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2020_11_27_RELAZIONETECNICA INTEGRATIVA (333 KB)

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Provincia di Treviso

Comune di Altivole

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN VIA SPARTITORE

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

INTEGRAZIONI

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

Data: Novembre 2020 Cod.: 1688/00-1 Committente

ECODELI srl

Via Fornace 12 31050 VEDELAGO (TV)

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO e-mail: contepegorer@gmail.com

Sito web: www.contepegorer.it tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01

Sede legale: Via Stazio, 36 - 36029 Valbrenta (VI) Sede operativa: Via Trento, 9 - 36020 Solagna (VI)

C.F. e P.IVA 03959010244

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STUDIOTECNICOCONTE&PEGORERVIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO,731100TREVISO L:\ECODELI S.R.L. - Impianto recupero Altivole - cod. 1688 - SETTEMBRE 2019\Ver_00 - Screening - Settembre 2019\01 - INTEGRAZIONI NOV 20\Relazioni\RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA.doc

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INDICE

1 PREMESSA ... 3 2 INQUINAMENTO LUMINOSO ... 4 3 VARIANTE URBANISTICA ... 6

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STUDIOTECNICOCONTE&PEGORERVIA SIORA ANDRIANA DEL VESCOVO,731100TREVISO L:\ECODELI S.R.L. - Impianto recupero Altivole - cod. 1688 - SETTEMBRE 2019\Ver_00 - Screening - Settembre 2019\01 - INTEGRAZIONI NOV 20\Relazioni\RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA.doc

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1 PREMESSA

La Ditta ECODELI srl, con sede in Via Fornace, 12, Vedelago (TV), gestisce un impianto di recupero rifiuti inerti ubicato in Via Spartitore ad Altivole (TV). Esercita l’attività di recupero dei rifiuti, in quanto iscritta al nr. 2015/1340 del registro provinciale delle imprese (derivante dalla precedente iscrizione al nr. 4522/2010 del registro) che svolgono l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, in sostituzione alla Ditta Cremasco movimenti terra snc, ai sensi degli artt. 214 e 216 Dlgs.152/06 e D.M. 05.02.1998.

L’attività consta, in particolare, nel recupero di rifiuti inerti come da paragrafo 7.1, operazioni R13/R5, del D.M. 5 febbraio 1998, per un quantitativo massimo annuo di rifiuti ritirabili presso l’impianto pari a 14.000 tonnellate.

La Ditta in data 27/07/2020 ha avanzato domanda di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (SCREENING) acquisita con prot. prov.le n.ri 39799 e 39801.

In data 19/10/2020 con prot. n. 56295 la Provincia inoltrava alla ditta la seguente richiesta di integrazioni del sottogruppo istruttorio VIA:

“INQUINAMENTO LUMINOSO

Se l’opera oggetto di parere comprende l’installazione di almeno 5 nuovi punti luce il committente è tenuto a presentare il progetto illuminotecnico previsto dall’art. 7 L.R. 17/09.

I nuovi punti luce dovranno possedere i requisiti regolamentati dall’art. 9 della stessa legge. I criteri per la redazione della documentazione tecnica progettuale sono disponibili sul sito internet di Arpav all’indirizzo www.arpa.veneto.it/temiambientali/luminosita-del- cielo/criteri-e-linee-guida-1. Nell’eventualità non siano previsti nuovi punti luce, si chiede di produrre una documentazione fotografica che attesti la rispondenza degli attuali punti luce alla L.R. 17/09; nel caso in cui i corpi illuminanti attualmente non siano conformi, andranno adeguati per lo meno orientando il vetro piano in modo che sia parallelo al piano di campagna.”

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2 INQUINAMENTO LUMINOSO

Presso l’attuale impianto sono presenti due punti luce come individuati nelle foto seguenti:

Si tratta di due lampade installate su palo con orientamento opposto (peraltro malfunzionanti), che saranno dismesse con il nuovo progetto.

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La possibilità di adeguare l’impianto attuale non risulta di fatto applicabile stante la scarsa efficienza delle lampade.

Con il nuovo progetto è proposta la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con tre nuovi proiettori equipaggiati a lampade a LED e dotati di ottiche asimmetriche in grado di assicurare una emissione luminosa oltre i 90° praticamente inesistente come richiesto dalla legge 17/2009.

Ai fini della conformità ai principi di contenimento dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico contenuti nella L.R. n. 17/2009 l’impianto di illuminazione risponderà ai seguenti requisiti:

a) essere realizzato con apparecchi illuminanti aventi un inclinazione rispetto al terreno tale da non irradiare oltre 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° e oltre;

b) essere equipaggiato di lampade ad elevata efficienza luminosa, come quelle a LED oppure lampade a scarica al sodio ad alta o bassa pressione comunque non inferiore a ai 90 lm/w;

c) essere realizzato in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/m2.

Con le presenti integrazioni è effettuata una riduzione dei punti luce rispetto a quanto previsto nella versione presentata.

Saranno installati, in conclusione, tre nuovi punte luce, in sostituzione a quelli esistenti, al fine di illuminare l’area della pesa e l’ingresso del nuovo capannone.

L’ubicazione esatta è indicata nella tavola grafica allegata che sostituisce la corrispondente presentata (TAV.B04 BIS).

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3 VARIANTE URBANISTICA

Le Norme Tecniche Operative dello strumento urbanistico riportano all’art. 12 comma 6, lettera b), specifiche indicazioni per il sito in oggetto:

“6. Le aree individuate in tav. 2 – carta della zonizzazione territoriale come “attività produttiva da confermare, con indicazione normativa puntuale” sono soggette alle ulteriori seguenti prescrizioni:

b). Area di deposito inerti di via dello Spartitore.

L’area è utilizzata a deposito inerti e lavorazione degli stessi.

È vietata l’escavazione.

L’area viene così regolamentata:

• l’edificazione potrà avere un rapporto di copertura dello 3,00% ad uso ricovero mezzi, magazzino, uffici e servizi annessi;

• l’altezza massima non potrà essere superiore a m. 10,00;

• la distanza dalle strade non inferiore a m. 10,00;

• il cumulo dei materiali non potrà avere un’altezza superiore a m. 10,00;

• il perimetro dell’intera area dovrà essere sistemato con almeno una doppia fila di alberi e arbusti con essenze tipiche del luogo.

Il rilascio del Permesso a Costruire è oneroso e parificato ai parametri vigenti per le attività produttive.”

Con il proseguo della pratica, qualora l’intervento non sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, e successiva istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/06 smi sarà richiesta la variante al fine di ricomprendere all’interno dei materiali che possono essere stoccati e lavorati anche i rifiuti speciali non pericolosi indicati nell’elenco presente a pagina 38 paragrafo 4.2.4.1. della relazione A01 allegata alla richiesta di non assoggettabilità a VIA.

Allegati

TAV.B04 BIS:STATO DI PROGETTO -PLANIMETRIA

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