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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

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Academic year: 2022

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ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Legge Regionale 1/2008 e DGR 4331/2012

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dal Dlgs 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro attualmente in vigore.

E’ considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito per finalità di carattere sociale, civile e culturale perseguite attraverso

• attività di carattere sociale rientranti nell’area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;

• attività di carattere civile rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura

• attività di carattere culturale, rientranti nell’ area sia della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

A) Requisiti per l’iscrizione nella Sezione provinciale di Mantova del Registro Generale Regionale del Volontariato

Sono iscrivibili nella sezione provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato le Organizzazioni di Volontariato che:

1. abbiano sede legale nel territorio provinciale ed operante nello stesso, oppure abbiano sede legale in altra regione purché posseggano una sede operativa in provincia di Mantova;

2. siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e

patrimoniale; tale autonomia sussiste quando l’associazione è dotata di un proprio organo deliberante e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;

3. dispongano di uno Statuto redatto in forma di atto pubblico, scrittura privata registrata o autenticata nel quale siano espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti:

• perseguimento dello scopo solidaristico ricadente nelle finalità di carattere sociale, civile, culturale

• denominazione

• sede legale

• assenza di fini di lucro

• democraticità della struttura

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• elettività e gratuità delle cariche associative

• gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

• criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

• diritti e obblighi degli aderenti

• obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti

• modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti 4. si avvalgano in modo determinante e prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da parte dei propri aderenti.

Per le organizzazioni di volontariato che si sono costituite a partire dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del DLgs 117/2017), è necessario che esse siano costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

B) Modalità d’iscrizione nel Registro

L’organizzazione di volontariato, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che vuole iscriversi nel Registro Generale Regionale del Volontariato – sezione provinciale di Mantova deve accedere alla piattaforma dedicata connettendosi all’indirizzo http://www.registriassociazioni.servizirl.it e compilare on line la “Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri ” in tutte le sue parti. Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati solo on line sulla piattaforma i seguenti documenti:

Statuto e Atto Costitutivo redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate;

ultimo rendiconto approvato firmato dal Legale Rappresentante;

Carta d’identità del legale rappresentante;

“Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione” (che si genera in automatico al termine della compilazione) firmata dal legale rappresentante.

La “Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione” firmata dal legale rappresentante dovrà inoltre essere inoltrata alla Provincia a uno dei seguenti recapiti:

• tramite PEC all'indirizzo provinciadimantova@legalmail.it utilizzando anche la posta elettronica ordinaria;

• con raccomandata all'indirizzo: Provincia di Mantova - Ufficio Terzo Settore Via Principe Amedeo 32, 46100 Mantova;

• consegnata a mano all'URP della Provincia in Via Principe Amedeo 32 – Mantova

• tramite fax allo 0376 357519.

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Inoltre l’Organizzazione di Volontariato dovrà trasmettere copia della “Scheda Unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai Registri” e della “Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione” al Sindaco del Comune dove la stessa ha dichiarato di avere la sede legale/sede operativa per l’espressione di parere che ne attesti l’esistenza e l’operatività. La lettera di richiesta per il comune è generata in automatico dalla piattaforma on line alla fine della compilazione della richiesta di iscrizione. Il Sindaco dovrà trasmettere alla Provincia il parere richiesto attestante l’esistenza e l’operatività entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di parere. Se decorso tale termine non perviene il parere richiesto lo stesso si intende favorevole.

L’iscrizione nel Registro è disposta con un provvedimento del dirigente che, per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, è adottato entro 90 giorni dalla data di acquisizione del parere del Comune o dall’inutile decorso dei 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di parere. Qualora, nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni. In particolare il termine è sospeso: a) per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa; b) per un periodo non superiore a dieci giorni qualora sia necessaria un’interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta.

Il provvedimento di iscrizione viene notificato alla associazione interessata e per conoscenza al comune ove ha sede l’associazione.

C) Variazioni in corso d’anno

L’ Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti:

• la denominazione

• la sede legale

• le sedi operative

• il Legale Rappresentante

attraverso la compilazione dell’ apposita modulistica on line “Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d’anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro ” nella Sezione VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO collegandosi all’indirizzo http://www.registriassociazioni.servizirl.it.

Al termine della compilazione il sistema genererà un’autocertificazione che dovrà essere firmata dal legale rappresentante e quindi caricata come allegato sulla piattaforma e poi inviata alla Provincia ad uno dei recapiti citati al paragrafo B).

Sulla piattaforma on line dovranno essere inoltre caricati in allegato i seguenti documenti:

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• carta d’identità del legale rappresentante

• verbale relativo alle variazioni intervenute sottoscritto dal legale rappresentante

statuto modificato (qualora la variazione abbia comportato la modifica dello statuto)

D) Trasferimenti tra Registri Regionali e Provinciali

Il trasferimento dal Registro Provinciale al Registro Regionale avviene quando le organizzazioni di volontariato, a seguito di apertura di nuove sedi, risultano avere sede legale nel territorio regionale e almeno una seconda sede operativa in provincia diversa da quella legale. Il trasferimento da Registro Regionale a Registro Provinciale avviene quando, a seguito della chiusura di sedi in diverse province, risulta avere i requisiti per la sola iscrizione nel Registro Provinciale. Il trasferimento da Registro Provinciale ad altro Registro Provinciale avviene quando l’organizzazione di volontariato trasferisce la sede legale nel comune di un’altra provincia.

Per il trasferimento in altro Registro provinciale le Organizzazioni di Volontariato sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative attraverso la compilazione on line della “Scheda unica informatizzata comunicazioni variazioni in corso d’anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro”

collegandosi all’indirizzo http://www.registriassociazioni.servizirl.it nella sezione VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO. L’ “Istanza di trasferimento di iscrizione” che si genera dopo la compilazione deve essere trasmessa sia alla struttura preposta alla tenuta del Registro di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Il trasferimento si perfeziona attraverso l’adozione da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione di un provvedimento di iscrizione e l’adozione di un provvedimento di cancellazione da parte della struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Trasferimento dalla/nella Sezione provinciale del Registro del Volontariato

Le organizzazioni che intendono trasferire la propria iscrizione nella /dalla sezione provinciale del Registro del Volontariato devono compilare l’istanza di cancellazione

sulla piattaforma on line collegandosi all’indirizzo

http://www.registriassociazioni.servizirl.it nella sezione CANCELLAZIONE DAI REGISTRI e convalidare contemporaneamente la “Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri “ e la “ Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri” quindi trasmettere le due istanze alla Provincia agli indirizzi citati al paragrafo B).

E) Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro avviene a seguito di:

• istanza di parte dell’organizzazione di volontariato iscritta;

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• cancellazione d’ufficio a causa della accertata carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro o cessazione dell’attività associativa ai sensi

dell’art.4 della L.R. 1/2008;

• cancellazione d’ufficio a causa della impossibilità da parte della Provincia di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione disposta dall’art.10 comma 2 della Legge Regionale 1/2008 per effetto della mancata compilazione della “Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione” e della trasmissione della relativa autocertificazione entro termini fissati.

L’organizzazione di volontariato che intende cancellarsi dal Registro deve inoltrare specifica istanza attraverso la compilazione on line della “Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri“ collegandosi all’indirizzo http://www.registriassociazioni.servizirl.it e la successiva trasmissione alla provincia della “ Richiesta formale di cancellazione “ firmata dal legale rappresentante ad uno dei recapiti elencati al paragrafo B). Tale richiesta si genera al termine della compilazione sulla piattaforma informatica

Alla richiesta di cancellazione dovranno essere allegati inoltre ed esclusivamente sulla piattaforma on line i seguenti documenti:

• richiesta formale di cancellazione firmata dal legale rappresentante

• carta d’identità del legale rappresentante

• verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell’associazione)

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