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In particolare, è stato posto l‟accento sull‟utilità, la validità e l‟attendibilità dei controlli aziendali sia interni che esterni relativi alla capacità dell‟impresa di perdurare nel tempo.

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1 INTRODUZIONE

Le difficili condizioni economiche e di mercato ( caratterizzato da un

incremento dell‟incertezza sulle aspettative economiche) , prodotte dalla grave crisi finanziaria ed economica, hanno acquisito particolare rilievo nel processo di elaborazione dei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2008.

Tali fattori hanno fatto sì che venissero portate alla luce anche tematiche relative alla continuità aziendale.

In particolare, è stato posto l‟accento sull‟utilità, la validità e l‟attendibilità dei controlli aziendali sia interni che esterni relativi alla capacità dell‟impresa di perdurare nel tempo.

Proprio in considerazione dell‟attuale contesto economico-finanziario e della sua estrema rilevanza, il 6 febbraio 2009: Banca d‟Italia, Consob e Isvap , in attuazione dell‟accordo di collaborazione in materia di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), hanno pubblicato un documento in tema di “informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività e sulle incertezze sull‟utilizzo di stime” per richiamare tutti i soggetti coinvolti nel processo di elaborazione di questi bilanci ad una puntuale applicazione delle norme e dei principi contabili internazionali.

La Consob, inoltre, nella stessa data ha emesso la circolare dem/9012559 avente ad oggetto: “Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale”.

Il documento pubblicato da Banca d‟Italia, Consob e Isvap non introduce ulteriori obblighi di disclosure rispetto a quelli previsti dagli IAS/IFRS, ma individua quelle aree del bilancio che presumibilmente risentiranno più dell‟attuale situazione di crisi e rispetto alle quali maggiore sarà la domanda d‟informazione da parte del mercato , circa:

-l‟applicazione del presupposto della continuità aziendale;

(2)

2 -la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari e il grado di esposizione a tali rischi;

-la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore delle attività;

-le incertezze nell‟utilizzo di stime.

In particolare, come specificato nella premessa del documento n.2 di Banca d‟Italia/Consob/Isvap, risultano molto forti le aspettative, da parte degli utilizzatori dell‟informazione finanziaria, circa la capacità dei bilanci relativi all‟anno 2008, di rappresentare in maniera chiara, completa e trasparente i diversi rischi che oggi le Società si trovano a fronteggiare e le incertezze a cui possono andare incontro nello svolgimento della loro attività.

Quindi, in questa fase di mercato, risulta indispensabile richiamare l‟attenzione degli organi di Amministrazione e Controllo sulla necessità di garantire un‟adeguata informativa affinchè siano chiari gli impatti della crisi : -sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

-sulle scelte operative e strategiche attuate dall‟impresa al fine di adattarsi al mutato contesto di riferimento.

Infatti, un‟appropriata trasparenza informativa ed un adeguato controllo sulla stessa possono contribuire a ridurre l‟incertezza e le sue conseguenze negative.

Il lavoro, di seguito svolto, è incentrato sul presupposto della continuità aziendale ed, in particolare, sulla rilevanza della verifica della sua sussistenza in un periodo di crisi economica e finanziaria, e quali sono i riflessi sul lavoro di revisione legale dei conti.

Sono state evidenziate le problematiche che scaturiscono dal venir meno del going concern e quali sono stati gli interventi delle diverse Autorità relativamente a tale presupposto.

Un approfondimento è stato dedicato all‟attività svolta dal Revisore, che è il soggetto tenuto a verificare che la valutazione delle voci sia stata effettuata in base alla continuità aziendale, e al suo giudizio finale .

Per meglio comprendere quali sono stati gli effetti della raccomandazione

che le Autorità hanno rivolto, nel febbraio 2009 , ai Revisori e agli

Amministratori di fronte alle incertezze significative riscontrate, sono state

(3)

3 prese in esame le Relazioni finali emesse dalle Società di revisione che non hanno certificato il Bilancio 2008 e le relazioni finanziarie semestrali delle Società quotate oppure che hanno rilevato delle incertezze relativamente alla sussistenza del presupposto del going cocern.

(4)

4 Capitolo Primo

LA CONTINUITA‟ AZIENDALE

SOMMARIO: 1.1 Il postulato del going concern. 1.2 IL contributo dei principi contabili internazionali. 1.3 I documenti di Consob e Consob/Banca d‟Italia/Isvap del 06/02/2009. 1.3.1Il razionamento del credito: effetti sulla continuità aziendale. 1.4 La redazione dei Piani di risanamento in presenza di dubbi sulla continuità aziendale. 1.5 Il venir meno del postulato del going concern: il principio contabile oic 5.

1.1 IL POSTULATO DEL GOING CONCERN

Il presupposto della continuità aziendale è uno dei principi fondamentali della redazione del bilancio di un‟azienda in funzionamento.

L‟azienda, peraltro, è una unità economica che ha bisogno del tempo per garantire un adeguato assetto strutturale ed esprimere al meglio la propria funzionalità.

1

Tale

2

concetto implica che la società continuerà nella sua esistenza operativa per un futuro prevedibile.

Ne consegue che in mancanza di tale presupposto il bilancio non potrà più essere predisposto secondo i principi contabili che regolano la sua redazione annuale o periodica.

Nonostante che il going concern sia un principio base per la redazione del bilancio annuale o periodico, la sua esistenza difficilmente è sempre stata sottoposta a verifiche di sostanza

3

.

Infatti, gli Amministratori ne hanno sempre data, per così dire, scontata la sua sussistenza.

L‟attuale crisi economico-finanziaria ha riproposto questo argomento con maggior enfasi.

1 ‟L‟azienda è esclusivamente un fenomeno di tempo. Tutto ciò che non ritrova nel tempo la sua

estrinsecazione non è azienda…. Le aziende non sono fenomeni transeunti e non si esauriscono mai, salvo csi eccezionali, entro limiti di breve andare; si avvalgono della congiuntura, ma non hanno nulla a che vedere con questo fenomeno” E. Riannessi, Appunti di economia aziendale, Pisa, Pacini,

2 Documento Banca d‟Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 pag.2.

3 A. Soprani : La continuità aziendale nell‟attuale contesto economico-finanziario. Riflessi sul bilancio e sul lavoro di revisione legale dei conti.(Seminari di specializzazione) 2009 ANNA NON C‟è UN

(5)

5 Il tema, sia a livello nazionale che internazionale è diventato di grande attualità ed ha visto, recentemente, la pubblicazione di alcuni documenti (da parte dello IAASB e della Consob)

4

che ne sottolineano la rilevanza e che consigliano l‟esecuzione di una pluralità di procedure (in primis, da parte degli Amministratori) che prevedono, tra l‟altro, un‟adeguata informativa nelle note (anche quando il requisito sussiste ) e approfondite verifiche di supervisione da parte dei Revisori.

La redazione del bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l‟intenzione o la necessità di liquidare l‟entità o interrompere l‟attività.

Infatti, nel quadro normativo formato dai principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IFRS), le regole contabili dettate sono relative ad un‟impresa vista come un‟entità in funzionamento.

Il 1° comma dell‟art.2423 bis del cc prevede che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell‟attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell‟elemento dell‟attivo o del passivo considerato.

Quindi si tratta di un principio che informa, indirettamente, i criteri di valutazione previsti dall‟art.2426.

Infatti, da quanto disposto dall‟art.2423 bis del c.c. scaturiscono alcuni importanti concetti guida da tener presenti durante la redazione del bilancio, quali:

-le valutazioni delle voci di bilancio devono essere fatte nella prospettiva della continuità dell‟attività aziendale (quindi, ad esempio, il principio guida per la valutazione delle immobilizzazioni materiali sarà il costo storico e non il valore di liquidazione);

-i beni aziendali ,nel bilancio d‟esercizio, devono avere un valore unicamente in funzione della loro capacità di produrre un reddito futuro ( perciò, se il

4 Ci si riferisce al documento IAASB del 20 gennaio 2009 “audit consideration in respect of going concern in the current economic environment” , alla comunicazione Consob Dem/9012559 e al documento congiunto Banca d‟Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 20

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6 valore del bene non è recuperabile tramite l‟uso, occorrerà effettuare una svalutazione dello stesso);

-i dati, relativi al bilancio d‟esercizio, non sono idonei ad essere utilizzati per finalità diverse da quella della rendicontazione periodica (quindi, le operazioni di cessione, scorporo, conferimento e liquidazione richiederanno l‟applicazione di principi contabili diversi da quelli statuiti per la redazione del bilancio annuale o infrannuale).

L‟importanza di tale requisito è rafforzata anche da altre disposizioni del codice civile.

Infatti,gli articoli 2446 e 2447 disciplinano le fattispecie relative alla riduzione del Capitale al di sotto del minimo legale.

Anche in queste situazioni di crisi, che nei casi più gravi potrebbero condurre alla messa in liquidazione della società, il bilancio da presentare all‟Assemblea dei soci, che deciderà circa la modalità di sanare la perdita di Capitale subita, deve essere redatto secondo il principio di continuità aziendale.

Inoltre, l‟art 2428

5

del codice civile, nell‟attuale formulazione prevede, tra l‟altro, la descrizione, nella Relazione sulla gestione, dei principali rischi ed incertezze cui è soggetta la società.

Ne consegue che nella Relazione sulla gestione sono descritte le verifiche ed i test effettuati dagli Amministratori al fine di confermare (oppure no) tale presupposto.

1.2 ILCONTRIBUTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

5 Art. 2428 cc: (1) Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti. (2) dalla relazione devono in ogni caso risultare: le attività di ricerca e sviluppo;i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi,e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

l’evoluzione prevedibile di gestione.

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7 I principi contabili nazionali, a differenza di quelli internazionali, non indicano quali debbano essere le verifiche che gli Amministratori devono compiere per accertarsi che la continuità aziendale esista.

Al contrario, i principi contabili internazionali sono espliciti nel richiedere, obbligatoriamente, che gli Amministratori della Società effettuino una valutazione della capacità dell‟impresa di essere in going concern.

L‟importanza di tale presupposto è sottolineata anche dal fatto che i principi contabili IAS/IFRS

6

dettano norme solo per bilanci di imprese in funzionamento e non in liquidazione.

Al riguardo, il paragrafo 13 del Principio IAS 1 dispone che: “ i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria , il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni ed ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.”

Inoltre, lo stesso Principio contabile internazionale, dedica il paragrafo 23 e 24 al presupposto del going concern disponendo che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell‟attività ossia nella prospettiva della capacità dell‟impresa di continuare a operare come un‟

impresa in funzionamento” , salvo che la direzione aziendale non intenda liquidare l‟entità, interrompere l‟attività oppure non abbia alternative realistiche a tutto ciò.

Nel caso in cui la direzione aziendale, nel fare le proprie valutazioni, venga a conoscenza di significative incertezze per eventi o condizioni che possono

6 IAS (International Accounting Standard) IFRS (Intrnational Financial Reporting.

6 IAS 1 – Presentazione del bilancio.

(8)

8 comportare l‟insorgenza di seri dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare come un‟entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate nelle note esplicative al bilancio.

Inoltre, se il bilancio non è redatto nell‟ottica di funzionamento, gli amministratori dovranno segnalare sia le ragioni hanno spinto a non considerare l‟impresa in funzionamento sia i criteri contabili in base ai quali il bilancio è stato redatto.

Per quanto riguarda la valutazione del presupposto dell‟impresa in funzionamento, lo Ias 1 specifica, al paragrafo 24, che la stessa debba avvenire sulla base di tutte le informazioni disponibili per il prevedibile futuro, che dovrebbe essere (ma non limitarsi) di almeno dodici mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio (indipendentemente dalla sua approvazione).

Il grado e la profondità delle analisi, per assicurarsi che il test sia superato, dipendono (ovviamente) dalle specifiche circostanze di ciascun caso.

Il suddetto Principio contabile internazionale, richiede che la direzione aziendale, prima di ritenere che sussista tale presupposto, potrà aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori, tra i quali:

-la redditività attuale ed attesa;

-la liquidità esistente e prevista:

-i vincoli relativi ai piani di rimborso dei debiti;

-le potenziali fonti di finanziamento alternative ecc…

Lo Ias 1 evidenzia, nello stesso paragrafo, che quando una società ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza la necessità di ricorrere a dettagliate analisi.

Relativamente a quest‟ultimo punto, il documento di Banca

d‟Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 Febbraio 2009, intitolato “informazioni da

fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi

finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle

incertezze nell‟utilizzo di stime”, precisa che: tale approccio può non essere

più valido nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria.

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9 Problematiche inerenti i rischi di liquidità e di credito possono creare nuove incertezze o acuire quelle esistenti. Tale situazione richiede una maggior attenzione che nel passato nel valutare il presupposto della continuità aziendale

7

.

1.3 I DOCUMENT DI CONSOB E CONSOB/BANCA D‟ITALIA/ISVAP DEL 6 FEBBRAIO 2009

Relativamente al presupposto del Going concern, si sono espresse, nell‟anno 2009, sia Consob che Banca d‟Italia/Consob/Isvap attraverso due distinti documenti emessi in data 6 febbraio 2009, aventi ad oggetto: “le informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale”e “le procedure di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale”.

Tali interventi sono il frutto delle difficili condizioni economiche e di mercato , prodotte dalla grave crisi finanziaria ed economica, che hanno acquisito particolare rilievo nell‟elaborazione delle relazioni finanziarie a partire dall‟esercizio chiuso alla data del 31/12/2008.

Il peculiare contesto economico e finanziario, cui si trovano attualmente ad operare le imprese, impone ai componenti degli organi di Amministrazione, controllo e ai dirigenti preposti, un‟attenta riflessione sull‟informativa che dovrà essere resa nei documenti da essi redatti.

In particolare, con tali documenti, le Autorità richiamano l‟attenzione dei soggetti che partecipano al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie e di revisione, affinché mettano in luce, in maniera chiara completa e trasparente i diversi rischi che oggi le Società si trovano a fronteggiare e le incertezze cui esse possano andare incontro nello svolgimento della gestione.

Quindi,l‟obiettivo di tali interventi è quello di garantire un‟adeguata informativa e un adeguato controllo sulla stessa, in modo che siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le

7 Si veda Documento Banca d‟Italia/Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009, pag.5 (www.Consob.it)

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10 scelte operative e strategiche formulate e gli interventi correttivi attuati per adottare la strategia dell‟impresa al mutato contesto di riferimento.

Tutto questo a tutela degli utilizzatori dell‟informazione finanziaria

Il primo monitoraggio della continuità aziendale

8

spetta agli Amministratori.

I loro obblighi derivano direttamente da quanto previsto dall‟art 2428 del codice civile che richiede che nella Relazione sulla gestione gli Amministratori forniscano una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta.

In un contesto di crisi economica, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato deve essere frutto di un percorso di analisi attento.

Per questo motivo, potrebbe anche verificarsi il caso che gli Amministratori ritengano ancora esistere il presupposto del going concern, nonostante l‟esistenza di rilevanti incertezze tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell‟impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale.

Tutto questo deve trovare apposito spazio e informativa nel bilancio.

Con il documento n.2 del 6 febbraio 2009 emesso da Banca d‟Italia/Consob/Isvap, viene indicato, tra l‟altro, quali devono essere le informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie (dove, nel suddetto documento, per relazioni finanziarie sono intesi i bilanci annuali e le relazioni semestrali).

Tale comunicazione

9

non introduce ulteriori obblighi ma si limita a richiamare tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.

In tal senso, nella premessa del suddetto documento viene precisato che : le autorità ritengono che la normativa in tema di bilancio e le previsioni contenute nei principi contabili internazionali siano adeguate per una efficace

8 Si veda Documento Banca d‟Italia/Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009, pag.5 (www.Consob.it)

9 Italia Oggi 7 del 9 marzo 2009 pag. 6 “Revisori al giudizio di coerenza”

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11 risposta alle esigenze d‟informazione del mercato. Il loro puntuale e pieno rispetto appare pertanto essenziale nell‟attuale contesto.

Il documento dei tre enti consiglia che, al fine di migliorare la chiarezza delle informazioni finanziarie, le informazioni relative alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale debbano essere fornite in un‟unica sezione , preferibilmente in quella riguardante le politiche contabili.

Nel caso in cui questo non fosse possibile, dovrebbero essere effettuati opportuni rimandi alle parti del documento contabile in cui sono fornite tali informazioni.

Diversamente, gli amministratori , prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale, potranno ricorrere ad un ampio insieme di fattori quali: la redditività attuale e prospettica, il programma di restituzione dei finanziamenti esterni, i piani di rifinanziamento delle fonti in scadenza.

Nel paragrafo del documento, intitolato “informativa da rendere sulle valutazioni in ordine al presupposto della continuità aziendale”, sono individuate tre situazioni tipo che gli Amministratori potrebbero trovarsi di fronte e propone delle linee guida relativamente ai contenuti da rafforzare in queste circostanza:

1° scenario: gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale.

Se sono state riscontrate delle incertezze che non risultano essere significative e che non generano dubbi sulla continuità aziendale, queste andranno descritte nella Relazione sulla gestione unitamente agli eventi e circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerarle superabili e a ritenere raggiunto il presupposto della continuità aziendale.

Un esempio, in tal senso, può essere rappresentato da una società che presenta una modesta esposizione alle incertezze relative al contesto di riferimento, tale comunque da non far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Tale informazione è generalmente fornita nella Relazione della gestione.

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12 2° scenario: gli amministratori , nonostante che abbiano identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, considerano, comunque, appropriato l‟utilizzo di tale presupposto per redigere il bilancio. In questo caso, il documento n.2 sottolinea la necessità di indicare esplicitamente, nelle note al bilancio, le incertezze che possono determinare dubbi sulla continuità. Inoltre, dovranno essere scritte in maniera adeguata l‟origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere il bilancio in base a tale presupposto. Infatti, occorrerà indicare quali sono le iniziative che l‟impresa intende intraprendere al fine di fronteggiare gli effetti di tali incertezze, come ad esempio: piani di ristrutturazione del debito, riduzione dei costi, vendita di asset cc…

3° scenario: Gli Amministratori considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e, quindi, non ritengono appropriato redigere il bilancio con il presupposto della continuità aziendale. In questo caso occorrerà descrivere, in modo puntuale, le motivazioni sottostanti a tale decisione e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto di continuità.

La direzione, in ogni caso, ha la responsabilità di tale valutazione anche nel caso in cui il quadro normativo sull‟informazione finanziaria applicabile non preveda in modo esplicito presupposto della continuità aziendale questo adempimento .

Sulla continuità aziendale

10

si è espressa anche la Consob con la raccomandazione n. Dem/9012559del 6 febbraio 2009.

Infatti, tenuto conto dell‟attuale contesto economico-finanziario e della estrema rilevanza , per l‟attività di revisione dei bilanci, delle problematiche legate alla valutazione di tale presupposto, la Consob con la suddetta circolare ha effettuato alcuni richiami di attenzione alle società di revisione iscritte all‟albo speciale.

10 Si veda la “premessa” del Documento Banca d‟Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 2009

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13 Però, tali richiami possono essere presi in giusta considerazione anche dai revisori delle società non quotate (sindaci revisori o revisori esterni) chiamati ad emettere un giudizio, secondo quanto previsto dall‟art.2409-ter del cc (funzioni di controllo contabile), anche sui bilanci delle società minori.

Con la predetta comunicazione, la Consob non ha voluto introdurre ulteriori obblighi rispetto a quelli contenuti nel principio di revisione n°570 “ sulla continuità aziendale” (che disciplina l‟attività del revisore della valutazione dell‟adeguatezza dell‟utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione) ma ha voluto fornire, al revisore, delle linee guida sulla corretta applicazione del principio della continuità aziendale nella valutazione dei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2008.

Infatti, Consob, nella premessa a tale documento, evidenzia che diversi organismi, sia a livelli nazionale che internazionale, hanno riscontrato l‟esigenza di comunicare ai Revisori segnali di attenzione in presenza dell‟attuale contesto economico e delle connesse problematiche di continuità aziendale.

In particolare, il documento IAASB , emesso il 20 gennaio 2009 (auditing consideration in respect of going concern) e richiamato dalla Consob, evidenzia che nell‟attuale contesto di crisi economica i dubbi più significativi circa la continuità aziendale si rilevano in presenza di:

Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso ; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine ;

indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

perdita dei mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di

legge.

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14 Infatti, l‟attuale crisi economica e finanziaria può comportare, per diverse imprese, difficoltà nel reperire nuove risorse finanziarie nonché nel rispetto delle condizioni contrattuali dei debiti attualmente in essere.

Tutto questo potrebbe avere un effetto negativo sulla continuità aziendale.

1.3.1 Il razionamento del credito: effetti sulla continuità aziendale

I tumulti del mercato finanziario, registrati nel corso del 2007 e del 2008, hanno condotto ad una delle più severe crisi finanziarie dalla Grande Depressione

11

.

La crisi che inizialmente sembrava riguardare soltanto gli Stati Uniti, in ragione delle vicende relative ai mutui sub-prime, si è poi diffusa a livello internazionale generando una globale recessione, creando dubbi sulla solidità del sistema finanziario europeo e determinando anche una crisi economica.

In particolare, si è diffuso il timore dell‟emergere di scenari di credit crunch ovvero di una restrizione dell‟offerta di credito al settore produttivo.

Tale concetto è stato utilizzato per descrivere una varietà di fenomeni di razionamento del credito, collegati a restrizioni creditizie o all‟esistenza di vincoli finanziari.

La recente crisi finanziaria ha generato, per le imprese, due diversi effetti aventi segno opposto

12

.

Da un lato ha fatto nascere l‟esigenza di ridurre i costi per far fronte alla contrazione della domanda dovuta alla minor disponibilità di reddito da parte dei consumatori.

Dall‟altro lato ha determinato un inadeguato supporto finanziario che le banche, nell‟attuale crisi, non sono più disposte a concedere alle imprese.

D‟altra parte, la crisi finanziaria ha colpito anche le banche stesse e, conseguentemente, la scarsa liquidità del sistema finanziario ha coinvolto

11 Italia Oggi 16 febbraio 2009 pag.24 “Continuità aziendale sotto la lente”.

12 G.Gucciola.Crisi economica e governante d’impresa, quali sviluppi?in www.agendaliberale.it.

(15)

15 tutto il mercato imprenditoriale, razionando il credito.

Infatti, le vicende del settore finanziario, con i fallimenti di diverse banche d‟affari ed i necessari piani di salvataggio, hanno trasmesso una sensazione di scarsa trasparenza e di inadeguati meccanismi di governance dei grandi operatori del settore.

Questa sfiducia, nel corretto funzionamento del mercato, ha generato una richiesta di nuovi e più restrittivi obblighi normativi.

La riduzione del credito è un fenomeno generalizzato che non solo penalizza le imprese inefficienti ma anche quelle sane che sono “bancodipendenti”.

In particolare, in Italia, molte aziende soffrono di una sottocapitalizzazione congenita.

Però, in tempi di crisi, con significative contrazioni dei ricavi, anche le aziende con ingenti fonti di finanziamento interne possono trovarsi in difficoltà.

Infatti, la crisi, che inizialmente ha avuto natura finanziaria e successivamente si è propagata anche all‟economia reale delle imprese, è stata accentuata dalla restrizione creditizia fino al punto di costringere le aziende più deboli a chiudere ed a rallentare la ripresa.

Un‟impresa può essere considerata “razionata in senso debole o in senso forte”.

Si considera “razionata in senso debole” quando il mancato ottenimento del finanziamento dipende da un rifiuto dell‟impresa stessa ad accettare l‟aggravio delle condizioni proposte dall‟istituzione finanziaria.

Invece, si parla di “razionamento in senso forte “quando un‟impresa ottiene un rifiuto esplicito da parte dell‟istituzione finanziaria a cui si è rivolta, nonostante sia disposta a sopportare un aggravio delle condizioni generali di affidamento.

Più penalizzate, relativamente all‟accesso al credito, sono risultate le PMI e le

imprese detentrici di immobilizzazioni finanziarie..

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16 Le difficoltà, per imprese che detengono titoli oppure impianti o macchinari, di reperire risorse finanziarie dal settore bancario ,scaturiscano dalla modalità di valutazione di questi asset.

Infatti, i Principi contabili internazionali, nell‟ottica di stabilire “la verità sui bilanci” solitamente impongono quale metodo di valutazione degli asset societari,( siano essi materiali o finanziari), quello del fair value

13

. Tale metodo consente di rilevare il valore di mercato dell‟asset stesso , in un determinato momento.

Questo principio di valutazione diventa scomodo in una situazione di crisi economica.

Infatti, in tale situazione, i prezzi di azioni, obbligazioni e derivati tendono a diminuire, così come, in un periodo caratterizzato dalla diminuzione d‟investimenti, i prezzi di impianti e macchinari possono risultare inferiori rispetto ad altri periodi.

Quindi, le imprese , che detengono queste tipologie d‟ immobilizzazioni sono costrette, in questo contesto, ad effettuare svalutazioni degli stessi impattando negativamente sui rispettivi bilanci, peggiorando ancor di più la rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale.

Invece,le difficoltà d‟accesso delle PMI derivano, soprattutto, dal fatto che hanno maggior difficoltà a certificare e trasmettere informazioni alla banca.

Conseguentemente, in questo scenario, alcune PMI non nasceranno, altre falliranno perché gli verrà negato il credito in situazione d‟illiquidità (che sfocerà in insolvenza) ed altre lavoreranno al di sotto delle loro potenzialità.

Tale situazione

14

ha creato enormi difficoltà agli operatori bisognosi di liquidità , determinando un peggioramento della loro situazione finanziaria che potrebbe compromettere il presupposto del going concern.

13 Gli IAS definiscono il fair value come il corrispettivo con il quale una attività potrebbe essere scambiate o una passività estinta in una libera transazione fra le parti consapevoli e indipendenti La circolare Tributaria n°37 del 28 settembre 2009 .

14 F.Bencini: La moratoria sul debito per le PMI alla prova della continuità aziendale. Contabilità Finanza e Controllo. Ottobre2009

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17 I fattori principali che hanno provocato tensioni ormai “imprevedibili” nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi peggiorata dal tendenziale allungamento dei tempi medi d‟incasso dei crediti, sono principalmente riconducibili a:

1)la consistente contrazione del Pil:

2)l‟andamento sfavorevole del ciclo economico;

3)la tendenziale riduzione dei volumi di attività della maggior parte delle imprese appartenenti ai diversi ambiti economici.

In questo quadro generale di riferimento , le PMI che hanno effettuato investimenti negli ultimi anni , sono le più penalizzate.

Infatti, tali imprese si sono trovate più in difficoltà, rispetto a quelle di maggiori dimensioni, nel rispettare le scadenze contrattuali di rimborso dei prestiti bancari precedentemente stipulati con le banche, a medio/lungo termine.

Pertanto, in un contesto economico particolarmente depresso a seguito della crisi, si è spesso levata la richiesta di un intervento sul fronte della finanza delle imprese.

Per ovviare a questa situazione, in data 3 Agosto 2009, il Ministro dell‟Economia e delle Finanze ha siglato l‟Avviso Comune tra l‟ABI e le altre associazioni dell‟Osservatorio banche-imprese (tra le quali: Confindustria, Casartigiani, Confcommercio ecc..) avente ad oggetto la” moratoria sul debito

“delle imprese nei confronti delle banche”.

L‟accordo

15

è diretto alle PMI che non hanno più di 250 dipendenti ed un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro o un attivo di bilancio non superiore ad Euro 43 milioni.

La moratoria comporta :

- la sospensione del pagamento per 12 mesi, della quota capitale delle rate di mutuo e della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare:

- la sospensione del pagamento, per 6 mesi, della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing mobiliare;

15 ItaliaOggi 7 del 23novembre 2009 pag.6

(18)

18 - l‟allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

Le imprese per poter accedere alla moratoria devono dimostrare di avere

“adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale”, nonostante le temporanee difficoltà dovute all‟attuale congiuntura negativa.

La continuità, quindi, deve essere valutata con prudenza guardando ai progetti delle imprese ed a ciò che intendono fare con il risparmio relativo alla moratoria.

Infatti, il provvedimento consente solo di spostare in avanti il problema finanziario del pagamento delle rate. Questo permette alle imprese, che non vivono una situazione già compromessa, di “prendere ossigeno” e/o addirittura ristrutturare e consolidare la struttura finanziaria, ma sempre nell‟ottica di una continuità aziendale basata sul business.

L‟esigenza di mostrare la continuità aziendale impone però la redazione del Business Plan

16

, poiché l‟orizzonte temporale da analizzare non può essere di un solo anno.

Il Business Plan deve rispettare tre principi fondamentali: la coerenza, l‟affidabilità e la sostenibilità.

La coerenza deve riguardare il piano strategico, il piano operativo ed i risultati economico-finanziari.

L‟affidabilità di un piano si riferisce ai risultati attesi: compatibili con le dinamiche competitive , confrontabili con i risultati storici e fondati su evidenze quanto più misurabili.

La sostenibilità riguarda, invece ,la relazione tra l‟attuazione della strategia ed il conseguimento dei risultati previsti, attraverso la capacità del progetto di sostenere le risorse per conseguire gli obiettivi strategici pianificati.

16 Un Business Plan (o piano di business, o progetto d‟impresa) è una rappresentazione degli obiettivi e del modello di business di un‟attività d‟impresa. Viene utilizzato sia per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o investitori

(19)

19 1.4 LA REDAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO IN PRESENZA DI DUBBI SULLA CONTINUITA‟ AZIENDALE potresti mettere un po‟ di bibliografia aziendale su crisi e risanamento aziendale

Nell‟ottica della continuità aziendale, assume una rilevante importanza l‟elaborazione dei piani di risanamento di un‟impresa in crisi.

Infatti, con il processo di risanamento, l‟obiettivo principale ricercato è il mantenimento in efficienza del sistema aziendale finalizzato alla sua continuazione nel tempo

17

.

Il risanamento si ottiene attraverso una ristrutturazione

18

complessiva dell‟azienda e gli interventi sono diversi a seconda delle cause che hanno generato la crisi.

Nella prospettiva del going concern, il mantenimento in vita dei complessi produttivi richiede diverse valutazioni in ordine alle modalità di proseguimento dell‟azienda, tenuto conto anche delle scelte inerenti il mantenimento o meno dell‟assetto proprietario esistente.

Tutto questo può essere realizzato principalmente attraverso:

-l‟elaborazione di un piano di risanamento e/o ristrutturazione indirizzato al superamento delle cause della crisi, in vista di un ritorno all‟equilibrio economico e finanziario ed al rilancio dell‟impresa;

-la continuazione dell‟attività aziendale, anche mediante la cessione delle attività o di parte di esse, nelle varie forme previste (ad esempio con la

17 M.Pollio: Gli accordi per gestire la crisi d‟impresa. Gruppo Euroconfere SpA, 2009

18 Il concetto di ristrutturazione è di derivazione aziendalistica e non trova uno specifico istituto giuridico che lo rappresenti esaurientemente. Ciò in quanto la ristrutturazione ha una portata più vasta rispetto ai singoli fenomeni che il diritto societario espressamente considera, e concerne non solo la società in quanto tale, ovvero le modificazioni strutturali inerenti al sistema delle partecipazioni, alla distribuzione dei poteri all‟interno delle società, all‟utilizzo di nuovi strumenti di organizzazione, bensì anche fenomeni inerenti la composizione del patrimonio, la dimensione aziendale, il tipo di attività economica esercitata, in sostanza, tutti quei fenomeni che determinano un cambiamento di carattere straordinario che va a incidere sullo svolgimento normale dell‟attività. Giuridicamente, il fenomeno della ristrutturazione non ha rilevanza unitaria, ma si cala nei rispettivi ambiti di applicazione in materia di società. L‟unico accostamento che è possibile trarre dal diritto positivo è quello relativo al raggruppamento al‟interno del Capo VIII del Titolo V, Libro V del codice civile, di istituti quali la trasformazione, la scissione e la fusione di società, istituti che sono stati definiti “fenomeni estremi” nell‟ambito delle modificazioni dell‟atto costitutivo”. Cfr. G:MARASCA, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. Colombo e G. Portale, Torino, 1993, p 23.

(20)

20 costituzione di new.co, oppure tramite conferimenti e/o cessioni di rami aziendali ecc…).

Sempre nella prospettiva della salvaguardia dell‟attività d‟impresa, possono comunque essere previste dismissioni parziali di cespiti aziendali non più strategici per un‟economica prosecuzione dell‟attività.

Quindi, nell‟ambito di una complessiva riorganizzazione e pianificazione aziendale, risulta ragionevole prevedere anche un piano di liquidazione per il realizzo (in blocco o in singoli lotti) di quei beni che hanno perso la loro utilità e funzione economica all‟interno dell‟azienda.

Pertanto, la ristrutturazione programmata mira essenzialmente a privilegiare la continuità aziendale, a proteggere l‟azienda e tutti gli stakeholders, introducendo un percorso di ripresa dell‟equilibrio economico e finanziario.

In particolare, un piano di risanamento è un documento nel quale viene disegnata la strategia, da parte del management, per giungere al ritorno al valore dell‟impresa in crisi, ovvero al riequilibrio della situazione economica,patrimoniale e finanziaria dell‟impresa.

Non esistono disposizioni legislative che ne disciplinano forma e contenuto.

Si tratta di un documento aziendalistico che la scienza aziendalistica e la prassi hanno diversamente qualificato e descritto.

Quindi, per la sua redazione, occorre rifarsi alle linee guida predisposte dalla prassi in tema, principalmente, del business plan

19

.

Il Business Plan

20

costituisce uno strumento di pianificazione flessibile e versatile, dato che è utilizzabile sia in funzione di operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, scissioni,ecc..) sia nelle situazioni di crisi aziendale Infatti, il piano di risanamento è un business plan della crisi, che sviluppa gli scenari ed i risultati prospettici del percorso di risanamento nell‟arco temporale ritenuto necessario per raggiungere l‟obiettivo.

19 In tema, cfr. CNDCEC-Assonime-Università degli studi di Firenze, il finanziamento delle imprese in crisi-Linee guida (bozza del maggio 2008), in .www.cndec.it

20 Crf. Principi di redazione del Business Plan, approvati da CNDCEC, Fondazione ARISTEIA

(21)

21 Per quanto riguarda il suo contenuto, le modalità di attuazione del risanamento sono molteplici.

Gli interventi posti in essere, possono essere raggruppati in interventi interni ed esterni.

A titolo esemplificativo, appartengono agli interventi esterni:

-La ricapitalizzazione della Società mediante apporto di conferimenti ;

-Conversione di di crediti in Capitale di rischio, mediante accordi di definizione e stralcio;

-remissione totale o parziale dei debiti, mediante accordi di definizione e stralcio:

-rinegoziazione delle condizioni di finanziamento in essere, in particolare ridefinizione dei tassi d‟interesse applicati;

- erogazione di nuova finanza;

-riposizionamento dei debiti a breve in debiti a medio/lungo termine mediante consolidamento del debito.

Appartengono agli interventi interni:

-cessione di beni strumentali non strategici;

- scelte imprenditoriali volte all‟aumento dell‟efficienza della struttura produttiva: riduzione dei costi, aumento dei margini di redditività ecc

Quindi, il piano di risanamento espone gli interventi interni ed esterni necessari ad attuare il turnround, sviluppando il percorso ed il contenuto degli interventi.

Naturalmente, la variabili di risanamento sono molteplici.

Per questo motivo, il piano deve descrivere anche le possibili alternative che si dovessero rendere necessarie in presenza di complicazioni o situazioni avverse agli interventi programmati.

Infine, il piano deve permettere che gli interventi siano adeguatamente posti in essere in conformità alla programmazione, determinando i risultati attesi.

Pertanto, si rende necessaria anche la descrizione degli strumenti di controllo

intermedi e finali per l‟attuazione del piano.

(22)

22 Il buon esito di un programma di ristrutturazione finanziaria e di risanamento richiede un‟adeguata pianificazione degli interventi che si ritengono necessari per il superamento della crisi d‟impresa.

Una corretta pianificazione segue un iter logico e procedurale che si riflette sia nella struttura che nella costruzione del piano. Tale pianificazione può essere schematizzata in

:

1)Pianificazione vera e propria:cioè identificazione della strategia e delle azioni da intraprendere;

2)Indicazione delle intenzioni strategiche. Esse raffigurano l‟insieme delle azioni che la Società andrà a porre in essere al fine di creare valore e raggiungere l‟equilibrio dell‟impresa nel suo complesso.

Dato che le azioni da porre in essere sono in continua mutazione, in funzione degli effettivi risultati conseguiti, degli scenari di mercato e competitivi che si vengono a presentare, degli eventuali errori commessi nelle. previsioni e/o nonché degli eventi imprevisti, nella realizzazione del piano, il piano andrà costantemente analizzato nella sua realizzazione ed esecuzione attraverso un sistematico controllo di gestione.

3)Action Plan. In linea generale, esso ha la funzione di dare concretezza alle intenzioni strategiche assunte, individuando le attività e le iniziative da intraprendere per realizzare il progetto di risanamento, oltre a specificare le tempistiche ed i relativi responsabili.

4)I dati prospettici. Il piano deve essere corredato dall‟insieme di prospetti economici, patrimoniali e finanziari che sono stati costruiti sulla base delle ipotesi e previsioni formulate in funzione delle scelte strategiche effettuate e dell‟action plan elaborato.

Le ipotesi relative ai principali dati previsionali per la costruzione di un piano di risanamento, con particolare riguardo al piano industriale, riguardano soprattutto:

le più significative grandezze macroeconomiche (tasso inflazione, tassi d‟interesse, tassi di cambio ecc…);

lo sviluppo dei ricavi (ad esempio, ipotesi di crescita del fatturato);

(23)

23 i costi diretti, i costi indiretti, gli oneri finanziari e gli aspetti fiscali;

l‟evoluzione delle struttura finanziaria;

la copertura del fabbisogno finanziario determinato dalla realizzazione delle azioni programmate.

I principali fattori di successo del piano di risanamento sono riconducibili essenzialmente: all‟arco temporale di riferimento del piano, all‟identificazione delle più adeguata struttura e sistema di governante, all‟attenta formulazione delle ipotesi a base del piano (c.d. assumptions).

L‟arco temporale rappresenta il lasso di tempo entro il quale l‟impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario. Tale periodo che non deve superare i tre/cinque anni

21

è ritenuto, dalla prassi aziendale, sufficiente per poter verificare gli effetti economico-finanziari relativi agli interventi strutturali programmati.

Per quanto riguarda l‟adeguatezza del modello di governance, in essere al momento della manifestazione della crisi, potrebbe essere visto con favore l‟affidamento della gestione ad un “management team” composto sia da figure professionali già interne all‟azienda, sia da figure professionali esterne con specifiche competenze per intervenire sui fattori determinanti la crisi.

Infine, le c.d. assumptions (ipotesi assunte) rappresentano una delle fasi più importanti ai fini dell‟elaborazione dei prospetti economici e finanziari.

Infatti, le previsioni economico-finanziarie assumono valenza solo se vengono esplicati analiticamente i presupposti a base delle stesse ed il valore delle stime formulate scaturisce dalla fondatezza delle ipotesi assunte.

Relativamente alla sua struttura, il piano si compone di una parte descrittiva e di una quantitativa.

La sezione descrittiva riporta la dettagliata ed organica rappresentazione di quelli che sono i presupposti, il quadro di riferimento ed il contesto in cui opera l‟azienda, i prodotti ed i processi produttivi, la struttura societaria, le

21 La continuità aziendale in periodo di crisi. Bilancio, vigilanza e controlli. Seminario di specializzazione. Marzo 2009

(24)

24 iniziative intraprese e quelle da realizzare, le ipotesi a base delle proiezioni, le strategie e gli sviluppi procedurali della pianificazione ecc…

La sezione quantitativa si compone di più documenti complementari tra loro:

1)Il piano industriale: è il prospetto nel quale vengono definite, quantificandole, le varie ipotesi di riposizionamento strategico dell‟impresa sul mercato e le relative condizioni di realizzabilità. Questo al fine di ottenere la razionalizzazione dell‟impresa, creare liquidità e soprattutto aumentare la percezione di valore dell‟impresa presso i terzi, riprendendo o mantenendo la fiducia degli stakeholders ed in particolare dei finanziatori.

In esso occorre specificare, anche sotto il profilo temporale, sia il fabbisogno monetario per l‟attuazione delle strategie sia l‟andamento dei flussi di cassa che si ritiene possano derivare dalla gestione.

Queste valutazioni consentono di analizzare la necessaria rimodulazione del costo e delle condizioni di rimborso dei debiti

22

;

2)Il Piano Finanziario: ha ad oggetto la ristrutturazione finanziaria dell‟impresa e, quindi, l‟assetto della sua struttura finanziaria con l‟obiettivo di rendere credibile, nel breve periodo, la sopravvivenza, e nel medio/lungo periodo, il definitivo rilancio dell‟impresa in crisi attraverso la creazione di nuovo valore economico;

3)Le proiezioni economico-finanziarie: costituiscono la parte conclusiva del piano e quantificano le possibili conseguenze economiche e finanziarie del programma di risanamento formulato.

Tali proiezioni si presentano attraverso:

un bilancio, costituito da conto economico e stato patrimoniale previsionale.

Questo prospetto consente di verificare il raggiungimento di risultati economici positivi, la fattibilità del programma nell‟arco temporale ritenuto congruo (solitamente 3-5 anni);

un rendiconto finanziario, che rappresenta la proiezione dei flussi finanziari, ossia la variazione della liquidità, dei crediti e debiti a breve scadenza;

22 G.Bertoli: Crisi d’impresa, ristrutturazione e ritorno al valore, Milano,2000, p.205.

(25)

25 un prospetto dei flussi di cassa , il quale attraverso un costante e periodico confronto con le risorse disponibili fornisce un importante indicatore, nel breve periodo, del fabbisogno di liquidità.

La credibilità del piano dipende: dai presupposti presi a base del piano, da chi ha predisposto il piano (advisor)

23

e da chi lo ha attestato.

La credibilità si basa principalmente sulla concretezza del piano stesso.

Pertanto, i risultati che si vogliono raggiungere col piano non devono essere irrealistici.

Infatti, obiettivi troppo ambiziosi e non realizzabili , relativi ad un‟impresa in crisi, potrebbero determinare il suo fallimento anziché il suo risanamento.

La ragionevolezza del piano, poi, deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall‟art.28 lettere a) e b) ai sensi dell‟art.2501 bis, quarto comma del codice civile.

Con l‟attestazione ex art.67 3°comma lettera d) della Legge fallimentare del piano di risanamento, l‟esperto è chiamato ad esprimere un giudizio sulla possibilità che il piano possa essere attuato con successo, tenendo conto: dei possibili futuri scenari di mercato, dell‟arco temporale nel quale si snoda il piano, dell‟idoneità dello stesso a consentire il risanamento dell‟esposizione debitoria dell‟impresa assicurando al tempo stesso il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

L‟esperto, infatti, nell‟attestare la ragionevolezza, garantisce indirettamente anche l‟attendibilità del piano e , quindi, la sua idoneità a perseguire il riequilibrio dell‟esposizione debitoria.

In questa prospettiva, l‟attestazione del professionista dovrebbe rappresentare una garanzia per i terzi e , in particolare, per i creditori.

23 La figura dell‟Advisor (letteralmente:consulente) ha, negli ultimi anni, assunto un ruolo sempre più importante nel contesto economico soprattutto per la sua quasi immancabile presenza nelle operazioni di finanza straordinaria che coinvolgono società quotate e non.

(26)

26 Tale garanzia può essere esperita, dai suddetti soggetti, azionando la tutela risarcitoria in sede civile e, anche in ambito penale, laddove siano ravvisabili i reati della falsa attestazione/certificazione.

1.5 Il venir meno del postulato del going concern: Il Principio contabile nazionale OIC 5

La riforma del diritto societario, posta in essere con il D.Lgs. n.6/2003, ha introdotto nel codice civile una disciplina relativa alla liquidazione volontaria delle Società di capitali, che riguarda anche i bilanci di liquidazione.

Si tratta di una disciplina

24

, dotata di un‟organicità e completezza prima sconosciuta al codice civile del 1942, il quale si limitava a rinviare alle poche e disorganiche disposizioni, dettate in tema di Società di persone (ed in particolare, di società semplice).

Il principio di maggior importanza, introdotto dalla nuova disciplina e contenuto nelle disposizioni dall‟art.2484 al 2496 del codice civile, è che i criteri di redazione dei bilanci intermedi o annuali di liquidazione (ed in particolare i criteri di valutazione delle attività e passività e di determinazione del risultato economico) sono ben diversi da quelli previsti per il bilancio ordinario d‟esercizio.

Si tratta di un principio che la dottrina prevalente aveva già affermato già da tempo e che era implicito nel venir meno, nella fase di liquidazione, della validità del postulato del going concern previsto dall‟art-2423-bis, 1°comma, n,1 del codice civile.

I documenti contabili

25

da predisporre nella fase di liquidazione ed il loro contenuto, formano oggetto del principio contabile italiano OIC 5 intitolato

“Bilanci di Liquidazione” che è stato approvato in data 6 maggio 2008 dal consiglio di gestione dell‟OIC.

24 Oic 5 – bilanci di liquidazione su www.fisco e tasse,it

(27)

27 Nel panorama dei principi contabili nazionali ed internazionali dello IASB, non vi è alcun altro documento che indichi i principi ed i criteri di redazione dei bilanci ed altri documenti contabili delle imprese in liquidazione.

Lo scopo del principio contabile OIC 5 è quello di individuare il tipo e le caratteristiche dei bilanci ed altri documenti contabili previsti dalle disposizioni contenute nel codice civile e di stabilire quali siano i loro criteri di redazione.

Si tratta dei documenti contabili: rendiconto della gestione degli Amministratori; situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società; bilanci intermedi o annuali di liquidazione e loro allegati;

bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.

Il principio contabile in oggetto, al paragrafo 2.3 individua il momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione.

Tale momento, che comporta la trasformazione

26

economica del capitale investito nell‟impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati alla monetizzazione, coincide con la data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese.

Infatti, da tale data ha inizio la gestione di liquidazione.

In particolare, nel paragrafo 2.3 viene precisato che il postulato del going concern, nell‟accezione prevista dal Framework

27

dello IASB (paragrafo 23), viene meno, sicuramente nel momento in cui ha inizio la gestione di liquidazione ossia dal passaggio della gestione degli amministratori a quella dei liquidatori. Tutto questo, salvo che non venga disposta la continuazione dell‟attività dell‟impresa ai sensi dell‟art.2487 i°c., lettera c, anche se con una gestione di tipo conservativo e non dinamico.

25 “I bilanci di liquidazione secondo il nuovo principio oic5”. Seminario di specializzazione. Ottobre 2009

26 C.CARAMIELLO, L’azienda nella fase terminale, Cursi, Pisa, 1968, pp. 13 e ss. Il Maestro fa proprio il concetto di cessazione “in senso assoluto”, nel senso che interpreta la fase terminale quale termine della combinazione aziendale come entità di per se esistente escludendo dall‟ipotesi in questione la cessione e la trasformazione.

27 Il framework è un documento che definisce, per quanto riguarda i principi contabili internazionali, gli elementi minimi del bilancio. Non si tratta di un vero e proprio Principio Contabile, ma descrive le regole base su cui si sostiene la struttura teorica dei Principi contabili internazionali

(28)

28 Infatti, si tratta di un “esercizio provvisorio dell‟impresa per un periodo di tempo determinato in attesa della vendita in blocco dell‟azienda.

La cessazione dell‟attività ed il venir meno del presupposto della continuità aziendale, determinano l‟abbandono dei criteri d‟iscrizione e di valutazione di

“funzionamento”, delle poste iscritte in bilancio e l‟adozione dei criteri di liquidazione.

L „applicazione di quest‟ultimo criterio, comporta :

1) il venir meno della distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante.

Infatti, tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato;

2) il venir meno dell‟applicazione dei criteri prudenziali per la determinazione del risultato d‟esercizio. Inoltre, non sono più applicabili, salvo qualche eccezione, i principi generali indicati nell‟art.2423-bis del codice civile, primo fra tutti, il postulato del going concern;

3)la modifica dei criteri di rilevazione e correlazione dei costi e ricavi. In particolare, non si procederà più al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni .

Inoltre, il criterio di valutazione delle attività non sarà, come per il bilancio d‟esercizio, il costo storico ma il valore di realizzo per stralcio per i beni ed il valore di realizzo dei crediti (al netto degli oneri diretti di realizzo).

Infatti, l‟applicazione del costo storico, che in fase di liquidazione viene meno, è giustificata dall‟esigenza di determinare un utile (distribuibile tra i soci) interamente realizzato.

Il valore di realizzo netto potrà essere superiore o inferiore al costo storico.

Per le rimanenze di magazzino, solitamente ,il valore di realizzo per stralcio è inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale operatività dell‟impresa.

Per quanto riguarda le passività, il criterio di valutazione adottato è il valore di estinzione dei debiti che potrà essere maggiore o minore al valore nominale.

L‟OIC 5, nel paragrafo 7.2, prende anche in considerazione degli effetti del

venir meno del Going concern a prescindere dallo scioglimento e messa in

liquidazione della società.

(29)

29 Tale presupposto può venir meno in qualunque momento dell‟esercizio , senza che vi sia alcuna relazione con la messa in liquidazione della società.

Un elenco di eventi e circostanze che, singolarmente o complessivamente, possono far sorgere dubbi sulla permanenza e validità del postulato della continuità aziendale, è contenuto nel par.8 del principio di revisione 570 intitolato “Continuità Aziendale” raccomandato dalla Consob.

L‟elenco comprende i seguenti indicatori:

A) INDICATORI FINANZIARI:

- situazione di deficit patrimoniale o di CCN negativo

- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso

- indici economico finanziari negativi o in costante peggioramento - consistenti perdite d‟esercizio

- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi

- impossibilità di saldare i debiti e di incassare i crediti alla scadenza - difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants) - cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e

pagamento alla consegna

- incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

B) INDICATORI GESTIONALI

- dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci

- perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito

- perdita di mercati fondamentali, di franchising, diconcessioni o di fornitori importanti

- difficoltà nell‟organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali.

C) ALTRI INDICATORI

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali senza che siano stati presi gli opportuni provvedimenti da parte dell‟assemblea della Società

- Termine della durata statutaria senza previsioni di prolungamento

(30)

30 - Contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero portare

a condanne che l‟impresa non è in grado di sopportare

- Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all‟impresa Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell‟attività prevalente.

La presenza di alcuni di questi indicatori non è idonea a segnalare l‟esistenza attuale di una situazione d‟insolvenza o di crisi aziendale, nel significato attribuito a tali espressioni dalle disposizioni della legge fallimentare e non implica una cessione immediata o prossima dell‟attività produttiva.

Quindi, non tutti questi indicatori sono rilevanti al fine d‟individuare il momento in cui è necessario abbandonare i criteri di funzionamento nella redazione del bilancio d‟esercizio.

Infatti, a titolo esemplificativo, il fatto che un‟impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi, quali: la cessione dell‟attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l‟aumento di capitale; oppure, la presenza di cash flow negativo o di perdita operativa può essere controbilanciata dall‟impostazione di un piano industriale che faccia, in modo fondato, prevedere un prossimo risanamento della gestione ed un ritorno all‟equilibrio economico e finanziario.

Nel caso in cui si verifichi un evento interno o esterno all‟impresa che comporti la cessazione immediata dell‟attività produttiva, creando una

“disgregazione economica” del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto che si protrae fino alla data di formazione del progetto di bilancio, si potrà parlare di cessazione del postulato della continuità aziendale.

Quindi, in questo caso, gli Amministratori, in sede di redazione del bilancio di

quell‟esercizio, applicheranno i principi di liquidazione valutando il

patrimonio dell‟impresa con criteri diversi da quelli previsti dall‟art.2426 del

codice civile.

(31)

31 L‟abbandono dei criteri di funzionamento ed il passaggio a quelli di liquidazione dovrà essere illustrato e giustificato in modo esauriente nella nota integrativa.

Inoltre, in questo caso, venendosi a creare una causa d‟impossibilità di svolgimento dell‟attività che è analoga a quelle previste dall‟art.2484 1°comma n,2 e 3

28

, gli amministratori sono tenuti ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ex art.2484 ed a convocare al più presto l‟assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori. Poiché si tratta di una cessazione definitiva dell‟attività, il rendiconto sulla gestione sarà redatto con i criteri di liquidazione.

Invece, qualora si verifichi un evento interno od esterno all‟impresa che porti alla cessazione dell‟attività ma che consenta uno svolgimento ridotto dell‟attività, alla data di chiusura dell‟esercizio e l‟avvio di una successiva procedura liquidatoria, allora, in questo caso, non può parlarsi di cessazione di validità del postulato del going concern.

Infatti, alla data di formazione del progetto di bilancio, vi è ancora un‟impresa in normale funzionamento. Quindi, in questo caso non si potrà procedere alla redazione del bilancio con i criteri di liquidazione.

Per l‟applicazione di tali criteri, occorre che l‟elemento della cessazione dell‟‟attività produttiva o, almeno, quello della “significativa riduzione del livello della propria operatività” (secondo il Framework IASB, par.23) deve permanere fino alla data di formazione del progetto di bilancio e la cessazione deve essere tendenzialmente definitiva.

28 Si tratta delle ipotesi:2 ) “sopravvenuta impossibilità di conseguire l‟oggetto sociale”; 3) “impossibilità di funzionamento

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