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RICORRENTE Contro MINISTERO DELL’INTERNO E RESISTENTE con l’intervento del P.M

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Tribunale di Roma PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Monica Vedetti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8953/2016 promossa da:

---1 nato in Turchia in data... , con il patrocinio delTAw. ..., giusto mandato rilasciato in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest'ultimo; .

RICORRENTE Contro

MINISTERO DELL’INTERNO

E

RESISTENTE

con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma OGGETTO: riconoscimento della protezione intemazionale

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2016. ha emesso la seguente:

ORDINANZA letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:

con ricorso depositato il giorno 10.2.2016,...cittadino della Turchia di etnia curda, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Intemazionale di Roma, con pronuncia del 12.11.2015 notificata il 13.1.2016, aveva respinto la sua domanda, ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto provvedimento, dello status di rifugiato, o, in subordine, il riconoscimento della protezione intemazionale sussidiaria o del diritto di permanere sul territorio italiano per ragioni umanitarie;

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la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione intemazionale di Roma, ha rigettato l’istanza proposta non ritenendo sufficientemente credibile rappartenenza del ricorrente alla etnia curda avendo lo stesso dichiarato di parlare con

difficoltà la lingua curda; .

comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione delPudienza al Ministero dell*Interno di Roma ed al P.M. la parte resistente non si è costituita;

in via preliminare, va rilevato come il ricorso presentato il 10.2.2016. è tempestivo in quanto proposto entro il termine previsto dall4art. 35 del d.lgs. 25/2008, come modificato dall’art. 19, 3° co. d.lgs. 150/2011;

in ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che Pati 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall’Italia con L. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, cosi come la mancanza dell’esercizio delle libertà democratiche, non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l’incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 291/1999). Puntuale riscontro dell’esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente d.lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all’attuazione della direttiva per l’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione intemazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle nonne di protezione intemazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

dal momento unici elementi di prova fomiti a sostegno della domanda sono la copia di tessera asseritamente attestante l’appartenenza al partito curdo BDP, e una attestazione del medesimo partito nel quale si da atto di minacce e molestie al ricorrente da parte delle forze dell’ordine, occorre verificare la credibilità e dalla verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale di Roma e nel corso dell'udienza;

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il ricorrente nel corso dell’udienza ha reso le dichiarazioni in lingua curda come attestato dall’interprete presente dichiarando di aver chiesto nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Territoriale di parlare in lingua turca in quanto unica lingua insegnata nelle scuole della Turchia avendo appreso il Curdo esclusivamente dalle conversazioni familiari e non ritenendo pertanto di avere un vocabolario idoneo ad un colloquio formale. Il ricorrente ha altresì dichiarato di essere un attivista del partito BDP e di aver subito minacce dalla polizia in quanto si sarebbe rifiutato di collaborare con le forze debordine rivelando l’attività politica del'partito;

il ricorrente non ha fornito prova di essere un attivista del partito BDP in quanto la documentazione prodotta non è fornita di idonea attendibilità e appare di incerta provenienza e pertanto il timore del ricorrente circa la sua incolumità, nel caso di rientro nel suo Paese di origine non è supportato da uno specifico pericolo derivante da un eventuale ruolo di spicco nel suddetto movimento politico, escludendone, così, qualsiasi situazione soggettiva riconducibile alle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato;

pertanto la domanda proposta in via principale non può essere accolta;

con riferimento, invece, alla richiesta subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate daU’artl4 del d.lgs. 251/2007, owerossia: a) di condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od intemazionale; ipotesi sub b) che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo sia della sopra riportata appartenenza del ricorrente all’etnica curda, sia quanto alla particolare situazione del paese di provenienza;

il racconto del ricorrente e la sua posizione personale vanno valutati tenendo conto della situazione attuale nel Paese d’origine, in particolare nelle zone a maggioranza di etnia curda;

quanto alla situazione della popolazione di etnia Curda in Turchia Amnesty International nel rapporto 2015/2016 rileva : "La situazione dei diritti umani è decisamente peggiorata dopo le elezioni politiche di giugno e l’esplosione della violenza tra il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan -Pkk) e le forze armate turche a luglio. 1 mezzi di comunicazione hanno subito pressioni senza precedenti da parte del governo e la libera espressione. sia Online sia offline, ne ha sofferto in modo significativo. Il diritto alla libertà di riunione pacifica ha continuato a essere violato. Sono aumentati i casi di uso eccessivo della forza da parte della polizia e di maltrattamenti durante la detenzione. È perdurata l’impunità per le violazioni dei diritti umani. L’indipendenza della magistratura è stata ulteriormente erosa. Diversi

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attentati suicidi attribuiti al gruppo armato Stato islamico (Islamic State - Is), che hanno preso di mira attivisti e manifestanti di sinistra e filo-curdi, hanno provocato la morte di 139 persone. Si stima che circa 2,75 milioni di rifugiati e richiedenti asilo siano arrivati in Turchia ma sono state sempre più frequenti le detenzioni arbitrarie e le espulsioni, dopo che il governo ha negoziato con VEu un accordo per gestire la migrazione. Per tutto l'anno è prevalsa la pratica di nominare e trasferire giudici e pubblici ministeri per motivi politici, scatenando il caos in un sistema giudiziario già poco indipendente e poco imparziale. Jl governo ha assunto un controllo sempre maggiore sui tribunali penali di pace, che av^ano giurisdizione sulla conduzione delle indagini penali, tra cui decisioni sulla detenzione cautelare e preprocessuale, sul sequestro dei beni e sui ricorsi contro tali decisioni. Ad aprile, in tutto il paese si sono tenute commemorazioni pacifiche in occasione del .100° anniversario del massacro degli armeni, avvenuto nel 1915 nella Turchia ottomana. Nessun progresso è stato fatto per il pieno riconoscimento dei crimini commessi. Alle elezioni politiche di giugno, il partito di governo Giustizia e sviluppo (Adalet ve Kalkmma Partisi -Ak), al potere dal 2002, non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta in parlamento; le elezioni sono state ripetute a novembre e in quell’occasione ha riacquistato la maggioranza, assicurandosi quasi il 50 per cento dei voti. A luglio, il fragile processo di pace iniziato nel 2013 tra il Pkk e lo stato si è interrotto. Le forze statali hanno attaccato le basi del Pkk in Turchia e nell’Iraq settentrionale, mentre il Pkk ha compiuto attentati mortali contro polizia e obiettivi militari. Gli scontri armati tra l’ala giovanile del Pkk (Yurtsever Devrimci Genglik Hareket - Ydg-h) e la polizia e l’esercito nei centri urbani hanno causato una perdita ingente di vite umane tra i residenti. A metà dicembre, il dispiegamento Europa e Asia Centrale http://www.rapportoannuale.amnesty.it 474 Rapporto 2015-2016 massiccio di forze di sicurezza nelle province del sud-est ha causato l’intensificarsi degli scontri e, secondo avvocati e attivisti locali, uccisioni di decine di abitanti disarmati. Il ministro délVìnterno ha dichiarato che oltre 3.000

“terroristi” erano stati uccisi dalla fine del cessate il fuoco. In seguito ad alcuni attentati mortali compiuti dal Pkk a settembre, squadre di nazionalisti si sono diffuse nel paese, prendendo principalmente di mira i curdi e le loro proprietà, nonché gli uffici del Partito democratico popolare (HaUdarin Demókratik Partisi — Hdp), un gruppo politico di sinistra e radicato tra i curdi. Il bilancio riferito dal ministero dell Interno era di due morti, 51 feriti e danni a 69 edifici del partito e a 30 abitazioni e imprese commerciali. L ’Hdp ha riferito che avevano avuto luogo più di 400 attacchi, di cui 126 contro i suoi uffici. Sono proseguiti i procedimenti giudiziari di massa ai sensi di leggi antiterrorismo approssimative e generiche. A marzo, tutti i 236 ufficiali dell ’esercito implicati nel caso Mazza ", accusati di aver complottato per rovesciare il governo del partito Ak, sono stati assolti dopo un nuovo processo. Sono continuati i procedimenti d’appello nel caso “Ergenekon”, contro civili accusati di aver cospirato per rovesciare il governo. In seguito alla soppressione, avvenuta nel 2014, dei tribunali con poteri speciali su terrorismo e criminalità organizzata, sono rimasti pendenti i procedimenti contro attivisti politici curdi per presunta appartenenza all 'Unione delle comunità del Kurdistan (Koma Civaken Kurdistan - Kck), legata al Pkk. Allo scoppio

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delle violenze tra il Pkk e le forze statali a luglio, hanno fatto seguito ondate di arresti.

A fine agosto si stimava che oltre 2.000 persone fossero state arrestate per presunti legami con il Pkk, mentre più di 260fossero detenute in custodia cautelare. Sono stati avviati procedimenti nei confronti di persone accusate di appartenere all '“organizzazione terroristica Fethullah Gùlen”, compreso il religioso ed ex alleato del partito Ak Fethullah Gùlen, residente negli Stati Uniti." ;

già ad ottobre 2014 Amnesty intemational evidenziava : "Amnesty International ha sollecitato il governo della Turchia a interrompere la spirale di violenza che si è innescata nel sud-est del paese, a maggioranza curda, dove 19 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite nel corso delle proteste contro l’avanzata dello Stato islamico verso il confine tra Siria, e Turchia....Almeno altre 18 persone sono morte in altre zone del sud-est turco nel corso di violenti scontri tra i manifestanti curdi e simpatizzanti dello Siato islamico. Le proteste hanno interessato anche le tre principali

città turche, Istanbul, Ankara e Smirne. '

la situazione generale e complessiva della “ questione curda” non trova ancora una soluzione pacifica definitiva, ma in considerazione della situazione come sopra delineata, è del tutto verosimile che il ricorrente, appartenente alla minoranza curda del suo Paese, possa correre il rischio di un effettivo, grave danno proprio sotto il profilo dei trattamenti degradanti, sia in termini fisici che psicologici;

è appena il caso di ricordare che. secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, c.p.p., può fondare la propria decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese del richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights IVatch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (cfr. Cass. sent. n. 32685 deir 08/07/2010); tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni intemazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (CEDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia);

spese di giudizio compensate;

P.Q.M.

visto rart.702 bis c.p.c.

riconosce a---, nato in Turchia in data... , lo status di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, disponendo Tannullamento del provvedimento

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emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione intemazionale di Roma in data 12.11.2015;

dichiara compensate le spese di lite;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così decìso in data dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA in data 1.12.2016.

Il Giudice Dott.ssa Monica Velletti

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