ORIGINALE
COMUNE DI LEDRO
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 84 della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO
OGGETTO: Riconoscimento tomba della Famiglia Faggioni - Merzari nel Cimitero dell’abitato di Biacesa. Determinazione del canone di concessione.
L'anno Duemilaquattordici, il giorno Sei del mese di Agosto alle ore 14:30, presso la sede del Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA DEL COMUNE DI LEDRO
sono presenti:
Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente
BRIGA' ACHILLE Sindaco Presente
FERRARI FRANCO Vice-Sindaco Presente
FEDRIGOTTI ALESSANDRO Assessore Presente PELLEGRINI GIULIANO Assessore Presente
PENNER BERNARDO Assessore Presente
TOLOTTI SERENA Assessore Presente
PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Assiste il Segretario comunale dott.ssa M. Flavia Brunelli
Il Sindaco, il signor Achille Brigà, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
Delibera n. 84 dd. 06-08-2014
Oggetto: Riconoscimento tomba della Famiglia Faggioni - Merzari nel Cimitero dell’abitato di Biacesa. Determinazione del canone di concessione.
Relazione.
Con deliberazione del Consiglio comunale n.78 di data 17 dicembre 2013 è stato approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, unico per tutti gli ex Comuni che attraverso la fusione hanno dato vita al Comune di Ledro, contenente una disciplina compiuta ed uniforme per tutto il territorio comunale in attuazione del principio di omogeneità e destinato a sostituire i Regolamenti vigenti degli ex Comuni, che hanno trovato applicazione pro tempore in virtù della norma di salvaguardia – articolo 7 – contenuta nella L.R. 13 marzo 2009 n. 1 di istituzione del nuovo Comune di Ledro.
L’articolo 65 del Regolamento recita:
1. Le tombe di famiglia a tumulazione sono ubicate nei campi dei cimiteri comunali a ciò destinati.
2. Le tombe di famiglia a tumulazione sono collocate:
a. nei manufatti costruiti dall’Amministrazione comunale;
b. nei manufatti realizzati sotto il livello del terreno dai titolari della concessione.
3. In ogni loculo può essere collocata solamente una salma ed eventualmente, solo in occasione della tumulazione, la cassetta ossario o l’urna cineraria di defunti aventi il diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia.
4. Le tombe di famiglia devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicati in concessione.
5. La concessione per la costruzione dei loculi sotterranei è rilasciata nel rispetto della normativa vigente.
6. Sulle tombe a tumulazione possono essere collocate lapidi e pietre tombali alle condizioni e con le modalità previste dall’allegato al presente Regolamento.
L’articolo 75 comma 3 del Titolo V Capo I ‘Norme finali e transitorie’ prevede Per le sepolture esistenti ma prive di atto concessorio, il Servizio demografico provvede alla regolarizzazione della posizione degli intestatari mediante emissione di apposito provvedimento di durata trentennale. La durata decorre dalla data di adozione del provvedimento concessorio.
Nel Cimitero di Biacesa sono ubicate alcune tombe di famiglia in muratura, precisamente nel Cimitero dietro la Chiesa.
L’ex Comune di Molina di Ledro ha provveduto a formalizzare l’atto di concessione per una soltanto delle tombe di famiglia esistenti, riconoscendo l’esistenza nel Cimitero di Biacesa di più loculi, posti l’uno accanto all’altro nel Cimitero dietro la Chiesa, qualificati a suo tempo come tombe di famiglia.
Con deliberazione del Consiglio comunale di Molina di Ledro n.77 di data 17 dicembre 1992 è stato approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, successivamente modificato con deliberazione n.30 di data 9 giugno 1993. L’articolo 43 del citato Regolamento assegnava una durata decennale alle tombe di famiglia esistenti.
In data 14 marzo 2003 il signor Faggioni Paolo ha presentato istanza di concessione (rectius rinnovo di una sepoltura già esistente) del loculo di famiglia – di fatto già esistente – provvedendo al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione del Consiglio comunale di Molina di Ledro n.30 di data 9 giugno 1993, nell’importo di euro 309,87.
Il Servizio Patrimonio, con nota di data 3 settembre 2003, non ha accolto l’istanza formalizzata dal signor Faggioni Paolo, non avendo riscontrato, dalla documentazione agli atti, la documentazione atta a provare l’esistenza di diritto del loculo – tomba di famiglia nel Cimitero dell’abitato di Biacesa.
L’organizzazione dei Cimiteri avviene nel rispetto delle norme vigenti e degli usi e consuetudini locali. Per giurisprudenza consolidata lo ius sepulchri costituisce materia riservata alla consuetudine in ragione della carenza di disposizioni normative scritte che ne contengano la disciplina. Si tratta infatti di un istituto regolamentato integralmente dalla consuetudine, che acquisisce in materia de qua valore suppletivo della legge (consuetudine praeter legem).
Lo ius sepulchri consiste nel diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un determinato sepolcro.
Con riguardo ai Cimiteri frazionali del Comune di Ledro il Servizio demografico, nell’opera di riordino intrapresa delle sepolture esistenti anche attraverso l’attivazione di procedure informatizzate di archiviazione dei dati, ha riscontrato l’esistenza di fatto di alcune tombe private (tombe di famiglia, cappelle, loculi) che la consuetudine ha qualificato come tali pur in assenza di qualsivoglia atto formale di concessione, avuto riguardo agli elementi che, tradizionalmente, caratterizzano la consuetudine come fonte del diritto, e precisamente un comportamento osservato spontaneamente da tutti i consociati (elemento oggettivo) in modo costante ed uniforme nel tempo, con la convinzione della sua obbligatorietà (elemento soggettivo).
Alla stregua di comportamenti e parametri consuetudinari le tombe private esistenti si possono riconoscere pur in assenza del formale provvedimento di concessione.
Data la ratio sottesa al nuovo Regolamento tendente a regolarizzare le situazioni di fatto riscontrabili nei Cimiteri del Comune di Ledro, si ritiene di riconoscere la tomba di famiglia ubicata nel Cimitero di Biacesa, e precisamente la terza tomba partendo dalla strada statale costituita di otto loculi, che troverà puntuale riscontro nel Piano Regolatore Cimiteriale in fase di predisposizione.
Il signor Faggioni Paolo ha chiesto al Servizio Demografico di regolarizzare la situazione esistente mediante emissione di apposito atto di concessione e chiedendo il riconoscimento della tariffa pagata nell’anno 2003 nella convinzione della titolarità della tomba di famiglia nel Cimitero frazionale di Biacesa.
Ciò premesso, l’Amministrazione comunale consapevole della scelta operata in sede di predisposizione del Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale rispettosa di usi e tradizioni locali, ritiene di riconoscere la sepoltura esistente nell’abitato di Biacesa quale tomba di famiglia costituita di otto loculi intestata alla famiglia Faggioni – Merzari.
Il Servizio demografico provvederà all’emissione di apposito atto di concessione intestato alla famiglia Faggioni – Merzari della tomba di famiglia costituita di otto loculi nel Cimitero di Biacesa, applicando il canone di concessione per le sepolture esistenti previsto in via transitoria dal Regolamento vigente nell’importo di euro 1.100, decurtato della quota già corrisposta nell’anno 2003 nell’ammontare di euro 309,87, per dunque complessivi euro 790,13, corrispondenti alla durata trentennale della concessione.
LA GIUNTA COMUNALE premesso quanto sopra;
visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 9 luglio 1939 n.1238;
visto il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;
vista la L. 30 marzo 2001 n.130 recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n.
10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria approvato con D.P.P. 12 febbraio 2008 n.5-112/Leg;
vista la Legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 recante Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale;
visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 17 dicembre 2013, ed in particolare le disposizioni del Titolo V Capo I ‘Norme finali e transitorie’;
visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 31 marzo 2010 ed entrato in vigore il 22 maggio 2010;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
vista la deliberazione n. 16 di data 21 maggio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, pluriennale 2014- 2016 e relazione previsionale e programmatica;
vista la deliberazione n. 48 di data 28 maggio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2014;
visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
DETERMINA
1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa esposte, la sepoltura esistente nell’abitato di Biacesa quale tomba di famiglia intestata alla famiglia Faggioni – Merzari, e precisamente la terza tomba partendo dalla strada statale costituita di otto loculi, che troverà puntuale riscontro nel Piano Regolatore Cimiteriale in fase di predisposizione;
2. di autorizzare il Servizio demografico all’emissione di apposito atto di concessione intestato alla famiglia Faggioni – Merzari della tomba di famiglia costituita di otto loculi nel Cimitero di Biacesa, applicando il canone di concessione per le sepolture esistenti previsto in via transitoria dal Regolamento vigente nell’importo di euro 1.100, decurtato della quota già corrisposta nell’anno 2003 nell’ammontare di euro 309,87, per dunque complessivi euro 790,13, corrispondenti alla durata trentennale della concessione;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio patrimonio per gli adempimenti inerenti e connessi al procedimento di formazione del Piano Regolatore Cimiteriale;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.
3/L;
5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO Achille Brigà
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa M. Flavia Brunelli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni consecutivi dal 07-08-2014 al 17-08-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa M. Flavia Brunelli
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-08-2014 [X]
[ ]
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa M. Flavia Brunelli