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WmeniÒ^ Movimento 5 Stelle. GruppoAssembleare Regione Emilia-Romagna REGIONE EMILIA-ROMAGNA X LEGISLATURA. oggetto Progetto di legge regionale

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WmeniÒ^

Movimento 5 Stelle

Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA X LEGISLATURA

oggetto 4158

Progetto di legge regionale

Diritti delie concessioni acque minerali.

Modifica della legge regionale

17 agosto 1988, n. 32

di iniziativa dei consiglieri:

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Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2017.2.2.1.6 AL/2017/9216 del 23/02/2017

OGGETTO 4158

(2)

/

Relazione

La legge regionale di disciplina delle acque minerali è la n. 32 del 17 agosto 1988. Questo provvedimento, che interviene anche sulle acque termali, è stata negli anni oggetto di

alcuni interventi di modifica, relativi anche ai "diritti" da corrispondere a fronte delle

concessioni all'utilizzo delle acque.

L'ultimo di tali aggiornamenti è intervenuto con la legge regionale n. 38 del 2001 di

"Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Euro", consistendo, quindi nella semplice conversione degli importi precedentemente previsti nella nuova (all'epoca)

valuta.

Così l'articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1988, come modificata in questo punto dalla legge regionale n. 38 del 2001, fissa un importo per il diritto proporzionale annuo da corrispondere alla Regione identico in realtà a quanto si pagava nel 1988. Allora erano 20.000 lire, oggi sono 10,33 euro. Lo stesso articolo prevedeva un adeguamento triennale tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre 1988, la cui applicazione ha portato oggi il canone ad euro 21,38.

Ma dal 1988 o dal 2001 ad oggi è passata tanta acqua sotto i ponti, trasportando con sé decisioni, atti di indirizzo, risoluzioni ed esperienze positive di altre Regioni senza però che questo si abbia avuto effetto rispetto alla situazione dell'Emilia-Romagna.

Di particolare importanza è il "Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente" approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16

novembre 2006".

Il documento di indirizzo, che, per la sua precisone, adeguatezza e attualità costituisce parte integrante della Relazione a questo progetto di legge, stabiliva che "le Regioni

individuano i seguenti indirizzi generali:

Nell'adottare nuove discipline di razionalizzazione e valorizzazione delle "acque minerali naturali e di sorgente", potranno essere presi a riferimento i seguenti minimi e massimi, entro cui definire il canone da applicare: da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato; a 0,50 a 2,00 € ognimille litri ofrazione di utilizzato o emunto.

Il canone superficiario non sarà inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa e le singole Regioni, discrezionalmente, determineranno importi maggiori sulla

base della valutazione su cui insiste la concessione mineraria.

Detti importi sono da intendersi comprensivi di ogni altra tassa di concessione prevista e potranno essere rivisti con cadenza biennale, sulla base di una valutazione individuale delle singole regioni, in relazione all'andamento del mercato e alle singole realtà territoriali.

In merito alla materia trattata, le singole Regioni assumeranno le determinazioni più opportune relativamente agli argomenti connessi e non definiti nel presente atto dì

indirizzo, nonché in merito alla destinazione dei canoni.

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Diverse Regioni hanno adeguato la propria normativa al riguardo, alcune già erano allineate o prossime all'indirizzo stabilito nel 2006, al quale comunque la stessa Regione

Emilia-Romagna aveva deciso di corrispondere come dimostra l'approvazione di un ordine

del giorno del 24 luglio del 2012 da parte dell'Assemblea legislativa, nel quale si impegnava la Giunta ad aggiornare entro il 31 dicembre 2012 la legge regionale n.

32/1988 adeguando 1 diritti proporzionali almeno secondo i canoni proposti dal

"Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di

sorgente" approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006.

Particolare interesse rivestono, come si diceva, l'esperienza positiva di altre Regioni che hanno da tempo provveduto ad adeguare la propria normativa, corrispondendo al principio espresso in termini molto chiari e condivisibili nel richiamato ordine del giorno 2895-2806 del 24 luglio 2012 firmato anche dai capigruppo delle forze di maggioranza dell epoca e di oggi: "l'acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita e perciò la Regione Emilia-Romagna, in relazione alla materia delle

acque minerali, di sorgente e termali e nell'ambito della propria autonomia in materia

fiscale, stabilisce parametri tesi a considerare la risorsa naturale acqua come un bene

esauribile e, come tale, da valorizzare nel momento del suo utilizzo;

La Regione Lombardia, per esempio, con propria legge del 1998, durante una delle Legislature che hanno visto come Presidente Roberto Formigoni, ha introdotto nella legge

regionale n. 1 del 1998 ha aggiunto il comma all'articolo

12 della legge regionale 29 aprile 1980, 44 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" stabilendo che "Per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento il concessionario deve altresì corrispondere alla regione, con cadenza semestrale, un diritto posticipato proporzionale alla quantità di acqua

imbottigliata nel semestre di riferimento"

In Lombardia oggi, come èchiaramente indicato nella pagina relativa alle acque minerali ( termali del sito web istituzionale, "Il concessionario [di concessione di coltivazion^^^^^^^^^:::^

corrisponde alla Provincia: ^

tv/ì diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro

(canone superficiario) che per il biennio 2013/2014 è pari a:

€ 34.93 con un minimo non inferiore a € 3493,00 per concessioni con annesso

stabilimento di imbottigliamento;

€ 17.46 con un minimo non inferiore a € 698.77 per le concessioni con

stabilimento di sole cure termali;

€17.46 con un minimo non inferiore a209.62 per le concessioni con solo impianto

di cura idropinica in sito.

diritto semestrale posticipato proporzionale alla quantità d'acqua imbottigliata

(canone da imbottigliamento) pari a:

€ 1.20 per ogni me di acqua imbottigliata

€ 0.90 per ogni me di acqua imbottigliata in vetro".

y

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Se ci sposta nel Lazio il riferimento normativo è costituito dalla legge regionale n. 15 del 2007, approvata durante la legislatura che vide Piero Marrazzo come Presidente della Regióne. Èl'articolo 7 a stabilire, al comma 2che "Il titolare di concessione mineraria

corrisponde alla Regione, per ogni ettaro ofrazione di ettaro della superficie compresa

'nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a: a) 120,00 euro per le concessioni

relative ad acque minerali naturali edi sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno;

b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che

utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno"

Nei commi successivi, inoltre, si precisa che (c. 5) "Oltre a quanto previsto nei commi

precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente", così che "6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è stabilito: a) in misura di 2,00 euro, per ogni metro cubo ofrazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 esuccessive modifiche; b) in misura di 1,00 euro per ogni metro cubo

o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non

imbottigliata, comunque utilizzata"

Particolarmente apprezzabile anche la previsione del comma 6 bis, ai sensi del quale Per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l'importo... [per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata] è ridotto del 10 per cento per i titolari... che nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento almeno l'85 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno ...[e] è aumentato del 10 per cento per i titolari ...che nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento meno delI'SO per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo

anno".

Una soluzione chiaramente diretta a premiare l'efficienza delle produzioni e il

contenimento di perdite e dispersioni.

Anche il sito istituzionale web della Regione Lazio consente un immediato e facile accesso

alle informazioni relative all'elenco delle concessioni delle acque minerali e termominerali.

Alla luce della situazione descritta, appare indispensabile procedere ad una modifica della

legge regionale n. 32 del 1988, in coerenza con le chiare indicazioni del documento indirizzo delle regioni in materia di acque minerali naturali di sorgente del 16 novembre 2006, degli orientamenti espressi dall'Assemblea legislativa con l'ordine del giorno 2805- 2806/2 del 212 e in sintonia con le scelte compiute da diverse altre regioni italiane.

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Questa esigenza parte dalla considerazione che l'acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita e perciò la Regione Emilia-Romagna, in relazione alla materia delle acque minerali, di sorgente e termali e nell'ambito della

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(5)

propria autonomia in materia fiscale, stabilisce parametri tesi a considerare la risorsa naturale acqua come un bene esauribile e, come tale, da valorizzare nel momento del suo

utilizzo.

Va ricordato che a fronte di un giro di affari nazionale di 2,3 miliardi di euro all'anno, le

Regioni continuano ad incassare cifre irrisorie einsufficienti aricoprire anche solo le spése

sostenute per la gestione amministrativa delle concessioni o per i controlli, senza considerare quanto viene speso per smaltire le numerose bottiglie in plastica derivanti dal

consumo di acque minerali che sfuggono alle raccolte differenziate.

In particolare, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, i canoni annuali di pagamento,

denominati diritti proporzionali, di cui all'art. 16 della legge regionale n. 32/1988, pur

essendo rinnovati ogni triennio tenendo conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dainSTAT, attualmente assommano, per tutte le concessioni da imbottigliamento attive nella nostra regione, a poche decine di migliaia di euro.

Condizione questa assai diversa da quella che si realizza in altre regioni, le cui acque, una

volta imbottigliate, presentano prezzi per il consumatore non certo superiori a quelli

derivanti dalle stesse operazioni effettuate nelle sorgenti emiliano-romagnole.

Si tratta quindi di prevedere un congruo canone annuo superficiale e, soprattutto, di

stabilire altresì l'applicazione di un canone per litri di acqua emunta ed imbottigliata (mille litri, pari a un metro cubo, o frazione) e per litri di acqua emunta, non imbottigliata,

comunque utilizzata.

in questo contesto sembra indispensabile adottare soluzioni tali da premiare sia comportamenti virtuosi sul piano dell'efficienza sia modalità ecosostenibili nella

commercializzazione del prodotto.

La facilità di accesso alle informazioni la loro trasparenza costituiscono aspetti da

assicurare nell'ambito del processo di concessione dell'utilizzo di acque minerali.

Nel dettaglio l'Articolo apporta modifiche alla rubrica dell'articolo 16 della legge regionale

n. 32 del 1988 e ad alcuni commi dello stesso, introducendo altresì i nuovi commi da 5 a

11.

La modifica della rubrica è determinata dalla previsione non solo dei cosiddetti "diritti proporzionali", ma anche di diritti connessi all'effettiva utilizzazione dell'acqua (diritto

annuo)

/

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Progetto di legge

DIRITTI DELLE CONCESSIONI ACQUE MINERALI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17

AGOSTO 1988, N. 32

Articolo 1 - Modifiche all'articolo della legge regionale n. 32 del 1988

1. All'articolo 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) sono apportate le

seguenti modifiche:

a) nella rubrica sono aggiunte le parole "e diritti annui";

b) nel comma 2 il numero "10,33" è sostituito da "35,00" e il numero "774,69" è

sostituito da "3.000,00";

c) nel comma "1988" è sostituito da "2016";

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari delle concessioni dicui al comma 2 sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantità di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di

sorgente.

6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 è stabilito:

a) in misura di 2,26 euro, per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata, compresa quella

impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) e successive

modifiche;

b) in misura di 1,13 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o disorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata.

7. Per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l'importo

determinato ai sensi del comma 6, lettera a):

a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di

autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento almeno l'85 per cento del totale dell'acqua emunta nel medesimo anno;

b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di

autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che

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nell'anno abbiano destinato all'imbottigliamento meno dell'80 per cento del totale

dell'acqua emunta nel medesimo anno.

c) è ridotto del 25% per cento per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di

acqua minerale imbottigliata in vetro.

8. La misura del diritto annuo di cui al comma 5 è adeguata ogni biennio con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di

acque minerali naturali e di sorgente, tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli

indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre

2017.

9. Alfine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con ilpagamento del diritto di cui al comma 5, un autocertificazione dalla quale risultino la quantità di acqua minerale naturale e disorgente emunta, diquella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere

per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta, di quella utilizzata per la

preparazione di bevande analcoliche. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonché sui documenti contabili del

titolare.

10. Il titolare deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi disospensione dell'attività di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse.

11. il sito web istituzionale della Regione e, per quanto di competenza di ARPAE, assicura ampia ed immediata informazione in ordine alle procedure di concessione,

alle concessioni in essere ed ai versamenti."

Articolo 2—Introduzione dei nuovo articolo 16 bis nella legge regionale n. 32 del 1988

1. Nella legge regionale n. 32 del 1988 dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Artìcolo 16 bis - Acqua come benecomune - iniziative di valorizzazione

1. La Regione riconosce l'acqua come un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita e, conseguentemente, promuove e realizza azioni dirette a costruire la consapevolezza della sua natura di risorsa esauribile, da valorizzare nel

suo utilizzo.

2. Iproventi derivanti dai diritti dell'articolo 16 sono dedicati, in misura non inferiore al

20% a iniziative rivolte a:

a) consentire l'accesso libero all'approvvigionamento dell'acqua pubblica a fini domestici o assimilabili quali dissetarsi, rinfrescarsi, riempimento di recipienti di

modesta dimensione;

b) informazione esensibilizzazione al valore dell'acqua come bene comune;

c) realizzare progetti educativi, in particolare nelle scuole enelle istituzioniformative,

relative ai ai fini del comma 1.

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d) Ogni altra iniziativa coerente con ifini del presente articolo.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere delle competenti Commissioni assembleari,

approva un programma, di norma di durata biennale, per la realizzazione degli

interventi del comma 2 in via diretta o attraverso progetti su iniziativa di Enti Locali ed Associazioni, e, a tale fine, può erogare contributi a questi soggetti, attraverso specifici

avvisi.

Articolo 3 - Introduzione del nuovo articolo 25 bis nella legge regionale n. 32 del 1988

1. Nella legge regionale n. 32 del 1988 dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"Articolo 25 bis - Clausola valutativa del Titolo II

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie disoggetti coinvolti, informazioni su:

a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca e dicoltivazione;

b) attività di concessione, anche in riferimento a cessioni ed alle eventuali

procedure di decadenza, revoca e sanzione, c) diritti dell'articolo 16;

d) iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 16 bis.

?. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per predisporre la

documentazione necessaria allosvolgimento delle funzioni valutative del comma 1.

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