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CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

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Academic year: 2022

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TAGETE 1-2009 Year XV

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CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Dr. Roberto Manca*

ABSTRACT

Vengono esaminate le sentenze del Tribunale Civile di Roma, inerenti la responsabilità professionale odontoiatrica, al fine di raccoglierne ed analizzarne i relativi dati. Dallo studio emergono interessanti elementi che indicano con chiarezza l’andamento e la direzione del contenzioso in ambito odontoiatrico negli ultimi tre anni: se da un lato infatti la sua incidenza, rispetto alla branca medica in generale, è marginale è altrettanto vero che nel 80% dei casi l’odontoiatra risulta soccombente con risarcimenti in media al disotto dei 14.000€. Sono poi state analizzate statisticamente le varie componenti di danno così come i presupposti giuridici e giurisprudenziali applicati nelle varie sentenze.

* Forensic Odontologist, Specialized in Forensic Odontology

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2 Introduzione

L’analisi e la revisione di numerose sentenze del Tribunale Civile di Roma risulta di grande interesse per tracciare un quadro più preciso sull’andamento del contenzioso odontoiatrico in confronto ed aggiunta ai dati emergenti dalle casistiche private dei singoli esperti ed inoltre permette di comprendere il ruolo e l’apporto del Ctu nell’ambito del processo civile, e dunque migliorarne il contributo stesso.

I dati raccolti, dunque, sono stati utilizzati per un analisi statistica del fenomeno del contenzioso nei suoi vari aspetti: dall’incidenza, alle varie componenti di danno, al contributo del ctu, a quello dell’assicurazione all’analisi del risarcimento finale e dei costi di lite. Inoltre sono stati messi in rilievo i principi giuridici e giurisprudenziali applicati e riguardo agli argomenti di maggior interesse si riportano estratti delle sentenze, in questo caso di primo grado, dei magistrati stessi.

Casistica

Sono state raccolte le sentenze del Tribunale Civile di Roma, per gli anni 2006-2007- 2008, riguardanti la responsabilità professionale odontoiatrica per un totale di 85 sentenze.

Emerge chiaramente come la responsabilità odontoiatrica costituisca solo una nicchia (5,5%) della responsabilità professionale in generale, mentre insieme alla classe medica

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3 rappresenti circa della metà del contenzioso. La distribuzione

anno fotografa poi un andamento stabile, con una media circa 40 sentenze e quindi si evidenzia che il contenzioso odontoiatria non ha avuto quell’esplosione preconizzata

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uanto alla distribuzione per branca questa risulta assolutamente in linea con i dati già emersi dagli studi sulle casistiche private con

na netta prevalenza nel caso di protesi (40%) seguita l’implantologia e dall’endodonzia, nelle quali peraltro in più della metà dei casi è sempre il fallimento della sovrastante protesi ad innescarlo.

Per quanto riguarda l’esito del contenzioso giudiziario emerge chiaramente come il professionista sia fortemente penalizzato, se non altro per il netto sbilanciamento dell’onere della prova tra le parti e sulla dimostrazione del nesso di causa in ambito civile, risultando soccombente in più dell’80% dei casi.

Analizzando poi le singole componenti di danno risarcite si è potuto verificare come nel 51% dei casi sia riconosciuto un danno biologico e quindi parallelamente (53%) venga anche riconosciuto il danno morale, valutato in egual percentuale o algebricamente ad 1/4, 1/3 od 1/2 oppure in via equitativa; ancor più elevate risultano le statistiche relative all’invalidità temporanea ed assoluta che sono liquidate in oltre il 70% dei casi.

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4 Tuttavia l’ordine di grandezza dell’invalidità permanebte riconosciuta in ambito di responsabilità odontoiatrica è estremamente esiguo con una media di poco superiore al 3% con una punta di invalidità del 10%; sensibilmente più elevati risultano invece i valori riconosciuti nel caso dell’invalidità temporanea con una media standardizzata (ovvero rapportata al 100%) di ben 85 giorni. Analizzando più approfonditamente questo dato, apparentemente elevato, si è rilevato che tale dilatazione è dovuta alla non infrequente tendenza del giudice, a differenza dei ctu, di ricomprendere, anche tutto il complessivo periodo necessario per eseguire le nuove terapie, in odontoiatria assai spesso lungo, oppure quello dal fatto illecito sino al momento della sentenza ad un valore percentuale risultante proprio dalla differenza tra valore inizialmente stimato per l’invalidità permanente e quello poi valutato come danno residuo. Ovvero viene definito “danno funzionale temporaneo” la maggior invalidità temporanea patita dall’attore nelle more e non solo, quindi come di norma, il numero di sedute effettivamente necessarie o come menomazione realmente apprezzabile quale diretta conseguenza delle terapie stesse.

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Come di prassi nella definizione del procedimento, e dunque nella valutazione della responsabilità professionale e quindi del danno, il giudice di merito si avvale praticamente costantemente (92% dei casi) di un ausiliario in grado di fornirgli quegli elementi di conoscenza tecnica indispensabili alla definizione della causa stessa. Come anticipato, tuttavia, risulta interessante notare come nell’11% di questi casi il magistrato ritenga necessario discostarsi, in qualità di perito peritorum, dalle conclusioni del consulente stesso proprio nella valutazione percentuale dell’invalidità permanente e di quella temporanea. Al contrario invece le critiche circa l’individuazione del nesso causale e delle concause appaiono marginali; infine solo nell’8% dei casi non condivisi si arriva alla rinnovazione della consulenza stessa.

Passando poi all’analisi del danno patrimoniale per spese future emerge anche in questo caso come sia contenuto in cifre piuttosto modeste, rispetto spesso dell’esorbitanza della richiesta di parte attrice, con una media intorno ai 9.000,00€ e non superando mai, per gli anni analizzati, la soglia dei 60.000,00€ in virtù di una più stringente ed aderente valutazione mediante corretta applicazione della criteriologia medico legale.

Certamente di grande interesse il rilie che solo nel 20% dei casi il giudice imp

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one

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6 anche la restituzione degli onorari al professionista mentre nella stragrande maggioranza dei casi si limita a valutare e liquidare le spese attuali o future sostenute o da sostenere per emendare il danno individuato e ripristinare la corretta funzionalità masticatoria evitando dunque indebite duplicazioni del risarcimento stesso.

Conclusioni

Lo studio svolto sulle sentenze di responsabilità professionale odontoiatrica del Tribunale Civile di Roma per gli anni 2006-2007-2008 evidenzia in maniera chiara che qualora il professionista sia portato in tribunale risulti nella stragrande maggioranza dei casi soccombente, tuttavia, il risarcimento nel suo complesso si attesta su cifre del tutto modeste con una media inferiore ai 14.000,00€, a fronte di una richiesta, certamente sotto stimata, intorno ai 35.000,00€ e con un massimo di poco inferiore ai 60.000,00€.

Ovviamente in tale quadro si inserisce il ruolo delle assicurazione, stipulata dal 75% dei professionisti (addirittura il 13% risulta averne più di una), che nell’88% dei casi è chiamata alla manleva di quanto condannato a pagare dal professionista. I casi esclusi son da ricondurre, invece, ad assenza o parziale copertura della polizza stessa oppure, dato certamente che dovrebbe far riflettere, dalla decorrenza dei termini di denuncia del sinistro stesso da parte dei colleghi.

Da notare, anche perché in netto contrasto con i dati delle assicurazioni stesse, che la

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7 manleva è integrale ovvero ha riguardato anche l’eventuale, in quei pochi casi già precedentemente evidenziati, restituzione degli onorari da parte del convenuto.

Infine alla voce spese di lite si deve registrare che nel 31% dei casi queste rimangono a carico del professionista stesso con una media di poco superiore ai 4.300,00€ e con un minimo di esborso comunque di 2.000,00€.

Giurisprudenza

La possibilità di analizzare un considerevole numero di sentenze sull’argomento ha permesso anche una revisione in chiave più prettamente giuridica delle stesse verificando di volta in volta gli articoli del codice civile che i giudici hanno richiamato nelle loro sentenze così come le sentenze della corte di cassazione utilizzate a sostegno delle decisioni stesse.

Risulta dunque che l’articolo maggiormente utilizzato è il 2236 cc ovvero la responsabilità del prestatore d’opera, per dimostrarne tuttavia la non applicabilità nel caso concreto, seguito dal 1176 cc diligenza nell’adempimento, dal 1218 cc responsabilità del debitore, dal 2059 cc danni non patrimoniali e dal 2043 cc risarcimento per fatto illecito.

Per quanto riguarda invece le sentenze di cassazione maggiormente richiamate queste sono state, in ordine di frequenza, la 23918/06, 4152/95, 13533/01, 2044/00,

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8 8827/03, 1698/06 e la 4852/99 per risolvere i seguenti argomenti: ripartizione dell’onere probatorio, definizione del rapporto contrattuale, responsabilità ai sensi del 2236 cc, responsabilità della casa di cura, liquidazione del danno biologico, danno non patrimoniale e morale, rapporto di vicinanza della prova, solidarietà fra gli inadempienti.

Seppur in un lasso di tempo relativamente breve (2006-2008) è ravvisabile comunque l’evoluzione giurisprudenziale, elaborata dalla cassazione, ed applicata dai giudici di merito per dirimere le questioni relative alla responsabilità medica con il progressivo spostamento a favore della parte attrice, ritenuta più debole, degli oneri probatori a carico del professionista e della diminuzione, in termini di probabilità, del rigore nella dimostrazione del nesso causale; conseguentemente sempre più difficilmente l’odontoiatra riesce a liberarsi della colpa presunta risultando dunque soccombente.

Sentenze di maggior interesse

Infine si riportano di seguito alcuni stralci di sentenze relativi a due argomenti di particolare interesse non potendo non evidenziare, a livello di 1° grado, una non omogenea interpretazione delle stesse tematiche da parte dei vari giudici.

Restituzione degli onorari del professionista

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9 - non costituisce invece un danno risarcibile la spesa sostenuta per l’onorario pagato al convenuto...il risarcimento del danno, infatti, è retto dal c.d. “principio di indifferenza” ...

se, pertanto, in questa sede si cumulasse il costo del rimpiazzo con quello pagato ...

l'attrice si troverebbe in una posizione economicamente più vantaggiosa. 9384/2007 Est.

M. Rossetti

- il convenuto deve inoltre essere condannato al risarcimento del danno consistente nel compenso versato dalla parte per la prestazione professionale non diligentemente eseguita ... per altro verso, il paziente non può trarre ingiustificato arricchimento ... per tali ragioni, deve ritenersi in linea di principio non risarcibile il danno consistente nelle opere necessarie per effettuare correttamente il lavoro richiesto al professionista, mentre è risarcibile il danno patrimoniale derivante dalle maggiori spese determinate da lavori supplementari, in origine non necessari... 4737/2007 Est. M. Budetta

-sicché il paziente può scegliere o l'adempimento, facendosi rifare la protesi a spese del medico, ovvero la risoluzione con la restituzione dell'onorario; non può in ogni caso chiedere entrambe le cose perché altrimenti otterrebbe una protesi gratuitamente.

3298/2008 Est. F. Paone

-deve essere condannato a risarcire all’attrice le spese necessarie per riparare all'erronea cura da esso praticatele ... La inutile e dannosa prestazione fornitale dai convenuti, poi, ha costretto I'attrice a sostenere delle spese (per il pagamento degli onorari professionali)

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10 alla restituzione delle quali ha senz'altro diritto; deve infatti intendersi implicitamente spesa nella domanda di restituzione quella , senz'altro presupposta, di risoluzione del contratto intervenuto con il professionista, alla quale, se accolta, seguono Ie restituzioni.

9404/2007 Est. S. Antonioni

- l'attrice, infatti, ha domandato la restituzione del compenso già pagato, oltre ed in aggiunta al risarcimento del danno:

(a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);

(b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione) per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d'opera professionale, ritiene questo tribunale che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura ... il paziente, infatti, verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. ...per le spese mediche da sostenere in futuro in conseguenza dei fatti di causa appare equo liquidare all'attrice ... 22577/2006 Est. M. Rossetti

- il convenuto va altresì condannato alla restituzione del compenso percepito, atteso che l'opera eseguita è stata completamente rimossa e sostituita 12998/2006 Est. F. Ranieri Valutazione dell’informazione e del consenso

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11 - quanto alla circostanza sub (a) (non averla informata), il convenuto ha prodotto agli atti una “cartella clinica” da lui redatta, nella quale è annotato accanto alla data ...:

“spiegato piano di cura”... tale documento, sebbene non sottoscritto dall'attrice, non è stato da quest'ultima mai seriamente contestato: trova applicazione, dunque, il principio secondo cui dal fatto che l'art. 167, comma 1 , c.p.c., imponga al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, si desume l’esistenza d'un principio generale secondo cui la mancata contestazione delle avverse allegazioni deve fare ritenere provato il fatto non contestato, senza nessuna possibilità per il giudice di andare in contrario avviso. 640/2006 Est. M. Rossetti

- in atti è presente un consenso rilasciato nella cartella clinica che appare del tutto privo ti qualsivoglia requisito per poter essere considerato un consenso valido. In esso, infatti, non è dato sapere che cosa il convenuto abbia comunicato alla paziente ma unicamente una dichiarazione della paziente di “essere stata informata in modo chiaro e a me comprensibile ... del tipo di intervento chirurgico” e che le erano stati spiegati i benefici e gli eventuali rischi e le prevedibili conseguenze menomanti. ... in assenza della indicazione sia pure sintetica delle informazioni effettivamente comunicate appare impossibile ritenere che detto consenso possa essere considerato adeguatamente informato. 14488/06 Est. R. Parziale

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12 - a nulla rilevando che il c.t.u. ... abbia affermato che il consenso informato possa ritenersi come tacitamente accettato “tenuto conto delle numerose sedute cui il periziando si è sottoposto”, poiché ciò potrebbe semmai costituire presunzione di consenso all'esecuzione del trattamento ..., ma non presumibile fornita informazione...di per sé sola sufficiente ad affermare la responsabilità professionale del convenuto.

24466/2006 Est. A. Macrì

Considerazioni

La possibilità di fotografare ed analizzare la situazione reale del contenzioso quando giunge nelle aule dei tribunale costituisce certamente un tassello fondamentale per la più ampia e completa analisi di tale fenomeno alla base delle moderne analisi di risk management, utili a definire direttive di comportamento e per perseguire un indirizzo valutativo omogeneo tra i consulenti tecnici sia essi d’ufficio che di parte.

Ovviamente, quando il contenzioso si è già radicato a livello di procedimento giudiziario diventa anche fondamentale, essendo evidentemente già fallite le tecniche di prevenzione dello stesso, avere le corrette nozioni dello svolgimento del processo stesso al fine di poterlo affrontare con la dovuta serenità e soprattutto di gestirlo nella maniera più proficua possibile evitando addebiti di responsabilità non dovuti od esorbitanti rispetto alle reali dinamiche dei fatti.

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13 Certamente il dato più preoccupante che è emerso dal presente studio è proprio il risalto della quasi costante incapacità del professionista alla produzione documentale, dal diario clinico alle radiografie al consenso alle fotografie, al fine di far emergere la sua realtà in merito ai fatti a lui contestati.

E’ dunque auspicabile il maturare di una diversa consapevolezza circa il contenzioso con il formarsi di una cultura maggiormente attenta ad una scrupolosa documentazione dei casi trattati, che poi è semplicemente sinonimo sia di un corretto studio diagnostico sia di una gestione ideale del caso stesso. Ciò tuttavia non si deve trasformare in un atteggiamento puramente difensivo rimanendo di primaria importanza una corretta condotta professionale anzitutto sul piano clinico.

Bibliografia

1.MONTAGNA F “Il contenzioso in cifre...per starne alla larga” Giornale dell'Odontoiatra anno XXI n° 12 15-10-2004

2.DE LEO-MONTAGNA “Il Contenzioso medico-legale in odontoiatria” , in Aa.Vv. (a cura di MONTAGNA) “La responsabilità nelle professione odontoiatrica”, Pd, 1998.

3.RINI M S “ La responsabilità professionale nelle diverse branche dell’odontoiatria”

Tagete, Impronte ed, Pi; 1-2008

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14 4.BUCCI MB, DE SANTIS M “La valutazione del danno odontoiatrico: finalità del rapporto medico legale-odontoiatra” Tagete, Impronte ed, Pi;1-2007

5.MONTAGNA F, CARSERA’ G, MANFREDINI D, RINI M S, PROVVISIONATO M, DE INTRONA A, NUZZOLESE E, BUCCI M B, “Epidemiologia del contenzioso e gestione del rischio” Tagete, Impronte ed, Pi; 3-2008

6.GABASIO P “Medical malpractice” Tagete, Impronte ed, Pi; 4-2008

7.MONTAGNA F “Orientamenti giurisprudenziali in responsabilità civile professionale”

Tagete, Impronte ed, Pi; 1-2007

8.MONTAGNA F “Orientamenti giurisprudenziali in responsabilità civile professionale”

Tagete, Impronte ed, Pi; 3-2007

9.TRAVAGLINO G, La responsabilità dell’odontoiatra, Tagete, Impronte ed, Pisa; n1/2007

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