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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Via Franchi 34 TERAMO

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Consulenza Tecnica per l’Edilizia

TERAMO

Via Franchi 34

POLO LOGISTICO INTEGRATO INAIL – ITL

Procedura negoziata per lavori di rifacimento della rete di distribuzione interna del fluido di climatizzazione dell’edificio di proprietà INAIL, sito in TERAMO Via Franchi n 34

CIG 85019341E3 - CUP E42E19000020005

C A P I T O L A T O S P E C I A L E D ’ A P P A L T O

L’Aquila 10.11.2020

Progettazione Geom. Milazzo Vito

Responsabile del Procedimento Ing. Serafino Ferroni

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INDICE

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO ... 4

Art. 2 STATO DEI LUOGHI ... 4

Art. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ... 5

Art. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ... 6

Art. 5 AMMONTARE DELL’APPALTO, COSTI E ONERI PER LA SICUREZZA ... 6

5.1 Ammontare dell’appalto ... 6

5.2 Costi ed oneri per la sicurezza ... 6

Art. 6 CATEGORIA DEI LAVORI, VARIAZIONI ALLE OPERE, DIMINUZIONE DEI LAVORI ... 7

6.1 Categoria dei lavori, lavorazioni omogenee, qualificazione ... 7

6.2 Variazioni alle opere ... 7

Art. 7 ACQUISIZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ... 7

Art. 8 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE ... 7

Art. 9 MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO ... 8

Art. 10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ... 8

Art. 11 subappalto... 9

Art. 12 DIREZIONE DEI LAVORI ... 9

Art. 13 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 10 Art. 14 PERSONALE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE ... 10

14.1 Generalità ... 10

14.2 Organizzazione del cantiere ... 11

Art. 15 CRONOPROGRAMMA E CONSEGNA DEI LAVORI ... 12

Art. 16 CONSEGNA IN VIA DI URGENZA ... 12

Art. 17 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ... 12

Art. 18 SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGHE ... 13

Art. 19 PENALE PER IL RITARDO ... 13

Art. 20 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI ... 14

Art. 21 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE ... 14

Art. 22 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ... 16

Art. 23 LAVORI IN ECONOMIA ... 16

23.1 Modo di esecuzione dei lavori ... 16

23.2 Pagamento lavori in economia ... 17

Art. 24 PAGAMENTI IN ACCONTO – RITENUTE A GARANZIA ... 17

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Art. 25 ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE, SOMMINISTRAZIONI E LAVORI SU FATTURE ... 19 Art. 26 CONTO FINALE ... 19 Art. 27 TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO - RITARDI ... 19 Art. 28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. 13 AGOSTO 2010 N° 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE ... 21 Art. 29 REVISIONE PREZZI ... 21 Art. 30 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Variazioni alle opere, NUOVI PREZZI

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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e delle provviste necessari per il totale rifacimento della rete distribuzione fluido climatizzazione e relative colonne montati dei Piani 1-2-3-4 dell’edificio di proprietà INAIL di Via Franchi n. 34 nel Comune di TERAMO destinato a sede INAIL e Dipartimento Territoriale del lavoro (DTL).

La tipologia delle opere da realizzare, è elencata in linea di massima nel seguente art. 3 del presente capitolato.

Le opere dovranno essere realizzate mediante un contratto di appalto di sola esecuzione, sulla base del progetto esecutivo redatto dalla Consulenza Tecnica dell’Istituto.

Il lavoro sarà appaltato con la procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, da esperire sulla piattaforma telematica MePA mediante richiesta di Offerta -RdO- da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, così come previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120/2020.

A tal proposito si precisa che l’appalto di che trattasi non evidenzia un interesse transfrontaliero certo risultando poco appetibile ad operatori di altri Stati membri in considerazione del valore stimato molto lontano dal valore della soglia di interesse comunitaria, per il luogo dove devono eseguirsi le opere (entroterra abruzzese molto lontano dai confini con altri Stati membri) e per la specificità e tipologia dei lavori (manutenzioni) che in base alle esperienze pregresse non hanno suscitato l'interesse di operatori esteri.

N.B.: Si fa presente agli operatori economici che la piattaforma MEPA non è allineata con il proprio sistema al D. Lgs. 18.04.2019, n. 32 art. 1, comma 1, lett. t), nn.1) e 3) che ha modificato le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta per negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso, pertanto questa Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle offerte applicando i criteri previsti dalla normativa in vigore.

Si precisa, altresì, che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio su citato che, in tale disciplinare di gara, si identifica con il maggior sconto unico percentuale sull’importo soggetto a ribasso (lo “sconto unico percentuale” offerto si intenderà “a corpo” ossia riferito alla totalità dei lavori/servizi/materiali da fornire).

Il contratto sarà interamente stipulato a corpo.

ART. 2 STATO DEI LUOGHI

L’accertamento dello stato dei luoghi, così come la verifica grafica e costruttiva degli elaborati di progetto, costituisce onere preliminare a carico dell’Appaltatore. Tuttavia, in considerazione della semplicità delle opere da realizzare, per la presente procedura non si ritiene indispensabile il sopralluogo in ragione delle disposizioni del DPCM del 03/11/2020, relativo alle misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e delle limitazioni imposte con conseguenti provvedimenti del Ministro della Salute, relativi allo spostamento delle persone tra regioni. Oltretutto, l’art. 8 comma 1 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere “l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla

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visita dei luoghi …….. esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”.

ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori occorrenti per la realizzazione delle opere di cui all’art. 1 possono riassumersi in:

 Preparazione del cantiere con approntamento di un’area esterna all’edificio, o al piano terra per deposito di materiale d’uso e materiale da smaltire. Protezione con teli e stuoie di mobili e arredi e compartimentazione delle singole zone di lavoro.

 Parziale rimozione e successiva ricollocazione in opera delle pannellature dei pavimenti flottanti nei corridoi e nei vani scala per consentire lo sfilaggio e l’infilaggio delle nuove tubazioni.

 Disattivazione impianto dell’intero circuito idronico fan-colis, taglio delle tubazioni a partire dai tratti orizzontali a valle dei circolatori nella Centrale Termica, proseguendo per l’intero tratto nel cavedio tecnico e tutti i tratti di piano fino ad ogni singolo fan coil. Qualora gli spazi lo consentano sarà ammesso stendere le nuove tubazioni evitando di rimuovere le vecchie ormai disattivate.

 piano primo- Parziale rifacimento del circuito nel caso in cui le tubazioni attraversano massetti o pavimenti non rimovibili.

 piano secondo – Totale rifacimento del circuito

 piano terzo – Totale rifacimento del circuito

 piano quarto – Totale rifacimento del circuito

 Sostituzione valvole a tre vie.

 Rimessa in funzione dell’impianto e tarature valvole di bilanciamento e sistema di controllo pompe di circolazione, prove di funzionamento.

 Opere murarie e tinteggiature di finitura.

 Sgombro e pulizia cantiere

L’approntamento del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con le relative compartimentazioni, attrezzature e predisposizione dei necessari servizi per il personale, dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della sicurezza e delle prescrizioni di legge.

Sarà cura dell’Appaltatore predisporre, nell’ambito dei piani operativi della sicurezza, progetti di organizzazione del cantiere e delle opere provvisionali da utilizzare per l’esecuzione delle lavorazioni previste.

Fermo restando la facoltà dell’appaltatore di organizzare l’esecuzione delle opere secondo il Piano Operativo dell’impresa, al fine di consentire comunque il regolare svolgimento delle attività amministrative presenti nell’edificio, sia della DTL che dell’Inail e per ridurre al minimo i rischi da interferenze, le opere dovranno essere programmate in modo da essere eseguite per singoli piani, o porzioni di esso, spostando volta per volta il personale in ivi presente e iniziando un piano successivo solo dopo aver ultimato quello precedente.

Nell’esecuzione dei progetti dovrà essere garantito il completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, delle prescrizioni dei piani di sicurezza e delle eventuali osservazioni del Coordinatore per l’esecuzione e del Direttore dei lavori.

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ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto posto a base di gara e dai documenti elencati in dettaglio nel seguente art. 10, allegati al presente capitolato speciale d’appalto.

E’ fatto salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori e quant’altro potrà essere eventualmente modificato in termini di misure di prevenzione e sicurezza durante il corso dei lavori, in osservanza del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

ART. 5 AMMONTARE DELL’APPALTO, COSTI E ONERI PER LA SICUREZZA 5.1 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 183.633,36 (euro centottantatremilaseicentotrentatre/36) oltre IVA, come risulta dal seguente prospetto:

A – OPERE SOGGETTE A RIBASSO D’ASTA

A.1 Lavori di manutenzione straordinaria € 180.000,00

A.2 Opere in economica quota materiali € 0,00

Sommano opere soggette a ribasso d’asta € 180.000,00 B – OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO D’ASTA

B.1 Costi per la sicurezza da interferenze € 3.633,36

B.2 Opere in economica quota manodopera € 0,00

Sommano opere non soggette a ribasso d’asta € 3.633,36 TOTALE IMPORTO D’APPALTO € 183.633,36

A fini della contabilizzazione dei lavori si riportano in maniera disaggregata la varie categorie di opere che compongono l’appalto e la loro incidenza in percentuale sul totale:

 Allestimenti e demolizioni (A) € 21.989,00………. 12,00%

 Rete distribuzione fluido (B) € 118.400,00………. 66,00%

 Valvole tre vie e componenti (C) € 37.278,00……… 20,70%

 Opere di completamento, prove (D) € 2.327,00……….. 1,30%

--- Totale € 180.000,00……… 100,00%

5.2 Costi per la sicurezza da interferenza

I costi da interferenze per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere, di cui al computo allegato al progetto non sono soggetti a ribasso d’asta e ammontano complessivamente ad € 3.633,36 (euro tremilaseicentotrentatre/36).

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Si evidenzia che dal computo metrico estimativo in cui sono applicati i prezzi desunti dal prezziario regionale Abruzzo che individua anche l’incidenza della mano d’opera, risulta che quest’ultima ammonti ad € 81.000,00 (pari al 45%).

ART. 6 CATEGORIA DEI LAVORI, VARIAZIONI ALLE OPERE, DIMINUZIONE DEI LAVORI 6.1 Categoria dei lavori, lavorazioni omogenee, qualificazione

Ai sensi del Titolo III del DPR 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” (per le parti non abrogate dal D. lgs. 50/2016) dello stesso regolamento, detti lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere speciali OG11 “Impianti Generali”.

Stante l’importo dei lavori superiori a € 150.000 sussiste l’obbligo di attestazione SOA classifica I.

N.B.: La OG11 è una categoria Superspecialistica (SIOS) per cui non è ammesso avvalimento e come disposto dall’art. 105 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il valore del subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo delle opere.

Per l’esecuzione delle opere dell’appalto che rientrano nell’ambito dell’art. 1 del DM Sviluppo Economico 37/2008, le imprese esecutrici devono essere abilitate così come previsto dall’art. 3 ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al art. 4 in caso contrario queste sono obbligate a subappaltare la quota parte di opere che rientrano nell’ambito anzidetto.

Rimane riservata al Direttore dei lavori l’insindacabile facoltà di disporre, nel limite del 5%, in più o in meno, del valore netto di ogni singolo gruppo di lavorazioni omogenee, interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell’esecuzione delle opere e che non comportino aumento dell’importo contrattuale, così come previsto dall’art. 8 comma 7 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.

Variazioni alle opere

Eventuali varianti in corso d’opera potranno essere ammesse solo nei casi previsti dall’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D. Lgs 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal RUP.

Rimane inoltre riservata all’Istituto l’insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio esclusivo interesse, quelle varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze e comportino aumento dell’importo originario del contratto.

ART. 7 ACQUISIZIONE DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

L’appalto è affidato mediante procedura NEGOZIATA, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, così come dettagliato nel precedente Art. 1

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE

Oltre a quanto espressamente indicato nel presente capitolato speciale d’appalto e nel contratto, l’appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite:

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 dal DM LLPP 145/2000 “capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” nelle parti ancora in vigore;

 dal DLgs 50/2016 e s.m.i.

 dal DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016

 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'edilizia - (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)

 DM del MIT 49/2018 regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi) o impartite dalle AA.SS.LL., e alle norme CEI, UNI, CNR.

In particolare dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 ed al D. Lgs 106/2009 e s.m.i., in materia di “segnaletica e di sicurezza sul posto di lavoro”, nonché le disposizioni di cui al DPCM 1/3/1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al DLgs 277/1991 per la protezione dei lavoratori contro i “rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro” ed alla Legge 447/1995 legge quadro sull’“inquinamento acustico”.

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., trattandosi di appalto inferiore ad 1.000.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, così come anche riportato nel successivo art. 41.

ART. 9 MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto è stipulato interamente a corpo.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni e le descrizioni risultanti dagli elaborati grafici e delle percentuali di incidenza di cui al precedente Art. 5. Il corrispettivo per il lavoro a corpo rimane fisso ed invariabile, rispetto all'ammontare pattuito, salvo eventuali opere aggiuntive impreviste ed imprevedibili che potranno essere compensate in economia entro i limiti delle somme stanziate nel Quadro economico e dell’Art 106 del D.Lgs n 50/2016.

Nell’importo dei prezzi previsti per l’esecuzione dei lavori, s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, oltre che in aderenza ad ogni relativa normativa nazionale e/o locale.

ART. 10 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Oltre al presente capitolato speciale, fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti allegati:

Schemi sezioni verticali impianto;

Schema centrale termica;

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Piante piano primo, secondo, terzo e quarto Computo metrico

Offerta Impresa

Piano di Sicurezza e Coordinamento/POS.

Piano operativo di sicurezza (POS) e programma esecutivo anche se materialmente non allegati in quanto saranno redatti dall’Appaltatore ed approvati rispettivamente dal CSE e dal Direttore dei Lavori prima dell’inizio dei lavori ex art. 100, comma 4, del D.Lgs 81/2008.

Qualora un documento facente parte del contratto o atti diversi dovessero riportare disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Responsabile del procedimento per i conseguenti provvedimenti di rettifica o adeguamento. Avranno comunque precedenza le diposizioni riportate sugli elaborati redatti appositamente per il progetto piuttosto che quelli di carattere generico tipo le norme di misurazione standard ecc..

In caso di contenzioso in materia tra l’Istituto e l’Appaltatore, quest’ultimo è comunque tenuto alla esecuzione delle opere oggetto di contenzioso, secondo quanto disposto dall’Istituto, salvo il diritto di riserva.

ART. 11 SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Istituto per l’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando l’Istituto stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 13, lettere a) e c) dell’art. 105 D.Lgs.50/2016, l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

L’Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Al di fuori dei precedenti casi il pagamento dei lavori effettuati dai subappaltatori verrà eseguito dall’aggiudicatario, con l’obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate, con indicazione delle ritenute di garanzia operate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 12 DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori nell’espletare la propria attività si attiene al D. M. 7 marzo 2018, n. 49.

In particolare il Direttore dei lavori ha la facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenga inaccettabili per deficienze di qualità dei materiali stessi o difettosa esecuzione delle opere e, inoltre, di chiedere l’allontanamento dal cantiere di quei dipendenti dell’Appaltatore che egli ritenga inadatti all’esecuzione dei lavori o all’assolvimento delle mansioni loro affidate.

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Il Direttore dei lavori fornisce all’Appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori o a richiesta dell’Appaltatore stesso, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che possono ulteriormente essere necessarie per il buon andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente capitolato, nel disciplinare tecnico, nei disegni contrattuali del progetto esecutivo, nelle relazioni e negli altri documenti allegati o richiamati nel contratto; perciò, nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori le opportune istruzioni in merito e a demolire senza compenso alcuno quanto abbia eventualmente eseguito di suo arbitrio in difformità con quanto prevede il progetto esecutivo.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente richieste per iscritto dal Direttore dei lavori.

Nella valutazione degli oneri di sicurezza si intendono compresi anche i costi per i D.P.I. necessari all’accesso al cantiere del direttore dei lavori.

ART. 13 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, FALLIMENTO DELL’APPALTATORE L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM LLPP 145/2000; al domicilio eletto si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione concernente l’appalto; esse possono anche essere ulteriormente indirizzate al domicilio legale dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è inoltre tenuto ad indicare sul contratto di appalto, così come stabilito dall’art. 3 del DM LLPP 145/2000, sia il luogo e l’ufficio dove dovranno essere effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell’Istituto; nonché la persona o le persone autorizzate dallo stesso a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Istituto. Gli atti da cui risulti tale designazione devono essere allegati al contratto.

L’Appaltatore, se non conduce i lavori personalmente, è tenuto, così come stabilito dall’art. 4, comma 1, del DM LLPP 145/2000, a conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato così come previsto dall’art. 4, comma 2, del DM LLPP 145/2000, deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Istituto.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Istituto, così come previsto dall’art. 4, comma 4, del DM LLPP 145/2000, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore stesso o al suo rappresentante.

ART. 14 PERSONALE DELL’APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE 14.1 Generalità

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione dei lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma di dettagliato per l’esecuzione delle opere.

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Per i lavori di cui al contratto per i quali necessita l’impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni professionali, l’Appaltatore è tenuto ad esibire i relativi certificati.

L’Appaltatore risponde dell’identità e dell’idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di ottenere l’allontanamento immediato dal cantiere di qualunque addetto ai lavori non regolarmente autorizzato.

L’Appaltatore, pertanto, si impegna a sostituire quelle maestranze e quei tecnici che l’Istituto ritenesse, a suo insindacabile giudizio: non essere idonei alla buona conduzione, conservazione ed esercizio degli impianti e delle componenti edili; mancare di rispetto a persone dello stabile, a quelle addette ai lavori, a funzionari dell’Istituto nonché commettere azioni riprovevoli nei confronti delle persone su indicate od a cose, anche di proprietà di terzi, esistenti nell’edificio.

L’Appaltatore, così come stabilito dall’art. 6 del DM LLPP 145/2000, per dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali che gli competono, si dovrà avvalere del Direttore di cantiere il cui nominativo deve essere comunicato all’Istituto ed alla direzione dei lavori prima dell’inizio delle opere. A tal fine dovrà presentare specifica lettera di incarico sottoscritta per accettazione.

L’Appaltatore, pertanto, tramite il Direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, per questo deve garantire la sua costante presenza nello stesso.

Il Direttore di cantiere dovrà essere persona di provata capacità tecnica ed esperienza nel campo specifico e dovrà essere costantemente presente in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza così come stabilito dall’art. 6, comma 5, del DM LLPP 145/2000.

L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del proprio personale e ne risponde secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del DM LLPP 145/2000.

14.2 Organizzazione del cantiere

Per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 1 del presente capitolato, l’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso.

Al Direttore di cantiere competono le seguenti responsabilità:

 Organizzazione del cantiere;

 Assicurarsi che, ogni componente del personale segua e si attenga alle norme ed alle condizioni del cantiere sulla salute e sicurezza;

 Supervisione di tutto il personale di cantiere;

 Controllo e monitoraggio del progresso giornaliero dei lavori;

 Assicurarsi che tutte le operazioni di posa e la sequenza dei lavori corrispondano con il programma lavori contrattuale;

 Monitoraggio di qualsiasi subfornitore preventivamente autorizzato dall’Istituto e controllo della qualità dei loro lavori e dei materiali impiegati;

 Svolgere la funzione di collegamento tra lo stabilimento di produzione, il magazzino ed il cantiere stesso, relativamente alla distribuzione e/o prelievo di tutti i materiali in uso nel cantiere;

 Organizzazione dello scarico, distribuzione e tiro al punto di posa dei materiali negli edifici, dal piano terra ai vari piani e/o in qualunque altra area di stoccaggio destinata all’Appaltatore;

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 Cura della disciplina del cantiere e quindi anche l’allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà vietando l’accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dall’Istituto;

 Osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

Il Direttore di cantiere non potrà essere sostituito nel corso dei lavori se non per seri motivi, previa autorizzazione dell’Istituto, o per richiesta dell’Istituto stesso.

ART. 15 CRONOPROGRAMMA E CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all’Appaltatore, autorizzata dal Responsabile del procedimento, è condizionata all’acquisizione, da parte del Responsabile del procedimento stesso, del DURC (Documento Unitario Regolarità Contributiva) e della dichiarazione dell’organico medio annuo ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

La consegna dei lavori all’Appaltatore sarà fatta entro 45 giorni dalla firma del contratto.

Sarà redatto dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore e firmato da entrambi, apposito verbale di consegna, insieme agli altri elementi di notazione, risulterà la dichiarazione che lo stato dei luoghi al momento della consegna è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

L’impresa, in funzione delle proprie scelte organizzative e di condotta dei lavori dovrà concordare con la D.L. il cronoprogramma, in funzione di quello redatto in fase di progettazione che dovrà comunque tenere conto:

 del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato all’art 16 del presente capitolato;

 delle fasi lavorative, al fine di garantire la funzionalità della sede durante tutto il periodo previsto per l’esecuzione dei lavori. Pertanto le lavorazioni dovranno essere svolte in modo da non creare interferenze tra le attività istituzionali e di cantiere durante tutto lo svolgimento delle stesse;

 di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento/ P.S.S..

ART. 16 CONSEGNA IN VIA DI URGENZA

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto-Legge n.76/2020, convertito in Legge 120/2020, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

In caso di consegna in via di urgenza, effettuata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori, considerato quanto stabilito dal medesimo comma tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il verbale redatto per la consegna in via d’urgenza dovrà indicare a quali materiali l’Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’impresa; ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dei lavori revocherà le eventuali limitazioni.

ART. 17 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

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L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine massimo contrattualmente previsto di complessivi giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del “verbale di consegna dei lavori” di cui all’art. 15 del presente capitolato. Ai fini del computo del tempo contrattuale, si evidenzia che gli stessi cominceranno a decorrere dalla data della prima consegna, anche se riferita ad un solo piano dell’edificio.

Al termine di tutti i lavori previsti nel capitolato il Responsabile del procedimento vista il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e procede nei modi indicati all’art. 218 del DPR 207/2010 per dare “avviso ai creditori”.

ART. 18 SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGHE

Nei limiti e con le modalità previste dall’art. 107 del D. Lgs 50/2016, e dal presente capitolato d’appalto anche in relazione all’andamento per fasi delle lavorazioni sono ammesse le sospensioni lavori, che dovranno risultare da regolari verbali, redatti dal Direttore dei lavori, nei quali dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

La ripresa dei lavori sarà altrettanto attestata da appositi verbali redatti dal Direttore dei lavori, nei quali dovrà essere indicato il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione degli stessi.

Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e l’Istituto non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’Appaltatore stesso può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Nei limiti e con le modalità previste dall’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse le proroghe che, sentito il Direttore dei lavori, sono concesse dal Responsabile del procedimento.

ART. 19 PENALE PER IL RITARDO

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, salvo per motivi non imputabili all’Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera dell’1,0%o (uno per mille) dell’importo di contratto, al netto del ribasso d’asta.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

Resta impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in corrispondenza dell’emissione del certificato di pagamento successivo al termine di ciascuna fase.

Qualora l’importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, superasse il 10% dell’importo netto contrattuale, e qualora le inadempienze permanessero, nonostante le prescrizioni impartite ed i

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tempi assegnati dal Direttore dei lavori, l’Istituto, su proposta del Responsabile del procedimento, può procedere alla risoluzione del contratto nei modi e termini stabiliti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell’inerzia dello stesso.

ART. 20 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore avrà in genere facoltà di sviluppare i lavori di cui al presente capitolato, nel rispetto dei termini delle fasi lavorative previste e descritte nel presente capitolato, nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali precedentemente indicati, purché tale conduzione, a giudizio della direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Istituto; i lavori dovranno comunque essere condotti nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e del programma esecutivo approvato dalla direzioni dei lavori stessa.

L’Istituto si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione ad esigenze connesse con l’esecuzione di altre opere, dalla gestione e fruizione dell’edificio e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.

Fermo restando la facoltà dell’appaltatore di organizzare l’esecuzione delle opere secondo il Piano Operativo dell’impresa, al fine di consentire comunque il regolare svolgimento delle attività amministrative presenti nell’edificio, sia della D.T.L. che dell’Inail e per ridurre al minimo i rischi da interferenze, le opere dovranno essere programmate in modo da essere eseguite per singoli pian o porzioni di essi, spostando volta per volta il personale ivi presente e iniziando un piano successivo solo dopo aver ultimato i lavori in quello precedente.

Tali modalità di esecuzione e di articolazione degli interventi, ancorché più onerose per l'Appaltatore, si intendono comprese e compensate nei prezzi contrattuali e pertanto non potranno essere avanzate richieste di ulteriori compensi a nessun titolo o ragione.

ART. 21 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 21.1 CONCORRENTI RIUNITI

1. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

2. Nel caso di raggruppamento in verticale la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

21.2 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CAUZIONE DEFINITIVA) E DELL’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

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Ai sensi dell’art. 103 del D..Lvo 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per le garanzie provvisorie ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. L.vo 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 18/04/2016 n.50. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Istituto.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

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certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi tipo approvati con DM Mise 19 gennaio 2018, n. 31.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La polizza con le relative somme assicurate e massimali deve essere acquisita dall’Istituto prima della stipula del contratto di appalto per una verifica della conformità alla normativa di riferimento. Copia della polizza dovrà essere trasmessa almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori al Responsabile del procedimento.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data d’inizio effettivo dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’Appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata di cui alla partita 1 inserendo gli importi relativi alle perizie suppletive e/o compensi per lavori aggiuntivi.

La garanzia sopra indicata prestata dall’Appaltatore, copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’esecutore dei lavori sia una associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 22 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Le opere realizzate a corpo saranno contabilizzate in rapporto alla percentuale di lavori eseguiti riferiti alle varie categorie come disaggregate nel precedente art. 5, cui sarà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore.

Le annotazioni sul libretto delle misure avverranno tenendo conto dell’aliquota percentuale effettivamente eseguita delle varie categorie in cui si compone l’appalto, per la quota parte effettivamente realizzata alla data di rilevazione.

Il Direttore dei lavori rileverà le progressive quote percentuali sulle singole lavorazioni, cosi come sono state disaggregate al precedente Art. 5, contabilizzandole anche in quote parziali commisurate alla effettiva esecuzione della singola lavorazione.

ART. 23 LAVORI IN ECONOMIA 23.1 Modo di esecuzione dei lavori

L'Istituto ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore l’esecuzione di opere o provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nell’elenco delle lavorazioni che hanno determinato il prezzo a corpo di cui al contratto e per le quali non sia possibile, in considerazione della loro particolare natura, procedere alla formazione di nuovi prezzi.

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Le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia, dovranno essere espressamente ordinate dalla direzione dei lavori; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell’Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie ed obbligatorie ai fini della sicurezza dei lavoratori.

Nel prezzo per il noleggio delle macchine, degli attrezzi e dei mezzi di trasporto, necessari per svolgere le prestazioni suddette, sono comprese anche le spese per il carburante, il lubrificante e quant’altro occorra per il loro funzionamento (trasporto, installazione, spostamenti, ritiro delle macchine e degli attrezzi, oltre al costo della manodopera specializzata, qualificata e comune necessaria per li loro utilizzo), oltre ai consumi di energia elettrica.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative agli operai, ai mezzi d’opera e alle provviste, somministrati su richiesta del Direttore dei lavori medesimo per l’esecuzione dei lavori in economia.

23.2 Pagamento lavori in economia

Per i lavori (opere o provviste) eseguiti in economia saranno compilate liste settimanali:

 Nelle liste settimanali delle provviste saranno elencati i materiali impiegati, le quantità, i prezzi unitari, gli importi e la causale di impiego. I prezzi unitari da applicare saranno quelli dei materiali a piè d'opera riportati nella raccolta dei prezzi informativi dell’edilizia editi dalla DEI (Tipografia del Genio civile), con particolare riferimento a “Recupero, ristrutturazione, manutenzione”, “Impianti elettrici” e “Nuove costruzioni”, in vigore alla data dell’offerta; detti prezzi, maggiorati del 24,30%

(ventiquattro e trenta centesimi ogni euro) per spese generali e utile dell’Impresa, saranno soggetti al ribasso percentuale indicato nell’offerta (ribasso contrattuale); le raccolte dovranno essere fornite alla direzione dei lavori dall’Appaltatore.

In mancanza, i prezzi dei materiali saranno determinati applicando il prezzo del listino ufficiale della ditta produttrice, sul quale sarà applicato il ribasso percentuale indicato nell’offerta (ribasso contrattuale).

 Nelle liste settimanali degli operai saranno indicati i nominativi degli operai e la relativa qualifica, il mese, il giorno, il numero delle ore giornaliere e la causale d'impiego. Per le prestazioni di mano d'opera saranno adottate ed accreditate all'Appaltatore le tariffe estratte dalla raccolta dei prezzi informativi dell’edilizia editi dalla DEI (Tipografia del Genio civile), in vigore alla data dell’offerta maggiorati del 24,30% (ventiquattro e trenta centesimi ogni euro) per spese generali ed utile dell’Impresa (uso di attrezzi, mezzi d'opera e di trasporto, ecc., che occorressero per l'esecuzione dei lavori stessi, per la sorveglianza e la responsabilità dell'Appaltatore verso terzi).Gli importi riferiti alla mano d’opera non sono soggetti a ribasso.

ART. 24 PAGAMENTI IN ACCONTO – RITENUTE A GARANZIA

Nel corso dell’esecuzione dei lavori verranno fatti all’Appaltatore, secondo le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, pagamenti in acconto dei corrispettivi dell’appalto

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ogni qualvolta il suo credito, in rapporto all’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, avrà raggiunto l’importo di € 60.000,00 (Sessantamila/00), al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di garanzia previste per legge subordinatamente all’accertamento della correttezza contributiva ed al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 27 del presente Capitolato.

Oltre all'importo dei lavori eseguiti si possono accreditare provvisoriamente anche i materiali provvisti a piè d'opera nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

L'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l’ammontare al netto delle ritenute, sarà pagata dopo l'ultimazione dei lavori regolarmente accertati.

Il pagamento è inoltre subordinato alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.

602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n° 40 (Regolamento di attuazione).

Qualora dal DURC emerga una situazione d’inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante provvederà a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente importo e a disporre il pagamento verso gli enti previdenziali e assicurativi creditori, a totale o parziale copertura del debito stesso.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Dette ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l’emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove non vi siano segnalazioni da parte dei suddetti enti di inadempienze, entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

Il costo della sicurezza, di cui all’art. 4.2 del presente capitolato, che ammonta a corpo € 3.633,36 non soggette a ribasso d’asta e saranno inserite in contabilità in ogni singolo stato d’avanzamento (previa approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione) e l’importo da corrispondere sarà correlato alla percentuale d’avanzamento dei lavori eseguiti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, l’Istituto dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione,

L'ultimo pagamento in acconto, qualunque ne sia l'ammontare al netto delle ritenute, sarà pagato dopo l'ultimazione dei lavori regolarmente accertata.

Le ritenute di garanzia di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, saranno svincolate solo in sede di liquidazione del saldo finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

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ART. 25 ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE, SOMMINISTRAZIONI E LAVORI SU FATTURE

Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura si giustificano mediante fattura, sono sottoposte alle necessarie verifiche, da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Le fatture di cui sopra, saranno intestate e trasmesse all’Istituto che avrà l’obbligo di pagarle entro 30 giorni. All’importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale vigente alla data di emissione del certificato di pagamento ed è dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell’eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell’interesse è fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’Appaltatore non potrà superare il 5%

dell’importo complessivo netto dell’opera, a meno che l’Appaltatore vi consenta.

ART. 26 CONTO FINALE

Ai sensi del D. L. DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 ( Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»), il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti

la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

ART. 27 TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO - RITARDI

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto di contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

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all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previo invio della documentazione all’uopo necessaria.

Non si applica la previsione di cui al comma 1 dell’art. 207 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (cd Decreto Rilancio 2020), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede la possibilità di incrementare fino al 30% l’importo dell’anticipazione contrattuale, in quanto non compatibile con le risorse annuali stanziate per l’intervento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In caso di sottoscrizione del contratto relativo al presente appalto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

I termini per i pagamenti in acconto e della rata di saldo dovranno essere:

- I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

- Per il pagamento della rata di saldo, di svincolo della cauzione definitiva e di ogni altra ritenuta di garanzia prevista dalla normativa vigente, entro 7 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione avente esito favorevole, deve essere emesso il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs 50/2016, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore, fermi restando gli adempimenti previsti dagli artt. 30 e 103 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del D.M. 55/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” l’emissione di fatture nei confronti

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dell’Istituto dovrà essere effettuato unicamente sotto forma elettronica, per il tramite del Sistema di Interscambio.

A tal fine, in sede di stipula del contratto, verranno rilasciati appositi codici e procedure, per l’emissione delle fatture in formato elettronico.

ART. 28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. 13 AGOSTO 2010 N° 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L’affidatario dei lavori assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e seguenti della Legge 13 agosto 2010 n 136, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno transitare su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Prima della sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà comunicare all’INAIL gli estremi identificativi del conto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, entro 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto.

I suddetti movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o, in ogni caso, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Appaltatore, inoltre, è obbligato ad indicare il CIG (codice identificativo di gara) ed il CUP negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione eseguita nell’ambito dell’appalto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’Appaltatore e di quella/e autorizzata/e ad operare sul conto dedicato nonché ogni variazione in merito alle modalità di pagamento devono essere tempestivamente notificate all’INAIL a mezzo raccomandata, anticipata tramite fax, inviando, se necessario, la relativa documentazione. In difetto di tale notificazione, l’INAIL si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge.

Anche gli eventuali contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e le imprese subappaltatrici o subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, l’apposita clausola di assunzione dei rispettivi obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria.

La presenza di detta clausola sarà oggetto di verifica da parte dell’INAIL all’atto del deposito del contratto di subappalto o del subcontratto.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’INAIL e alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 29 REVISIONE PREZZI

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