• Non ci sono risultati.

Regolamento per la formazione continua professionale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Regolamento per la formazione continua professionale"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Regolamento

per la formazione continua professionale

Approvato dal comitato dell’Associazione Cranio Suisse® il 18 agosto 2011

(2)

Regolamento per la formazione continua professionale

1. Norme Generali

I terapeuti esercitanti la terapia craniosacrale e membri attivi dell’Associazione Cranio Suisse® devono comprovare 40 ore di formazione continua professionale (aggiornamento professionale) ogni due anni (due anni civili consecutivi, definiti in seguito come “periodo di formazione continua”).

La verifica della formazione continua richiesta viene effettuata ogni due anni.

I nuovi membri dell’Associazione devono dimostrare l’adempimento della

formazione continua per il periodo compreso tra il trimestre successivo alla data di conseguimento del diploma di terapeuta craniosacrale e la fine del periodo corrente di formazione continua.

Un’eventuale eccedenza di ore, per un massimo di 20 ore, può essere conteggiata per il successivo periodo di formazione continua.

Il terapeuta membro dell’Associazione Cranio Suisse® ha la possibilità di scegliere da sé i temi principali della sua formazione, tenendo in considerazione i criteri menzionati più sotto.

Un membro attivo esercitante la terapia craniosacrale è tenuto alla formazione continua professionale indipendentemente dall’età.

2. Corsi professionali specialistici

Nei primi quattro anni a partire dall’ottenimento del diploma di terapia craniosacrale, le ore di formazione sono da adempiere al 100% in corsi professionali specifici al ramo craniosacrale (per un totale di 80 ore di corsi specifici). Solo un massimo di 20 ore di eccedenza possono essere conteggiate per il periodo successivo di formazione continua.

Per partecipare a questi corsi professionali specialistici è richiesta una formazione di terapia craniosacrale di base di almeno 110 ore.

Le istituzioni che offrono dei corsi professionali specialistici hanno l’obbligo di includere, nelle clausole d’ammissione a questi corsi, l’adempimento delle 110 ore di formazione di terapia craniosacrale sopracitate.

I corsi professionali specialistici ritenuti validi sono i seguenti:

- Corsi specialistici di terapia craniosacrale nel campo della medicina classica e della medicina empirica.

- Se si frequentano corsi d’accompagnamento al processo o di terapie dei traumi, verranno conteggiate al massimo 20 ore per periodo di formazione.

(3)

2 I corsi specialistici non espressamente menzionati sul sito Internet di Cranio Suisse ® saranno ritenuti validi solo previo accordo dell’

Associazione Cranio Suisse®.

Per ogni periodo di formazione continua si possono conteggiare al massimo:

- 10 ore di supervisione nel campo specifico effettuate da supervisori riconosciuti dall’Associazione Cranio Suisse®

- 20 ore di assistenza

- 20 ore di ripetizione di un corso.

3. Corsi a scelta

Dopo i quattro anni di formazione continua adempiuta nell’ambito di corsi professionali specialistici come da paragrafo 2, vengono riconosciuti quale formazione continua anche altri tipi di corsi compresi nelle discipline sottoelencate.

Il terapeuta può scegliere lui medesimo, nell’ambito di queste discipline, i corsi adatti a sostenere e migliorare la sua attività professionale quale terapeuta craniosacrale.

Discipline ammesse per i corsi a scelta:

- Medicina classica ed empirica

- Accompagnamento al processo e terapia dei traumi

- Sostegno al processo di guarigione nella terapia craniosacrale, senza essere necessariamente specifiche a questa tecnica

- Promovimento e miglioramento della competenza terapeutica.

Possono venir conteggiate un massimo di 10 ore di formazione „Passerella Terapia Complementare OdA KTTC" (Organizzazione del Mondo del Lavoro della Terapia Complementare) o di attività quale insegnante.

4. Restrizioni

Pur riconoscendo il valore e l’importanza dei corsi e attività elencati qui sotto, Cranio Suisse® non li accetta per l’adempimento della formazione continua richiesta.

Non riconosciuti per il conteggio delle ore di formazione continua professionale sono:

- Corsi d’introspezione ed esperienza personale non specifici alla terapia craniosacrale

- Autoterapia e intervisione (supervisione fra terapeuti non supervisori) - Supervisione non relativa al campo professionale specifico

- Attività quale supervisore

(4)

- Corsi a distanza, studio autodidattico

- Corsi nei campi della cosmesi e del benessere (wellness)

- Corsi di sciamanismo, di pranoterapia, di magia, regressione e simili - Corsi di terapia craniosacrale per animali.

5. Esenzione dall’obbligo della formazione continua professionale Se motivi gravi impediscono la formazione (quali per esempio una gravidanza, una degenza per lunga malattia, un soggiorno all’estero o casi analoghi), i membri attivi possono inoltrare a Cranio Suisse® una richiesta scritta d’esonero dall’obbligo di formazione continua indicandone le ragioni.

Il membro attivo esentato dall’obbligo di formazione non sarà più incluso nella lista dei terapeuti. Tutti gli altri diritti e doveri di membro attivo restano validi.

Quando l’impedimento grave termina, l’obbligo alla formazione continua riprende automaticamente. Il membro è strettamente tenuto ad informare subito

l’Associazione del cambiamento avvenuto.

6. Inadempienza all’obbligo di formazione professionale

Se un membro attivo non comprova l’adempimento dell’obbligo della formazione professionale entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene eseguito il controllo della formazione, a fine gennaio dell’anno successivo egli verrà richiamato per iscritto ai suoi doveri riguardanti la propria formazione professionale.

Se conferma e prove dell’avvenuta formazione non vengono inoltrate subito, a fine febbraio sarà inviato un richiamo con preavviso della conseguente radiazione dalla lista dei terapeuti se l’Associazione non riceverà entro il 31 marzo i

documenti comprovanti l’avvenuta formazione.

Se a fine marzo mancano ancora tali documenti, seguirà un secondo monito con l’informazione dell’avvenuta radiazione, con effetto immediato, dalla lista dei terapeuti adempienti agli obblighi. Nel secondo monito si avvisa inoltre che se le comprove dell’avvenuta formazione non saranno inoltrate all’Associazione entro il 30 agosto, sarà richiesto il pagamento di una commissione amministrativa di Fr.

200.-

La fattura per tale commissione amministrativa verrà inviata a inizio settembre.

Qualora l’adempimento dei doveri di formazione professionale non sia comprovato entro il 31 dicembre dell’anno in questione, si darà inizio al procedimento di radiazione da Cranio Suisse®.

7. Disposizioni amministrative

L’attestazione di partecipazione ad un corso o ad una formazione deve contenere le seguenti indicazioni:

Nome e cognome del partecipante

(5)

4 - Data (da/a) e durata in ore (di 60 minuti) del corso o della formazione - Titolo e tema del corso o della formazione (il tema può essere allegato

all’attestazione)

- Firma del relatore o del responsabile del corso

- Indirizzo e firma del responsabile dell’organizzazione della formazione.

8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento per la Formazione Continua Professionale entra in vigore il primo gennaio 2013 e viene applicato la prima volta per il periodo di formazione 2013/2014.

Questo Regolamento per la Formazione Continua Professionale è stato approvato dal comitato dell’Associazione Cranio Suisse® il 18 agosto 2011.

Riferimenti

Documenti correlati

b) i restanti possono essere acquisiti anche partecipando ad eventi non accreditati, pur- ché riguardino argomenti di approfondimento professionale e non di mero

36 41 1 Per promuovere, organizzare e gestire la formazione professionale di base, superiore e continua il Consiglio di Stato, d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro

L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre (art. 4 del regolamento nazionale). h) Gli eventi formativi hanno ad oggetto le materie inerenti

Nelle organizzazioni che pianificano piani di sviluppo delle risorse professionali, vengono realizzate entrambe le dimensioni della formazione (individuale e

CFP riconosciuti: n. 380), anche alla luce dei “chiarimenti interpretativi” forniti dalla circolare MIT-Funzione pubblica del 2 dicembre 2020. In particolare il seminario

Attraverso il servizio di formazione continua sul lavoro, la Direzione provinciale della forma- zione professionale in sinergia con le Scuole professionali in lingua italiana

Il Master è rivolto sia a laureati che intendano specializzarsi nelle materie lavoristiche, sia a professionisti del settore quali avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti,

progettazione e nello sviluppo della formazione ma che determino le soluzioni operative adottate. 