COMUNE DI VILLA D'ALME'
C O P I A
Provincia di BERGAMO
Nr. 86
Oggetto:
Cod. Ente 10243
Del 25/11/2010
CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE - PROROGA TERMINE SCADENZA.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno DUEMILADIECI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 Solita sala delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi e dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale sono intervenuti i Signori:
Pres. Ass.
PIGOLOTTI Giuseppina Sindaco X
X
SONZOGNI Marco Vicesindaco
X
CAPELLI Romano Assessore
X
FALGARI Denise Assessore
X
FRIGENI Giovanni Assessore
GOTTI Giacomo Assessore X
X
PERICO Mirko Assessore
5 2
Partecipa il Segretario Comunale - Dr. Giovannino Palma.
Il Vicesindaco - Marco Sonzogni - constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la seguente proposta iscritta all'ordine del giorno.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 25/11/2010
OGGETTO:
CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE - PROROGA TERMINE SCADENZA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− l’art.13 del T.U.E.L. attribuisce ai Comuni “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori ….. servizi alla persona ed alla comunità …”;
− l’art.3 del T.U.E.L. dispone che “i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
− l’art.6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 così dispone “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”;
− l’art.5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 così dispone “Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore”;
− la legge 8 novembre 1991, n. 381 all’art. 1 così dispone “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: …. b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
− la Cooperativa sociale OIKOS ha richiesto al Comune, quale proprietario dell’area di cui ai mappali nn. 536-1799-1802 censuario amministrativo di Villa d’Almè, di poter coltivare detti fondi, in funzione dell’attività di promozione sociale e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
Richiamata la propria deliberazione n. 72 del 28/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva:
• approvato lo schema di “Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale”, allegata alla deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
• autorizzato il Sindaco alla stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Villa d’Almè, della deliberata convenzione;
Vista la Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale, Rep. Segr. N. 126 del 19 ottobre 2005;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 27 del 26/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva:
• modificata la Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale stipulata in data 19/10/2005 come segue:
a) all’art. 2 venivano inseriti i Mappali 1803 e 1798;
b) all’art. 4 il termine della convenzione veniva prorogato al 31/12/2017;
• approvato quindi lo schema di Convenzione con testo coordinato;
• autorizzato il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio alla stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Villa d’Almè, della deliberata convenzione allegata alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la nuova richiesta della OIKOS COOPERATIVA SOCIALE a. r.l. ONLUS, con sede legale, in Villa d’Almè, acquisita al Prot. Com.le n. 10143 in data 05/11/2010, con la quale chiede di prorogare la Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31/12/2027 in considerazione della previsione di sviluppare il progetto per diventare “Fattoria Sociale” ed attuare sostanziali interventi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 25/11/2010
di riassetto e riqualificazione della viabilità di accesso e di servizio ai fondi agricoli che formano la superficie aziendale ed al fine di ottenere finanziamenti da parte di enti sovra comunali;
Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta in considerazione sia in considerazione dell’investimento di € 120.000,00= che la Cooperativa Sociale deve destinare per una migliore fruibilità dell’area agricola e per lo sviluppo del Progetto di diventare Fattoria Sociale sia in considerazione della valenza sociale delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati proposti dal servizio sociale comunale;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, de l T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1. di accogliere, per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati, la richiesta presentata dalla OIKOS COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS, con sede legale in Villa d’Almè, di proroga della Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31 dicembre 2027;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione integrativa e modificativa e la, ad esso allegata, planimetria indicante tutti i mappali concessi alla Cooperativa stessa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi Alla Persona provvederà agli adempimenti consequenziali, ivi compresa la stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di Villa d’Almè, della convenzione integrativa e modificativa;
4. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;
5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.
IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Marco Sonzogni F.to: Dr. Giovannino Palma Letto, confermato e sottoscritto.
F.to: Dr. Giovannino Palma IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Lì, 26 novembre 2010
Dr. Giovannino Palma IL SEGRETARIO COMUNALE Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 29 novembre 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dr. Giovannino Palma
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134,comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267/2000.
Lì, 06 dicembre 2010
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI VILLA D'ALME'
Deliberazione della Giunta Comunale N. 86 del 25/11/2010
(Annotazione a cura dell'Ufficio di Segreteria)
SERVIZIO INTERESSATO:
PROPONENTE: _________________________________________________
========================================================================
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE - PROROGA TERMINE SCADENZA.
========================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto dott.ssa Marianna IANNIELLO, Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona, esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato ocn D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
Addì, 25/11/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA F.to (dott.ssa Marianna IANNIELLO)
========================================================================
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto rag. Maria Chiara PINTON, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato ocn D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
Addì, 25/11/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (rag. Maria Chiara PINTON)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 25/11/2010
OGGETTO:
OGGETTO:OGGETTO:
OGGETTO:
CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA OIKOS PER LA
COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COLTIVAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN
FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE
FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INSERIMENTO SOCIALE ---- PROROGA PROROGA PROROGA PROROGA
TERMINE SCADENZA.
TERMINE SCADENZA.TERMINE SCADENZA.
TERMINE SCADENZA.
PROROGA TERMINE SCADENZA PROROGA TERMINE SCADENZA PROROGA TERMINE SCADENZA
PROROGA TERMINE SCADENZA CONVENZIONE CONVENZIONE CONVENZIONE CONVENZIONE REP. N. REP. N. REP. N. REP. N.
126/N.S.R. del 19/10/2005 126/N.S.R. del 19/10/2005 126/N.S.R. del 19/10/2005
126/N.S.R. del 19/10/2005 CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS CON LA COOPERATIVA SOCIALE OIKOS
PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PER LA COLTIVAZIONE DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN
FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.
FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.
FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ DI INSERIMENTO SOCIALE.
* * * * * *
* * * * * ** * * * * *
* * * * * *
L’anno DUEMILADIECI, addì …. del mese di …. (…/…/2010), nella
Residenza Municipale di VILLA D'ALMÈ,
TRA
il Comune di VILLA D'ALMÈ, legalmente rappresentato dal
Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla persona pro-
2
tempore, dr.ssa Marianna IANNIELLO, la quale dichiara di agire, ed in
effetti agisce, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Ente suddetto, che rappresenta, autorizzato a quanto infra in forza
dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dal decreto
del Sindaco prot. n. 2957 del 25/03/2010;
E
la OIKOS Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, con sede legale in Villa
d'Almè, alla via Ronco Basso, n. 13, iscritta all'Albo regionale delle
Cooperative sociali, legalmente rappresentata dal Presidente pro-
tempore, sig.ra Teresina Rosaria LOCATELLI, la quale dichiara di agire,
ed in effetti agisce, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
della cooperativa sociale suddetta;
P R E M E S S O C H E
- l'art.13 del T.U.E.L. attribuisce ai Comuni "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori ….. servizi alla persona ed alla comunità…";
3
- l'art.3 del T.U.E.L. dispone che "i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l’art.6 della legge 8 novembre 2000 n.328 così dispone “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale”;
- l’art.5 della legge 8 novembre 2000 n.328 così dispone “Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore”;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 all’art.1 così dispone “ “ “ “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
….b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali
4
o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
- la Cooperativa sociale OIKOS aveva richiesto al Comune di Villa
d’Almè, quale proprietario dell’area di cui ai mappali nn.536-1799-1802
censuario amministrativo di Villa d’Almè, di poter coltivare detti fondi, in
funzione dell’attività di promozione sociale e di inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 28/07/2005,
esecutiva ai sensi di legge, veniva:
approvato lo schema di “Convenzione con la Cooperativa Sociale
OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà comunale in
funzione dell’attività di inserimento sociale”, allegata alla
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
autorizzato il Sindaco alla stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo
interesse del Comune di Villa d’Almè, della deliberata convenzione;
5
- in data 19 ottobre 2005 veniva sottoscritta la Convenzione con la
Cooperativa Sociale OIKOS per la coltivazione di terreni di proprietà
comunale in funzione dell’attività di inserimento sociale, Rep. Segr. N.
126/NSR;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26/03/2009,
esecutiva ai sensi di legge, veniva:
• modificata la Convenzione con la Cooperativa Sociale OIKOS per la
coltivazione di terreni di proprietà comunale in funzione dell’attività
di inserimento sociale stipulata in data 19/10/2005 come segue:
a) all’art. 2 venivano inseriti i Mappali 1803 e 1798;
b) all’art. 4 il termine della convenzione veniva prorogato al
31/12/2017;
• approvato quindi lo schema di Convenzione con testo coordinato;
• autorizzato il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio alla
stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune di
6
Villa d’Almè, della deliberata convenzione allegata alla
deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;
- con nota acquisita al Prot. Com.le n. 10143 in data 05/11/2010, la
OIKOS COOPERATIVA SOCIALE a. r.l. ONLUS, ha chiesto di
prorogare la Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31/12/2027 in
considerazione della previsione di sviluppare il progetto per diventare
“Fattoria Sociale” ed attuare sostanziali interventi di riassetto e
riqualificazione della viabilità di accesso e di servizio ai fondi agricoli che
formano la superficie aziendale ed al fine di ottenere finanziamenti da
parte di enti sovra comunali;
- la Giunta comunale con deliberazione n. … del …/11/2010, esecutiva
ai sensi di legge, ha:
• accolto la richiesta presentata dalla OIKOS COOPERATIVA
SOCIALE a.r.l. ONLUS, con sede legale in Villa d’Almè, di proroga
della Convenzione in atto alla nuova scadenza del 31 dicembre
2027;
7
• approvato, a tal fine, lo schema di convenzione integrativa e
modificativa e la, ad esso allegata, planimetria indicante tutti i
mappali concessi alla Cooperativa stessa, allegata alla
deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;
• dato atto che il Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi
Alla Persona avrebbe provveduto agli adempimenti consequenziali,
ivi compresa la stipula, in rappresentanza e nell’esclusivo interesse
del Comune di Villa d’Almè, della convenzione integrativa e
modificativa.
CIO’ PREMESSO CIO’ PREMESSOCIO’ PREMESSO CIO’ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUESI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 ART. 1 ART. 1 ART. 1
Il Comune di Villa d'Almè e la Cooperativa sociale OIKOS di Villa d'Almè
condividono la necessità di perseguire ogni iniziativa utile per favorire il
reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati.
8 ART. 2
ART. 2 ART. 2 ART. 2
Il Comune di Villa d'Almè per la realizzazione degli interventi di
reinserimento sociale di che trattasi ha concesso in comodato alla
Cooperativa sociale OIKOS, che a tale titolo ha ricevuto ed accettato, i
terreni di proprietà comunale di cui ai mappali nn.536, 1799, 1800, 1802
e parte del 1803 censuario amministrativo di Villa d’Almè, come da
planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
ART. 3 ART. 3 ART. 3 ART. 3
La Cooperativa è tenuta a custodire e conservare gli immobili con la
dovuta diligenza e dovrà servirsene, per tutta la durata del comodato,
esclusivamente per le proprie attività istituzionali. La Cooperativa non
potrà, neppure temporaneamente, cedere a terzi, né a titolo gratuito, né
a titolo oneroso, l’uso ed il godimento dei beni oggetto della presente
convenzione.
ART.4 ART.4 ART.4 ART.4
9
Il termine di scadenza del 31/12/2010, di cui all’art. 4 della convenzione
Rep. N. 126/N.S.R. del 19/10/2005, già prorogato alla data del
31/12/2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del
26/03/2009, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027 31 dicembre 2027 31 dicembre 2027 31 dicembre 2027.
Resta ferma ed impregiudicata la facoltà di recesso da parte dell’Ente
comodante per rilevanti ed oggettive ragioni di pubblica utilità e per
grave inadempienza da parte dell’Ente comodatario. Il recesso dovrà
essere preceduto da un preavviso con indicazione di un termine da
determinarsi in ragione dei diversi motivi che inducono l’Amministrazione
comunale a richiedere l’interruzione del comodato e comunque non
inferiore a 180 giorni. In mancanza di disdetta anticipata, il contratto si
intende vincolante per le parti sino alla scadenza del 31/12/2027.
ART. 5 ART. 5 ART. 5 ART. 5
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non
costituisce un contratto agrario.
Letto, confermato e sottoscritto
10
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL PRESIDENTE