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Termine contratto estimatorio: Cassazione e ultime sentenze

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Termine contratto estimatorio:

Cassazione e ultime sentenze

Autore: Redazione | 09/10/2021

Le ultime pronunce giurisprudenziali su: consegna di una o più cose mobili; pagamento del prezzo e restituzione delle cose nel termine stabilito.

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Contratto estimatorio: configurabilità del reato di appropriazione indebita

È configurabile il delitto di appropriazione indebita nel caso in cui l’agente, dopo avere ricevuto una cosa per effetto di un contratto estimatorio, la trattenga dopo il termine stabilito senza pagarne il prezzo. Ai fini della sussistenza del delitto non assume alcuna rilevanza l’indagine dogmatica sugli effetti tipici del contratto in conto visione sotto il profilo dell’incidenza sugli assetti proprietari relativi all’oggetto del rapporto, dato che comunque ne può sorgere un obbligo di restituzione della cosa ricevuta a carico dell’accipiens in alternativa al pagamento del tantundem, con la conseguenza che l’illegittima ritenzione della cosa può assumere rilevanza penale.

Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato per il reato ex articolo 646 del Cp il titolare di una gioielleria, il quale si era appropriato di 29 anelli in oro del valore di circa 22mila euro, a lui consegnati in conto visione con documento di trasporto per l’eventuale vendita da una società, senza versare a quest’ultima il ricavato della vendita o la merce invenduta.

Tribunale Cassino, 25/02/2021, n.133

Mancata fissazione di un termine per la restituzione

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell’agente che, ricevuta la merce “in conto visione” (nella specie gioielli), la trattenga oltre il termine di un anno dalla consegna senza pagarne il prezzo ovvero assolvere agli obblighi di auto- fatturazione, anche qualora nel contratto manchi l’indicazione di un termine per la restituzione.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Penale, Sentenza 23/12/2020, n. 37358

Contratto estimatorio: elementi

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caratterizzanti

Elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all’affidatario di alienare, nel proprio interesse, le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita fissazione di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione.

Infatti, anche in assenza dell’indicazione del termine di restituzione e della stima dei beni, purché il loro prezzo sia determinabile, va comunque qualificato come estimatorio il contratto con cui le parti si siano accordate sulla facoltà dell’accipiens di restituire la cosa piuttosto che pagarne il prezzo.

Corte d’Appello, Roma, Sezione 4, Civile, Sentenza 21/10/2020 n. 5139

Contratto estimatorio: nozione

Secondo l’art.1556 c.c., il contratto estimatorio è quel contratto in cui una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Si precisa che l’elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all’obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata prefissione esplicita di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione.

Con il contratto estimatorio il proprietario (tradens) consegna una o più cose mobili determinate ad un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito (art.1556 c.c.).

Corte appello Milano sez. III, 15/06/2020, n.1460

Obbligo del depositario di restituire la merce al tradens nel termine stabilito tra le parti

Nel contratto estimatorio l’accipiens che abbia ricevuto la merce e non intenda pagarne il prezzo, sì da acquistarne la proprietà, è tenuto, in veste di depositario obbligato alla custodia fino alla riconsegna, ex art. 1177 c.c., a restituirla al tradens

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nel termine qui concretamente stabilito tra le parti, facendola pervenire nella sfera di disponibilità di quest’ultimo, creditore della prestazione di riconsegna della cosa depositata. L’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione di riconsegna grava sul depositario, nel caso in cui il depositante assuma la mancata corrispondenza tra la cosa consegnata e quella restituita.

Corte appello Milano sez. III, 15/06/2020, n.1460

Contratto estimatorio e bancarotta fraudolenta patrimoniale

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, possono costituire oggetto di distrazione non solo i beni in proprietà del fallito, ma anche tutte le componenti attive del suo patrimonio, ivi inclusi i diritti reali e personali di godimento, con la conseguenza che rientra nella fattispecie incriminatrice la condotta con la quale l'”accipiens” distragga i beni consegnatigli a seguito della conclusione di un contratto estimatorio.

Cassazione penale sez. V, 30/05/2019, n.38434

La considerazione dei contraenti come universalità

La particolare dizione “da esporre in vetrina per eventuali ordini” vale a distinguere nettamente l’accordo contrattuale intercorso dalla diversa forma del contratto estimatorio, in quanto la ricevente non ha assunto sin dall’inizio l’obbligo di pagare il prezzo con la facoltà di restituire la merce in un termine stabilito.

Inoltre, il contratto non prevedeva la possibilità di una restituzione solo parziale dei beni ricevuti, con la conseguenza che in caso di mancata restituzione nel termine la ricevente avrebbe acquistato l’intero campionario di gioielli ricevuto, perché descritto in contratto quale collezione, ovvero come un insieme.

Pertanto la prestazione dovuta dal ricevente, per escludere la mora del debitore ex art. 1220 c.c., deve essere completa e idonea a non fornire ragione di legittimo rifiuto al creditore -depositante.

Corte appello Milano sez. III, 07/02/2017, n.494

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Difetto di espressa pattuizione del termine di restituzione e del prezzo

Nel contratto estimatorio è irrilevante l’assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'”accipiens” può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l’art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.

Cassazione civile sez. III, 21/12/2015, n.25606

Elemento essenziale del contratto estimatorio

Elemento essenziale del contratto estimatorio è l’accordo in ragione del quale una parte consegna all’altra una certa quantità di beni mobili con l’intesa che il ricevente potrà acquistare e pagare la merce o restituirla materialmente.

L’individuazione del termine di restituzione/pagamento non è essenziale a qualificare l’intesa come contratto estimatorio come anche non è essenziale la predeterminazione del prezzo di restituzione.

Cassazione civile sez. III, 21/12/2015, n.25606

Stipula di un contratto estimatorio

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta di chi, ricevuta una cosa per effetto della stipula di un contratto estimatorio, la trattenga dopo il termine stabilito senza pagarne il prezzo. (Fattispecie relativa a gioielli affidati all’agente

“in conto visione”).

Cassazione penale sez. II, 03/02/2012, n.6690

Contratto estimatorio e contratto di

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agenzia: differenza

Il contratto estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia perché, mentre quest’ultimo ha per oggetto la prestazione di un’attività professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell’interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all’affidatario d’alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione.

Cassazione civile sez. lav., 29/10/1991, n.11504

Termine per l’esercizio della facoltà di restituzione

Il contratto estimatorio si differenzia dal contratto d’agenzia perché, mentre quest’ultimo ha per oggetto la prestazione di un’attività professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell’interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all’affidatario d’alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l’esercizio dell’indicata facoltà di restituzione.

Cassazione civile sez. III, 06/04/1982, n.2137

Termine stabilito senza pagare il prezzo

Colui che riceve una cosa per effetto di un contratto estimatorio e la trattiene dopo il termine stabilito senza pagare il prezzo commette appropriazione indebita.

Cassazione penale sez. II, 27/11/1981

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Contratto estimatorio: quando si configura l’appropriazione indebita?

Si configura il delitto di appropriazione indebita e non un semplice inadempimento contrattuale sia se, in un contratto estimatorio, l’affidatario della merce abbia trattenuto la stessa dopo la scadenza del termine stabilito per la sua restituzione sia se, in caso di mancato pagamento alla scadenza del termine contrattuale, non abbia corrisposto all’altro contraente il prezzo delle cose rivendute a terzi.

Cassazione penale sez. II, 11/01/1980

Contratto estimatorio: restituzione merce e fissazione del termine

Elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà dell’accipiente di restituire la merce in via alternativa all’obbligo di pagamento del prezzo e non anche la fissazione di un termine per l’esercizio di tale facoltà, in quanto quest’ultimo può essere determinato a norma dell’art. 1183 c.c.

Cassazione civile sez. II, 21/04/1979, n.2235

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