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LE 4 MANOVRE FISCALI DEL 2011 E
LA FINANZIARIA 2012
LIMITE PERIODO NORMA DI RIFERIMENTO
12.500 euro Fino al 29 aprile 2008 Articolo 1 della legge 197/1991 (*)
5.000 euro Dal 30 aprile al 24 giugno 2008 Articolo 49 del Dlgs 231/2007 12.500 euro dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 Articolo 32, comma 1, del Dl 112/2008
5.000 euro Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 Articolo 20, comma 1, del Dl 78/2010 2.500 euro Dal 13 agosto 2011 (**) al 5 dicembre 2011 Articolo 2, comma 4, del Dl 138/2011 1.000 euro Dal 06 dicembre 2011 (***) Articolo 12, comma 1, del Dl 201/2011
COSI’ LE SOGLIE NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI
(*) Articolo abrogato dal Dlgs 231/2007, con effetto dal 30 aprile 2008.
(**) Sulla scorta degli emendamenti recepiti, e quindi della formulazione finale del Dl 138/2011, si tenga in considerazione che per le violazioni commesse in relazione alla soglia che limita l’uso del contante e dei titoli al portatore, dal 13 al 31 agosto, è esclusa l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 58 del Dlgs 231/2007.
(***) Si veda quanto indicato più oltre, con riguardo agli aspetti sanzionatori, in relazione alle operazioni che costituiscono violazione della norma in questione per il periodo 6 dicembre 2011-31 gennaio 2012.
VIOLAZIONE DISPOSIZIONE VIOLATA
NORMA SANZIONATORIA
SANZIONE
Violazione del divieto di trasferimento di denaro contante o di circolazione degli altri
mezzi di pagamento
Articolo 49, commi1, 5,6, e 7, del Dlgs 231/2007
Articolo 58, commi 1 e 7 –bis, del Dlgs 231/2007
Sanzionme pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito (comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro e a 15.000 euro per importi superiori
a 50.000 euro) Violazione dell’obbligo di mantenere il saldo
dei libretti di deposito bancario o postale al portatore con importo inferiore al limite
Articolo 49, comma 12, del Dlgs 231/2007
Articolo 58, commi 2 e 7 bis, del Dlgs 231/2007
Sanzione pecuniaria dal 20 al 40% del saldo (se il saldo riguarda importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del
50%) Assenza della comunicazione da parte del
cedente, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del
cessionario nonché della data del trasferimento dei libretti di deposito al
portatore
Articolo 49, comma 14, Dlgs 231/2007
Articolo 58, commi 3 e 7 bis, del Dlgs 231/2007
Sanzione pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore (se il saldo riguarda importi
superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%)
Mancata estinzione entro il 31 marzo 2012 dei libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro ovvero riduzione a una somma eccedente
tale soglia
Articolo 49, comma 13, del Dlgs 231/2007
Articolo 58, commi 3 e 7 bis, del Dlgs 231/2007
Sanzione pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore (se il saldo riguarda importi
superiori a 50.000 euro le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%)
Violazione di cui sopra (di cui all’articolo 58, comma 3) che riguardano libretti al portatore
con saldo inferiore a 3.000 euro
Articolo 49, commi 13 e 14, del Dlgs 231/2007
Articolo 58, comma 7bis, del Dlgs 231/2007
Sanzione pari al saldo del libretto al portatore
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Relative alle disposizioni ex articolo 49 del decreto antiriciclaggio
RIFLETTORI SULLA PRIMA CASA
Requisiti:
Unica unità immobiliare Dimora + residenza
Le disposizioni per l’abitazione principale
Aliquota ridotta (0.4 % +- 0.2 %)
Detrazione 200 euro + 50 euro per ogni figlio
Agevolate anche le pertinenze
LE FONTI NORMATIVE
Articolo 13 del Dl. N. 201 del 2011 che ha anticipato l’applicazione dell’IMU fin dal 2012, dettando taluni correttivi all’originaria disciplina prevista dal D. Lgs. 23 2011;
Articolo 8 e 9 del Dlgs. N. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale che si applicano purchè compatibili con il nuovo impianto normativo;
Alcune disposizioni del Dlgs. N. 504 del 1992 che ha regolato fino al 2011 l’ICI.
CARATTERISTICHE
Sostituisce l’ICI a partire dal 2012, nonché l’IRPEF e le addizionali sugli immobili non locati e non posseduti in regime di impresa.
Resta dovuta l’IRPEF o la cedolare secca sui redditi da locazione.
Tassazione dell’abitazione principale e delle pertinenze.
Tassazione degli immobili rurali.
SOGGETTI PASSIVI (ART. 9, D. LGS . 23/11
Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Tipologia di immobile Categorie catastali Base imponibile Aliquota Note
Abitazione principale e Pertinenze (garage, magazzini,
tettoie, max. una per tipo)
Da A/1 a A/9, C/2, C/6 e C/7
R.C. * 1,05* 160 0,4% (incrementi o decrementi dello 0,2 %)
Detrazione di almeno 200, più 50 euro (fino a max. 400 euro) per ogni figlio max 26 enne
convivente Altre abitazioni, garage,
magazzini e tettoie
Da A/1 a A/9, C/2, C/6 e C/7
R.C. * 1,05* 160 0,76% (incrementi o decrementi dello 0,3%)
Laboratori, palestre e stabilimenti balneari e termali
senza fini di lucro
C/3, C/4 e C/5 R.C. * 1,05* 140 0,76% (incrementi o decrementi
dello 0,3%)
Collegi , scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni
Da B/1 a B/8 R.C. * 1,05* 140 0,76% (incrementi o decrementi
dello 0,3%)
Uffici A/10 R.C. * 1,05* 80 0,76% (incrementi o decrementi
dello 0,3%)
Banche e assicurazioni D/5 R.C. * 1,05* 80 0,76% (incrementi o decrementi
dello 0,3%) Capannoni industriali, fabbriche,
centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti termali e
balneari senza fini di lucro
Da D/1 a D/10, tranne D/5 R.C. * 1,05* 60 0,76% (incrementi o decrementi dello 0,3%)
Negozi C/1 R.C. * 1,05* 55 0,76% (incrementi o decrementi
dello 0,3%)
Terre agricole --- R.C. * 1,05* 130 0,76% (incrementi o decrementi
dello 0,3%)
Per i coltivatori diretti e gli i.a.p.
iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
LA DISCIPLINA DELL’IMU
BASE IMPONIBILE E E ALIQUOTE (ART. 13, D.L. 201/11)
Sono compresi tra gli immobili soggetti a tassazione anche l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Le pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU sono quelle classificate nelle
categorie catastali C/2 (magazzini), C/6 (garage) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
LA DISCIPLINA DELL’IMU
L’ ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 13, D.L. 201/11)
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze spetta una detrazione di 200 euro, che è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.
LA DISCIPLINA DELL’IMU
LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (ART. 13, D.L. 201/11)
LA DISCIPLINA DELL’IMU
ALCUNE PARTICOLARITA’ (ART. 13, D.L. 201/11)
Casa ex coniuge (art.6, c. 3-bis del D.Lgs. N. 504 del 1992): stesso trattamento dell’abitazione principale e relative pertinenze per il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale
su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Immobili inagibili e fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese immobiliari: i comuni potranno comunque introdurre, con proprio regolamento, particolari mitigazioni del carico tributario per tali specifiche fattispecie che non trovano nelle norme dell’IMU, a differenza che dell’ICI, una specifica disciplina agevolativa.
Immobili locati o in regime di impresa: i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4%.
Immobili rurali strumentali: aliquota ridotta dello 0,2% (riducibile allo 0,1%).
Dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato intero.
L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76%% del valore degli immobili che è costituito dal costo risultante dell’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’IMPOSTA SU IMMOBILI E ATTIVITA’ ESTERE
L’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ESTERI (ART. 19, D.L. 201/11)
NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONI DEL 36% E 55%
PRINCIPALI NOVITA’ (ART. 4, D.L. 201/11)
Introduzione dell’art. 16-bis nel Tuir.
No rate abbreviate per 75enni e 80enni.
Agevolati anche gli interventi edilizi su immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi.
Agevolati gli interventi su tutte le parti comuni.
Detrazioni del 36% in capo all’acquirente salvo diverso accordo nel contratto.
Alternatività 55% - 36% per gli interventi di risparmio energetico.
Detrazione del 55% anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (detrazione max 30.000 euro).
LA NUOVA FISCALITA’ LOCALE IMU VS ICI
Istituzione in via sperimentale dal 2012 con applicazione a regime dal 2015.
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili ivi compresa la abitazione principale e le pertinenze.
IMU NON E’ LA VECCHIA ICI
Versamento da eseguire esclusivamente mediante modello F24 con modalità che verranno fissate con provvedimento.
Le scadenze dei pagamenti sono rimaste le stesse dell’ICI e cioè unica soluzione 16 giugno ovvero due rate 16 giugno e 16 dicembre.
Per accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni si applicheranno le stesse regole che attualmente governano l’ICI mentre gli adempimenti dichiarativi non sono richiamati.
Sostituisce
tassazione immobili non locati
LA NUOVA FISCALITA’ LOCALE IMU VS ICI
Concetti di base e nuovi presupposti
ABITAZIONE PRINCIPALE: immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, (quindi non più due contigue) nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE: se classificate C2, C6 e C7 e massimo una per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto
unitamente alla unità ad uso abitativo.
IMU NON E’ LA VECCHIA ICI
Diverso concetto rispetto a tutte le definizioni conosciute per altre agevolazioni. Rispetto ad ICI, l’abitazione concessa in uso ai parenti
non è abitazione principale e nemmeno quella affittata a canone concordato e nemmeno quella sfitta di italiani residenti all’estero.
Rimane parzialmente per il diritto di abitazione del coniuge separato o divorziato.
LA NUOVA FISCALITA’ LOCALE IMU VS ICI
Concetti di base e nuovi presupposti
Il valore su cui calcolare l’imposta è quello determinato con i criteri dell’ICI ex art. 5 D. Lgs 504/1992 con sensibili variazioni nei coefficienti cui applicare la rendita catastale rivalutata del 5%: 160 per A, C/2 C6 e C7, 140 per B, C3, C4 e C5, 80 per A10 e D5, 60 per i
restanti D (65 dal 2013) e 55 per i C1. Per i terreni agricoli RD per 1,25 per 130 ridotto a 110 per coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali (iscrizione previdenziale).
IMU NON E’ LA VECCHIA ICI
Restano aperte le questioni inerenti i fabbricati inagibili (riduzione al 50%?), fabbricati di interesse storico o artistico (sembra debbano pagare intero), aree edificabili possedute da imprenditori agricoli a
titolo principale (che dovrebbero rimanere agevolate), riduzione Comuni Montani che rimane e tutte le altre agevolazioni non
richiamate.
Riguardano solo IMU e non altro
ALTRE NOVITA’
Concetti di base e nuovi presupposti
L’aliquota di tassazione è dello 0,76% con una forbice di un + o – 0,3% a disposizione dei Comuni. Per l’abilitazione principale scende
allo 0,4% con una forbice + o – 0,2%. Per i fabbricati rurali strumentali (abitativi pagano pieno) è dello 0,2% con facoltà di riduzione fino allo 0,1%. Facoltà di riduzione base sino allo 0,4% per
immobili non produttivi di reddito fondiario o se posseduti da soggetti IRES o se locati (base 0,76% e non 1,06%).
IMU NON E’ LA VECCHIA ICI
Per abitazione principale detrazione massima 200 Euro, rapportata al periodo e percentuale di possesso: per 2012 e 2013 coefficiente familiare di incremento sino a 400 euro massimi di maggiorazione.
Abbattimento di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni se dimora abitualmente e risiede anagraficamente in abitazione
principale, anche se non fiscalmente a carico.
Comma 11 per 0,38% allo Stato
LA MANOVRA MONTI
Per i soggetti “congrui” agli studi di settore sono previsti dei benefici a
condizione che
Abbiamo comunicato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore indicando fedelmente tutti gli elementi
richiesti
STUDI DI SETTORE
La posizione sia “coerente” con gli specifici indicatori
LA MANOVRA MONTI
SEGUE: STUDI DI SETTORE
Ai soggetti
“congrui”
agli studi di settore
Sono preclusi gli accertamenti basati su
presunzioni semplici
E’ ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento fatta salva la
denuncia penale
L’accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un terzo quello dichiarato
LA MANOVRA MONTI
SEGUE: STUDI DI SETTORE
Per i soggetti NON
“congrui” e NON
“coerenti”
Lo svolgimento dei controlli avviene prioritariamente con l’utilizzo dei
poteri di indagine finanziaria
LA MANOVRA MONTI
RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
La dilazione può essere prorogata una volta sola
fino a 72 mesi
Per le somme iscritte a ruolo con pagamento già rateizzato ove vi sia un comprovato peggioramento della
situazione di obiettiva difficoltà
Il debitore può chiedere che le rate siano di importo variabile e crescente per
ciascun anno
LA MANOVRA MONTI
SEGUE: RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
Se si è verificato il mancato pagamento della prima rata o di due
rate consecutive
Per le rateizzazioni concesse fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione
Si può usufruire di una nuova dilazione fino a 72 rate purchè il debitore provi
un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà
originaria
LA MANOVRA MONTI
SEGUE: RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
Per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione
Viene eliminata la previsione che subordina l’accesso al beneficio della dilazione alla prestazione della
garanzia per l’importo superiore a 50.000 euro
LA MANOVRA MONTI
SEGUE: RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
Se non paga la prima rata entro 30
gg dal ricevimento dell’invito a pagare
Il contribuente decade dal
beneficio
Ovvero se non paga anche una
sola delle rate successive alla
prima
Entro il termine di pagamento della rata
seguente
La decadenza comporta l’iscrizione a ruolo dell’importo delle imposte
degli interessi e delle sanzioni piene
LA MANOVRA MONTI
SEGUE: RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI
Comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo
con sanzione pari al 30% dell’importo non versato più gli interessi
Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva
Ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di
pagamento della rata successiva non si procede
all’iscrizione a ruolo