• Non ci sono risultati.

IMU 2013: il calcolo della rata del 17 giugno 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IMU 2013: il calcolo della rata del 17 giugno 2013"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

IMU 2013: il calcolo della rata del 17 giugno 2013

Il 17 giugno 2013 scade il pagamento della prima rata relativa all'Imu dovuta per l'anno 2013 e le recenti novità normative introdotte hanno contribuito ad ingarbugliare il quadro generale che regola l'applicazione dell'imposta in oggetto. Attraverso il presente contributo si riassumono le regole da applicare per il calcolo della prima rata in scadenza nei prossimi giorni. Di seguito si fornisce tabella riepilogativa delle regole di calcolo alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 , dal Decreto sui pagamenti della Pubblica Amministrazione, dal D.L. n. 54-2013 , dal D.L. 35-2013 e dalla recente circolare N. 2/ DF/2013 del MEF.

TABELLA NOVITA'

Normativa Novità Legislativa

Legge di Stabilità 2013

- ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta come prevista lo scorso anno; allo Stato è riservato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato con l'aliquota ordinaria dello 0,76%; i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( 10,60).

Decreto sui pagamenti della PA D.L. n.

35/2013

- LE ULTIMISSIME NOVITA’ IN MATERIA DI IMU CONTENUTE NEL DECRETO SUI PAGAMENTI DELLA P.A. (rispetto alla versione approvata dalla Camera) durante la conversione del disegno di legge del D.L. n.

35/2013

1) la riserva allo Stato del gettito IMU non si applica agli immobili del gruppo catastale D posseduti dai comuni e situati sul territorio comunale né ai fabbricati rurali ad uso strumentate ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta (art. 10, comma 4-quater); con la nuova norma viene chiarito che per questi immobili, assoggettati ad IMU dalle due province di Trento e Bolzano, non vale il doppio calcolo (Comune-Stato) essendo il gettito spettante per intero al comune di riferimento.

2) 2) il versamento della prima rata 2013 è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente ma il versamento della seconda rata (in scadenza il 16 dicembre) è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (la Camera aveva fissato la data al 16 ottobre 2013);

3) Ai contribuenti che hanno provveduto ad effettuare il versamento IMU

(2)

prima della conversione in legge del D.L. n. 35/2013, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, legge n. 212/2000, in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria”;

4) 4) i contribuenti possono utilizzare le aliquote 2013 se sono state decise con un certo anticipo dal Comune anche se sono minori di quelle applicate nel 2012;

5) 5) le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tale attività;

D.L. n.

54/2013

-il versamento della prima rata in scadenza il 17 giugno 2013 è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Il Legislatore si è impegnato a riformare la normativa immobiliare e ,in caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU degli immobili di cui sopra dovrà essere effettuato entro la scadenza del 16 settembre 2013.

REGOLE GENERALI

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto ovvero per quelli aventi la rendita che non rispecchi più la situazione effettiva del fabbricato,il valore imponibile ai fini IMU dovrà essere determinato secondo la procedura DOCFA, non essendo più applicabile il metodo della “rendita presunta”

applicabile in vigenza della vecchia ICI; i fabbricati rurali sono destinatari di un trattamento agevolato con applicazione dell’aliquota IMU nella misura ridotta del 2 per mille ; Diversamente dall’ICI , ai fini IMU, si ricorda che sono esenti IMU esclusivamente i fabbricati rurali strumentali ubicati in Comuni montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT ; La base imponibile è ridotta in misura pari al 50% nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (rispettivamente si applica la riduzione nella misura del 50% della base imponibile determinata rispetto alla rendita catastale effettiva rivalutata e la riduzione in base al periodo di inagibilità); per

(3)

le aree edificabili occorre fare riferimento al valore venale in comune commercio dell’area alla data del 1° gennaio ; i terreni agricoli sono tassati sulla base del reddito dominicale (rivalutato in misura pari al 25%) con applicazione del moltiplicatore pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Per tali soggetti è prevista una franchigia per gli importi fino a 6.000 euro di base imponibile ed ulteriori riduzioni dell’imposta a scaglioni fino ad un imponibile di 32.000 euro (Il moltiplicatore previsto per le altre categorie di soggetti è invece pari a 135).

6)

TABELLA SINTETICA

CATEGORIA IMMOBILE ACCONTO IMU

Abitazione principale, pertinenza, immobili delle cooperative a proprietà indivisa ,terreni agricoli dei coltivatori diretti e terreni agricoli diversi, fabbricati rurali

ACCONTO SOSPESO

Abitazioni signorili ( A-1,A-8,A-9) ACCONTO DOVUTO Seconde case, Garage,magazzini ecc. ( da

a-1 ad a-9, C2,C6, C7); laboratori C3,C4,C5), negozi C1

ACCONTO DOVUTO

Capannoni ,teatri,cinema palestre ecc. ( da D1 a D10 )

ACCONTO DOVUTO

ENTI NON COMMERCIALI E VERSAMENTO ACCONTO IMU

Il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 7/DF ha chiarito quanto segue : - gli enti non commerciali potranno determinare e versare la prima rata dell’IMU per l’anno 2013 secondo quanto indicato dalla risoluzione n. 1/DF/2012 ovvero tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n. 200/2012 ; tuttavia per l’anno 2013 devono essere tenuti in considerazione anche i criteri del rapporto proporzionale sulle attività esercitate da applicare ai fini del calcolo dell’imposta dovuta ;

- il conguaglio dell’IMU per l’anno 2013 potrà essere effettuato sino al versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014; dal 2014 il versamento della prima rata dell’IMU dovrà essere effettuato in misura pari al 50% dell’imposta relativa all’anno precedente .

VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU 2013 : I CHIARIMENTI DEL MEF CON LA CIRCOLARE N. 2/ DF/2013

ALIQUOTE E DETRAZIONI APPLICABILI

Secondo il MEF il versamento va eseguito nel seguente modo :

(4)

- 1° rata scadenza 17/06/2013 (ACCONTO) : sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

- 2° rata 16/12/2013 (SALDO) : a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sulla base delle delibere pubblicate sul sito web del MEF .

SOSPENSIONE DELLA 1° RATA:

Il pagamento della prima rata IMU è sospeso per:

- l’abitazione principale e relative pertinenze; sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile (A/1), le ville (A/8), i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico (A/9)

- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP

- i terreni agricoli e i fabbricati rurali

N.B. Se entro il 31/08/2013 non sarà approvata la riforma della disciplina Immobiliare continuerà ad applicarsi la disciplina vigente ed il termine di versamento della prima rata dell’IMU rimane fissato al 16/09/2013.

Il MEF ha precisato che resta ferma la possibilità di calcolare la 1° rata IMU sulla base delle delibere di approvazione di aliquote , detrazioni e regolamenti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze alla data 16/05/2013.

ALCUNI ESEMPI PRATICI CHIARITI DALLA CIRCOLARE DEL MEF

IMMOBILE CHE DA ABITAZIONE SECONDARIA NEL 2012 PASSA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NEL 2013

Se un'abitazione secondaria nel 2012 diviene abitazione principale nel 2013, il versamento della 1° rata IMU E’ SOSPESO (se non si tratta di un’unità A/1, A/8 o A/9).

Al contrario , se l'immobile nel 2013 non è più adibito ad abitazione principale dovrà pagare la prima rata IMU entro il 17/06/2013, applicando l’aliquota stabilita dal Comune per l’anno 2012 con riferimento alle seconde case.

DA AREA FABBRICABILE NEL 2012 AD AREA AGRICOLA NEL 2013

Se il contribuente possiede un'area fabbricabile che nel 2013 diventa terreno agricolo, il versamento della 1° rata IMU E’ SOSPESO; al contrario, se il terreno agricolo nel 2013 diventa area edificabile occorre pagare la 1° rata dell'IMU applicando l'aliquota prevista per tale fattispecie per l'anno 2012 entro il 17 giugno 2013.

(5)

ACQUISTO DI IMMOBILE NELL'ANNO PRECEDENTE

Se il contribuente ha acquistato l'immobile nel corso dell'anno precedente (non destinato ad abitazione principale ) per un periodo inferiore ai 12 mesi deve pagare la prima rata Imu entro il 17 giugno 2013 per l'anno 2013 sulla base dell'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente ( anche se nel 2012 il possesso dell'immobile è di soli tre mesi).

VENDITA DI IMMOBILE NEL CORSO DEL 2013

Se il contribuente cede l'immobile in data 30.04.2013 , entro il 17/06/2013, deve versare l'IMU dovuta per il 2013 per i 4/12 dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota dei 12 mesi dell'anno precedente.

IMMOBILI ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Secondo il MEF la sospensione dell'Imu è valida anche nel caso degli Immobili assimilati alle abitazioni principali come previsto dai regolamenti Comunali vigenti nel 2013 ovvero :

1) immobili degli anziani ricoverati nelle case di riposo 2) immobili dei residenti all'estero.

Il regolamento Comunale deve prevedere la specifica agevolazione per l'anno 2013.

GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALL’EX CONIUGE

Il MEF ha ribadito che le agevolazioni relative l'abitazione principale e alle relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale (in virtù del diritto di abitazione) e , nel caso di specie, è sospeso il versamento della 1° rata dell'IMU.

GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE “D”

Per tali Immobili la base imponibile dell’IMU si determina nel seguente modo :

- fabbricati iscritti in catasto : valore che risulta applicando alle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori previsti dall’art. 13, D.L. n. 201/2011;

- fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati : - il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero alla data di acquisizione applicando appositi coefficienti stabiliti con apposito decreto. Per ottenere il valore del fabbricato sul quale applicare l’aliquota dell’IMU occorre prendere come base di riferimento i valori emergenti dai libri contabili e moltiplicarli per il coefficiente di seguito indicati (validi per il 2013 ) come indicato nella tabella seguente:

TABELLA MOLTIPLICATORI

Anno 2013: 1,03 Anno 2001: 1,47

(6)

Anno 2012: 1,05 Anno 2000: 1,52

Anno 2011: 1,09 Per l’anno 1999: 1,54

Anno 2010: 1,11 Per l’anno 1998: 1,57

Anno 2009: 1,12 Anno 1997: 1,61

Anno 2008: 1,16 Anno 1996: 1,66

Anno 2007: 1,20 Anno 1995: 1,71

Anno 2006: 1,23 Anno 1994: 1,76

Anno 2005: 1,27 Anno 1993: 1,79

Anno 2004: 1,34 Anno 1992: 1,81

Anno 2003: 1,39 Anno 1991: 1,85

Anno 2002: 1,44 Anno 1990: 1,94

I valori su cui applicare i coefficienti sono dati da :

- costi di acquisizione e costi incrementativi contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione;

- i costi incrementativi in aggiunta a quello di acquisizione contabilizzati nel corso di un determinato anno non influiscono sull’ammontare del valore sul quale calcolare l’IMU dovuta per lo stesso anno;

- per l’applicazione dei coefficienti bisogna assumere quello relativo l’anno nel corso del quale sono stati contabilizzati il costo di acquisizione o i costi incrementativi.

Esempio

Calcolo base imponibile per il 2013 : immobile di gruppo D

anno 2008 valore 1.000.000 euro x 1,16 = EURO 1.160.000 - costi per incremento 2009 = 100.000 euro x 1,12 = 112.000 EURO - costi per incremento 2011 = 80.000 euro x 1.09 = 87.200.

(7)

VALORE AI FINI IMU : EURO 1.359.200

Il MEF ha chiarito che con decorrenza 01/01/2013 il moltiplicatore per determinare la base imponibile è elevato a 65 ( nel 2012 era 60). Come stabilito dalla Legge di stabilità 2013 il gettito è riservato allo Stato ed è calcolato in base all’aliquota dello 0,76% anche se i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota ordinaria dello 0,76%. Dal punto di vista pratico per il versamento degli immobili di cui al gruppo D occorre operare nel seguente modo :

1) tener conto del moltiplicatore elevato a 65 (ad eccezione di quelli classificati D/5);

2) possono applicare l’aliquota vigente nel 2012, anche nel caso in cui detta aliquota risulti inferiore allo 0,76%. ( in sede di versamento della 2°rata IMU verrà effettuato il conguaglio applicando l'aliquota dello 0,76% o quella eventualmente o quella più elevata deliberata dal Comuni per l'anno 2013.

Per il versamento IMU relativa agli Immobili del gruppo D vanno usati i seguenti codici tributi :

- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato” ;

- 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento comune”

Esempi Pratici Immobili Abitazione abitazione secondaria :

- categoria catastale = A/2;

- rendita catastale = 1.200 euro;

- percentuale di possesso = 100%;

- periodo di possesso = dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013;

- aliquota 2012 = 0,86%

- immobile inagibile o inabitabile = no

Per il primo acconto 2013, si dovranno eseguire i seguenti calcoli:

- Rendita catastale rivalutata = 1.200 x 1,05 = 1.260 - Valore immobile ai fini IMU = 1.260 x 160 = 201.600

- Imposta dovuta con l’aliquota 2012 = 201.600 x 100% x 12/12 x 0,86% = 1.733,76 euro - Acconto da versare entro il 17 giugno 2013 = 1.733,76 x 50% = 866,88

(8)

Se il Comune in seguito delibera per il 2013 un’aliquota superiore in occasione del versamento del secondo acconto da versare entro il 16 dicembre 2013 il contribuente dovrà ricalcolare l’intera imposta 2013 scomputando l'importo già versato a giugno.

ESEMPIO

- ABITAZIONE PRINCIPALE A/ 1 (ESCLUSA DALLA SOSPENSIONE) - rendita catastale = 1.600 euro;

- percentuale di possesso = 100%;

- periodo di possesso = dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013;

- aliquota 2012 = 0,86%

- detrazione 2012 = 200

- immobile inagibile o inabitabile = no

- figli conviventi di età inferiore a 26 anni = 0 Calcolo primo acconto 2013 :

- Rendita catastale rivalutata = 1.600 x 1,05 = 1.680;

- Valore immobile ai fini IMU = 1.680 x 160 = 268.800

- Imposta dovuta con l’aliquota 2012 = 268.800 x 100% x 12/12 x 0,86% = 2.311,68 euro - Detrazione 2012 = 200 / 2 = 100

- Acconto da versare entro il 17 giugno 2013 = (2.311.68 x 50%) - 100 = 955,84 euro Se il Comune in seguito delibera per il 2013 un’aliquota superiore in occasione del versamento del secondo acconto da versare entro il 16 dicembre 2013 il contribuente dovrà ricalcolare l’intera imposta 2013 scomputando l'importo già versato a giugno.

Esempio Pratico Opificio categoria D/1 - categoria catastale = D/1;

- rendita catastale = 8.000 euro;

- percentuale di possesso = 100%;

- periodo di possesso = dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013;

- aliquota 2012 = 0,86%

- immobile inagibile o inabitabile = no

(9)

Per determinare la base imponibile va usato il nuovo coefficiente di 65 Calcolo primo acconto 2013 :

- Rendita catastale rivalutata = 8.000 x 1,05 = 8.400;

- Valore immobile ai fini IMU = 8.400 x 65 = 546.000

- Imposta dovuta con l’aliquota 2012 = 546.000 x 100% x 12/12 x 7,60% = 4.149,60 euro - Acconto da versare entro il 17 giugno 2013:

- quota Stato = 4.149,60 euro x 50% = 2.074,80 codice tributo 3925

- quota Comune codice tributo 3930 : non dovuta in quanto aliquota 0,76%

Se il Comune in seguito delibera per il 2013 un’aliquota superiore in occasione del versamento del secondo acconto da versare entro il 16 dicembre 2013 il contribuente dovrà ricalcolare l’intera imposta 2013 scomputando l'importo già versato a giugno attribuendo al Comune l’eccedenza rispetto all’aliquota ordinaria (0,3%).

CELESTE VIVENZI

Riferimenti

Documenti correlati

 l’attribuzione ex novo della rendita ad un immobile che ne è privo ha valore costitutivo, ossia non può avere effetto per la determinazione dell’imposta per i periodi precedenti

Esenzione abitazione principale: nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

0,55 per cento Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a

• l’abrogazione della quota Stato per gli immobili diversi dall’abitazione principale, dalle pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali, con il conseguente versamento

Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal 17 luglio 2013; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40%, più gli interessi

c) Terreni agricoli e Fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4,5 e 8 del D.L.. Allo Stato viene riservata una quota di gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso

Il gettito IMU, per gli anni 2013 e 2014, è interamente destinato al Comune salvo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”

Il gettito IMU, per l’anno 2013, è interamente destinato al Comune salvo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato