• Non ci sono risultati.

Dimissioni senza preavviso

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Dimissioni senza preavviso"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Dimissioni senza preavviso

Autore: Redazione | 29/09/2020

Il lavoratore può decidere in ogni momento di lasciare il proprio lavoro ma deve prestare attenzione a una serie di regole che scattano in caso di recesso dal rapporto di lavoro.

Hai trovato un altro lavoro e vuoi dimetterti dal tuo attuale posto di lavoro? Ti vuoi prendere un periodo di riflessione e mollare il lavoro? Nel nostro ordinamento non possono esistere vincoli contrattuali dai quali è impossibile uscire. Questa regola vale anche nel rapporto di lavoro.

(2)

Il lavoratore è, dunque, sempre libero di dimettersi dal posto di lavoro, rispettando una serie di regole tra cui il preavviso di dimissioni. In certi casi, tuttavia, anche questa regola è superabile e il lavoratore può rassegnare le dimissioni senza preavviso. Ciò può avvenire sia per accordo tra le parti sia perché le dimissioni sono motivate da un gravissimo inadempimento del datore di lavoro. In questo secondo caso, in deroga alle regole ordinarie, il lavoratore dimissionario avrà anche accesso all’indennità di disoccupazione.

Cosa sono le dimissioni?

La libertà contrattuale è uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Tale principio determina sia la libertà di una persona di sottoscrivere o non sottoscrivere un contratto, sia la possibilità di uscire da quel contratto, nel rispetto delle regole di recesso previste nel contratto stesso.

Il principio di libertà contrattuale riguarda anche il contratto di lavoro. In questo caso, si prevede infatti che sia il lavoratore sia il datore di lavoro possano recedere in ogni momento dal contratto di lavoro. Tale regola non riguarda, tuttavia, quei rapporti contrattuali in cui le parti hanno previsto sin dall’inizio un termine finale.

In questo caso, le parti devono dare esecuzione al contratto fino allo spirare del termine pattuito.

Nel contratto di lavoro a tempo determinato, dunque, le parti non possono recedere dal rapporto prima che sia decorso il termine previsto, salvo il caso del recesso per giusta causa, ossia, per grave inadempimento della controparte.

Se il lavoratore o il datore di lavoro recedono, prima del termine, dal contratto di lavoro a tempo determinato, l’altra parte può richiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito.

Nel contratto di lavoro l’esercizio del potere di recesso dal rapporto contrattuale assume una denominazione peculiare.

Se a recedere è il datore di lavoro si parla di licenziamento; se ad esercitare il recesso è il lavoratore si parla, invece, di dimissioni.

Le dimissioni sono, dunque, l’atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore recede dal rapporto di lavoro.

(3)

Dimissioni del lavoratore: quali regole occorre rispettare?

Come abbiamo detto, con l’eccezione dei rapporti di lavoro a termine, il lavoratore può sempre dimettersi liberamente dal rapporto di lavoro.

L’esercizio delle dimissioni, tuttavia, non è del tutto libero in quanto sussiste comunque il dovere del lavoratore di rispettare il periodo di preavviso [1], in favore del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

La funzione del preavviso è tutelare la parte che riceve la comunicazione di recesso, ossia, nel caso di dimissioni, il datore di lavoro. Infatti, grazie al preavviso, il datore di lavoro avrà un margine di tempo per organizzare l’uscita del lavoratore e riorganizzare il servizio cui quel dipendente è addetto.

Se il dipendente vuole lasciare in tronco il lavoro, ad esempio perché deve iniziare subito a lavorare presso il nuovo datore di lavoro, il periodo di preavviso può essere trasformato nella indennità sostitutiva del preavviso, ossia, una somma di denaro corrispondente alla retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo di preavviso contrattuale.

Tanto per essere chiari: se il periodo di preavviso contrattuale è di un mese e la retribuzione mensile del dipendente è di euro 3.000, l’indennità sostitutiva del preavviso è pari ad euro 3.000.

Quando il dipendente si dimette senza rispettare il preavviso contrattuale, il datore di lavoro trattiene direttamente in busta paga, dalle sue spettanze finali, l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Un altro obbligo che il dipendente dimissionario deve rispettare è seguire la procedura telematica di dimissioni. Infatti, a partire dal 12 marzo 2016 [2], a pena di inefficacia, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali oppure per il tramite di intermediari come i patronati o i consulenti del lavoro.

(4)

Quanto dura il preavviso di dimissioni?

La scelta tra il rispetto del periodo di preavviso ed il pagamento al datore di lavoro dell’indennità sostitutiva del preavviso non è sempre semplice. Infatti, soprattutto se il rapporto di lavoro è di lunga durata, il preavviso contrattuale potrebbe essere lungo e, dunque, l’indennità sostitutiva del preavviso potrebbe ammontare ad una cifra considerevole.

Ma chi decide quanto dura il preavviso di dimissioni? La determinazione della durata del preavviso è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il lavoratore, dunque, prima di dimettersi, deve consultare il Ccnl applicato al suo rapporto di lavoro e verificare cosa prevede in materia di preavviso di dimissioni.

Di solito, i Ccnl prevedono diverse durate del preavviso di dimissioni sulla base di:

categoria legale di inquadramento del lavoratore;

livello di inquadramento del lavoratore;

anzianità di servizio del lavoratore.

Tanto per fare un esempio, uno dei Ccnl più utilizzati in Italia, ossia il Ccnl Commercio, prevede che, in caso di dimissioni, il lavoratore deve rispettare i seguenti periodi di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Fino a cinque anni di servizio compiuti:

quadri e I livello: 60 giorni di calendario;

II e III livello: 30 giorni di calendario;

IV e V livello: 20 giorni di calendario;

VI e VII livello: 15 giorni di calendario.

Oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

quadri e I livello: 90 giorni di calendario;

II e III livello: 45 giorni di calendario;

IV e V livello: 30 giorni di calendario;

VI e VII livello: 20 giorni di calendario.

Oltre i dieci anni di servizio compiuti:

(5)

quadri e I livello: 120 giorni di calendario;

II e III livello: 60 giorni di calendario;

IV e V livello: 45 giorni di calendario;

VI e VII livello: 20 giorni di calendario.

Ogni Ccnl, tuttavia, ha una regolamentazione diversa del preavviso di dimissioni.

Dimissioni senza preavviso

In alcuni casi, il lavoratore può essere esonerato dal rispetto del periodo di preavviso di dimissioni.

Ciò può avvenire, essenzialmente, in due casi:

accordo tra le parti (dispensa dal preavviso): datore di lavoro e 1.

lavoratore possono sempre accordarsi per dispensare il lavoratore dal rispetto del periodo di preavviso di dimissioni. In questo modo, il datore di lavoro rinuncia ad un diritto che gli deriva dalla legge e dalla contrattazione collettiva e non potrà applicare sull’ultima busta paga la trattenuta relativa all’indennità di mancato preavviso;

dimissioni per giusta causa [3].

2.

Le dimissioni per giusta causa, dette anche dimissioni in tronco, si hanno quando il lavoratore è, di fatto, costretto a dimettersi a causa di un gravissimo comportamento del datore di lavoro che non gli consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.

In questo caso, il lavoratore avrà diritto a:

dimettersi con effetto immediato, senza rispettare il periodo di preavviso di dimissioni;

ottenere dal datore di lavoro il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, proprio come se fosse stato licenziato.

Di solito, il datore di lavoro contesta che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti della giusta causa di dimissioni. In questo caso, l’azienda non solo ometterà di pagare l’indennità sostitutiva del preavviso rivendicata dal lavoratore ma tratterrà dalla busta paga finale l’indennità di mancato preavviso in quanto il lavoratore, ritenendo che ricorra una ipotesi di giusta causa, si è dimesso in tronco, senza dare

(6)

il preavviso.

Solo un’azione legale di fronte al giudice del lavoro potrà chiarire se, nel caso concreto, sia presente una ipotesi di giusta causa di dimissioni, decidendo di conseguenza circa le rispettive pretese economiche.

Cos’è la giusta causa di dimissioni?

Ma quali sono i comportamenti del datore di lavoro che possono rappresentare una giusta causa di dimissioni? A questa domanda è possibile rispondere attraverso le indicazioni fornite dalla giurisprudenza che, pronunciandosi sui casi concreti sottoposti alla sua attenzione, fornisce un quadro di quelle che possono essere le scorrettezze datoriali in grado di legittimare le dimissioni per giusta causa.

Sulla base di tali indicazioni, si considerano per giusta causa le dimissioni determinate:

dal mancato pagamento della retribuzione;

dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

dal cosiddetto mobbing, ossia da una serie di condotte vessatorie, sistematicamente reiterate nel tempo, poste in essere contro il dipendente al fine di escluderlo e di indurlo ad andarsene;

dal demansionamento;

dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;

dal trasferimento del lavoratore da una unità produttiva aziendale ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dalla legge [4];

dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

La panoramica delle ipotesi di giusta causa di dimissioni riportata ha uno scopo meramente esemplificativo. Infatti, la nozione di giusta causa di dimissioni è una clausola aperta e generica e spetta al giudice stabilire, di volta in volta e con riferimento alle circostanze specifiche del singolo caso, se la condotta datoriale possa essere ricondotta nella nozione di giusta causa di recesso del lavoratore.

(7)

Note

[1] Art. 2118 cod. civ. [2] D. Lgs. 151/2015. [3] Art. 2119 cod. civ. [4] Art. 2103 cod. civ.

Riferimenti

Documenti correlati

collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. 2) Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è

• In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda

Il locatore può negare il rinnovo automatico del contratto di affitto già alla prima scadenza se l’inquilino, senza giustificato motivo, non occupa l’immobile in modo

Svolgimento del rapporto (instaurazione, proroghe, rinnovi, prosecuzione di fatto, proroga assistita Itl, trasformazione, certificazione del contratto)7. Trattamento economico,

Esclusa la fattispecie di dimissioni del prestatore di lavoro come giusta reazione a una condotta lesiva dell’azienda, tuttavia, pure essendogli sempre

Il socio può recedere liberamente previa preavviso di tre mesi solo quando la società sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci; se invece la società

CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI Art.. 20 Il preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia è pari a 8 giorni

deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono