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RELAZIONE ALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA SULLE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO - ANNO

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RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

SULLE ORGANIZZAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

- ANNO 2017 -

(Art. 376, comma 3 legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi

Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato

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2 INDICE

1. Premessa . . . . pag. 3

2. La Riforma del Terzo settore . . . “ 5

3. Il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato . . . “ 7

4. Gestione del Registro regionale del volontariato . . . “ 8

5. Anno 2017 – Iscrizioni – Cancellazioni . . . “ 12

6. Relazioni dei Comuni . . . “ 18

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3 1. PREMESSA

La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”, al Titolo XI, Capo I, Sezione I - Organizzazioni di volontariato (artt. 370-386), disciplina le organizzazioni di volontariato (di seguito ODV) fissando, altresì, criteri e procedure per l’iscrizione delle organizzazioni stesse nel Registro regionale.

L’art. 376 della citata l.r. 11/2015, in particolare, al comma 3 prevede che la Giunta regionale riferisce annualmente all’Assemblea legislativa sull’attività delle ODV iscritte al registro regionale, nonché dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.

Al fine della predisposizione di tale relazione per l’Assemblea legislativa, la medesima legge regionale prevede un procedimento “a cascata”, come di seguito specificato.

Le ODV iscritte nel registro regionale del volontariato sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno precedente ed il programma di attività per l’anno successivo (art. 376, c. 1 l.r.

11/2015).

I comuni, riscontrato l’effettivo svolgimento delle attività delle ODV aventi sede nel proprio territorio, trasmettono alla regione entro il 31 marzo di ogni anno la relazione redatta sulla base di quelle di cui sopra, illustrativa dell’andamento dei rapporti intercorsi con le ODV presenti nel proprio territorio (art. 376, c. 2 l.r. 11/2015).

Le relazioni annuali dei Comuni vengono elaborate sulla base della conoscenza diretta e delle relazioni istituzionali intrattenute con le associazioni stesse, nonché sul rendiconto annuale delle attività svolte.

E’ importante ricordare che la Regione ha il contatto diretto con le ODV al momento dell’iscrizione, in quanto sono le stesse che producono l’istanza alla Giunta regionale e con determinazione dirigenziale si conclude il procedimento di iscrizione nel registro regionale o, eventuale, diniego.

Tale iscrizione, come previsto dall’art. 374 della l.r. 11/2015, tiene conto del parere che il comune territorialmente competente è tenuto ad esprimere per l’iscrizione della ODV nel relativo registro.

È evidente che, già dalla fase iniziale del rapporto tra Regione e ODV, il comune ha un ruolo importante. Successivamente all’iscrizione nel registro è il comune che ha contatti diretti e rapporti

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con le ODV per le attività sul territorio anche svolte in convenzione ed è sempre il comune a relazionare alla Regione su tali attività e rapporti, come previsto dal citato art. 376.

La relazione annuale della Giunta regionale all’Assemblea legislativa tiene conto pertanto di quanto riportato nelle relazioni ricevute da parte dei singoli comuni.

I comuni, che dovrebbero trasmettere la propria relazione alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, non riescono quasi mai a rispettare tale termine; per l’anno 2017 tale ritardo è stato ulteriormente aggravato per la situazione emergenziale in cui molti di questi si sono trovati a seguito del sisma 2016.

Inoltre, le amministrazioni comunali non relazionano entro il termine previsto per legge perché molte associazioni, a loro volta, non relazionano nel termine loro concesso del 31 gennaio. Per questo motivo i comuni molto spesso inviano alla Regione le proprie relazioni a stralci successivi, tenendo anche conto che il termine previsto per gli stessi enti non è perentorio.

La mancata e/o ritardata trasmissione della propria relazione al comune di riferimento da parte di una associazione di volontariato è spesso la spia che l’associazione stessa attraversa un periodo di crisi, a volte per la scarsa operatività, che, nei casi più gravi, evolve nella cessazione dell’attività stessa. Gli uffici comunali esercitano, anche in queste evenienze un ruolo di grande importanza;

infatti, prima della formale diffida ai sensi dell’art. 378 della l.r. 11/2015, gli stessi attuano procedure di contatti informali per sanare l’inadempienza.

Esperiti inutilmente i suddetti contatti per le vie brevi, le amministrazioni comunali diffidano (art.

378, c. 1 l.r. 11/2015) l’associazione ad adempiere a quanto prescritto dal citato art 376, concedendo alla stessa 30 giorni di tempo per provvedere. Decorso tale termine, entro i 30 giorni successivi, gli uffici comunali comunicano alla Regione il proprio parere di cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

La competente struttura regionale, a seguito del parere di cancellazione formulato dal comune, prima di procedere con il provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, comunica all’ODV che il mancato invio della relazione annuale e della documentazione richiesta avrà come esito la cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

È ormai frequente che molte ODV forniscano la relazione annuale solo dopo la ricezione di questa ultima comunicazione, talora richiedendo l’interruzione dei termini assegnati per esperire le eventuali relative formalità. Talvolta emerge che alcune organizzazioni risultanti inadempienti alle

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richieste formali (del comune di riferimento e della Regione), in realtà non sono più attive ovvero non più interessate al mantenimento dell’iscrizione al registro in questione. Quindi viene avviato il procedimento di cancellazione.

La ritardata presentazione della relazione da parte dell’ODV ha un effetto dòmino su tutta la procedura che segue. È ormai un dato di fatto che i comuni trasmettono alla Regione le proprie relazioni non prima del periodo estivo e, come avvenuto anche per quest’anno, le ultime state trasmesse addirittura nel mese di ottobre a seguito di numerosi solleciti.

Conseguentemente, la competente struttura regionale provvede alla predisposizione della relazione per l’approvazione da parte della Giunta regionale e la successiva trasmissione all’Assemblea legislativa. Qualora, invece, la Giunta regionale rispettasse il termine del 30 giugno (termine peraltro non perentorio) per la presentazione della propria relazione all’Assemblea legislativa, tale relazione riporterebbe una situazione incompleta - per l’assenza appunto delle relazioni di numerosi comuni – e non utile al fine del monitoraggio della presenza e delle attività svolte dalle ODV nel territorio regionale.

Ciò posto, si precisa che le informazioni fornite dai comuni e riportate nella presente relazione sono relative all’anno 2016. In esse i comuni attestano la permanenza dei requisiti per l’iscrizione, e spesso rendicontano la concessione di eventuali contributi, sedi e attrezzature, l’attivazione di eventuali convenzioni, le collaborazioni ad iniziative ed ogni altra informazione utile a descrivere i rapporti intercorsi annualmente con le organizzazioni stesse. In alcuni casi le stesse riportano anche i contributi, le convenzioni e le collaborazioni delle ODV con altri enti locali territoriali, aziende ospedaliere e sanitarie, scuole, case di riposo per anziani, ecc..

2. LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

A partire dal 1991, con la l. 266 “Legge quadro sul volontariato”, il legislatore nazionale è intervenuto con altre disposizioni normative settoriali volte a disciplinare vari ambiti in cui si esplicano attività di utilità e solidarietà sociale. Si fa riferimento, in particolare, oltre alla citata L.

266/91, alla L. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali” e alla L. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. A tali leggi statali si aggiungono le varie leggi regionali attuative.

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Si ricorda, inoltre, l’introduzione delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs 460/97 che ha istituito la categoria fiscale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Dato questo contesto, il 3 luglio 2017 è stato emanato il decreto legislativo n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” noto come “Codice del Terzo settore”, in attuazione della legge 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

Il Codice ha operato un riordino ed una revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, introducendo altresì novità di rilievo.

Con tale riforma il legislatore ha voluto dare la giusta attenzione a una risorsa straordinaria del Paese, andando incontro anche alle esigenze dei 300.000 operatori del sociale, universo in cui operano 1 milione di lavoratori e 5 milioni di volontari.

Questa riforma impegna le Istituzioni che vogliono dare impulso alla crescita di un Terzo settore radicato nelle comunità e capace di affrontare sfide ambiziose anche attraverso norme di sostegno e di sviluppo di progetti innovativi.

Già dall’art. 1 emerge la filosofia della riforma: “sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”.

Un ruolo essenziale e centrale nella nuova regolazione sarà quello del Registro Unico del Terzo settore, strumento che sarà avviato, gestito e aggiornato dalle Regioni ma che utilizzerà un'unica piattaforma nazionale. L'obiettivo è il superamento della frammentazione e dell'opacità dei troppi registri oggi esistenti: l'accesso al Fondo progetti, al cinque per mille e agli incentivi fiscali sarà possibile soltanto attraverso l'iscrizione al Registro Unico.

Il percorso della riforma è comunque oggi tutt'altro che concluso. Pur essendo entrato in vigore il 3 agosto 2017, il Codice del Terzo settore, per avere effettiva applicazione, necessita di una serie di decreti ministeriali fondamentali, che saranno emanati nei successivi 18 mesi.

Per quanto in questa relazione rileva, si può comunque affermare che, per effetto di quanto disposto anche dalle norme transitorie del Codice del terzo settore, seppure lo stesso abbia abrogato anche la legge 266/1991, “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri

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Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni…” del Codice stesso (art. 101, c. 1 D.Lgs. 117/2017).

Ancorché non ancora operativo il Registro Unico, alcuni articoli del Codice del Terzo settore si possono ritenere (sempre per quanto attiene le ODV) di immediata applicazione, come ad esempio l’art. 5 (Attività di interesse generale), che stabilisce quali sono le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono esercitare in via esclusiva o principale per il perseguimento delle proprie finalità; art. 17 (Volontario e attività di volontariato), articolo molto importante perché per la prima volta è la figura e l’attività del volontario ad essere al “centro dell’attenzione” del legislatore, piuttosto che l’associazione; art. 32 (Organizzazioni di volontariato) con la previsione che le ODV sono costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV, che la denominazione della stessa deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo di ODV.

Per l’individuazione di eventuali altre previsioni da ritenersi immediatamente applicabili si auspica almeno una circolare governativa che possa con più chiarezza individuare gli step applicativi del Codice.

La competente struttura regionale, dall’entrata in vigore della riforma, per l’iscrizione delle ODV nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha comunque tenuto conto di quella parte di Codice del Terzo settore ritenuta già applicabile.

3. IL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO Il Registro regionale delle organizzazioni del volontariato è disciplinato dalla l.r. 11/2015 che, agli artt. 371-378 individua i requisiti e stabilisce le modalità per l’iscrizione nonché le regole per la gestione del registro medesimo.

È opportuno ricordare che nessuna norma prevede per le ODV alcun obbligo di registrazione, la quale viene lasciata alla libera iniziativa di ognuna di esse. Ai fini delle l. 266/91 – ma anche per il Codice del Terzo settore - per attività di volontariato si intende quella prestata senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà; che si avvalga, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; che preveda, espressamente, nell’accordo degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la

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gratuità delle cariche, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi, i loro obblighi e diritti; l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. Quando un organismo possiede tutti i requisiti sopra elencati è, a tutti gli effetti, una organizzazione di volontariato, indipendentemente da una sua registrazione e dalla forma giuridica assunta, purché tale forma sia rispettosa del limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

La legge 266/91 stabilisce, in particolare, che se una organizzazione di volontariato vuole convenzionarsi con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi fiscali e tributari riconosciuti dalla medesima legge, è necessaria l’iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato istituito e tenuto dalle regioni. L’iscrizione nel registro regionale, quindi, è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare di altre agevolazioni fiscali.

Da ultimo si ricorda che, come la legge quadro del volontariato, anche la legge regionale 11/2015 non prevede per le ODV sostegni finanziari diretti.

Contributi specifici per progetti e attività possono essere previsti da disposizioni che intervengono in settori determinati (cultura, sport, sanità, sociale ecc.) o a sostegno di particolari iniziative.

4. GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Mentre la relazione sulle attività svolte nei territori è relativa all’anno precedente (2016), l’andamento delle iscrizioni e cancellazioni dal Registro regionale è riferita al corrente anno 2017.

La struttura preposta alle iscrizioni al Registro regionale del volontariato ha registrato il consueto afflusso di associazioni e di cittadini, indirizzati anche dal canale “Volontariato” presente nel sito web regionale. Spesso i cittadini si rivolgono agli uffici anche preventivamente alla presentazione dell’istanza, per verificare se l’associazione di cui fanno parte o che intendono costituire possiede i requisiti di legge previsti per l’iscrizione al registro del volontariato.

In questa fase pre-istruttoria la competente struttura regionale, rilevando le caratteristiche peculiari delle finalità e delle attività associative svolte, o che si intende svolgere, coadiuva gli utenti ad individuare la tipologia associativa corrispondente, anche tenendo conto delle varie disposizioni normative che si riferiscono all’associazionismo e al volontariato. Infatti, oltre alle organizzazioni

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di volontariato di cui alla legge quadro 266/91, anche l’associazionismo di promozione sociale, le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, le ONG nonché le imprese sociali si basano su una quota consistente di volontariato, presentando tuttavia caratteristiche diverse l’una dall’altra.

Si ritiene infatti che la fase informativa e pre-istruttoria con l’utenza, ancorché impegnativa, abbia una ricaduta positiva sia per l’utente che per la struttura preposta all’iscrizione nel Registro riducendo di fatto il numero di dinieghi alle istanze di iscrizione rispetto al numero delle domande presentate.

Nella fase propriamente istruttoria, nell’anno in corso, va evidenziato il ruolo sempre più attivo esercitato dagli uffici comunali, coinvolti direttamente nel procedimento di iscrizione: essi espletano la propria istruttoria verificando attentamente la presenza dei requisiti di legge, esprimendo il proprio motivato parere favorevole o negativo (art. 374, comma 2, l.r. 11/2015) spesso in tempi più rapidi dei 30 giorni concessi dalla legge regionale, contribuendo ad accorciare sensibilmente i tempi istruttori e del procedimento stesso.

Anche l’applicazione dell’art. 10/bis della l. 241/90 che prevede il cosiddetto “preavviso di rigetto”

nei procedimenti su istanza di parte, nel concedere al privato di esprimere osservazioni e presentare documenti, ha permesso in molti casi la rimozione delle cause ostative consentendo la conseguente iscrizione nel Registro.

Ciò posto, a far data dalla precedente relazione all’Assemblea legislativa dell’anno 2016 (d.g.r. n.

1564 del 19.12.2016), nel corso dell’anno 2017 la competente struttura ha istruito n. 33 istanze di iscrizione. Delle suddette istanze:

- 20 sono state accolte, e quindi 20 ODV sono state iscritte al registro regionale del volontariato;

- 3 hanno avuto il provvedimento di diniego;

- 5 sono state archiviate;

- per 5 istanze il procedimento è ancora in corso.

Oltre alle iscrizioni, ai dinieghi e alle archiviazioni, l’Ufficio ha provveduto, nell’anno in corso, a 20 cancellazioni dal registro regionale del volontariato. In particolare, per il periodo in esame, si dà conto delle cancellazioni intervenute, come sotto riportato:

- 8 cancellazioni a seguito di inadempienza, di cui all’art. 378 l.r. 11/2015;

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- 8 cancellazioni attuate per cessata attività, su richiesta delle associazioni;

- 1 cancellazione per perdita dei requisiti;

- 3 cancellazioni per l’intervenuta iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla medesima l.r. 11/2015 la quale prevede all’art. 390 l’incompatibilità tra l’iscrizione al registro del volontariato e quella al registro delle APS.

Con riguardo alle cancellazioni dal registro regionale del volontariato, si ritiene opportuno segnalare che, in caso di cessazione di attività/scioglimento, la struttura regionale competente acquisisce dall’organizzazione copia della deliberazione assembleare con la quale, contestualmente allo scioglimento, deve essere deliberata anche la devoluzione del patrimonio residuo con l’indicazione dell’ente beneficiario, secondo le modalità previste all’art. 5, comma 4 della legge 266/91.

Nei casi di cancellazione dal registro regionale per perdita dei requisiti, per inadempienza degli obblighi connessi al mantenimento dell’iscrizione, o su richiesta dell’associazione stessa si deve tenere conto che l’Ente può continuare ad operare ai sensi delle norme civilistiche; pertanto nell’atto di cancellazione dal Registro trasmesso all’ODV viene opportunamente specificato che, per effetto della cancellazione, l’associazione perde la qualifica di ONLUS di diritto di cui all’art. 10, comma 8 del D.lgs. 460/97 e tutti gli ulteriori benefici previsti dalla L. 266/91.

Inoltre, nel corso del 2017 sono state trasmesse 10 comunicazioni relative a modificazioni statutarie adottate da associazioni già iscritte al registro, la cui istruttoria ha dato esito positivo al fine del mantenimento dell’iscrizione al registro stesso.

Con riguardo ai 5 provvedimenti archiviazione si dà atto che a 4 sono stati adottati a seguito di richiesta di ritiro della domanda da parte delle associazioni istanti e in un caso per carenza documentale, tale da rendere impossibile la valutazione ai fini istruttori, e conseguente mancata integrazione entro il termine concesso per provvedere.

Si dà conto che i 3 provvedimenti di diniego, adottati per carenza dei requisiti previsti dalla l.r.

11/2015 da parte delle associazioni richiedenti, sono stati adottati previa comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90 alle quali, però, non è stato dato alcun riscontro da parte delle organizzazioni stesse.

Vanno inoltre aggiunte 5 istanze di iscrizione per le quali non è ancora chiuso il procedimento.

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Si ricorda che il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Umbria è suddiviso in due parti: la prima è ordinata per numero progressivo e la seconda è suddivisa per i settori di attività previsti all’art. 371 comma 4 della l.r. 11/2015. 5 6. Le organizzazioni sono iscritte in base al prevalente settore di attività.

Per completezza di informazione si precisa che il numero totale delle associazioni iscritte ad oggi al registro regionale del volontariato è pari a n. 593, così suddiviso per settori di attività e con la rilevanza riportata nel grafico di seguito:

- Attività sociali: n. 380 - Attività sanitarie: n. 73

- Attività di protezione civile: n. 63 - Attività culturali e artistiche n. 35

- Attività di salvaguardia patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale: n. 30 - Attività sportive, ricreative e del tempo libero: n. 7

- Attività educative: n. 3 - Attività scientifiche: n. 2.

sociale 64%

ricreativo 1%

educativo 1%

patrimonio 5%

scientifico 0%

culturale artistico 6%

protezione civile 11%

sanitario 12%

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5. ANNO 2017 - ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI

5.1. ELENCO DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIODICEMBRE 2017.

N.

ISCRIZIONE DENOMINAZIONE / SETTORE PROVVEDIMENTO

DI ISCRIZIONE

PROGR.

983 ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI TEO (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

11.01.2017 N. 77 1.

984 ASSOCIAZIONE ADICOND (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

16.01.2017 N. 174 2.

985 ASSOCIAZIONE L’ARCA DEL MEDITERRANEO (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

18.01.2017 N. 287 3.

986 ASSOCIAZIONE OPERA DI SAN MARTINO PER I POVERI – ONLUS

(Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

30.01.2017 N. 669 4.

987

UNIONE RADIOAMATORI ITALIANI – URI SPERIMENTAZIONE – VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE – RADIOASSISTENZA

(Sett.: attività protezione civile)

DET. DIR.

09.02.2017 N. 1157 5.

988 LIBERI DI… ORVIETO PER L’ADHD (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

17.02.2017 N. 1491 6.

989 ASSOCIAZIONE DEI CAMERUNENSI IN UMBRIA (AS.CA.U.)

(Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

27.02.2017 N. 1792 7.

990 ASSOCIAZIONE IL MERKASINO ODV (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

27.02.2017 N. 1791 8.

991 ASSOCIAZIONE SANTO SEPOLCRO FOLIGNO (Sett.: attività culturali-artistiche)

DET. DIR.

05.04.2017 N. 3261 9.

992 ASSOCIAZIONE QUELLI DEL 65 (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

07.04.2017 N. 3371 10.

993 ASSOCIAZIONE LAUDATO SII (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

31.05.2017 N. 5393 11.

(13)

13

994 ASSOCIAZIONE CULTURALE OCRICULUM (Sett.: attività salvaguardia ambientale)

DET. DIR.

07.06.2017 N. 5393 12.

995 ASSOCIAZIONE EMMAUS (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

07.06.2017 N. 5393 13.

996 ASSOCIAZIONE LE DODICI STANZE (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

09.06.2017 N. 5393 14.

997 ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OSPEDALE – DONATORI DI SANGUE PERUGIA (AMOS-DS) (Sett.: attività sanitarie)

DET. DIR.

21.06.2017 N. 6251 15.

998 ASSOCIAZIONE OPERATIVAMENTE (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

21.06.2017 N. 6252 16.

999 ASSOCIAZIONE LA VITA E’ BELLA (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

29.08.2017 N. 8719 17.

1000 ASSOCIAZIONE EARTH UMBRIA (Sett. attività salvaguardia ambientale)

DET. DIR.

15.09.2017 N. 9312 18.

1001 ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DISTRETTO ASSISANO

(Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

10.11.2017 N. 11740 19.

1002 HAKUNA MATATA – ODV (Sett.: attività sociali)

DET. DIR.

23.11.2017 N. 12393 20.

Sulla base dei settori di attività relativi alle iscrizioni effettuate, si dà conto dei settori di attività cui afferiscono le venti (20) nuove iscrizioni al Registro del volontariato nel 2017.

Ben quindici (15) iscrizioni afferiscono al settore attività sociali, la realtà più attiva sul territorio regionale, con prestazioni di volontariato orientate verso problematiche connesse a gravi patologie, verso la promozione e tutela del diritto alla salute, all’assistenza di persone svantaggiate nell’ambito delle famiglie o delle istituzioni. L’attività di volontariato è volta a prevenire situazioni di disagio, di isolamento e emarginazione, con particolare riguardo a famiglie bisognose, bambini, ragazzi e anziani, immigrati, persone con disagio psichiatrico. Significativa è la presenza di associazioni che operano nel campo della integrazione culturale e interculturale e della tutela degli animali.

Per il settore della protezione civile c’è stata una nuova iscrizione.

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14

Si conferma l’interesse delle organizzazioni di volontariato all’impegno nel settore salvaguardia ambientale con due iscrizioni.

Nel settore sanitario si registra una iscrizione; una nuova iscrizione c’è stata anche per il settore attività culturali e artistiche.

La suddivisione delle iscrizioni per settori è riepilogata nella seguente tabella:

Attivitá Sociali

N.PROG. DENOMINAZIONE ISCRIZ DATA E NUMERO

983 ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI TEO DET. DIR. 11.01.2017 N. 77

984 ASSOCIAZIONE ADICOND DET. DIR. 16.01.2017 N. 174

985 ASSOCIAZIONE L’ARCA DEL MEDITERRANEO DET. DIR. 18.01.2017 N. 287

986 ASSOCIAZIONE OPERA DI SAN MARTINO PER I POVERI

– ONLUS DET. DIR. 30.01.2017 N. 669

988 LIBERI DI… ORVIETO PER L’ADHD DET. DIR. 17.02.2017 N. 1491

989 ASSOCIAZIONE DEI CAMERUNENSI IN UMBRIA

(AS.CA.U.) DET. DIR. 27.02.2017 N. 1792

990 ASSOCIAZIONE IL MERKASINO ODV DET. DIR. 27.02.2017 N. 1791

992 ASSOCIAZIONE QUELLI DEL 65 DET. DIR. 07.04.2017 N. 3371

993 ASSOCIAZIONE LAUDATO SII DET. DIR. 31.05.2017 N. 5393

995 ASSOCIAZIONE EMMAUS DET. DIR. 07.06.2017 N. 5575

996 ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE LE DODICI STANZE DET. DIR. 09.06.2017 N. 5678

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15

998 ASSOCIAZIONE OPERATIVAMENTE DET. DIR. 21.06.2017 N. 6252

999 ASSOCIAZIONE LA VITA E’ BELLA DET. DIR. 29.08.2017 N. 8719

1001 ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DISTRETTO

ASSISANO DET. DIR. 10.11.2017 N. 11740

1002 HAKUNA MATATA - ODV DET. DIR. 23.11.2017 N. 12393

Attivitá di Protezione Civile

987

UNIONE RADIOAMATORI ITALIANI URI SPERIMENTAZIONE – VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE - RADIOASSISTENZA

DET. DIR. 09.02.2017 N. 1157

Attività Culturali-artistiche

991 ASSOCIAZIONE SANTO SEPOLCRO FOLIGNO DET. DIR. 05.04.2017 N. 3261

Attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale

994 ASSOCIAZIONE CULTURALE OCRICULUM DET. DIR. 07.06.2017 N. 5574

1000 ASSOCIAZIONE EARTH UMBRIA DET. DIR. 15.09.2017 N. 9312

Attività Sanitarie

997 ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OSPEDALE – DONATORI DI

SANGUE PERUGIA (AMOS-DS) DET. DIR. 21.06.2017 N. 6251

(16)

16

5.2. ELENCO DELLE CANCELLAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DAL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIODICEMBRE 2017.

N.

ISCRIZIONE DENOMINAZIONE/MOTIVAZIONE

PROVVEDIMENTO DI

CANCELLAZIONE 75

ASSOCIAZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO – ORVIETO DPGR 03.10.95 n. 658

CANCELLATA PER PERDITA REQUISITI ART. 2 L. 266/91 E ART.

370 L.R. 11/2015

DET. DIR. 19.12.2016 N. 12950

810

GENITORI A.GE. DI PERUGIA-CORCIANO D.D. 11.02.2011 n. 724

CANCELLATA SU RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE

DET. DIR. 27.02.2017 N. 1799

441

ASSOCIAZIONE DIABETICI ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA’ DI CASTELLO

D.D. 17.01.2001 - n. 253

CANCELLATA PER SCIOGLIMENTO

DET. DIR. 21.03.2017 N. 2685

289

UNIVERSITÀ TERZA ETÀ ASSISI DPGR 10.10.1996 N. 621

CANCELLATA PER ISCRIZIONE AL REGISTRO APS NAZIONALE QUALE ARTICOLAZIONE TERRITORIALE a far datadal 10/10/2016

DET. DIR. 05.04.2017 N. 3260

492

RADICI FOSSATO DI VICO D.D. 12.06.2002 N. 5280

CANCELLATA SU RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE

DET. DIR. 21.06.2017 N. 6253

274

CENTRO SOLIDARIETA’ DON MILANI DPGR 02.07.96 N. 448

CANCELLATA PER INADEMPIENZA ART. 378 L.R. 11/2015

DET. DIR. 10.07.2017 N. 7088

880

ASSOCIAZIONE GENITORI CORCIANO D.D. 16.04.2013 N. 2186

CANCELLATA PER INADEMPIENZA ART. 378 L.R. 11/2015

DET. DIR. 10.07.2017 N. 7090

946

ASSOCIAZIONE ASCOLTA ANCHE ME D.D. 10.09.2015 n. 6469

CANCELLATA PER INADEMPIENZA ART. 378 L.R. 11/2015

DET. DIR. 31.07.2017 N. 7893

300

UNIVERSITÀ TERZA ETÀ DI MARSCIANO E FRAZIONI DPGR 20.11.96 N. 689

CANCELLATA PER INCOMPATIBILITA’ AI SENSI ART. 390 L.R.

11/2015

DET. DIR. 31.07.2017 N. 7892

549

CENTRO SOCIALE ANZIANI AUSER INSIEME SPOLETO D.D. 17.12.2003 N. 11796

CANCELLATA PER INCOMPATIBILITA’ AI SENSI ART. 390 L.R.

11/2015

DET. DIR. 31.07.2017 N. 7895

320

COMITATO INTERNAZIONALE 8 MARZO DPGR 21.03.97 N. 164

CANCELLATA PER INADEMPIENZA ART. 378 L.R. 11/2015

DET. DIR. 31.07.2017 N7894

(17)

17 776

WWF SEZ. SPOLETO D.D. 26.01.2010 N. 464

CANCELLATA PER INADEMPIENZA ART. 378 L.R. 11/2015

DET. DIR. 29.08.2017 N. 8718

905

APACA–ASS. ASSISTENZA CARDIOPATICI ANGIOPATICI SPOLETO

D.D. 20.02.2014 N. 1340

CANCELLATA A SEGUITO CHIUSURA ASSOCIAZIONE

DET. DIR. 12.10.2017 N. 10495

803

ASS. L’OASI DELLA NATURA TERNI D.D. 23.11.2010 N. 9984

CANCELLATA A SEGUITO DI SCIOLGIMENTO

DET. DIR. 12.10.2017 N. 10496

437

ASS. “LA FAMIGLIA” DI ORVIETO D.D. 08.11.2000 - N. 9019

CANCELLATAPER SCIOGLIMENTO

DET. DIR. 26.10.2017 N. 11094

666

ASS. IL TAMBURO PARLANTE DI MONTONE D.D. 24.01.2007 N. 471

CANCELLATA PER INADEMPIENZA AI SENSI DELL’ART. 378 L.R.

11/2015

DET. DIR. 26.10.2017 N. 11095

818

LEGAMBIENTE ALTA VALLE TEVERE – S.GIUSTINO D.D. 12.04.2011 N. 2397

CANCELLATA PER INADEMPIENZA AI SENSI DELL’ART. 378 L.R.

11/2015

DET. DIR. 10.11.2017 N. 11742

525

AUSER COM.LE BASTIA UMBRA D.D. 09.04.2003 N. 3063

ASSOCIAZIONE CANCELLATA PER SCIOGLIMENTO

DET. DIR. 14.11.2017 N. 11824

77

ASSOCIAZIONE LAVORO VOLONTARIATO AUSER ASSISI DPGR 17.02.95 N. 133

CANCELLATA PER SCIOGLIMENTO

DET. DIR. 14.11.2017 N. 11825

297

ASSOCIAZIONE VERITA DI NARNI DPGR 13.11.96 - N. 684

CANCELLATA PER INADEMPIENZA AI SENSI DELL’ART. 378, L.R.

11/2015

DET. DIR. 27.11.2017 N. 12514

(18)

18 6. RELAZIONI DEI COMUNI

Come già evidenziato in premessa, le relazioni dei Comuni riguardano le attività e i rapporti intercorsi con le ODV iscritte nel registro e si basano sulle relazioni presentate dalle associazioni stesse nell’anno 2017 per le attività realizzate nel corso del 2016.

Molti Comuni hanno dato conto, unitamente al parere circa la permanenza dei requisiti per l’iscrizione al registro, anche dei rapporti intercorsi con le ODV, segnalando le collaborazioni anche con altri enti territoriali, aziende pubbliche, scuole. Si consolidano i rapporti di collaborazione tra le ODV e le Amministrazioni comunali, le ASL, le Aziende ospedaliere, le Comunità montane, scuole di ogni ordine e grado, tribunale dei minori, residenze protette. Spesso i Comuni più piccoli si consorziano per stipulare convenzioni inerenti servizi intercomunali. Tali rapporti di collaborazione sono molto frequenti per la gestione di attività e servizi resi alla cittadinanza (es. gestione di biblioteche, servizio di vigilanza davanti alle scuole, trasporto presso presidi ospedalieri, trasporto disabili nelle strutture scolastiche, soccorso in caso di calamità) nonché in caso di realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio.

L’Ente che si avvale dell’attività dell’ODV spesso eroga contributi, stipula convenzioni mirate e/o concede locali comunali da utilizzare come sede associativa.

Dalle relazioni dei comuni si evince che il rapporto delle ODV con le Amministrazioni comunali è molto forte e che i comuni continuano ad avvalersi del volontariato come risorsa aggiuntiva fondamentale per garantire servizi alla cittadinanza e attività volte alla tutela della fasce di popolazione più deboli, alla tutela dell’ambiente, alla protezione civile, alla valorizzazione del territorio e dei beni artistici e culturali.

L’allegata scheda di sintesi delle “Relazioni dei Comuni 2017” riporta i dati rilevati dall’esame delle relazioni anzidette, facendo presente che le modalità di redazione delle relazioni è diversa da Comune a Comune. Per chiarezza di lettura si segnala che le sopra riferite collaborazioni delle ODV con gli enti territoriali, con le aziende sanitarie e ospedaliere, con le scuole del territorio, come pure gli eventuali relativi contributi economici, sono riportati in carattere corsivo sottolineato.

Riferimenti

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