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DEL RISCHIO

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Academic year: 2021

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A cura del dott.Giovanni Barbato AML Consultant - Chief Internal Auditor 231 Compliance Specialist

La valutazione del rischio e l’organizzazione dello studio professionale.

Protocolli per l’adeguata verifica della clientela e la conservazione nel nuovo decreto di recepimento della IV Direttiva. Protocolli per la segnalazione di operazioni sospette e la

comunicazione di infrazioni sull’uso del contante. Le sanzioni.

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ APPORTATE DAL D.LGS.90/2017

18/12/2018 – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo

(2)

2

Il decreto antoriciclaggio agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 prevede che i soggetti obbligati:

qapplichino misure di individuazione/valutazione del rischio proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.

qformalizzino e tengano aggiornate tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione;

qintroducano protocolli comportamentali, controlli e procedure commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

IL NUOVO OBBLIGO DI

«AUTOVALUTAZIONE» DEL RISCHIO

(3)

3

I professionisti adottano procedure oggettive e coerenti per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt.

A tal fine, essi tengono conto di fattori di rischio associati:

q alla tipologia di clientela

q all’area geografica di operatività

q (ai canali distributivi e) ai prodotti e ai servizi offerti

LE PROCEDURE DI «AUTOVALUTAZIONE»

DEL RISCHIO

Alcuni ordini stanno elaborando regole tecniche ai sensi dell’art. 11 co. 2 del

DLgs. 231/2007,

attualmente al vaglio del CSF, individuando una

procedura per la

valutazione e la

mitigazione del rischio di riciclaggio/fdt ispirata ai criteri indicati dal GAFI.

(4)

4

PROCEDURA DI «AUTOVALUTAZIONE»

DEL RISCHIO

1. IDENTIFICAZIONE RISCHIO INERENTE (rischio proprio delle attività svolte dal professionista)

q tipologia clientela

q area geografica operatività q servizi offerti

2. ANALISI VULNERABILITÀ

q adeguatezza assetto organizzativo e presidi 3. DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

q costruzione della matrice

AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE RISCHIO q formazione

q organizzazione - procedure

(5)

Rischio inerente

Nella valutazione del rischio inerente si dovranno attribuire a ciascuno dei seguenti fattori di rischio gli indicatori che verranno individuati dagli organismi di autoregolamentazione:

1. tipologia di clientela

2. area geografica di operatività 3. canali distributivi

4. servizi offerti

La media dei punteggi dei singoli fattori di rischio determinerà poi il

valore del rischio inerente.

(6)

Vulnerabilità

• L’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali vulnerabilità.

• Il grado di vulnerabilità degli studi professionali potrebbe essere collegata ai seguenti fattori:

1. Protocolli e procedure in tema di adeguata verifica della clientela 2. Protocolli e procedure in tema di conservazione

3. Protocolli e procedure in tema di segnalazione di operazioni sospette 4. Protocolli e procedure in tema di uso del contante

5. Formazione

• La media dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati potrà

determinare la vulnerabilità.

(7)

Rischio residuo

• La determinazione del rischio residuo potrà avvenire

mediante l’utilizzo di una matrice che prenda in

considerazione sia i valori del rischio inerente sia

quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione

del rischio inerente con la vulnerabilità.

(8)

Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista dovrà procedere ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo.

A tal fine rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e il numero delle sedi in cui viene svolta l’attività.

Le azioni potrebbero concretizzarsi rispettivamente:

- adottare un manuale di gestione degli adempimenti antiriciclaggio;

- prevedere un organigramma/funzionigramma antiriciclaggio dello studio;

- prevedere l’introduzione della

funzione antiriciclaggio

e nominare il relativo responsabile;

- prevedere audit periodici sui presidi antiriciclaggio adottati;

- programmare una formazione permanente.

(9)

Obblighi antiriciclaggio Riferimenti decreto 231/2007 Valutazione del rischio

Adeguata verifica

Adeguata verifica semplificata Adeguata verifica rafforzata Esecuzione da parte di terzi

Art. 15, 16 Artt. 17-22

Art. 23 Art. 24-25 Art. 26-30

Conservazione dei dati Artt. 31-34

Segnalazione di operazioni sospette

Astensione Artt. 35-41

Art.42 Comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle

infrazioni all’art. 49 decreto 231/2007 Art. 51

Comunicazione oggettive Art.47

Adozione di procedure interne e formazione del personale Art. 16 Adempimenti degli Organi di controllo (qualora presenti) Art. 46

NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

D.Lgs.90/2017: ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONSTI

(10)

AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS.90/2017

(11)

D.Lgs.90/2017: Ambito soggettivo

a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera

professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

PROFESSIONISTI – ART.3, COMMA 4, D.Lgs.231/2007

(12)

D.Lgs.90/2017: Ambito soggettivo

Il D.Lgs.90/2017 non prevede più l’esclusione per i componenti degli organi di controllo societario (di cui al previgente art. 12, comma 3 bis) dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione.

Ne deriva che i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'organismo di vigilanza, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati saranno soggetti all’obbligo di monitoraggio antiriciclaggio.

ELIMINAZIONE ESENZIONE EX ART.12, COMMA 3-BIS

(13)

ART.46 D.LGS.231/2007

I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

➢ comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;

➢ comunicare, senza ritardo, alle autorita' di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

D.Lgs.90/2017: Ambito soggettivo

Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati,

sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III

(14)

ADEGUATA VERIFICA

AMBITO OGGETTIVO DEL D.LGS.90/2017

(15)
(16)

Adeguata verifica

Nuova adeguata verifica

Nuovi Clienti

(acquisiti post 04.07.17)

Vecchi Clienti

(acquisiti ante 04.07.17)

rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato

livello di rischio di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo associato al

cliente

(17)

riferimento Con al cliente

1. natura giuridica

2. prevalente attività svolta

3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto

continuativo o della prestazione professionale;

4. area geografica di residenza del cliente o della controparte

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (art.17)

Adeguata verifica: approccio basato sul rischio

(18)

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con riferimento all’operazione rapporto continuativo

o prestazione professionale

✓ la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

✓ le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

✓ l'ammontare dell'operazione;

✓ la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

✓ la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita';

✓ l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto

dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Adeguata verifica: approccio basato sul rischio

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Comportamenti suggeriti in esito alla valutazione del rischio:

RISCHIO COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

BASSO Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale

MEDIO Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.

ALTO Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).

Adeguata verifica: approccio basato sul rischio

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Adeguata verifica

Identificazione e

verifica identità Informazioni su scopo e natura

prestazione Valutazione

del rischio Controllo

costante

Cliente Titolare effettivo

D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica

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D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica

a) l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e pel' conto del cliente;

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionare al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

FASI PROCEDURALI

(22)

Adeguata verifica: momento identificazione

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo vengono effettuate dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un documento di identità non scaduto:

→prima

dell'instaurazione

del

rapporto continuativo o

del conferimento dell'incarico

per lo svolgimento di una prestazione professionale

→prima dell'esecuzione

dell'operazione occasionale

TIMING

(23)

Adeguata verifica: momento identificazione

✓ In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale (max 30 giorni), qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto

Timing

basso rischio

(24)

Adeguata verifica: momento identificazione

✓ Fermi gli obblighi di identificazione, i

professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un

procedimento innanzi a un 'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento

dell’incarico

Timing

Attività

difensiva

(25)

I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalita':

➔IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO.

E' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica – Modalità

Step nr.1-2

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Adeguata verifica: casistiche

CLIENTE NON PRESENTE

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per lo generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell’'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predella decreto legislativo 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un 'identità digitale o di un certificata per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 53;

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornale e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma l, lettera a, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica casi particolari

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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO UN DOCUMENTO NON

SCADUTO

SOCIETÀ

ü Denominazione.

ü Sede legale.

ü Codice fiscale - P.IVA.

ü Verifica esistenza potere rappresentanza.

PERSONE FISCHE ü Nome e cognome.

ü Luogo e data nascita.

ü Residenza e/o domicilio.

ü Codice fiscale.

ü Estremi documento.

ü Carta identità ü Passaporto

ü Patente guida - nautica ü Libretto pensione

ü Porto armi

ü Permesso soggiorno ü Tessere Amm. Stato

copia in formato cartaceo o elettronico

Esecutore: è il soggetto

delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli

consentano di operare in nome e per conto del cliente

(art. 1 co. 2 lett. p) del DLgs.

231/2007)

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➔ VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE, DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELL'ESECUTORE.

• Richiede il riscontro della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

• La verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identita' digitali.

• Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identita' del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente.

D.Lgs.90/2017: Adeguata verifica – Modalità

(29)

29

Ricerche banche dati:

www.crimnet.dcpc.interno.gov .it/servpub/ver2/Documenti/cer

ca_docu.htm

Il riscontro veridicità può essere effettuato attraverso

la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione

del furto di identità di cui D.Lgs. 11.4.2011 n. 64

(30)

RICERCHE BANCHE DATI – SCIPAFI

L’accesso al Sistema, disciplinato dal DLgs.141/2010 con modalità individuate nel Regolamento Attuativo (Decreto MEF del 19.5.2014 pubblicato in G.U. il 1.7.2014 e in vigore dal 16.7.2014), è attualmente previsto per banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o servizi ad accesso condizionato - “aderenti direttiˮ -

nonché per i gestori di sistemi di informazione creditizia e imprese che offrono servizi assimilabili - “aderenti indirettiˮ - per questi ultimi previo conferimento di delega da parte degli

aderenti diretti. È inoltre previsto che a partire dal 16.7.2015 aderiscano al Sistema anche le compagnie di assicurazione.

30

(31)

Viene così definito:

«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita».

TITOLARE EFFETTIVO

Adeguata verifica: titolare effettivo

(32)

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con lo persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

SOCIETA’

DI CAPITALI

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta lo titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fìduciarie o per interposta persona.

Adeguata verifica: titolare effettivo

(33)

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Qualora l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con lo persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società

Nelle ipotesi in cui l'esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca lo proprie là diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le

persone fisiche cui, in ultima istanza, è

attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli

contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Adeguata verifica: titolare effettivo

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INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Trust

(art.22,comma 5)

➢ disponente,

➢ trustee,

➢ guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti,

➢ dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust

➢ di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust

attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

Adeguata verifica: titolare effettivo

Persona giuridica

privata

(art.20,comma 5)

➢ i fondatori, ove in vita;

➢ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

➢ i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

(35)

COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE

➢ Le imprese dotate di personalità giuridica

➢ Le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture)

➢ I trust (a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario)

comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente

telematica e l’esenzione da imposta di bollo, al Registro,

delle imprese, ai fini della conservazione in apposite sezioni

ad accesso riservato

Adeguata verifica: titolare effettivo

(36)

COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE

L'omessa comunicazione delle informazioni

sul titolare effettivo è punita

con lo medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del

codice civile

(s.a. da 103 € a 1.032 €) .

Adeguata verifica: titolare effettivo

Ai sensi dell’art. 5 della legge 689/81 la sanzione sarà applicata a ciascun membro del CdA e se la società è dotata di collegio sindacale anche su ciascun sindaco.

(37)

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da

questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di

informazioni palesemente fraudolente

rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante

Adeguata verifica: titolare effettivo

➔Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

➔Le informazioni, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.

➔Le informazioni, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al dpr 361/2000 sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente.

➔I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust

(38)

L’accesso al registro dei titolari effettivi sarà concesso:

➢al Mef

➢alle autorità di vigilanza del settore

➢all’Uif

➢agli organi investigativi

➢alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale

➢ai soggetti obbligati all’adeguata verifica

Adeguata verifica: titolare effettivo

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Le notizie in merito al (o ai) titolari effettivi verrà

conservata in apposite sezioni del registro delle

imprese ad accesso riservato.

(39)

Nell’esempio sopra riportato i titolari effettivi sono individuabili

nelle persone fisiche

G (quota di partecipazione indiretta del 35%) e H (quota di partecipazione

indiretta del 28%).

Adeguata verifica del cliente: TITOLARE EFFETTIVO

(40)

Nell’ipotesi sopra riportata la persona fisica H risulta detenere

solo il 18,72% del cliente A.

Però l’analisi della catena partecipativa evidenzia che H controlla E, che E controlla

D e che D controlla A.

TITOLARE EFFETTIVO

Adeguata verifica del cliente: TITOLARE EFFETTIVO

(41)

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, rileva il disposto di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) ai sensi del quale il cliente, all’atto dell’identificazione, fornisce “le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo”.

La verifica dell’identità del titolare effettivo, necessaria qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati acquisiti in sede di identificazione, può essere effettuata, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) anche attraverso il riscontro di tali dati con quelli riportati da fonti attendibili e indipendenti.

Con riferimento alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, il riscontro dei dati acquisiti in sede di identificazione può avvenire anche attraverso l’accesso alla sezione del registro delle imprese, ad hoc istituita, ai sensi dell’articolo 21, d.lgs. n. 231/07.

Resta fermo quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo 20 in ordine alla circostanza che la consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo

(42)

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Non si è tenuti all’acquisizione del documento di identità del titolare effettivo, qualora il titolare effettivo sia individuato attraverso la consultazione di pubblici registri, salva la valutazione del rischio e la conseguente applicazione di misure ad esso proporzionate, l’identificazione può essere ritenuta correttamente eseguita mediante la sola acquisizione dei dati e delle informazioni risultanti dai pubblici registri stessi, confermati nella loro validità dal cliente.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b, l’identificazione del titolare effettivo deve essere attuata nel contesto dell’adozione di regole comportamentali proporzionate al rischio. L’obbligo di identificazione del titolare effettivo può ritenersi assolto attraverso l’acquisizione delle informazioni fornite dal cliente (direttamente o tramite conferma, ove già acquisite o in possesso del notaio nel contesto del rapporto con il cliente) in ordine al nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare effettivo;

laddove, in relazione ai dati forniti dal cliente, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze il notaio provvederà a riscontrare la veridicità dei dati forniti ai sensi dell'art. 19 lett.b) del D.Lgs. 231/2007.

(43)

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE – le sue dichiarazioni responsabili

I clienti devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, al professionista tutte

le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di

adeguata verifica.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se fornisce dati non veri o falsi è prevista la

reclusione fino a tre anni

Art. 22, comma 1

Art. 55, comma 3

(44)

è ACQUISIZIONE E LA VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

ü Verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri

rapporti precedentemente intrattenuti nonché all’instaurazione di ulteriori rapporti.

Step 3

FASI PROCEDURALI

(45)

è ACQUISIZIONE E LA VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Informazioni:

ü relative all’instaurazione del rapporto;

ü alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa.

⇨ Ulteriore possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività.

⇨ In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle

predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali.

FASI PROCEDURALI

(46)

è CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

ü Analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la

conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.

Step 4

FASI PROCEDURALI

(47)

ü Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:

a) modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente;

b) ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio.

Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione del rischio compiuta in modo dinamico.

CONTROLLO COSTANTE

(48)

I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili all’espletamento di indagini su

operazioni di riciclaggio, reati ad esso presupposti e attività di finanziamento del terrorismo ovvero strumentali allo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE DEI DATI

(49)

✓ I soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;

i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

la data, l’importo e la causale dell’operazione;

i mezzi di pagamento utilizzati.

✓ I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.

CONSERVAZIONE DEI DATI

(50)

Le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni devono, assicurare:

✓l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità competenti;

✓la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l’acquisizione conclusa entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

✓l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

✓la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni conservate e i documenti necessari a darvi riscontro.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE DEI DATI

(51)

In attesa delle nuove indicazioni di prassi in tema di conservazione dei dati (che peraltro dovrebbe garantirne la storicità), in relazione al combinato disposto dell’art. 34, comma 2,

ATTENZIONE

CONSERVAZIONE DEI DATI

il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e

32, costituisce idonea modalita' di conservazione dei dati e delle

informazioni.

(52)

ART.3 COMMA 9 D.LGS.231/2007

CONSERVAZIONE DEI DATI

I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei

dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al

presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le

attivita' da esso previsti e nel rispetto delle

prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in

materia di protezione dei dati personali.

(53)

Organizzazione dello Studio

Associato

(54)

In caso di studi dove vi siano più soggetti responsabili (professionisti) nonché delegati agli obblighi antiriciclaggio (dipendenti/collaboratori interni), è opportuno stilare e conservare:

- le procedure in tema di adeguata verifica, conservazione, segnalazione e monitoraggio del contante;

- l’organigramma dei soggetti interessati;

- la nomina per iscritto degli incaricati e dei responsabili al trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio che riceveranno adeguata formazione e le deleghe scritte dei professionisti ai dipendenti/collaboratori con specifico riferimento agli adempimenti delegati e la sottoscrizione per accettazione dei

dipendenti/collaboratori stessi;

- il piano di formazione dei soggetti interessati con il riferimento agli eventi formativi a cui si è partecipato;

- il piano di controllo interno per le verifiche di corretto adempimento dei vari obblighi.

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’, PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI E PROCEDURE,

Organizzazione dello Studio

(55)

RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

………

Compiti:………...

Titolari responsabili degli obblighi antiriciclaggio Professionisti partner, senior, junior

Compiti: ………

REPARTO SEGRETERIA

Compiti:.

RESPONSABILE CONSERVAZIONE

………

Compiti: Ricevere i dati per la conservazione del fascicolo antiriciclaggio del cliente e conservarli per 10 anni dal termine della prestazione professionale.

STUDIO ASSOCIATO

Organizzazione dello Studio

(56)

MANUALE DEL SISTEMA

DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO 231/2007 DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Organizzazione dello Studio

(57)

1. PREMESSA E PRINCIPI GENERALI 2. DEFINIZIONI

3. ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

3.1. ATTIVITÀ PROFESSIONALI OGGETTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

3.2. ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESCLUSE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

4. ORGANIGRAMMA DELLO STUDIO E DELEGHE

5. PROTOCOLLO PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 6. PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI

7. PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

8. PROTOCOLLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE 9. FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO

10. FORMAZIONE E AUDIT

11. LE SANZIONI ANTIRICICLAGGIO

Organizzazione dello Studio

(58)

Adeguata verifica: livelli

1. Ordinaria adeguata verifica della clientela

2. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela 3. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

TRE LIVELLI DI VERIFICA

(59)

Adeguata verifica semplificata

ln presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo:

➔ dell'estensione e

➔ della frequenza degli adempimenti prescritti

SEMPLIFICATA

(60)

Adeguata verifica semplificata

Indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ·ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio

SEMPLIFICATA

(61)

Adeguata verifica semplificata

Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, /1. 252, a

condizione che esse non prevedano. clausole di riscatto diverse da quelle di cui all 'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3. regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i

contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente defìniti e circoscritti a determinare tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

SEMPLIFICATA

(62)

Adeguata verifica semplificata

Indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

1) Stati membri;

2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

4) paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI

SEMPLIFICATA

(63)

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami):

•Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;

•Deputato, senatore, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri,·

•Membro degli organi direttivi di partiti politici;

•Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della CarIe di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

RAFFORZATA - PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Adeguata verifica rafforzata

(64)

• membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

• ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

• componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000

abitanti;

• direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale

• direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Adeguata verifica rafforzata

RAFFORZATA - PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

(65)

ESTENSIONE ALLE PERSONE LEGATE ALLE PPE

Familiari

I genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona

politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Soggetti con i quali

intrattengono notoriamente stretti legami:

ü le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della “titolarità effettiva congiuntaˮ di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

ü le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Adeguata verifica rafforzata

(66)

1) rapporti continuativi a prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;

2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);

3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

4) società che hanno emesso azioni al portatore a siano partecipate da fiduciari;

5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

6) assetto proprietario della società cliente anomalo a eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

FATTORI DI RISCHIO CLIENTE

Adeguata verifica rafforzata

(67)

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammantare;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;

3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente a con la sua attività;

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

FATTORI DI RISCHIO PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

Adeguata verifica rafforzata

(68)

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni

reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche a nei quali operano organizzazioni terroristiche.

FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI

Adeguata verifica rafforzata

(69)

ADEGUATA VERIFICA

ATTRAVERSO TERZI

(70)

Il professionista può avvalersi dell’adeguata verifica da parte di “terzi”.

Si intendono per “terzi”:

a) alcune categorie di intermediari bancari e finanziari;

b) gli agenti in attività finanziaria limitatamente ad alcune operazioni;

e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

L’ATTESTAZIONE:

ü deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa da quest’ultimo al soggetto che se ne avvale;

ü deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi

(attività di verifica effettuate), nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l’attestazione si riferisce.

ESECUZIONE TRAMITE TERZI

(71)

OBBLIGO DI ASTENSIONE

(72)

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela secondo le modalità previste dalla legge, il professionista

dovrà:

ü astenersi dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;

ü valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

DALL’ASTENSIONE NON DERIVA AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO DI SOS Infatti, è comunque rimessa all’apprezzamento del professionista la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto.

ASTENSIONE

(73)

LA SEGNALAZIONE

DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

(74)

QUANDO IL PROFESSIONISTA

☞sa,☞sospetta,

☞ha motivi ragionevoli per ritenere:

CHE ➔sono state compiute,

➔sono in corso,

➔sono tentate:

operazioni di riciclaggio

o di finanziamento al terrorismo

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

o che comunque i fondi,

indipendentemente dalla loro entita', provengano da attivita' criminosa

prima di compiere l'operazione - senza ritardo

SOS

(75)

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Sono da segnalare le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza, considerata la capacità economica e l’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità

oggetto delle operazioni medesime possano provenire da fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

DA TENERE PRESENTE

Criteri generali per l’individuazione delle

operazioni sospette

Procedura per

la segnalazione Principio della riservatezza

SOS

(76)

Il sospetto è desunto secondo

le indicazioni dell’art.35

Caratteristiche(normalità, congruità),

Entità(valore nel contesto complessivo),

natura dell'operazione (periodicità o negozio straordinario)

o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate,

tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

SOS

(77)

L’area da cui attingere eventuali elementi di sospetto è ampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che

accompagnano l’operazione o la prestazione professionale.

L’accento va, comunque, posto sulla ragionevolezza dei motivi che devono sussistere non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del soggetto obbligato.

SOS

(78)

In base alle nuove disposizioni, gli intermediari e i professionisti hanno l’obbligo, in presenza di indici di anomalia di chiedere al cliente informazioni

• sullo scopo

• sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale

• e, quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l’opportunità di segnalare o meno l’operazione all’UIF.

SOS

(79)

L’obbligo di segnalare le operazioni sospette non implica alcuna attività investigativa

• Relazione del Ministro dell'economia e delle finanze alle competenti Commissioni parlamentari sull’applicazione delle norme relative all’obbligo di registrazione delle transazioni per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197 - legge antiriciclaggio

SOS

(80)

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette NON SI APPLICA ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

ü nel corso dell’esame della posizione giuridica;

ü o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge.

Compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali

informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

SOS

DIFESA

(81)

La SOS deve essere inviata senza ritardo alla UIF prima di compiere l’operazione.

In presenza degli elementi di sospetto, i soggetti obbligati si astengono dal compiere

l’operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di

operazione sospetta, fatti salvi i casi in cui:

ü l’operazione deve essere eseguita in quanto sussiste l’obbligo di legge di ricevere l’atto;

ü l’esecuzione dell’operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività;

ü il differimento dell’operazione può ostacolare le indagini.

In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano tempestivamente l’UIF.

TIMING

SOS

(82)

È fatto divieto ai professionisti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza:

ü di dare comunicazione al cliente interessato;

ü di dare comunicazione a terzi;

Dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

RISERVATEZZA

SOS

(83)

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta:

ü direttamente alla UIF;

ü agli organismi di autoregolamentazione (ex art. 11 co. 4).

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di

operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

3. […].

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

SOS

(84)

SOS

(85)

SOS

(86)

Autoriciclaggio da evasione fiscale tramite simulazione di compravendita immobiliare

CASISTICHE UIF 2018 - SISTEMI DI FRODE

Un facoltoso imprenditore riceve bonifici da una società estera con causale relativa ad un preliminare di compravendita immobiliare. Approfondimenti condotti tramite il canale della collaborazione internazionale svelano che il titolare effettivo della società ordinante è in realtà il medesimo imprenditore. La fittizia compravendita immobiliare consente di rimpatriare fondi detenuti illegalmente all’estero e non indicati nella dichiarazione dei redditi.

SOS

(87)

Tratti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 – Indicatori di anomalia per gli intermediari ü Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di

significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;

ü Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

Tratti dalla Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni

ü Società estere (specie se holding) controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione in prevalenza composti da soggetti ivi residenti.

Altri

ü Operazioni finanziarie di ammontare significativo realizzate attraverso l’interposizione di società non residenti finalizzata a schermare il titolare effettivo dei fondi movimentati.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’OPERATIVITÀ ANOMALE

SOS

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