DELIBERA N. 11 DATA 26.03.2007
COPIA
CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE SEDUTA DEL 26.03.2007
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2007
L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 20.45 nella sede comunale in Via Agudio n. 10, nell’aula delle riunioni consiliari.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 11 dello Statuto e dell’art. 51 del Regolamento per il funzionamento dell’organo consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, pubblica, di prima convocazione.
Pres Ass Pres Ass
CODEGA GIOVANNI SI RAUTI FLORO SI
ANGHILERI ENRICO SI SESANA CLAUDIA SI
BAGLIVO UGO SI VASSENA INNOCENTE SI
CONCA MARCO G. SI MORLEO ADRIANO SI
FRISCO ELVIO SI BONO MAURIZIO SI
POLANO FLAVIO SI VASSENA DANIELE SI
CALVI ROSSI CARLO E. SI FACCI CAROLINA ANNA SI
COLOMBO EZIO SI ROTA GIANVIRGINIO SI
NAVA MARIA LORENA SI
Totale Consiglieri presenti 10 Totale Consiglieri assenti 7
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Marisa Vitone, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. Codega Giovanni nella sua qualità di Sindaco il quale, valutata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta consiliare seguendo la numerazione progressiva ivi riportata.
COMUNE DI MALGRATE
Provincia di Lecco
COPIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2007.
Ai sensi degli artt. 49 I° comma e 151 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprimono i seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO -CONTABILE FINANZIARIO
F.to (Norma Spini)
Lì, 21.03.2007
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO -CONTABILE FINANZIARIO
F.to (Norma Spini ) Lì, 21.03.2007
COMUNE DI MALGRATE
Provincia di Lecco
ATTO C.C. n. 11 in data 26 MARZO 2007
OGGETTO: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE DELL’ ALIQUOTA PER L’ANNO 2007”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.151 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che stabilisce al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 287 del 11.12.2006 con il quale è stato stabilito di differire al 31/03/2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2007;
Visto l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006, "Legge Finanziaria 2007", che ha stabilito che l'approvazione di aliquote e regolamenti coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e la loro efficacia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art.172 del predetto D.Lgs.267/00 che stabilisce che al bilancio di previsione debbano essere allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N.8 del 29.02.2000, esecutiva O.Re.Co.
in data 13.03.2000 atto n. 678, con la quale si stabiliva l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille dando atto che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimaneva fissata in lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Viste le delibere della Giunta Comunale n. 11 del 06.02.2001, esecutiva, con la quale si stabiliva l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille dando atto che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimaneva fissata in lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 05.02.2002, esecutiva, con la quale si stabiliva l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, nella misura del 5 per mille dando atto che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimaneva fissata in € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Viste le delibere della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2003, n. n. 15 del 17.02.2004, n. 101 del 03.12.2004, n. 89 del 21.11.2005, esecutive, con le quali si stabiliva l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille e la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Ritenuto di procedere in merito, modificando l’aliquota attualmente in vigore al fine di abbattere gli oneri sulla prima casa, pur garantendo il fabbisogno di risorse necessarie a finanziare tutti gli interventi ed i programmi di spesa di parte corrente, come segue:
ALIQUOTA ORDINARIA 7,00 PER MILLE
---
ALIQUOTA RIDOTTA 4,50 PER MILLE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE
• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e sue pertinenze
• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a:
• ascendenti e discendenti di primo grado (padre e figlio) (da certificare con apposita dichiarazione);
• collaterali di secondo grado (fratello fratello) (da certificare con apposita dichiarazione);
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• unità immobiliari che hanno messo in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, riferiti ad esempio a:
impianto di riscaldamento “sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o altre tecnologie di risparmio energetico”;
posa di pannelli solari termici;
posa di pannelli fotovoltaici;
interventi di recupero e di utilizzo dell’acqua (rete duale)
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero purché la stessa non risulti locata;
• unità immobiliari affittate a canone concordato o concesse in locazione per il periodo di sospensione degli sfratti.
Ritenuto di procedere, conseguentemente, all’integrazione dell’art. 6 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
58 del 22.12.2004, esecutiva, nel testo che segue:
Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.
2. Le misure delle aliquote sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque entro i limiti di legge, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le seguenti unità immobiliari:
• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e sue pertinenze
• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a:
• ascendenti e discendenti di primo grado (padre e figlio) (da certificare con apposita dichiarazione);
• collaterali di secondo grado (fratello fratello) (da certificare con apposita dichiarazione);
• unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• unità immobiliari che hanno messo in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, riferiti ad esempio a:
impianto di riscaldamento “sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o altre tecnologie di risparmio energetico”;
posa di pannelli solari termici;
posa di pannelli fotovoltaici;
interventi di recupero e di utilizzo dell’acqua (rete duale)
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero purché la stessa non risulti locata e sue pertinenze;
• unità immobiliari affittate a canone concordato o concesse in locazione per il periodo di sospensione degli sfratti.
5. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".
Visti il Decreto Legislativo n.504/92 nonché la Legge 23/12/1996, n.662, il D.Lgs.
n.446/97, la L. n.449/97, la L. 21.11.2000, n.342;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione Consiliare n. 58 del 22.12.2004, esecutiva;
Attesa la propria competenza in merito;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati al presente provvedimento ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Con voti 10 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli intervenuti aventi diritto,
D E L I B E R A
1. di modificare l’art. 6 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili che, pertanto, risulta così sostituito:
Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.
2. Le misure delle aliquote sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque entro i limiti di legge, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per le seguenti unità immobiliari:
• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e sue pertinenze
• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a:
• ascendenti e discendenti di primo grado (padre e figlio) (da certificare con apposita dichiarazione);
• collaterali di secondo grado (fratello fratello) (da certificare con apposita dichiarazione);
• unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• unità immobiliari che hanno messo in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, riferiti ad esempio a:
impianto di riscaldamento “sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o altre tecnologie di risparmio energetico”;
posa di pannelli solari termici;
posa di pannelli fotovoltaici;
interventi di recupero e di utilizzo dell’acqua (rete duale)
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero purché la stessa non risulti locata e sue pertinenze;
• unità immobiliari affittate a canone concordato o concesse in locazione per il periodo di sospensione degli sfratti.
5. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".
2. di determinare, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2007 da applicare in questo Comune, come segue:
ALIQUOTA ORDINARIA 7,00 PER MILLE
---
ALIQUOTA RIDOTTA 4,50 PER MILLE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE
• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e sue pertinenze
• Unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a:
• ascendenti e discendenti di primo grado (padre e figlio) (da certificare con apposita dichiarazione);
• collaterali di secondo grado (fratello fratello) (da certificare con apposita dichiarazione);
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• unità immobiliari che hanno messo in atto interventi certificati di edilizia bioclimatica finalizzati al risparmio energetico, in analogia alla disciplina ed ai protocolli della Regione Lombardia, riferiti ad esempio a:
impianto di riscaldamento “sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione o altre tecnologie di risparmio energetico”;
posa di pannelli solari termici;
posa di pannelli fotovoltaici;
interventi di recupero e di utilizzo dell’acqua (rete duale)
• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero purché la stessa non risulti locata;
• unità immobiliari affittate a canone concordato o concesse in locazione per il periodo di sospensione degli sfratti.
3. di confermare anche per l’anno 2007, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.8 del D.Lgs.
n.504/92 come sostituito dalla legge n.662/96 e successive modifiche e integrazioni, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di dare atto, altresì, ai sensi del comma 1 del medesimo art.8 , che l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente conformemente alle istruzioni impartite con circolare in data 16 aprile 2003 n.
3/DPF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio federalismo Fiscale.
6. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione esercizio 2007 in conformità al disposto dell'art.172 del D.Lgs. n.267/00;
Dopodiché, con separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267.