IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. 2016 Comune di Segrate
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta da IMU – TARI – TASI.
TARI
San Marco S.p.A. ha inviato a tutti i contribuenti del Comune di Segrate l’invito di pagamento con il prospetto degli importi dovuti e con allegati i modelli di versamento F24 precompilati e utilizzabili direttamente per il pagamento (presso gli Uffici bancari e Postali) senza alcun addebito di commissioni.
Le tariffe sono state approvate dal Comune di Segrate con Delibera di C.C. n. 19 del 18/04/2016
Le scadenze di pagamento:
Rata Scadenza % ripartizione tributo
Unica 16 giugno 2016 100
Prima 31 maggio 2016 25
Seconda 01 agosto 2016 25
Terza 30 settembre 2016 25
Quarta 30 novembre 2016 25
TASI
Il comune di Segrate, con Delibera di C.C. n. 17 del 18/04/2016, ha confermato l’azzeramento delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2016
Aliquote e Modulistica I.M.U. 2016 Informativa sintetica
Il Comune di Segrate con Delibera di C.C. n. 16/2016 del 18/04/2016 ha approvato le aliquote per l’anno 2016.
ENTRO IL 16 GIUGNO L’ACCONTO IMU 2016.
San Marco presso i propri Uffici siti in Via Roma 9/C ha istituito il servizio gratuito di calcolo del tributo e di stampa del prospetto di conteggio e dei relativi modelli di pagamento F24
Nella tabella riassuntiva che segue sono indicate le aliquote detrazione che devono essere utilizzate per determinare la rata di giugno:
ALIQUOTE E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE VALIDE PER VERSAMENTO IN ACCONTO ALIQUOTA 4,00 ‰ ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE VERSAMENTO in ACCONTO
per le abitazioni di categorie A1/A8/A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)
DETRAZIONI Detrazione base € 200,00
Dal gennaio 2014 non esiste più la Maggior detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.
IMMOBILI DI CATEGORIA D ed AREE EDIFICABILI
ALIQUOTA 10,60 ‰ Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10 “Immobili produttivi strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014);
Terreni edificabili.
ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI
ALIQUOTA 9,50 ‰ Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze (garage non di pertinenza dell’abitazione principale, unità immobiliari locate ect.);
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A e relative pertinenze possedute da Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato (), a titolo di proprietà o usufrutto in Italia;
Terreni agricoli;
Tutte le fattispecie immobiliari non comprese nelle categorie precedenti.
L’imposta dovuta per i FABBRICATI accatastati nelle categorie A/B/C (abitazioni, box, cantine, tettoie e soffitte, uffici, scuole, negozi, magazzini e laboratori, etc) e per tutti i TERRENI sia EDIFICABILI che NON EDIFICABILI deve essere versata integralmente al Comune di Segrate.
L’imposta dovuta per il FABBRICATI accatastati nella categoria D (stabilimenti industriali, capannoni, alberghi, banche, palestre, etc.) deve essere versata in parte allo STATO ed in parte al Comune di Segrate.
I proprietari di Fabbricati accatastati nella categoria D dovranno quindi determinare l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota complessiva del 10,6 ‰ di cui:
imposta dovuta sulla base dell’aliquota 7,6 ‰ da versare interamente allo Stato
imposta dovuta con l’applicazione della maggiorazione d’aliquota comunale pari al 3 ‰ da versare interamente al Comune di Segrate.
CODICI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
TIPOLOGIA VERSAMENTO
CODICE TRIBUTO IMU
COMUNE
CODICE TRIBUTO IMU
STATO
CODICE COMUNE DI SEGRATE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 3912
I577
TERRENI AGRICOLI 3914
AREE FABBRICABILI 3916
ALTRI FABBRICATI 3918
FABBRICATI PRODUTTIVI CAT. D 3930 3925
Chi deve pagare l’Imposta:
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Il tributo si applica per il 2016 ai possessori di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Agevolazione comodati uso gratuito - Riduzione della base imponibile IMU del 50%
La Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
• il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
• il contratto di comodato deve essere registrato;
• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare l'agevolazione.
Il comodato è un contratto ad uso gratuito con cui il comodante consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile affinché se ne serva per un certo periodo di tempo. E' possibile applicare l'agevolazione dalla data della sottoscrizione del contratto che può avere sia forma verbale che scritta; affinché si possa applicare la riduzione IMU del 50 per cento il contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che nel caso di contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione può avvenire entro il primo marzo 2016 in considerazione del fatto che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui sussistono le condizioni previste, considerando come protratta per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
Agevolazione per le locazioni a canone concordato - Riduzione della base imponibile IMU del 25%
La legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).
Terreni agricoli
A decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993. Sono inoltre esenti dall’IMU indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola e i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Sono soggetti ad IMU tutti i terreni agricoli che non rientrano nelle categorie sopra elencate.
L'imposta municipale propria nel 2016 non si applica:
al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 201/2011 art. 13 (Decreto istitutivo dell’IMU);
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);
ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare abitativa, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9).
All’unità immobiliare principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6 E C/7) possedute da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (aliquota agevolata e/o assimilazione ad abitazione principale) (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9);
All’unità immobiliare principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6 E C/7) possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispetti paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia a condizione che le stesse non risultino locate o date in comodato d’uso gratuito (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
agli immobili di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., elencati in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica
ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9, fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 601/1973, fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli da 13 a 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, etc.);
a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (obbligo dichiarativo);
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994.
Tra gli altri adempimenti previsti, la legge stabilisce anche quello della presentazione della dichiarazione IMU.
Il termine per la presentazione è ad oggi fissato al 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui sono intervenute le variazioni.
COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO?
L’OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO dell’IMU 2016 dovuta alle scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue;
Ravvedimento “SPRINT” Ravvedimento “BREVE” Ravvedimento “INTERMEDIO” Ravvedimento “LUNGO”
dal 1° al 14° giorno di ritardo (17/6/2016-30/6/2016)
1/10 sanzione base art. 13 Dlgs 472/97
dal 15° giorno ed entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento
dal 31° giorno ed entro 90 gg. dalla scadenza del pagamento
Oltre i 90 giorni dalla scadenza del pagamento o della dichiarazione se dovuta
Sanzione incremento dello 0,1%
a giorno sino al raggiungimento del 1,4% (0,1%-0,2%- 0,3%...1,3%- 1,4%)
Sanzione 1,5% dell’imposta dovuta e non versata (pari a 1/10 del 15% nuova sanzione base)
Sanzione 1,66% dell’imposta dovuta e non versata (pari a 1/9 del 15%
nuova sanzione base)
Sanzion e
3,75% dell’imposta dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione intera)
Interessi 0,20% annuo (0,0005% al giorno) su imposta dovuta e non versata
moltiplicato per i gg. a partire dal 1°giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
Interessi 0,20% annuo (0,0005% al giorno) su imposta dovuta e non versata
moltiplicato per i gg.
a partire dal
1°giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
Interessi 0,20% annuo (0,0005% al giorno) su imposta dovuta e non versata
moltiplicato per i gg. a partire dal 1°giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
Interessi 0,20% annuo (0,0005% al giorno) su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i gg. a partire dal 1°giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
INFORMAZIONI E ASSISTENZA
San Marco S.p.A. - Comune di Segrate Gestione Entrate Comune di Segrate Via Roma 9/C – 20090 Segrate (MI)
Orari apertura al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Pomeriggio martedì e giovedì ore 14,30-17,00
tel. 02.26923026 fax 02.26950063
e-mail: [email protected] - [email protected]
Si precisa che il servizio è rivolto esclusivamente ai contribuenti soggetti passivi d'imposta per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Segrate