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Fermo amministrativo: l’errore del fisco che spaventa i contribuenti

Autore: Noemi Secci | 22/12/2019

Le Entrate minacciano multe sino a 7.958 euro per chi viene sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a fermo fiscale: hanno ragione?

Imu pagata in ritardo, un versamento del bollo auto dimenticato, un ravvedimento calcolato male, delle imposte non pagate a causa di temporanee difficoltà:

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ritrovarsi con un debito fiscale alle spalle è molto semplice.

Ma, se il contribuente si dimentica del Fisco, il Fisco certamente non si dimentica di lui: così, basta anche un debito esiguo per ritrovarsi un preavviso di fermo amministrativo sul veicolo.

Fermo amministrativo che comporta, in base a quanto si legge nei provvedimenti di preavviso, per chiunque circoli col veicolo sottoposto al provvedimento, una multa che può arrivare a quasi 8mila euro. Non solo: leggendo attentamente l’articolo di legge [1] richiamato nel provvedimento, si scopre anche che le persone sorprese alla guida subiranno addirittura la revoca della patente.

In tema di fermo amministrativo, l’errore del Fisco che spaventa i contribuenti è proprio questo avviso.

Per la precisione, però, chi sbaglia non è soltanto il Fisco, ma il principale errore è stato commesso dal legislatore nella riforma del Codice della strada: l’articolo del Codice richiamato, difatti, disciplina le conseguenze del fermo amministrativo “non fiscale”, ossia del fermo amministrativo inteso come sanzione accessoria per le gravi violazioni del Codice della strada.

Il problema risiede nel fatto che il decreto contenente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito [3], nel prevedere le sanzioni da applicare a chi circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, rinvia al già menzionato articolo del Codice della strada [1], che però, nella nuova formulazione, disciplina le sole sanzioni da applicare in caso di fermo amministrativo “vero e proprio”, e non menziona le cosiddette ganasce fiscali.

Fortunatamente, sul punto, è intervenuta una recente circolare del ministero dell’Interno [4], che prevede la non applicazione delle sanzioni previste per il fermo amministrativo al fermo fiscale. Peraltro, le due ipotesi sono state definite e distinte da una nota sentenza della Corte Costituzionale [5]. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza in questo confuso quadro.

Fermo amministrativo e fermo fiscale

Il fermo amministrativo non deve essere confuso col fermo fiscale, o ganasce fiscali:

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il fermo amministrativo, difatti, è una sanzione accessoria alle più gravi violazioni del Codice della strada: in caso di applicazione di questa tipologia di fermo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o un eventuale obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità, o lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio; sul veicolo deve essere collocato un sigillo, ed è ritarata dalla polizia la carta di circolazione; il custode che, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.988 euro a 953 euro; si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo;

il fermo fiscale, invece, è una misura cautelativa provvisoria a garanzia del credito vantato dalla Pubblica Amministrazione e disposta dall’Agente della Riscossione [3].

Si tratta di due fattispecie completamente diverse, dunque, come confermato da una recente sentenza della Corte Costituzionale [5]. Ma allora qual è il problema?

Il problema risiede nel rinvio alle sanzioni previste dal Codice della strada per il fermo amministrativo [1], operato dal decreto in materia di riscossione [3] per il fermo fiscale: “chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

La citata disposizione del Codice della strada contiene però le sole sanzioni da applicare in caso di violazione del provvedimento di fermo amministrativo, e non di fermo fiscale: nella procedura di fermo fiscale non è prevista, difatti, la nomina di un custode, né sono previsti il sigillo del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. Le nuove sanzioni, dunque, non possono più essere applicate nei confronti di chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Preavviso di fermo amministrativo

Agenzia Entrate Riscossione, tuttavia, pare non aver fatto caso a questo problema, anzi: sfrutta le nuove sanzioni, applicabili al fermo amministrativo, per “indurre” i contribuenti a saldare il debito col Fisco e per evitare che possa sorgere anche

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solo il “desiderio” di circolare con un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Si legge, infatti, nelle comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo inviate da AdER:

“Dalle verifiche effettuate, ci risulta il mancato pagamento del debito a suo carico relativo all’atto specificato nella sezione dettaglio del debito, nella quale troverà indicati tutti i necessari elementi di dettaglio. La invitiamo, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica della presente comunicazione preventiva, presso gli sportelli indicati in calce o presso le banche e gli uffici postali, tramite il bollettino RAV allegato.

Al riguardo, la informiamo che mancanza del pagamento entro questo termine, sarà eseguito il fermo sul veicolo di sua proprietà sotto riportato, mediante iscrizione del pubblico registro automobilistico della provincia di […] del provvedimento che lo dispone, senza necessità di ulteriore comunicazione. Salvo che entro lo stesso termine lei dimostri che tale bene e strumentale all’attività di impresa della professione, ovvero è utilizzata abitualmente per il trasporto di una persona diversamente abile, alla quale l’autorità competente ha rilasciato apposito contrassegno.

A seguito dell’iscrizione del fermo amministrativo:

lei sarà tenuto al pagamento degli ulteriori interessi di mora che matureranno;

il veicolo sottoposto al fermo non potrà circolare;

chiunque circoli con il veicolo sottoposto al fermo, sarà soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 1982 a 7953 euro, stabilita dal Codice della strada;

non saranno opponibili all’Agenzia della Riscossione eventuali successivi atti di disposizione del veicolo sottoposto a fermo.”

Ma quanto sottolineato dalle Entrate è corretto? Teoricamente, sembrerebbe di sì, in virtù del rinvio effettuato dal decreto sulla riscossione [3] alle sanzioni previste dal Codice della strada per il fermo amministrativo [1]. Tuttavia, come abbiamo osservato, ad un’attenta lettura della norma emergono le sostanziali differenze tra i due fermi, fiscale ed amministrativo, e l’inapplicabilità delle stesse sanzioni alle due fattispecie.

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In pratica, a causa della riscrittura “infelice” e piuttosto vaga del Codice della strada operata dal legislatore, ci troviamo dentro una sorta di “paradosso”, come un “riferimento circolare” di Excel.

La nuova circolare del ministero dell’Interno: niente sanzioni per chi guida col fermo fiscale

Per fortuna, ad uscire dal “riferimento circolare” ci aiuta proprio una circolare, per la precisione una circolare del ministero dell’Interno [4], nella quale è precisato che la nuova formulazione del Codice della strada porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dal decreto in materia di riscossione [3]. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile della violazione del Codice della strada, in quanto la sanzione, oggi è applicata solo alla persona che ha assunto la custodia. Considerando che nella procedura di fermo fiscale non c’è la nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

In breve, in base alla circolare:

la sanzione accessoria della revoca della patente può essere disposta solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo: se non c’è stata circolazione da parte del custode, non possono ravvisarsi gli estremi dell’abuso del titolo di guida, che, appunto, giustificano l’applicazione di una sanzione accessoria riguardante la patente di guida;

nessuna sanzione (pecuniaria da 1982 a 7953 euro, revoca della patente, confisca del veicolo) può essere irrogata al conducente del veicolo, che non sia anche custode dello stesso [6];

in ogni caso, le sanzioni non si applicano al conducente del veicolo sottoposto non al fermo amministrativo, ma al semplice fermo fiscale.

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Che cosa succede in caso di controllo alla guida di un’auto con fermo fiscale?

In base a quanto disposto nella circolare del ministero dell’Interno, chi è sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a fermo fiscale non può subire le sanzioni

“minacciate” da Agenzia Entrate Riscossione, in quanto non è custode di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (inteso quale sanzione accessoria alle gravi violazioni del Codice della strada).

Tuttavia, quanto esposto è contenuto nelle disposizioni di una circolare, e non in una norma di legge: non si può dunque escludere che in futuro il ministero dell’Interno cambi opinione, e potrebbe anche accadere che le forze di polizia locale, non dipendenti dal ministero dell’Interno, non si adeguino al contenuto della circolare (posto che l’interpretazione adottata nella circolare, al momento, appare l’unica logica e possibile, dato il chiaro riferimento del Codice della strada alle violazioni operate dal custode del veicolo).

In conclusione, per mettere un punto definitivo alla situazione, è auspicabile una nuova e più chiara formulazione della norma.

Note

[1] Art. 214 co.8 Codice della strada. [2] D.L. 113/2018. [3] Art.86 DPR 602/1973.

[4] Punto 10.2, ministero dell’Interno, circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019. [5] C. Cost., sent. 47/2017. [6] Punto 10 paragrafo 2, ministero

dell’Interno, circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019.

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