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Accertamenti conti correnti intestati a familiari del contribuente: ultime sentenze

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Accertamenti conti correnti intestati a familiari del contribuente: ultime sentenze

written by Redazione | 11/02/2021

Estensione indagini bancarie al coniuge o ai parenti stretti: il rapporto familiare giustifica, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente delle operazioni bancarie su conti correnti bancari intestati o cointestati a familiari.

Accertamento dell’imposta sui redditi e verifiche fiscali

In tema di accertamento dell’imposta sui redditi (nella specie da lavoro autonomo), le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest’ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l’ingiustificata capacità

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reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone.

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, n.549

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare, la ristretta compagine sociale o i particolari legami di tipo contrattuale sono sufficienti a giustificare la riferibilità alla società accertata delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci, in quanto la particolare relazione esistente è idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia) sez. II, 11/12/2019, n.3396

Legittimo il controllo conto corrente familiari

La tutela del segreto bancario non può spingersi sino a costituire ostacolo o intralcio alla attuazione di esigenze costituzionali primarie, come l’accertamento degli illeciti tributari, costituenti ipotesi di particolare gravità in quanto rappresentano violazione di un dovere inderogabile di solidarietà. Sono, pertanto, legittimi accertamenti su conti correnti bancari o libretti di deposito intestati a familiari o collaboratori del contribuente non potendosi disconoscere la sussistenza di un identico interesse all’accertamento in presenza di gravi, precisi e concordanti indizi circa la fittizia intestazione di tali conti, utilizzati al medesimo scopo di evasione fiscale.

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, n.10573

In tema d’IVA, l’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, sicché non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla

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commistione tra consumi familiari ed attività imprenditoriale, essendo necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria.

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2015, n.20981

In tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art.32 del D.P.R. n.600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 24/09/2019, n.1330

Accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare:

risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci

In tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, n.30098

Ai sensi dell’art. 2729 c.c., le presunzioni semplici possono essere utilizzate anche per provare l’esistenza di un rapporto diretto fra il reddito d’impresa accertato e

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l’intestazione dei conti a soggetti terzi (amministratori, dipendenti, coniuge e familiari conviventi. Nella specie la mancata notifica del questionario o invito da parte dell’Ufficio a comparire, al fine di conoscere le risultanze emerse dall’esame del conto corrente e la mancata richiesta di documentazione contabile, non inficia la legittimità della rettifica operata dall’U.F., ove fondata sulle presunzioni previste dall’art. 32, comma 1, n. 2 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. V, 22/10/2015, n.1095

Legittimo l’accertamento anche nei confronti del conto cointestato col familiare

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18125 del 15 settembre 2015, ha affermato che l’accertamento fiscale è legittimo anche se è effettuato su versamenti sospetti che sono relativi ad un conto corrente intestato con un familiare; per i giudici di legittimità è compito del contribuente dimostrare la natura di ogni movimentazione sospetta che è stata contestata dall’Amministrazione finanziaria.

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2015, n.18125

L’art. 51, comma 2, n. 7, d.p.r. n.633 de 1972 non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale e non circoscrive l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al soggetto sottoposto a verifica, in quanto l’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità allo stesso soggetto delle somme movimentate sui conti cointestati con il coniuge del contribuente o i suoi familiari, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa o professionale compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti cointestati con i suoi familiari siano in tutto o in parte ad essi riferibili.

Cassazione civile sez. trib., 08/05/2015, n.9362

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In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente.

(Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento a conti bancari intestati ad amministratori, legati da evidenti rapporti di parentela, e nessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificare simili importi reddituali).

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2015, n.428

E’ legittima l’estensione delle indagini bancarie ai congiunti, reputandosi il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o cointestati a familiari.

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2013, n.4904

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