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REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI SU ASCENSORI E MONTACARICHI (D.P.R. 162/99) INDICE

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REV. MODIFICHE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA

3 Par. 1, 2, 7.1 GA FG FG 03/11/2017

4 Par.7 SG MG FG 12/03/2018

5 Par. 8 e 9 SG MG FG 09/07/2019

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI

3. TERMINI E DEFINIZIONI 4. GENERALITÀ

5. PERSONALE IMPIEGATO

6. OFFERTA, ORDINE E APERTURA COMMESSA 7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 8. VERIFICA PERIODICA BIENNALE

9. VERIFICA STRAORDINARIA 10. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE 11. IMPEGNI E DOVERI DI ANCCP CA

12. DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE 13. RICORSI E RECLAMI

14. RISERVATEZZA

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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le procedure adottate da ANCCP Certification Agency S.r.l. (di seguito denominata ANCCP CA) nell’attività di verifica su impianti in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni di cui all'Art.1 del D.P.R. 162/99 e dei relativi componenti di cui all'All.

IV. Precisa, inoltre, gli adempimenti che i Clienti sono tenuti a soddisfare per il mantenimento in sicurezza degli ascensori. Il presente regolamento è pubblicato e liberamente consultabile nella sua versione aggiornata sul sito web di ANCCP CA (www.anccp.it).

ANCCP CA opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei Clienti, non svolge attività di consulenza, progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e dei relativi componenti o qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel processo di verifica.

ANCCP CA esegue in proprio le attività di ispezione, che ha accettato contrattualmente di effet- tuare. Qualora si manifestasse l’esigenza di subappaltare parte dell’attività sono sempre preven- tivamente concordati con la committente.

Al completamento del processo valutativo farà seguito l'emissione di un verbale di ispezione indi- cante il riferimento alla normativa applicata.

Con il presente regolamento ANCCP CA conforma il proprio operato nell’ambito dell’attività ispet- tiva a quanto previsto dalle procedure prescritte dal D.P.R. n. 162/99. Le attività cui si applica il presente regolamento sono:

▪ Verifiche periodiche biennali (Art. 13);

▪ Verifiche straordinarie (Art. 14).

2. RIFERIMENTI

▪ D. Lgs 600/45 “Norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi installati a scopi e usi privati”;

▪ DPR 1497/63 "Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato";

▪ DM 1635/79 "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a crema- gliera e idraulici";

▪ DM 537/87 "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascen- sori elettrici" (norma UNI EN 81-1);

▪ DPR 268/94 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleo elettrici " (norma UNI EN 81-2);

▪ DPR 162/99 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";

▪ UNI EN 81-1 (varie edizioni) "Ascensori elettrici - Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi";

▪ UNI EN 81-2 (varie edizioni) "Ascensori oleodinamici - Regole di sicurezza per la costru- zione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi";

▪ EN 81.20 “Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”;

▪ EN 81.50 “Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascen- sori”;

▪ DIR 95/16/CE ascensori e componenti di sicurezza per ascensori (abrogata);

▪ DIR. 2014/33/UE ascensori e componenti di sicurezza per ascensori;

▪ DIR. 2006/42/CE macchine;

▪ D. Lgs. 17/2010 recepimento della Dir. Macchine 2006/42/CE (per piattaforme elevatrici);

▪ D.P.R. n°8 del 19/01/2015;

▪ UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;

▪ Regolamento RG-01 ACCREDIA “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte generale”;

▪ Regolamento RG-09 ACCREDIA “Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA”.

I riferimenti sopra citati, sono da considerarsi applicabili nell’ultima edizione/revisione valida.

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3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ascensore

Apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone, di persone o cose o soltanto di cose se la cabina è accessibile e munita al suo interno di comandi.

Componenti di sicurezza

Componenti elencati nell’allegato IV del D.P.R. 162/99.

Installatore

Responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializza- zione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità.

Commercializzazione

Prima immissione sul mercato dell’Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.

Dichiarazione conformità UE

Documento mediante la quale l’installatore/fabbricante o il suo mandatario dichiara la conformità del componente di sicurezza/ascensore alle disposizioni della direttiva; la dichiarazione deve con- tenere gli elementi di cui all'All. II della direttiva 2014/33/UE.

Messa in esercizio

Prima utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza.

Cliente

Committente della verifica (il proprietario dello stabile dove è installato l’ascensore o il suo legale rappresentante).

4. GENERALITÀ

Lo schema di attività di ANCCP CA prevede le seguenti fasi principali:

• richiesta di verifica;

• esame di fattibilità;

• emissione offerta;

• riesame ed accettazione dell’incarico;

• verifica della documentazione d’impianto;

• verifica, nei casi previsti, della documentazione tecnica relativa a modifiche effettuate (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) con analisi delle soluzioni adottate;

• prove/verifiche sull’impianto ascensore installato;

• analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità in base alle disposizioni previste dal D.P.R. 162/99 e della normativa vigente;

• rilascio del verbale di verifica periodica/straordinaria;

• validazione del verbale di ispezione.

5. PERSONALE IMPIEGATO

ANCCP CA si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l’addestramento, l’esperienza e la formazione del personale coinvolta nelle attività di ispezione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla nor- mativa di riferimento.

6. OFFERTA, ORDINE E APERTURA PRATICA

Il soggetto che desidera affidare l’incarico di verifica periodica/straordinaria chiede offerta ad ANCCP CA indicando in particolare sede/indirizzo, ragione sociale/nominativo, indirizzo dell’instal- lazione e specificando tipo di verifica richiesto, nonché data dell’ultima verifica subita.

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Sulla base delle informazioni raccolte viene predisposta un'offerta economica. ANCCP CA provvede a far pervenire all’interessato la necessaria modulistica contenente le condizioni economiche e le modalità di svolgimento.

Il richiedente conferisce l'incarico ad ANCCP CA inviando i seguenti documenti:

- offerta firmata (contratto) contenente i dati richiesti relativi all'impianto ed ai soggetti coinvolti (proprietario, manutentore, ecc.) ed accettazione delle clausole;

ANCCP CA controlla l’idoneità e l’adeguatezza della documentazione resa disponibile richiedendo al Cliente, ove necessario, chiarimenti, precisazioni o informazioni aggiuntive.

Il Responsabile di Settore, a seguito di riesame positivo, autorizza l’avvio dell’iter, nonché l’aper- tura del relativo progetto. Ricevuta la richiesta di verifica dal Cliente, ANCCP CA formalizza l’ac- cettazione dell’incarico controfirmando il modulo di richiesta in esame, quindi inviandone copia al Cliente.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

A seguito di accettazione dell’incarico, ANCCP CA provvede alla pianificazione della verifica nel rispetto delle scadenze previste, formalizza l’ispettore qualificato prescelto e ne dà comunicazione al Cliente unitamente alle modalità di svolgimento.

La pianificazione potrà prevedere, in alcuni casi, la presenza (in veste di osservatori) anche di ispettori interni o dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA).

I nominativi dell’ispettore incaricato e degli eventuali osservatori verranno comunicati al fine di una possibile ricusazione (entro 2 gg lavorativi) nel caso di incompatibilità o conflitto di interesse dimostrato.

Il Cliente deve mettere a disposizione dell’ispettore ANCCP CA incaricato, gli adeguati mezzi di accesso all’impianto, designare il personale di accompagnamento abilitato nonché garantire la disponibilità della seguente documentazione:

- libretto d’impianto (art. 16 comma 2);

- documentazione relativa alla messa in esercizio dell’impianto, in particolare:

➢ numero di matricola assegnato dal Comune;

➢ eventuale copia della dichiarazione di conformità;

- verbali di eventuali precedenti verifiche;

- documentazione tecnica di eventuali modifiche effettuate.

Gli ispettori incaricati procedono quindi a:

▪ eseguire la verifica della documentazione tecnica richiesta;

▪ effettuare le verifiche e prove previste e necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni del D.P.R. 162/99.

Al termine dell’ispezione tecnica, l’ispettore redige il verbale su apposita modulistica e lo fa per- venire firmato alla segreteria tecnica di ANCCP CA, entro 7 giorni dalla data dell’ispezione (in tempo reale in caso di esito negativo), per l’attività di riesame.

Nel caso in cui l’ispettore non riesca a portare a termine l’ispezione per motivi imputabili al Cliente ma non costituenti non conformità, è tenuto a sospendere l’ispezione. Tale sospensione viene comunicata per iscritto al Cliente, corredata della relativa motivazione. L’ispezione verrà conclusa non appena il Cliente avrà risolto i motivi che hanno determinato la sospensione (es. mancata disponibilità della documentazione necessaria per l’effettuazione della verifica, mancanza della necessaria assistenza, ecc.).

Il verbale di verifica viene validato entro 10 giorni dalla data della verifica dal Referente Tecnico (o altro tecnico qualificato) per attestare la completezza, la correttezza e la congruenza dei dati

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contenuti nel documento, oltre al rispetto delle buone pratiche e alla corretta classificazione dei rilievi.

Il Referente Tecnico (o altro tecnico qualificato) può:

- approvare i suddetti documenti tal quali, nel caso in cui non rilevi anomalie;

- contattare l’ispettore per i chiarimenti e le rettifiche del caso, qualora dovesse rilevare anomalie (documenti mal compilati o con rilievi non pertinenti, ecc.);

- richiedere la ripetizione della verifica, qualora lo reputi necessario.

Al termine delle suddette attività, il Referente Tecnico (o altro tecnico qualificato) valida il verbale apponendovi la propria firma. Il verbale verrà trasmesso al Cliente entro i 5 giorni successivi tramite mail o a mezzo posta.

A fronte di carenze documentali e/o amministrative, tale consegna potrà essere procrastinata fino ad un massimo di 30 giorni.

Sul verbale di verifica verranno registrate le seguenti informazioni:

➢ dati tecnici dell'impianto (tipologia, ubicazione, matricola, portata, N.F., ecc.);

➢ dati amministrativi dell'impianto (proprietario, manutentore, ecc.);

➢ estremi della strumentazione utilizzata;

➢ esito della verifica tecnica;

➢ eventuali osservazioni (ostative o non ostative all'esito positivo) ed annotazioni;

➢ giudizio finale espresso dall'ispettore incaricato (con gli eventuali aggiornamenti);

➢ validazione del verbale di ispezione.

In caso di esito negativo, l’ispettore si assicura che l’impianto sia immediatamente messo in sicu- rezza dal tecnico fino alla risoluzione della non conformità.

ANCCP CA trasmette, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, il verbale di verifica al competente Ufficio comunale e contestualmente al Cliente, tramite PEC o raccomandata A/R.

Le attività di ispezione sono effettuate da personale diverso e indipendente da quello impiegato per la validazione.

I documenti d’ispezione vengono conservati da ANCCP CA per 10 anni dalla data di emissione.

ANCCP CA nell'esecuzione delle attività di ispezione utilizza, laddove necessario, attrezzature, strumentazione ed apparecchiature adeguate tali da consentire l’effettuazione delle prove in sito e/o sul prodotto, e ne garantisce il mantenimento dell'idoneità ed efficienza, registrando gli inter- venti di manutenzione e taratura su appositi registri.

Tali attrezzature potranno essere di proprietà di ANCCP CA, oppure di terzi (cliente, manutentore, ispettore). In qualunque caso ANCCP CA si impegna, in accordo alle procedure interne definite, a:

a) in caso di strumentazione di terze parti: verificare lo stato di taratura, la riferibilità metro- logica, preliminarmente al suo utilizzo;

b) in caso di strumenti di proprietà ANCCP CA, garantire la rispondenza dei requisiti (manu- tenzione, taratura, riferibilità, ecc.) tramite il sistematico controllo registrandone gli esiti.

7.1 Pianificazione e numerazione delle verifiche

A fine anno la segreteria tecnica esegue l’estrapolazione, tramite programma gestionale interno, dell’elenco delle verifiche che risultano in scadenza nel successivo, dandone comunicazione agli ispettori ed indicando le seguenti informazioni:

• N° Progetto;

• Dati anagrafici del cliente (indirizzo, CAP, città e provincia);

• Contatto ditta manutentrice (nominativo e telefono);

• Contatto amministratore (nominativo ed e-mail);

• Caratteristiche impianto da verificare (n° impianto, numero di fabbrica e indirizzo di ubi- cazione);

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• Importo esecuzione della verifica;

• Scadenza verifica;

• Eventuali note specifiche.

La segreteria tecnica aggiorna mensilmente lo scadenziario delle verifiche, sollecitando eventuali interventi previsti ma non ancora effettuati.

ANCCP CA, con un anticipo di 3 mesi sulla data prevista per la verifica, comunica al Cliente l’ap- prossimarsi della scadenza della stessa con richiesta di pagamento anticipato.

Per agevolare l’esecuzione delle verifiche ANCCP CA incarica direttamente l’ispettore di contattare la ditta manutentrice per la pianificazione dell’ispezione in accompagnamento.

Il verbale di verifica riporta 2 tipologie di numerazione per la rintracciabilità dell’ispezione ese- guita:

1. Codifica dell’impianto

Si tratta di un codice interno, attribuito da ANCCP CA all’impianto ascensore da verificare e costituito da:

- n. progressivo annuale (al momento dell’apertura del progetto);

- provincia di ubicazione impianto;

- anno di apertura del progetto.

2. Numerazione progressiva del verbale di verifica

Si tratta del numero del verbale di verifica che indica il verbale emesso progressivamente da uno specifico ispettore, costituito da:

- sigla delle iniziali dell’ispettore incaricato;

- numero progressivo annuale per ispettore (con riferimento all’anno di svolgimento della verifica);

- anno di effettuazione della verifica.

8. VERIFICA PERIODICA (D.P.R. 162/99 - ART. 13)

La verifica periodica è la procedura a cui deve essere sottoposto l’ascensore, in accordo con l’art.

13, con cadenza biennale.

Le operazioni di verifica previste sono dirette ad accertare se:

1. le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza;

2. i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;

3. sono state rispettate le prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Per poter avviare l’iter il Cliente deve presentare una richiesta come descritto nel precedente paragrafo 6.

ANCCP CA opera secondo le modalità riportate nel paragrafo 7, in particolare, dopo aver control- lato la disponibilità di tutta la documentazione tecnica inerente all’impianto nonché la rispondenza con quanto installato, procede alla verifica dello stato di:

▪ funi;

▪ efficienza extra corsa;

▪ allarme;

▪ dispositivo paracadute;

▪ isolamento circuiti elettrici;

▪ collegamento di terra;

▪ esistenza e corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza;

▪ pressione di chiusura porte di piano e cabina;

▪ manovra a mano in caso di emergenza;

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▪ efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo.

Tali verifiche vengono eseguite, quando necessario, con la strumentazione adeguata al caso.

L’eventuale mancato utilizzo di uno o più strumenti, dovrà essere segnalato dall’ispettore regi- strandone le motivazioni (ad esempio, l’anno di immatricolazione come discrimine per l’utilizzo degli strumenti).

Dopo il completamento dell’ispezione l’ispettore redigerà il verbale sul modello ASC-M816 “Ver- bale Ispezioni DPR 162/99”; questo verrà analizzato dal Referente Tecnico (o da altro tecnico qualificato) per validarne i contenuti, in accordo a quanto riportato al paragrafo 7.

Si provvederà infine ad aggiornare il Registro delle verifiche periodiche e straordinarie, inserendo i risultati dell'ispezione e le ulteriori informazioni e dati necessari all'individuazione dell'ispezione.

9. VERIFICA STRAORDINARIA (D.P.R. 162/99 - ART. 14)

La verifica straordinaria è la procedura a cui deve essere sottoposto l’impianto al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

1) verifica periodica con esito negativo;

2) incidenti di notevole importanza (anche se non seguiti da infortuni);

3) modifiche costruttive apportate all’impianto;

4) richiesta motivata da parte del Cliente;

5) attivazione impianto (da effettuarsi quando la messa in servizio di un nuovo im- pianto è comunicata al comune competente oltre i 60 giorni dalla data della dichia- razione di conformità).

Per poter avviare l’iter il Cliente deve presentare una richiesta, come descritto nel precedente paragrafo 6, indicando nel caso di modifiche apportate all’impianto, la tipologia, l'entità e le ca- ratteristiche delle modifiche apportate.

ANCCP CA effettua l'ispezione e ne verbalizza i risultati con le stesse modalità riportate nel para- grafo 8 con l'integrazione della valutazione in merito all’elemento specifico da cui è dipeso il veri- ficarsi della verifica straordinaria.

Nel caso in cui l’ispettore ANCCP CA, presentandosi in loco per effettuare una verifica periodica, individui la necessità di effettuare una verifica straordinaria, seppur non comunicata nei termini, effettuerà comunque la verifica registrandola come “straordinaria”.

Inoltre, qualora sia necessario pianificare l'effettuazione di una verifica straordinaria in prossimità della scadenza prevista per la periodica biennale, si potrà svolgere l'attività congiuntamente.

In tali casi, l'approfondimento e la durata della verifica dovranno essere tali da coprire tutti gli aspetti fondamentali delle due tipologie di interventi. La verbalizzazione sarà formalizzata attra- verso un unico report di verifica periodica.

Nei due casi succitati la data di effettuazione della verifica determinerà la decorrenza del biennio di validità.

Dopo il completamento dell’ispezione e della redazione del verbale, questo viene analizzato dal Referente Tecnico (o da altro tecnico qualificato) per validarne i contenuti, in accordo a quanto riportato al paragrafo 7.

Si provvederà infine ad aggiornare il Registro delle verifiche periodiche e straordinarie, inserendo i risultati dell'ispezione e le ulteriori informazioni e dati necessari all'individuazione dell'ispezione.

10. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE Il Cliente ha il dovere di:

▪ ottemperare a quanto accettato con il conferimento dell'incarico a ANCCP CA;

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▪ accettare, senza costi aggiuntivi a proprio carico, l’eventuale presenza di ispettori interni o dell’Ente di Accreditamento in veste di osservatori, che saranno comunicati da ANCCP CA;

▪ accettare, senza costi aggiuntivi a proprio carico, la presenza di eventuali ispettori ANCCP CA in addestramento/affiancamento o in veste di osservatori ai fini di qualifica/monito- raggio in campo;

▪ consentire l’accesso alle aree in cui si svolgono le attività, fornire agli ispettori la docu- mentazione, l’assistenza e la collaborazione necessari;

▪ ottemperare tempestivamente alle prescrizioni riportate sui verbali (eventuali);

▪ tenere aggiornato il Libretto di Impianto con tutti gli interventi eseguiti (manutenzione, riparazione, ispezione dell'ON, ecc.) (art. 16, c. 1);

▪ comunicare ad ANCCP CA nonché all’ufficio del Comune competente per territorio l’effet- tuazione di eventuali modifiche costruttive di cui all’articolo 2, c. 1, lettera cc), previo adeguamento dell’impianto per la parte modificata o sostituita (Art. 12, c. 4).

Il Cliente s’impegna altresì a non fare uso alcuno del logo di ANCCP CA e, conseguentemente, del logo ACCREDIA riservato ai clienti degli Organismi Accreditati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ACCREDIA RG-09.

11. IMPEGNI E DOVERI DI ANCCP CA

ANCCP CA ha il dovere in particolare di:

- garantire l’indipendenza, l’imparzialità e la riservatezza nell’operato della propria struttura organizzativa nonché del proprio personale preposto all’espletamento delle attività di cui al presente Regolamento;

- assicurare che gli ispettori dispongano di strumentazione idonea per le attività da ese- guire;

- comunicare ai Clienti con contratto in essere la revisione applicabile del presente regola- mento;

- rendere disponibile al Cliente, sul proprio sito web, la versione aggiornata del presente Regolamento.

12. DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il contratto di verifica periodica stipulato da ANCCP CA con il cliente prevede una durata biennale e, di norma, il tacito rinnovo per un analogo periodo di due anni al momento della scadenza.

Il Cliente ha facoltà di disdire formalmente il contratto, dandone comunicazione alla controparte almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o mezzo equivalente.

ANCCP CA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, declinando ogni responsabilità in merito alla verifica non effettuata, nei casi in cui il Cliente non soddisfi gli adempimenti descritti nel presente regolamento, in particolare nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti per le prestazioni commissionate.

13. RICORSI E RECLAMI

Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami e/o presentare ricorsi ad ANCCP CA in merito alle decisioni prese da quest’ultima, affinché queste vengano riesaminate.

ANCCP CA definisce le modalità di trattamento di reclami e ricorsi in apposito documento ISTR- 005 consultabile sul proprio sito web all’indirizzo www.anccp.it.

14. RISERVATEZZA

I documenti del Cliente e di ANCCP CA relativi alla verifica ispettiva, a partire dalla richiesta di verifica, sono considerati riservati. Nell'ambito di ANCCP CA i documenti del Cliente sono gestiti sotto la responsabilità diretta del Titolare del trattamento dati, nel rispetto delle disposizioni legi- slative e regolamentari vigenti in merito alla Privacy e ai diritti di proprietà.

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Il personale ANCCP CA (compresi gli ispettori) è tenuto al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni.

ANCCP CA si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed etici del Cliente che ha in corso attività di ispezione con ANCCP CA.

Nel caso in cui, per legge, qualche informazione debba essere trasmessa a terzi (es. Pubbliche Amministrazioni), ANCCP CA è tenuta a darne comunicazione preventiva al Cliente interessato, salvo che non sia proibito dalla legge. Anche informazioni sui Clienti fornite a terzi (da chi presenta un reclamo, o da Autorità Pubbliche, ecc.) sono gestite sotto vincolo di riservatezza.

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