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Deliberazione 7.10.2009 n.84

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DELIBERAZIONE N. 84 DEL 07/10/2009

d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

Il principio generale vigente in materia di affidamento di contratti pubblici è quello dell'evidenza pubblica e, dunque, l'affidamento diretto (e comunque la procedura negoziata) deve intendersi quale ipotesi del tutto eccezionale.

L'asserita urgenza di procedere all'affidamento dei servizi in vista della stagione estiva, inoltre, non ha i connotati richiesti dall'art. 57, comma 2 lett. c del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - ovvero risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante ed essere causata da circostanze non imputabili alla stazione appaltante medesima. Né una deroga ai suddetti principi può essere individuata nell’art. 29 della Legge 28 dicembre 2001, n. 44, laddove prevede che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2007, n. 165, […]

sono autorizzat[e], anche in deroga alle vigenti disposizioni, a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione”. Appare chiaro che, dal punto di vista del modello gestionale da adoperare ai fini della realizzazione della esternalizzazione, restano salvi - in quanto non derogati in alcun modo - i principi e le regole in materia di procedure ad evidenza pubblica.

d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

Non costituisce presupposto per ricorrere alla procedura negoziata la supposta gratuità dei servizi prestati, posto che qualsiasi attività economica in grado di suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese deve, se oggetto di domanda pubblica, incontrare l'offerta privata nella sede del procedimento di evidenza pubblica.

d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

Le proroghe dei contratti pubblici, oltre a violare il disposto dell'art. 23 della l. n. 65/2005, contraddicono al generale principio dell'evidenza pubblica, il cui rispetto è imposto anche dal dovere di preservare il diritto alla libera

concorrenza, garantito a livello comunitario in materia di appalti pubblici. Una volta espunta dall'ordinamento la disposizione che, a determinate condizioni, consentiva il rinnovo espresso dei contratti (art. 6, secondo comma, della l.

537/1993), il sistema non prevede infatti altra via che quella della scelta del contraente secondo le regole dell'evidenza pubblica.

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