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COMUNE DI VILLA D'ALME'

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(1)

COMUNE DI VILLA D'ALME'

C O P I A

Provincia di BERGAMO

Nr. 86

Oggetto:

Cod. Ente 10243

Del 25/11/2010

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE - PROROGA TERMINE SCADENZA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADIECI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 Solita sala delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi e dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale sono intervenuti i Signori:

Pres. Ass.

PIGOLOTTI Giuseppina Sindaco X

X

SONZOGNI Marco Vicesindaco

X

CAPELLI Romano Assessore

X

FALGARI Denise Assessore

X

FRIGENI Giovanni Assessore

GOTTI Giacomo Assessore X

X

PERICO Mirko Assessore

5 2

Partecipa il Segretario Comunale - Dr. Giovannino Palma.

Il Vicesindaco - Marco Sonzogni - constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e

pone in discussione la seguente proposta iscritta all'ordine del giorno.

(2)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 25/11/2010

OGGETTO:

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE - PROROGA TERMINE SCADENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

− l’art.13 del T.U.E.L. attribuisce ai Comuni “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori ….. servizi alla persona ed alla comunità …”;

− l’art.3 del T.U.E.L. dispone che “i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

− l’art.6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 così dispone “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”;

− l’art.5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 così dispone “Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore”;

− la legge 8 novembre 1991, n. 381 all’art. 1 così dispone “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: …. b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;

− la Cooperativa sociale OIKOS ha richiesto al Comune, quale proprietario dell’area di cui ai mappali nn. 536-1799-1802 censuario amministrativo di Villa d’Almè, di poter coltivare detti fondi, in funzione dell’attività di promozione sociale e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

Richiamata la propria deliberazione n. 72 del 28/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva:

• approvato lo schema di “Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale”, allegata alla deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

• autorizzato il Sindaco alla stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Villa d’Almè, della deliberata convenzione;

Vista la Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale, Rep. Segr. N. 126 del 19 ottobre 2005;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 27 del 26/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva:

• modificata la Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale stipulata in data 19/10/2005 come segue:

a) all’art. 2 venivano inseriti i Mappali 1803 e 1798;

b) all’art. 4 il termine della convenzione veniva prorogato al 31/12/2017;

• approvato quindi lo schema di Convenzione con testo coordinato;

• autorizzato il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio alla stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Villa d’Almè, della deliberata convenzione allegata alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la nuova richiesta della OIKOS COOPERATIVA SOCIALE a. r.l. ONLUS, con sede legale, in Villa d’Almè, acquisita al Prot. Com.le n. 10143 in data 05/11/2010, con la quale chiede di prorogare la Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31/12/2027 in considerazione della previsione di sviluppare il progetto per diventare “Fattoria Sociale” ed attuare sostanziali interventi

(3)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 25/11/2010

di riassetto e riqualificazione della viabilità di accesso e di servizio ai fondi agricoli che formano la superficie aziendale ed al fine di ottenere finanziamenti da parte di enti sovra comunali;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta in considerazione sia in considerazione dell’investimento di € 120.000,00= che la Cooperativa Sociale deve destinare per una migliore fruibilità dell’area agricola e per lo sviluppo del Progetto di diventare Fattoria Sociale sia in considerazione della valenza sociale delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati proposti dal servizio sociale comunale;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, de l T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di accogliere, per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati, la richiesta presentata dalla OIKOS COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS, con sede legale in Villa d’Almè, di proroga della Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31 dicembre 2027;

2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione integrativa e modificativa e la, ad esso allegata, planimetria indicante tutti i mappali concessi alla Cooperativa stessa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Alla Persona provvederà agli adempimenti consequenziali, ivi compresa la stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Villa d’Almè, della convenzione integrativa e modificativa;

4. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;

5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

(4)

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Marco Sonzogni F.to: Dr. Giovannino Palma Letto, confermato e sottoscritto.

F.to: Dr. Giovannino Palma IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Lì, 26 novembre 2010

Dr. Giovannino Palma IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 29 novembre 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dr. Giovannino Palma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134,comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000.

Lì, 06 dicembre 2010

(5)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VILLA D'ALME'

Deliberazione della Giunta Comunale N. 86 del 25/11/2010

(Annotazione a cura dell'Ufficio di Segreteria)

SERVIZIO INTERESSATO:

PROPONENTE: _________________________________________________

========================================================================

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE - PROROGA TERMINE SCADENZA.

========================================================================

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott.ssa Marianna IANNIELLO, Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona, esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato ocn D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

Addì, 25/11/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI

GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA F.to (dott.ssa Marianna IANNIELLO)

========================================================================

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto rag. Maria Chiara PINTON, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato ocn D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 25/11/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to (rag. Maria Chiara PINTON)

(6)
(7)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 25/11/2010

OGGETTO:

OGGETTO:OGGETTO:

OGGETTO:

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA

COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN

FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE

FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE ---- PROROGA PROROGA PROROGA PROROGA

TERMINE SCADENZA.

TERMINE SCADENZA.TERMINE SCADENZA.

TERMINE SCADENZA.

PROROGA TERMINE SCADENZA PROROGA TERMINE SCADENZA PROROGA TERMINE SCADENZA

PROROGA TERMINE SCADENZA CONVENZIONE CONVENZIONE CONVENZIONE CONVENZIONE REP. N. REP. N. REP. N. REP. N.

126/N.S.R. del 19/10/2005 126/N.S.R. del 19/10/2005 126/N.S.R. del 19/10/2005

126/N.S.R. del 19/10/2005 CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS

PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN

FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.

FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.

FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.

* * * * * *

* * * * * ** * * * * *

* * * * * *

L’anno DUEMILADIECI, addì …. del mese di …. (…/…/2010), nella

Residenza Municipale di VILLA D'ALMÈ,

TRA

il Comune di VILLA D'ALMÈ, legalmente rappresentato dal

Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla persona pro-

(8)

2

tempore, dr.ssa Marianna IANNIELLO, la quale dichiara di agire, ed in

effetti agisce, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

dell’Ente suddetto, che rappresenta, autorizzato a quanto infra in forza

dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dal decreto

del Sindaco prot. n. 2957 del 25/03/2010;

E

la OIKOS Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, con sede legale in Villa

d'Almè, alla via Ronco Basso, n. 13, iscritta all'Albo regionale delle

Cooperative sociali, legalmente rappresentata dal Presidente pro-

tempore, sig.ra Teresina Rosaria LOCATELLI, la quale dichiara di agire,

ed in effetti agisce, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse

della cooperativa sociale suddetta;

P R E M E S S O C H E

- l'art.13 del T.U.E.L. attribuisce ai Comuni "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori ….. servizi alla persona ed alla comunità…";

(9)

3

- l'art.3 del T.U.E.L. dispone che "i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- l’art.6 della legge 8 novembre 2000 n.328 così dispone “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”;

- l’art.5 della legge 8 novembre 2000 n.328 così dispone “Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore”;

- la legge 8 novembre 1991, n. 381 all’art.1 così dispone “ “ “ “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

….b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali

(10)

4

o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;

- la Cooperativa sociale OIKOS aveva richiesto al Comune di Villa

d’Almè, quale proprietario dell’area di cui ai mappali nn.536-1799-1802

censuario amministrativo di Villa d’Almè, di poter coltivare detti fondi, in

funzione dell’attività di promozione sociale e di inserimento lavorativo di

soggetti svantaggiati;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/07/2005,

esecutiva ai sensi di legge, veniva:

 approvato lo schema di “Convenzione con la Cooperativa Sociale

OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in

funzione dell’attività di inserimento sociale”, allegata alla

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

 autorizzato il Sindaco alla stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo

interesse del Comune di Villa d’Almè, della deliberata convenzione;

(11)

5

- in data 19 ottobre 2005 veniva sottoscritta la Convenzione con la

Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà

comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale, Rep. Segr. N.

126/NSR;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26/03/2009,

esecutiva ai sensi di legge, veniva:

• modificata la Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la

coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività

di inserimento sociale stipulata in data 19/10/2005 come segue:

a) all’art. 2 venivano inseriti i Mappali 1803 e 1798;

b) all’art. 4 il termine della convenzione veniva prorogato al

31/12/2017;

• approvato quindi lo schema di Convenzione con testo coordinato;

• autorizzato il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio alla

stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di

(12)

6

Villa d’Almè, della deliberata convenzione allegata alla

deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;

- con nota acquisita al Prot. Com.le n. 10143 in data 05/11/2010, la

OIKOS COOPERATIVA SOCIALE a. r.l. ONLUS, ha chiesto di

prorogare la Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31/12/2027 in

considerazione della previsione di sviluppare il progetto per diventare

“Fattoria Sociale” ed attuare sostanziali interventi di riassetto e

riqualificazione della viabilità di accesso e di servizio ai fondi agricoli che

formano la superficie aziendale ed al fine di ottenere finanziamenti da

parte di enti sovra comunali;

- la Giunta comunale con deliberazione n. … del …/11/2010, esecutiva

ai sensi di legge, ha:

• accolto la richiesta presentata dalla OIKOS COOPERATIVA

SOCIALE a.r.l. ONLUS, con sede legale in Villa d’Almè, di proroga

della Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31 dicembre

2027;

(13)

7

• approvato, a tal fine, lo schema di convenzione integrativa e

modificativa e la, ad esso allegata, planimetria indicante tutti i

mappali concessi alla Cooperativa stessa, allegata alla

deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;

• dato atto che il Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi

Alla Persona avrebbe provveduto agli adempimenti consequenziali,

ivi compresa la stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse

del Comune di Villa d’Almè, della convenzione integrativa e

modificativa.

CIO’ PREMESSO CIO’ PREMESSOCIO’ PREMESSO CIO’ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUESI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 1

Il Comune di Villa d'Almè e la Cooperativa sociale OIKOS di Villa d'Almè

condividono la necessità di perseguire ogni iniziativa utile per favorire il

reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati.

(14)

8 ART. 2

ART. 2 ART. 2 ART. 2

Il Comune di Villa d'Almè per la realizzazione degli interventi di

reinserimento sociale di che trattasi ha concesso in comodato alla

Cooperativa sociale OIKOS, che a tale titolo ha ricevuto ed accettato, i

terreni di proprietà comunale di cui ai mappali nn.536, 1799, 1800, 1802

e parte del 1803 censuario amministrativo di Villa d’Almè, come da

planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale.

ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3

La Cooperativa è tenuta a custodire e conservare gli immobili con la

dovuta diligenza e dovrà servirsene, per tutta la durata del comodato,

esclusivamente per le proprie attività istituzionali. La Cooperativa non

potrà, neppure temporaneamente, cedere a terzi, né a titolo gratuito, né

a titolo oneroso, l’uso ed il godimento dei beni oggetto della presente

convenzione.

ART.4 ART.4 ART.4 ART.4

(15)

9

Il termine di scadenza del 31/12/2010, di cui all’art. 4 della convenzione

Rep. N. 126/N.S.R. del 19/10/2005, già prorogato alla data del

31/12/2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del

26/03/2009, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027 31 dicembre 2027 31 dicembre 2027 31 dicembre 2027.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà di recesso da parte dell’Ente

comodante per rilevanti ed oggettive ragioni di pubblica utilità e per

grave inadempienza da parte dell’Ente comodatario. Il recesso dovrà

essere preceduto da un preavviso con indicazione di un termine da

determinarsi in ragione dei diversi motivi che inducono l’Amministrazione

comunale a richiedere l’interruzione del comodato e comunque non

inferiore a 180 giorni. In mancanza di disdetta anticipata, il contratto si

intende vincolante per le parti sino alla scadenza del 31/12/2027.

ART. 5 ART. 5 ART. 5 ART. 5

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non

costituisce un contratto agrario.

Letto, confermato e sottoscritto

(16)

10

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE

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