La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n° 10
Seduta del 21/01/2013 All. 1
OGGETTO: ACCOGLIENZA DI PROFUGHI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON PREFETTURA DI FIRENZE PER PROROGA GENNAIO E FEBBRAIO 2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 16.30, nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:
CRISTIANINI ALBERTO SINDACO Presente
GUARNIERI ANDREA VICESINDACO Presente
BELLINI GIOVANNI ASSESSORE Presente
FOSSI GIAMPIERO ASSESSORE Presente
FOSSI MARINELLA ASSESSORE Presente
LA PLACA FEDERICO ASSESSORE Presente
PAOLI ADRIANO ASSESSORE Presente
PECILE PAOLO ASSESSORE Presente
La seduta è presieduta dal Sig. CRISTIANINI ALBERTO, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario Supplente dott.ssa FANTOZZI VALENTINA, che viene incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra
indicato.
L
AG
IUNTAC
OMUNALEVista la seguente proposta di deliberazione del SETTORE 2 “SERVIZI ALLA PERSONA” di seguito riportata e relativa all’oggetto:
“-Premesso che a far data dal 12 Maggio 2011 l’Amministrazione comunale ha accolto sul proprio territorio 10 ragazzi nigeriani richiedenti asilo politico, collocati dalla Regione presso l’affittacamere di Via Roma 252;
-Per i primi mesi fino a Dicembre 2011 i ragazzi sono stati oggetto del progetto di accoglienza direttamente dagli uffici del Settore 2, con l’ausilio del settore protezione civile comunale;
-Dal Gennaio 2012 4 ragazzi, trasferiti presso la casa parrocchiale di San Mauro, casa per la quale il Comune aveva già attiva una convenzione, sono stati presi in carico dall’Associazione Misericordia; gli altri 6 sono stati presi in carico dall’Associazione Pubblica Assistenza .
- Tutte le spese sono state sostenute dal Comune di Signa con fondi e poi rimborsati dalla Prefettura di Firenze come soggetto attuatore incaricato dalla Regione Toscana;.
Vista la Delibera n. 157 del 07/07/2011 con la quale è approvata la convenzione sottoscritta in data 16/06/2011;
Preso atto che in sede di incontro nel mese di Novembre la Prefettura e la Regione hanno comunicato che:
1) l’aiuto ed il sostegno economico a carico dello stato cesserà al 31/12/2012;
2) le procedure attiviate da ciascun ragazzo per il riconoscimento del loro eventuale diritto di asilo politico andranno aventi con altri tempi e pertanto dovremo aspettare le risposte delle competenti commissioni territoriali;
3) è probabile una sanatoria a livello nazionale che riconosca a tutti i richiedenti un permesso umanitario per un anno, con conseguente rinuncia alla procedura di riconoscimento di asilo politico;
Vista la Determinazione di massima in data 12/11/2012 in merito agli indirizzi per la prosecuzione dell’accoglienza dei migranti dal 01/01/2013;
Visto l’incontro tenutosi in Prefettura il 21/12/2012 e la successiva bozza di convenzione pervenuta via email dalla Prefettura che regolamenta il piano di accoglienza fino al 28 Febbraio 2013 con rimborso da parte della Prefettura di euro 30/35 a persona pro capite compreso alloggio, secondo il dettaglio del testo conservato in atti;
Ritenuto di dover accogliere la proposta di convenzione da parte della Prefettura per garantire ancora per i mesi di Gennaio e Febbraio 2013 l’accoglienza delle 11 persone soggiornanti a Signa e richiedenti asilo politico, dando atto che la somma che sarà anticipata dal Comune, quantificata indicativamente in euro 17.332,00 sarà oggetto di rimborso da parte della Prefettura;
Si propone:
1) di approvare lo schema di convenzione sotto interamente trascritto dando atto che la
spesa presuntivamente oggetto di rimborso da parte della Prefettura di Firenze sarà di
euro 17.332,00
OGGETTO: PROROGA SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI OSPITATI NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA NORD AFRICA DI CUI ALL’OPCM 3933 DEL 13.4.2011.
Il Prefetto di Firenze ed il Comune di SIGNA
VISTO l’accordo quadro datato 4 aprile 2011, fra il Prefetto di Firenze – in qualità di Delegato del Ministro per la stipula dei patti in tema di sicurezza e per il soccorso pubblico tra Ministero dell’Interno e Regione – e il Presidente della Regione Toscana, avente ad oggetto l’accoglienza dei migranti provenienti dai paesi del Nord Africa;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l’accoglienza in favore dei migranti dal Nord Africa, ed in particolare l’articolo 7 dell’OPCM 3948 del 20 giugno 2011, commi 1 e 3, nella parte in cui prevedevano che i Soggetti Attuatori potessero stipulare contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati, garantendo servizi equivalenti a quelli previsti “con il Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.)” (articolo 7, comma 1, OPCM 3948 del 20.6.2011);
CONSIDERATO che nell’ambito dell’emergenza Nord Africa il Commissario Delegato – Capo del Dipartimento per la Protezione Civile ha individuato per la Toscana due distinti Soggetti Attuatori, presso l’Amministrazione regionale e presso la Prefettura di Firenze, incaricati rispettivamente di individuare le sedi ove attivare le strutture di accoglienza e di garantire l’erogazione dei servizi di accoglienza nei confronti degli aventi diritto;
RILEVATO che il modello di accoglienza di cui al richiamato accordo-quadro nell’ambito della Regione Toscana è stato preordinato ad assicurare, attraverso un modulo di accoglienza diffusa, una forte integrazione dei cittadini migranti con il territorio e che a tal fine il modello operativo indicato con il Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (SPRAR), è stato ritenuto più coerente con le finalità di accoglienza diffusa;
CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore presso la Prefettura di Firenze ha sottoscritto, in data 16/06/2011, apposita convenzione con l’Amministrazione comunale di SIGNA al fine di garantire l’erogazione dei prescritti servizi di accoglienza in favore dei cittadini extracomunitari ospitati in quel territorio comunale;
CONSIDERATO che con il 31 dicembre 2012 si è conclusa l’Emergenza Nord Africa e si sono conseguentemente esauriti i rapporti convenzionali attivati dai competenti Soggetti Attuatori per l’erogazione dei servizi di accoglienza in favore dei migranti aventi diritto;
CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento per la Protezione Civile, con ordinanza del 28 dicembre 2012, ha individuato nel Ministero dell’Interno l’amministrazione “competente in via ordinaria a coordinare le attività già di competenza del Commissario Delegato di cui all’OPCM 3933/2011 e successive modificazioni” e nei Prefetti delle province ove insistono cittadini stranieri accolti ai sensi della medesima OPCM i soggetti responsabili a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all’accoglienza degli stessi e a favorire percorsi di uscita;
VISTA la nota prot. n. 10908 del 28 dicembre 2012 del Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con la quale – in conformità all’art. 1, comma 5, lett. b), della citata OPCM 28 dicembre 2012 - si prevede che “per garantire la continuità delle prestazioni le Prefetture provvedono a rinegoziare i rapporti contrattuali in essere al 31 dicembre 2012”, curando in particolare che la rimodulazione della spesa sia rapportata all’eventuale vulnerabilità del singolo assistito;
CONSIDERATO che nell’appena richiamata nota 28 dicembre 2012 del Ministero dell’Interno è stato individuato lo stanziamento disponibile per ciascuna Prefettura, considerando il limite massimo giornaliero di spesa equivalente al costo unitario omnicomprensivo dei progetti SPRAR, pari a € 35,00 IVA inclusa, e per un periodo di 60 giorni;
CONVENGONO
Il Comune di SIGNA, anche attraverso soggetti terzi, che potranno essere liquidati direttamente, previo assenso dell’Amministrazione sottoscrittrice della presente convenzione, assicura la prosecuzione fino al 28 febbraio 2013, dell’accoglienza ai cittadini migranti rendendo prestazioni coerenti con il Manuale operativo SPRAR e con particolare riferimento alla facilitazione di percorsi di graduale fuoriuscita dai centri di accoglienza.
• 35 euro al giorno a persona per gli individui vulnerabili, intendendosi per tali donne e minori nonché, previa valutazione del singolo caso, individui colpiti da particolari patologie psico-fisiche;
• 30 euro al giorno a persona per gli individui non definibili vulnerabili ai sensi del punto precedente.
I predetti importi di euro 30 o 35 al giorno pro capite iva inclusa si intendono inclusi della quota di euro 12 pro capite al giorno IVA compresa per il periodo di effettivo alloggiamento presso le strutture Bed&Car; dando atto che a Signa risultano alloggiati n.3 uomini e n-3 donne
Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 27 ter, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il Comune si impegna altresì a curare quotidianamente, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, l’aggiornamento dei dati concernenti la presenza dei cittadini richiedenti asilo accolti nelle strutture ubicate nel proprio territorio comunale, che saranno riassunti nel modello di rendicontazione già in uso.
Il presente atto convenzionale - che esaurirà la propria efficacia, senza bisogno di alcuna formale comunicazione, alla data del 28 febbraio 2012 - viene adottato nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti l’osservanza della regolarità contributiva e previdenziale, nonché della tracciabilità finanziaria e delle disposizioni in materia di legislazione antimafia e alle incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione derivanti da condanne o procedimenti penali in corso.