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AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI POSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ARAN, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, RISERVATO A PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN SERVIZIO PRESSO L’ARAN IN POSIZIONE DI COMANDO O FUORI RUOLO
IL PRESIDENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (indicato, di seguito, come “d. lgs. n. 165/2001”) e, in particolare:
− l'art. 30, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di dipendenti che facciano domanda di trasferimento e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
− l’art. 23, in materia di ruolo dei dirigenti e di mobilità degli stessi;
− l’art. 46, che regola il funzionamento dell’Aran.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, di cui al comma 1 del medesimo articolo, provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 46, comma 12 del d. lgs. n. 165/2001, l’Aran può avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo;
VISTO l’articolo 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che così dispone:
“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”;
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CONSIDERATA l’interpretazione consolidatasi in merito al citato articolo 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, in base alla quale:
− tale norma si applica per le cessioni per mobilità intervenienti tra amministrazioni pubbliche entrambe sottoposte a vincoli assunzionali, pur quando tale regime limitativo, rispetto alle amministrazioni coinvolte, risulti essere differenziato (cfr., in senso riepilogativo, il parere SRC Lombardia n.
115/2011);
− in virtù di tale “condizione di neutralità” ed in un'ottica di pubblica amministrazione allargata, la cessione e la correlativa assunzione non determinano un accrescimento del contingente di personale impiegato, favorendone invece la razionale distribuzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, ultimo inciso, del D. lgs. n. 165/2001;
− la mobilità può pertanto intervenire in deroga al regime del c.d. “turn-over...”
(cfr. Corte dei conti, Sezione reg. Campania n. 182/2015);
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005,·n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale dell’Aran e, in particolare, il CCNL dell’Area dirigenziale VI del 21/7/2010 ed il CCNL del comparto Funzioni centrali del 12/2/2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera n. 51 del 13 novembre 2012 ed entrato in vigore in data 14 novembre 2012;
VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera del 24 luglio 2013 ed entrato in vigore in data 1° ottobre 2013;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 approvato con delibera n.23 del 19/12/2018;
VISTO il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 approvato con delibera n. 6 del 30/4/2019, nel quale si prevede – tra l’altro – l’attivazione di processi di mobilità esterna, previa immissione, in via prioritaria, nei ruoli dell’Agenzia del personale di altre amministrazioni attualmente in servizio presso l’Agenzia in posizione di comando o fuori ruolo;
DATO ATTO che sul predetto piano dei fabbisogni è stata resa l’informativa sindacale;
3 DECRETA
Art. 1
(Oggetto della procedura)
1. E' indetta, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, una procedura di mobilità esterna, per la copertura dei seguenti posti della dotazione organica dell’Agenzia:
− 1 posto di livello dirigenziale generale, ambito professionale “personale- relazioni sindacali”;
− 2 posti di Area C, ambito professionale “amministrativo”;
− 2 posti di Area B, ambito professionale “statistico-informatico”;
− 2 posti di Area B, ambito professionale “amministrativo”.
2. L’Aran si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura dei posti con la procedura di mobilità a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o variazioni delle sue esigenze organizzative. In ogni caso, la mobilità è subordinata all’effettiva vacanza del posto di organico alla data in cui si procede all’immissione nei ruoli dell’Agenzia.
3. Per quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, la procedura di mobilità di cui al presente bando, in quanto rivolta esclusivamente a dipendenti di amministrazioni pubbliche collocate in settori o comparti sottoposti a limitazioni delle assunzioni, non riduce le facoltà assunzionali dell’Agenzia né richiede una preventiva verifica delle stesse.
Art. 2
(Requisiti di partecipazione)
1. Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, con il livello di inquadramento giuridico specificato nel successivo punto 8), di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, collocate in settori o comparti sottoposti a vincoli assunzionali;
2) essere in servizio presso l’Aran, in posizione di comando o fuori ruolo, alla data del 30/4/2019;
3) aver ricevuto formale nulla osta alla mobilità da parte dell'Amministrazione di provenienza ovvero, in alternativa, aver inoltrato alla stessa, anche per il tramite dell’Aran, formale richiesta di tale nulla osta, in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso; in tale secondo caso, se il nulla osta non è rilasciato
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entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il candidato si considera decaduto dal diritto al trasferimento e, anche nel caso in cui il nulla osta pervenga oltre tale termine, l’Aran si riserva di non dare corso alla mobilità;
4) non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né essere stati destinatari di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione nel merito;
5) non trovarsi nei due anni antecedenti il collocamento a riposo;
6) non aver ricevuto, presso l’Aran o altre amministrazioni pubbliche, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni antecedenti;
7) non aver ricevuto una valutazione di performance individuale negativa, presso l’Aran o altre amministrazioni pubbliche, per alcuno dei cinque anni che precedono l’anno in cui è indetta la presente procedura;
8) essere in possesso di inquadramento giuridico (“area”, “categoria” o altre denominazioni equivalenti), corrispondente al posto di organico per il quale è richiesta la mobilità unitamente al requisito di svolgere attività riconducibili all’ambito professionale per il quale si presenta istanza; ai fini della corrispondenza con i posti non dirigenziali, tenuto conto che l’Agenzia applica il sistema di classificazione professionale dell’ex comparto degli “Enti pubblici non economici”, si fa riferimento al DPCM del 26 giugno 2015, emanato in attuazione dell’articolo 29-bis del d. lgs. n.
165/2001; per il posto di livello dirigenziale generale - fermo il requisito di svolgere attività dirigenziali nell’ambito professionale per il quale si presenta istanza - si richiede l’inquadramento nella dirigenza di prima fascia o, in alternativa, nella seconda fascia, unitamente al requisito, di cui all’art. 23, comma 1, secondo periodo del d. lgs.
n. 165/2001, di ricoprire incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale ed aver ricoperto incarichi di tale tipologia o equivalenti, per un periodo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.
2. I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti anche alla data del successivo trasferimento nei ruoli dell’Aran.
3. La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione, comporta l'esclusione dalla procedura ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.
5 Art. 3
(Domande e termini di presentazione)
1. La domanda di ammissione alla procedura, sottoscritta dal candidato e contenente espressa dichiarazione del possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 2, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, dovrà indicare il posto, tra quelli di cui all’art. 1, comma 1, per il quale è richiesta la mobilità ed essere corredata:
− di curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, nonché della dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; nell’ambito del curriculum vitae dovranno obbligatoriamente essere indicati i punteggi della valutazione di performance individuale riferita ai cinque anni che precedono l’anno in cui è indetta la presente procedura, solo con riguardo agli anni in cui le predette valutazioni siano state conseguite presso amministrazioni pubbliche diverse dell’Aran, indicando, se necessario, l’anno o gli anni in cui ricorra una delle circostanze indicate nel successivo art. 4, comma 3;
− di un valido documento di riconoscimento;
− del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o, in alternativa, della richiesta di nulla osta, in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso, restando inteso, in tale secondo caso, che se il nulla osta non è rilasciato entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il candidato si considera decaduto dal diritto al trasferimento e, anche nel caso in cui il nulla osta pervenga oltre tale termine, l’Aran si riserva di non dare corso alla procedura di mobilità.
2. La domanda potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: [email protected] o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di Aran, Via del Corso n. 476, 00186 ROMA o essere consegnata direttamente presso gli uffici dell’Agenzia addetti al protocollo, in tutti i casi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla intranet e sul sito internet istituzionale dell’Aran.
3. Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda dì partecipazione alla presente procedura, farà fede:
− in caso di invio a mezzo PEC, la data della ricevuta telematica di accettazione;
− in caso di spedizione postale, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione per la mancata ricezione della domanda e per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione;
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− in caso di consegna diretta presso gli uffici dell’Agenzia, la segnatura di protocollo sulla copia della domanda riprodotta a mezzo scanner.
4. Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate o pervenute oltre il termine stabilito.
5. La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali agli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), ai fini della gestione della procedura di mobilità.
Art. 4
(Criteri di selezione)
1. Qualora il numero delle candidature, per livello di inquadramento giuridico e ambito professionale, sia superiore al numero dei relativi posti indicati all’art. 1, comma 1, ai fini della formazione di una o più graduatorie le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
1) durata del servizio presso l’Aran con valutazione positiva (massimo 50 punti): è attribuito il massimo di 50 punti al richiedente o ai richiedenti con la durata maggiore ed un numero di punti proporzionalmente inferiore a tutti gli altri;
2) media dei punteggi di valutazione della performance individuale riferita ai cinque anni che precedono l’anno in cui è indetta la presente procedura (massimo 50 punti): è attribuito il massimo di 50 punti al richiedente o ai richiedenti con il punteggio medio più elevato ed un numero di punti proporzionalmente inferiore a tutti gli altri.
2. Riguardo al criterio sub 1), si specifica che la durata del servizio sarà conteggiata in anni e frazioni di anno in dodicesimi, considerando come mesi interi quelli nei quali la durata del servizio sia risultata superiore a 15 giorni e non conteggiando quelli nei quali sia risultata uguale o inferiore a 15 giorni.
3. Riguardo al criterio sub 2), si specifica che, per finalità di omogeneizzazione delle scale utilizzate ai fini della valutazione, i punteggi eventualmente espressi in scale diverse dalla scala in uso presso l’Aran (scala 0-10), saranno riparametrati su tale scala;
si specifica inoltre che non saranno considerati, ai fini della media, gli anni nei quali la valutazione sia stata effettuata senza l’attribuzione di punteggi numerici ovvero quelli nei quali non sia stata conseguita alcuna valutazione:
− perché non era in corso un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001;
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− per mancato raggiungimento dei giorni minimi di effettivo servizio richiesti dal sistema di valutazione;
− perché, pur in presenza di una prestazione lavorativa resa nell’anno di riferimento, la valutazione non sia stata effettuata dall’amministrazione.
4. La graduatoria è formata sommando i punti conseguiti sui due criteri anzidetti.
Art. 5 (Norma finale)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in materia di mobilità, ove compatibili.
2. Il presente avviso sarà pubblicato, in pari data, sulla intranet e sul sito internet istituzionale dell’Aran ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009.
Roma, 3 giugno 2019
Firmato
Sergio Gasparrini