi di cui all’articolo 39 mancano dei
« requisiti necessari ai fini della inclusione ne-
« gli elenchi medesimi ».
GERMANA’ GIOACCHINO, Assessore al
l’agricoltura ed alle foreste. L’Assemblea si è già pronunciata.