• Non ci sono risultati.

(delibera 26 gennaio 2022) Il Consiglio - visto l'art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(delibera 26 gennaio 2022) Il Consiglio - visto l'art"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

OGGETTO: Pratica num. 26/XX/2021 Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di TRENTO e di VERONA per il quadriennio accademico 2021/2022 - 2025/2026: richiesta del Direttore Prof. Francesco Palermo, pervenuta in data 23 settembre 2021, di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n.

537.

(delibera 26 gennaio 2022)

Il Consiglio

- visto l'art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

- visto l'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997;

- visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- letta la nota, pervenuta in data 23 settembre 2021, con la quale il Prof. Francesco Palermo, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di TRENTO e VERONA, ha chiesto al Consiglio di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, tra i quali poi designare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, due componenti effettivi per il rinnovo del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- considerato che il Consiglio ha indetto apposito interpello con delibera del 4 novembre 2021;

- rilevato che è pervenuta al Consiglio la sola dichiarazione di disponibilità del dott. Enrico Giuseppe SANDRINI, Consigliere della Corte di Cassazione;

- valutata la documentazione prodotta dall'interessato;

- considerato che il dott. Enrico Giuseppe SANDRINI possiede adeguate attitudini ed esperienze per l'espletamento dell'incarico in questione:

delibera

- di indicare per l'Università degli studi di TRENTO e VERONA, ai fini della scelta dei componenti del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali, il dott. Enrico Giuseppe SANDRINI, Consigliere della Corte di Cassazione, invitando il predetto a comunicare tempestivamente al C.S.M. l'assunzione dell'incarico e a dare assicurazioni all'Università dell'avvenuta rimozione di qualsiasi incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;

e

- contestualmente, considerato che, a seguito del disposto interpello del 4 novembre 2021, è pervenuta una sola disponibilità utile di cui si è detto sopra, di effettuare il seguente nuovo interpello, sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto posti dal suddetto interpello del 4 novembre 2021, che sarà allegato alle comunicazioni del presente interpello rese a tutti gli uffici giudiziari:

Tanto premesso, pertanto, il Consiglio

delibera

di invitare i magistrati interessati, in possesso dei requisiti di cui al predetto interpello del 4 novembre 2021, e in servizio nel distretto giudiziario ove è sita la Scuola ovvero nei distretti giudiziari limitrofi, a far pervenire, entro il 28 febbraio 2022, una dichiarazione, redatta con le modalità indicate dal predetto interpello del 4 novembre 2021 e corredata di auto relazione, contenente la dichiarazione di disponibilità a far parte del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di TRENTO e VERONA (oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l'idoneità a ricoprire l'incarico).”

(2)

1 OGGETTO: Pratica num. 26/XX/2021

Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università degli Studi di TRENTO e di VERONA per il quadriennio accademico 2021/2022 - 2025/2026: richiesta del Direttore Prof. Francesco Palermo, pervenuta in data 23 settembre 2021, di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537.

(delibera 3 novembre 2021)

Il Consiglio

- visto l’art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

- visto l’art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997;

- visto l’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- letta la nota, pervenuta in data 23 settembre 2021, con la quale il Prof. Francesco Palermo, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di TRENTO e VERONA, ha chiesto al Consiglio di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, tra i quali poi designare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, due componenti effettivi per il rinnovo del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- considerato che l’art. 16, comma 4, del suddetto d.lgs. n. 398/1997 stabilisce che “nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio”;

- che l’art. 5, comma 3, del predetto d.m. n. 537/1999 stabilisce che “il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato”;

- che, in relazione all’incarico in questione, la procedura è ora disciplinata dal comma 8 dell’articolo 19 della Circolare consiliare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive modifiche, secondo cui:

“L’attività di componente del consiglio direttivo della SSPL non determina alcun esonero, anche parziale, dallo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Al fine dell’individuazione della rosa di nominativi di cui all’art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999, giunta apposita richiesta da parte di ciascuna SSPL, il Consiglio bandisce un interpello rivolto a tutti i magistrati in servizio, i quali, nel dichiarare la propria disponibilità, devono rendere la propria richiesta sul modulo disponibile sul sito intranet www.cosmag.it producendo in quella sede le dichiarazioni di cui al comma 2, numeri 4), 5) e 6);

Il Consiglio, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, procede all’individuazione della rosa dei nominativi sulla base dei criteri indicati nell’interpello, rispetto ai quali il magistrato richiedente può produrre una sintetica autorelazione.

A seguito della designazione, il magistrato interessato ne dà comunicazione al Consiglio, informando prontamente il Consiglio in ordine a eventuali elementi di novità rispetto alle dichiarazioni già rese ai sensi del comma 2, numeri 4), 5) e 6)”;

(3)

2

- osservato che le circostanze ostative allo svolgimento dell’incarico in questione devono essere quelle indicate dall’art. 10 della stessa circolare, legate alla condizione soggettiva del magistrato1; - ritenuto poi che, ove le dichiarazioni di disponibilità siano quattro o meno di quattro, il Consiglio si limiterà a verificare, per ciascun magistrato dichiaratosi disponibile, se ricorra una delle condizioni ostative indicate dal predetto art. 19, comma 8, della suddetta circolare ed altresì verificherà se lo stesso magistrato interessato possieda sufficienti attitudini professionali per lo svolgimento dell’incarico; a questo proposito, il conseguimento, in anni recenti, di una valutazione di professionalità negativa o non positiva può costituire un fattore ostativo;

- che invece, in presenza di più di quattro dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio procederà ad una selezione di natura comparativa dei magistrati richiedenti, sulla base dei seguenti e pertinenti criteri, individuati a seguito di Risoluzione approvata dal Consiglio con delibera 19 maggio 2021 e che appare opportuno specificare anche per ragioni di trasparenza: “si valuteranno le esperienze formative e didattiche, specie se maturate in Università pubbliche o presso la Scuola Superiore della magistratura, nonché quelle di natura scientifica, avuto specialmente riguardo a pubblicazioni monografiche o su Riviste scientifiche riconosciute come tali in base ai criteri di classificazione Anvur, preferendo i candidati con maggiori capacità attitudinali, purché in possesso, almeno, della prima valutazione di professionalità; in caso di parità attitudinale saranno preferiti i magistrati in possesso della più elevata anzianità di ruolo, come definita dall’art.125, comma 4, Circ. tabelle del 23.7.2020 e s.m.i.

Per determinate categorie di magistrati si procederà all’inserimento nella rosa soltanto in assenza di altre dichiarazioni di disponibilità ovvero quando vi sia una sola dichiarazione di disponibilità:

a) magistrati titolari di incarichi direttivi, magistrati componenti dei Consigli giudiziari, magistrati formatori decentrati; ciò in considerazione dell'impegno richiesto dallo svolgimento dell’attività di componente del Consiglio direttivo della Sspl, per il quale non è previsto esonero dall'attività giudiziaria, e della presuntiva difficile compatibilità tra tale incarico e gli impegni professionali indicati in premessa; b) magistrati che prestano servizio in distretti diversi e non confinanti con quello o con quelli in cui dovrà svolgersi l’incarico; ciò in considerazione del presuntivo impegno temporale richiesto per raggiungere la sede della Sspl per gli incontri tra i componenti del Consiglio direttivo periodicamente necessari; c) magistrati collocati fuori ruolo, considerando che il contributo della partecipazione del magistrato al consiglio direttivo delle Scuole risiede, anche e soprattutto, nell’attualità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione necessaria a che si abbia un arricchimento di esperienze professionali a beneficio della programmazione didattica e scientifica dell’attività delle Scuole”.

Tanto premesso, pertanto, il Consiglio

delibera

di invitare i magistrati interessati privi delle condizioni soggettive ostative di cui sopra, a far pervenire, entro il 15 dicembre 2021, una dichiarazione, redatta con le modalità in precedenza

1 L’art. 10 della circolare n. 22581/2015, intitolato “Condizioni soggettive ostative all’autorizzazione”, così recita: “10.1. Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure hanno in corso procedimenti disciplinari nell’ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione all’interessato, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull’istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario.

10.2. Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s’inserisce l’attività autorizzata.

10.3. Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni computati a decorrere dalla sentenza definitiva e/o trasferiti d’ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato dispostoin forza degli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest’ultimo caso si applica il disposto dell’articolo 10.1. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare. 10.4. Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 10.3, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull’istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario.”

(4)

3

specificate e corredata di auto relazione, contenente la specificazione della propria disponibilità a far parte del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di TRENTO e VERONA, oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l'idoneità a ricoprire l'incarico.”

Riferimenti

Documenti correlati

- ritenuto che non vi sono ragioni per modificare la nuova disciplina, e che, pertanto, presso la Corte di appello e la Procura generale presso la Corte di appello debbono

CONSIDERATO che il predetto documento risponde all’esigenza di uniformare nel Sistema l’approccio alla gestione delle emergenze ambientali in termini di capacità

Nel 2020 si sono concluse le attività di rilevazione dello stato di attuazione della Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE) sui corpi idrici superficiali interni (fiumi

di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica e al Presidente della Conferenza

di dare mandato ad ISPRA di inviare il medesimo documento al MiTE, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, alla Conferenza Stato-Regioni ed al Comando Generale del

Come si può rilevare, l’allegato III alla direttiva 2008/98/CE prevede, per le caratteristiche HP4, HP6, HP8 e HP14 l’applicazione di specifici valori soglia (cut-offvalues)

La Regione Emilia-Romagna pubblica il presente avviso al fine di individuare operatori economici interes- sati ad assumere il servizio di noleggio, installazione e manutenzione

a) il cognome e nome, il luogo di nascita e la data, il codice fiscale e il luogo di residenza;.. b) l'indirizzo di posta elettronica/pec ed un contatto telefonico per