Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma Uffici: via Ramazzini, 31 – 00151 Roma C.F. e P.IVA 13669721006 tel: +39.06.55100511
Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA ex art. 60 del D. LGS. 50/2016 e smi,
per l’appalto integrato di PROGETTAZIONE ESECUTIVA e l’ESECUZIONE dei lavori di
“Riqualificazione di una parte dell'edifico denominato laboratorio di via B. Ramazzini n. 15 - Roma, da destinare ad uffici e ambulatori.”
1. PREMESSE
L’Associazione Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato OdV (C.F. e P.IVA 3669721006), persona giuridica di diritto privato, ha determinato di affidare un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione di una parte dell'edifico denominato laboratorio di via B. Ramazzini n. 15 - Roma, da destinare ad uffici e ambulatori.” da concedere al Distretto Sanitario locale dell’ASL.
CUP: E87H21003100005 CIG: 9229745286
I lavori sono relativi alla riqualificazione di una parte di un immobile da destinare ad uffici e ambulatori da concedere al Distretto Sanitario locale dell’ASL, per ogni altra informazione si rimanda al progetto definitivo.
La predetta procedura è consentita dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 che ha sospeso fino al30 giugno 2023 il quarto periodo del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs 50/2016, il cui termine è differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021).
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici.
Per
L’avvio dell’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 e l’art 8, comma 1, lettera A della Legge 11/09/2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), avverrà in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, secondo i seguenti termini:
a) la progettazione ha inizio con la comunicazione di aggiudicazione definitiva non efficace all’operatore economico;
b) i lavori iniziarono a conclusione della progettazione a cura dell’Affidatario, previa la consegna della CILA edilizia sempre a cura dell’affidatario (nel caso in cui le migliore e la progettazione esecutiva
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavorocomportino variazioni al progetto definitivo a base di gara), salvo la possibilità di anticipare nel corso della progettazione, alcune lavorazioni propedeutiche e l’allestimento del cantiere. Il tutto tendo conto di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o l’aggiornamento di quelle che sono state già richieste
dall’Associazione, in conseguenza della proposta progettuale dell’Affidatario e dello sviluppo della progettazione.
Il luogo di esecuzione dei lavori è in via Ramazzini, 15 – Roma.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Alfredo Sasso mail: [email protected]
pec: [email protected] tel: +39 06 55100511
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTI DI GARA.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market accessibile tramite il link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa.
In particolare, il fascicolo comprende:
▪ il presente disciplinare di gara
▪ allegato 1 - domanda di partecipazione - imprese
▪ allegato 2 - dichiarazioni integrative - imprese
▪ allegato 2 - dichiarazioni integrative - servizi di ing. e arch.
▪ allegato 2bis - dichiarazione singola (valida per lavori e servizi di ing. e arch.)
▪ allegato 2ter - dichiarazione singola cessato (valida per lavori e servizi di ing. e arch.)
▪ DGUE
▪ Calcolo del compenso professionale per la progettazione
▪ Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa
▪ Elaborati del progetto a base di gara 2.2. CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market. I quesiti di natura amministrativa potranno essere posti solo per chiarire eventuali aspetti non chiari delle norme di gara e non per chiarimenti relativi all’applicazione della normativa vigente o alle modalità di partecipazione (avvalimenti, composizione RTI, categorie SOA, ecc.) la cui cognizione resta a carico del concorrente. Pertanto non sarà data risposta ai quesiti che non tengono conto di quanto sopra citato.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro le ore 12:00 del 14/06/2022 le richieste sopraggiunte dopo tale termine non verranno prese in considerazione.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market nella predetta sezione “Chiarimenti”.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, indicati in istanza di ammissione.
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro2.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti in sede di registrazione al portale Ne4market sono tenuti ad indicare, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. L’indirizzo PEC indicato in precedenza deve essere lo stesso di quello che sarà inserito nella documentazione amministrativa per la partecipazione alla presente procedura.
Salvo quanto disposto nel paragrafo relativo ai chiarimenti del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC [email protected] e all’indirizzo indicato dai concorrenti all’atto della registrazione sul portale Net4market che dovrà corrispondere a quello che sarà indicato nella documentazione amministrativa.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su Net4market, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
N.B. Si consiglia pertanto di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo all’atto della registrazione al portale Net4market.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA Affidamento sulla base del progetto definitivo, dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione di una parte dell'edifico denominato laboratorio di via B.
Ramazzini n. 15 - Roma, da destinare ad uffici e ambulatori.” da concedere al Distretto Sanitario locale dell’ASL.
Ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 505/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura. La parte della progettazione è definita a “corpo” mentre i lavori sono definiti a
“misura”.
Il progetto ed i documenti a base di gara, individuano:
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoroa) i profili e le caratteristiche più significative dei documenti progettuali dei successivi livelli di progettazione;
b) le lavorazioni da realizzare;
c) le prescrizioni da rispettare nella predisposizione della progettazione ed esecuzione dei lavori;
L'importo complessivo dell’appalto, a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza ed IVA esclusa, ammonta ad € 1.951.352,65 (diconsi Euro
unmilionenovecentocinquantunotrecentocinquantadue/65)
La parte lavori si compone delle seguenti categorie di lavori:
L’importo economico della progettazione, escluso di cassa previdenziale, è stato determinato con
riferimento al D.M. del 17/06/2016, tenuto conto dell'importo dei lavori cosi come riportato nel documento allegato, e si compone delle seguenti classi e categorie:
A) LAVORI
lavorazioni € 1.849.904,68
oneri della sicurezza da PSC € 45.890,36 sub-totale a € 1.895.795,04 B) PROGETTAZIONE
servizi tecnico € 55.557,61 sub-totale b € 55.557,61
TOTALE
(compresi oneri sicurezza) (a+b) € 1.951.352,65 IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoroL’importo a base di gara, cassa previdenziale, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a € 1.905.462,29 (euro unmilionenovecentocinquequattrocentosessantadue/29).
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto in oggetto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, i costi della manodopera per la parte dei lavori, sono pari a € 644.959,97 (seicentoquarantaquattronovecentocinquantanove/97).
4. DURATA DELL’APPALTO La durata dell’appalto è stabilita in:
- progettazione: 60 giorni naturali e consecutivi;
- esecuzione lavori: 360 giorni naturali e consecutivi.
Le tempistiche decorreranno come indicato al paragrafo 1 del presente disciplinare.
Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle festività e delle difficoltà di esecuzione dei lavori.
Con la partecipazione alla presente procedura, l’appaltatore si obbliga:
a) alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori e della progettazione ovvero al rispetto dei tempi;
b) a garanterie l’esecuzione dei lavori e delle connesse forniture e materiali.
Per l’avvio dell’appalto si rimanda allo specifico paragrafo del presente appalto.
a) EDILIZIA E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95 € 24.248,29 43,65% principale
b) IMPIANTI IA.02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
0,85 € 10.812,11 19,46% principale
c) IMPIANTI IA.03
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
1,15 € 16.150,55 29,07% principale
d) STRUTTURE S.04
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
0,9 € 4.346,66 7,82% principale
€ 55.557,61 100,00%
CLASSI E CATEGORIE - PROGETTAZIONE
indicazioni ai fini della gara classificazione
prestazione
TOTALE
CATEGORIE DM17/06/16 GRADO di
COMPLESSITA'
IMPORTI delle
PRESTAZIONI %
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro5. PENALI e RITARDI NELL’ESPLETAMENTO DELL’APPALTO
Penali per ritardo nei tempi: ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, la penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo e viene calcolato sull’ammontare contrattuale delle singole parti di cui si compone l’appalto (parte servizi tecnici e parte lavori). Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale delle singole attività (servizi tecnici o lavori), pena la risoluzione contrattuale.
Penali per violazioni e inadempienze: Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dal capitolato speciale di appalto, dagli altri documenti di gara, dalla proposta tecnica dell’operatore economico e dal contratto, come per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, riscontro alle comunicazioni nei tempi indicati dalle stesse, l’Associazione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’affidatario delle penali variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto dell’intero contratto, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati, per ciascuna delle prestazioni previste con la presente procedura di gara (esecuzione lavori e progettazione).
Gli operatori economici di cui sopra, se non posseggono direttamente i requisiti generali e speciali necessari allo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza, si associano, nelle diverse forme previste dal Codice, con i soggetti di cui all’art. 46. del D.Lgs. 50/2016 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
In particolare, le imprese, relativamente ai servizi tecnici di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, possono partecipare secondo quanto specificato nel seguito:
a) Se il concorrente è in possesso di una attestazione SOA per l’esecuzione e la progettazione, deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 comma 1 stabiliti nel presente disciplinare per i servizi tecnici. Pertanto può avvalersi dei progettisti presenti nel proprio staff tecnico (firmatari del progetto esecutivo). I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, di quelli speciali, nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, emanato in ottemperanza alla previsione contenuta nell’art. 24 comma 2 del codice dei contratti.
Per il presente punto, i soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati dello svolgimento dei servizi tecnici, devono presentare tutte le dichiarazioni e la documentazione amministrativa indicata nel presente disciplinare alla stregua del progettista associato.
b) Se il concorrente è in possesso di una attestazione SOA di sola esecuzione, ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte i requisiti richiesti per i servizi tecnici, deve alternativamente:
1) associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), d-bis), e), f) D.Lgs. 50/2016
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro(Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti speciali indicati nel presente disciplinare.
L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un sub-raggruppamento all’interno del raggruppamento. Del suddetto sub-raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, conferendo nel raggruppamento i propri requisiti progettuali indicati nel presente disciplinare, le imprese di costruzioni, per concorrere al soddisfacimento dei requisiti per la progettazione purché in possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione nonché in possesso, in modo parziale, dei requisiti speciali indicati nel presente disciplinare.
Non è ammesso l’avvalimento c.d. a cascata del Progettista Ausiliario. Il medesimo Progettista non potrà essere associato o ausiliario di più concorrenti, pena l'esclusione;
2) avvalersi di uno dei soggetti elencati all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), d-bis), e), f) D.Lgs.
50/2016, quale Progettista "Ausiliario", in possesso dei requisiti speciali indicati nel presente disciplinare. In caso di aggiudicazione, il Progettista Ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione a norma dell’art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e sarà responsabile in solido, insieme al concorrente, nei confronti dell’Associazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Per il presente punto, il progettista ausiliario dovrà presentare tutte le dichiarazioni e la documentazione amministrativa indicata nel presente disciplinare alla stregua del progettista associato, nonché i documenti indicati nel paragrafo relativo all’avvalimento (parg. 9), cosi come previsti dalla norme vigenti.
N.B. Non possono concorrere all’affidamento dell’appalto, né assumere il ruolo di Progettisti “Associati” o
“Ausiliari”, i soggetti che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 24 comma 7 D.Lgs. 50/2016.
Per tutti i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale
U.O. Lavori e sicurezza sul lavoroa) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art.
48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art.
186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro8.1. REQUISITI DI IDONEITA’
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
I concorrenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quelle oggetto del presente bando;
c) iscrizione all’albo professionale dei professionisti di cui all’art. 46 del Codice, per i singoli professionisti associati, ausiliari o costituenti lo staff tecnico espressamente incaricati dalla impresa;
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA e TECNICHE-PROFESSIONALI
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione devono indicare o associare soggetti qualificati alla progettazione di cui al succitato art. 46, del D. Lgs. 50/2016 che abbiano i prescritti requisiti progettuali indicati nel presente disciplinare. Quelli in possesso di SOA per progettazione e costruzione possono ricoprirli con il proprio staff di progettazione o come indicato per le imprese di solo costruzione.
Nello specifico i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Parte lavori
Possesso di una attestazione SOA, rilasciata da società organismo regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, cosi come indicato nella tabella presente al paragrafo 3.
Si precisa che ai sensi dell’ultravigente art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono essere coperti tenendo conto che alcune categorie di lavori sono specialistiche, ai sensi del D.M. n. 248 del 10/11/2016.
La comprova del requisito è fornita mediante l’adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell’apposita banca dati ANAC.
Parte progettazione:
In ossequio all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavorole imprese di nuova costituzione”, nonché per non restringere la platea di potenziali concorrenti, non sono previsti requisiti specifici per la capacità economica e finanziaria, quali fatturato globale minimo e medio annuo, né il numero minimo di componenti del gruppo di lavoro, ma una esperienza professionale minima adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico indicata nel seguito:
a) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi di progettazione definitiva o esecutiva per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo dei lavori, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Per le categorie Edilizia, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
La comprova del requisito e fornita mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, contenente: l’indicazione dell’opera in oggetto e del committente, l’importo dei lavori e le classi e le categorie dell’opera, l’oggetto ed il valore dell’incarico, la data di affidamento e la durata, l’attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi. Alla dichiarazione può essere anche allegata la certificazione di avvenuta esecuzione del servizio rilasciata dalla Stazione Appaltante.
b) Possesso dei seguenti titoli professionali da parte del prestatore del servizio e/o dei componenti del gruppo di lavori:
COMPLESSIVO nel caso di 2 SERVIZI
COMPLESSIVO nel caso di 1 SERVIZIO
a) EDILIZIA E.20Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 0,95 € 972.625,83 51,30% € 389.050,33 € 389.050,33
b) IMPIANTI IA.02
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
0,85 € 380.401,35 20,07% € 152.160,54 € 152.160,54
c) IMPIANTI IA.03
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso
1,15 € 452.065,16 23,85% € 180.826,06 € 180.826,06
d) STRUTTURE S.04
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
0,9 € 90.702,70 4,78% € 36.281,08 € 36.281,08
€ 1.895.795,04 100,00% € 758.318,02 € 758.318,02 TOTALE
IMPORTO MINIMO PER I SERVIZI DI PUNTA CLASSI E CATEGORIE - PROGETTAZIONE (servizi di punta)
CATEGORIE DM17/06/16 GRADO di
COMPLESSITA'
VALORE DELLE OPERE
A BASE DI GARA
%
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro▪ requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 per il tecnico che espleterà il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
▪ iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio per il tecnico che espleterà tale attività;
i requisiti indicati possono essere ricoperti anche da un solo soggetto.
La comprova del requisito e fornita mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, a cui può essere allegato il certificato o altro documento comprovante il possesso del titolo.
Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo, lo stesso deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista quale progettista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
Deve inoltre essere indicata, nel modello allegato 2 - dichiarazioni integrative, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà interfacciarsi con il RUP l’Associazione.
Tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3 e 255, comma 1 del D.P.R. 207/2010.
8.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’attestazione SOA di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati:
a) nella misura minima del 40% dalla mandataria o da una impresa consorziata;
b) la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoroL’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale l’attestazione SOA di cui al punto 7.2 deve essere posseduta dalla capogruppo nella categoria prevalente; la/e mandante/i deve/no possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori nelle categorie scorporate, nella misura indicata per l’impresa singola.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le categorie scorporate che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Gli operatori economici che espleteranno il servizio tecnico di progettazione devono possedere anche i seguenti requisiti:
a) I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
b) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016;
c) Il requisito di cui al punto, relativo all’iscrizione all’Albo deve essere posseduto da tutti i professionisti del gruppo di lavoro;
d) Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
e) Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs.
139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 8.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Gli operatori economici che espleteranno il servizio tecnico di progettazione devono possedere anche i seguenti requisiti:
a) I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:
• per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro• per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
b) Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
c) Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
d) Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
e) Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs.
139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
f) I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Tale istituto, ai sensi del comma 11, dell’art. 89 del Codice e del comma 2, dell’art. 1 del D.M. n. 248 del 10/11/2016, non è applicabile per le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, le cui categorie di lavori sono identificate nel citato Decreto ministeriale e per le quali si rimanda alla tabella riepilogativa delle categorie e classifiche riportata al paragrafo 3 del presente documento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA, ecc.).
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, ai sensi dell’art. 89, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Seggio di Gara comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavorosostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento, modulistica amministrativa). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le specifiche lavorazioni o parti di esse che intende subappaltare le cui specifiche sono riportate nel seguito:
PARTE LAVORI
Per il subappalto vale quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’articolo 49 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108. Nello specifico, per il presente appalto vale quanto indicato nella tabella riportata al paragrafo 3 del presente documento, in quanto la norma prevede che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
Per tutti gli altri aspetti connessi al subappalto si rimanda all’art. 105 del Codice.
PARTE SERVIZI TECNICI
Per la parte dei servizi tecnici di ingegneria e architettura ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i il subappalto è ammesso nei seguenti casi: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Inoltre, cosi come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021, il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Per tutti gli altri aspetti connessi al subappalto si rimanda al Codice dei contratti.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 non possedute dal concorrente (singolo o in costituito/costituendo R.T.I. o altra forma aggregativa prevista dal Codice) e consentito dalle norme, comporta l'esclusione dalla gara.
Si precisa che, in sede di offerta, non è richiesta l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice (cfr.
Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 9/2015).
Ai sensi dell’articolo 105 comma 4 del Codice non è consentito affidare subappalti a soggetti:
• che non siano qualificati per quella categoria di lavori;
• nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L'appaltatore, in ogni caso, deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto:
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro• il nome del sub-contraente;
• l'importo del sub-contratto;
• l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
11. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari a € 39.027,05 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231;
b) in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: IT26W0623003204000030620062, con sede in Roma
indicando: Causale “ …..oggetto dei lavori ………….” indicando il codice CIG in oggetto.
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
▪ contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
▪ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 o all’art.
75 del D.Lgs. 163/2006 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
▪ avere validità non inferiore ai 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro▪ prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
▪ contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
▪ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
▪ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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U.O. Lavori e sicurezza sul lavoro12. LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori verranno realizzati: in Roma alla via Ramazzini n. 15.
In ogni caso, le specifiche caratteristiche dei lavori sono descritte negli elaborati di progetto.
L’avvio dell’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 e l’art 8, comma 1, lettera A della Legge 11/09/2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), avverrà in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, secondo i termini indicati in premessa.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non dà avvio al servizio di progettazione o non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il RUP o il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 7 (sette) giorni, i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto se già sottoscritto oppure di non dar corso alla sottoscrizione e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'esecuzione delle opere resta comunque subordinato alla redazione del progetto strutturale del ponteggio metallico se necessario, che è a carico dell’appaltatore, e delle relative certificazioni e conformità.
13. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio l’effettuazione del sopralluogo, pertanto le offerte possono essere presentate solo a seguito della relativa effettuazione.
Le date per il sopralluogo sono preventivamente fissate per i giorni:
▪ 26/05/2022 alle ore 11:00
▪ 01/06/2022 alle ore 11:00
▪ 10/06/2022 alle ore 11:00
presso l’edificio oggetto dei lavori ubicato in via Ramazzini n. 15, Roma.
In considerazione dell’emergenza COVID 19, il sopralluogo può essere effettuato solo se muniti dei necessari DPI (mascherina).
Il giorno scelto dall’operatore economico per effettuare il sopralluogo, deve essere preventivamente comunicato dallo stesso entro le ore 12:00 del giorno precedente, all’indirizzo mail [email protected].
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara, la stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale
U.O. Lavori e sicurezza sul lavoroIn caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, aggregandi in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Ulteriore precisazione: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, aggregandi in rete o consorziati o da soggetto diverso, anche se munito della delega di uno solo degli operatori indicati. In tale ipotesi, l’attestazione concernente l’effettuazione del sopralluogo che sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante, deve essere consegnata in sede di gara unitamente alla documentazione amministrativa, con una esplicita accettazione e sottoscrizione da parte degli operatori economici che non hanno delegato inizialmente la persona che ha effettuato il sopralluogo, ovvero degli operatori economici non indicati nell'attestazione di avvenuto sopralluogo.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti devo effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 140,00 € (centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022.” pubblicata al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2366412/Delibera+autofinanziamento+ANAC+per+l%E2
%80%99anno+2022+n.+830+del+21+dicembre+2021.pdf/f1c9ca7d-ca3a-2411-c43e- 14faa2362867?t=1646832292040
Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
▪ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;