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Indennizzo per trasfusione con sangue infetto: limite temporale per aderire alla procedura transattiva

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Academic year: 2022

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Indennizzo per trasfusione con sangue infetto: limite temporale per aderire alla procedura transattiva

Autore: Muia' Pier Paolo

In: Giurisprudenza commentata

La richiesta di adesione alla procedura transattiva per gli indennizzi conseguiti alla trasfusione con sangue infetto formulata dagli eredi del danneggiato deve rispettare il limite temporale di dieci anni previsto dall’art.5, comma 1, lett. b) DM 4 maggio 2012 del Ministero della salute.

Indice:

I fatti 1.

Inquadramento della normativa 2.

La Decisione dell’Adunanza Plenaria 3.

I fatti

Gli eredi di un soggetto deceduto agivano in giudizio contro il Ministero della Salute dinnanzi al Tribunale civile di Roma per chiedere il risarcimento del danno da loro subito sia iure hereditatis sia iure proprio a causa del decesso del de cuius affetto da patologie, che ne determinarono la morte, conseguenti a emotrasfusioni da sangue infetto.

Dopo l’entrata in vigore del regolamento 132/2009, gli attori manifestavano alla parte convenuta il loro interesse ad una definizione transattiva della lite. Tuttavia, il Ministero citato negava agli stessi la possibilità di intraprendere tale via risolutiva a causa del decorso termine di cui “all’art. 5, comma 1, lett.

a) del D.M. 4 maggio 2012, trattandosi di danno iure hereditatis”.

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pretesa di quest’ultimi in quanto riteneva che, così come sostenuto dal Ministero della Salute, fosse legittimamente applicabile il termine suddetto.

Avverso tale pronuncia, gli eredi presentavano quindi appello dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale sosteneva che il riferimento di cui al termine richiamato nel provvedimento impugnato non era pertinente, in quanto, per la stipulazione di dette transazioni, il regolamento 132/2009 richiede di tenere conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto. Infatti, i giudici del Consiglio di Stato ritenevano, innanzitutto che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente distinto il tipo di domanda giudiziale proposta dagli eredi (iure proprio o iure hereditatis); inoltre, nel caso di specie, sarebbe stato corretto applicare la disposizione contenuta nella lett. b) di cui alla normativa richiamata.

Il Giudizio veniva inizialmente incardinato dinnanzi alla Sezione Terza del Consiglio di Stato, la quale, tuttavia, riteneva che, per il caso di specie, fosse necessario l’intervento dell’Adunanza Plenaria “allo scopo di definire la corretta interpretazione della normativa applicabile in giudizio, tenuto conto della rilevanza quantitativa del contenzioso, degli interessi in gioco e delle incertezze derivanti dalla non univoca formulazione della disciplina della materia”.

All’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato veniva, dunque, chiesta la soluzione di una serie di questioni inerenti la previsione dell’art. 5 , comma 1 lett. b) del D.M. del 2012: ossia “se comprenda, o meno, nel proprio ambito applicativo, l’ipotesi della richiesta di adesione alla transazione formulata dall’erede del danneggiato da emotrasfusioni, il quale abbia fatto valere in giudizio la propria pretesa al risarcimento del danno iure ereditario”; se detto termine “prevalga o meno sulle regole generali in materia di decorrenza e computo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno extra-contrattuale o se detto termine decennale individui l’ambito temporale entro il quale la pendenza del giudizio costituisce il necessario presupposto per l’ammissione alla transizione”.

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Inquadramento della normativa

La vicenda oggetto della Sentenza concerne la c.d. procedura transattiva messa a disposizione dello Stato a favore di soggetti talassemici che abbiano instaurato un giudizio per richiedere il risarcimento dei danni sofferti.

Con riguardo al tema trattato, sono rilevanti la L. 222/2007 e la L. 244/2007 le quali hanno specificamente previsto tale possibilità, ossia la possibilità per il Ministero della salute di concludere accordi transattivi con soggetti talassemici che sono stati danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Le disposizioni ivi contenute erano state attuate attraverso il regolamento 132/2009, il quale fissa i criteri in base ai quali definire le suddette transazioni. In particolare, l’art. 2 comma 1 individua i tre presupposti al fine della conclusione di detti accordi; il comma 2 del medesimo articolo, invece, dispone che per la stipula di detti accordi è necessario tener conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.

Riguardo a detto termine di prescrizione, l’Adunanza Plenaria ha ricordato un’importante sentenza della Cassazione (Cass. 581/2008), la quale sul punto ha chiarito che il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante ai familiari della persona deceduta a causa di emotrasfusione va correlato al titolo della responsabilità fatto valere, in correlazione con la quantificazione penalistica della vicenda.

In considerazione di ciò, è pacifico ritenere che i congiunti possono agire iure hereditatis per far valere il reato di lesioni, rispetto al quale il de cuius avrebbe vantato una pretesa risarcitoria diretta e rispetto al quale la prescrizione è quinquennale; mentre, se i congiunti agiscono iure proprio, in quanto richiedono risarcimento per i danni da loro patiti a causa della morte del de cuius, è applicabile il regime previsto per il delitto di omicidio colposo con conseguente prescrizione decennale.

Chiarito questo aspetto, vi è da precisare che il regolamento 132/2009 rimette la definizione dei c.d.

moduli transattivi, ossia la determinazione degli importi da riconoscere a ciascuna delle categorie individuate dalla L. 222/2007 e dalla L. 244/2007, ad un successivo decreto del Ministero della Salute (c.d.

Decreto Moduli).

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La Decisione dell’Adunanza Plenaria

Il c.d. DM Moduli di cui sopra disponendo in ordine agli importi da liquidare in sede di risarcimento, introduce ulteriori prescrizioni e condizioni.

In particolare, l’art. 5, comma 1 dispone che i moduli transattivi sono applicabili ai soggetti che abbiano presentato istanza di adesione alla procedura a condizione che non siano decorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l’indennizzo e la data di notifica della citazione, nel caso in cui il giudizio sia promosso da parte dei danneggiati; che non siano decorsi più di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell’atto di citazione nel caso in cui il giudizio sia promosso dagli eredi danneggiati; che non sia intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dar seguito alla tesi che era stata proposta dalla terza sezione, secondo la quale il DM moduli definisce le condizioni di accessibilità agli eredi al modulo transattivo da un punto di vista meramente temporale, fermo restando il regime della prescrizione fissato dalla legge.

L’Adunanza Plenaria, in particolare, ha sostenuto che la prescrizione oggetto della questione nel caso di specie è stata oggetto di precedente accertamento giurisdizionale e, perciò. l’accesso all’accordo transattivo non deve essere precluso: per i soggetti danneggiati e per gli eredi di questi viene definito un arco temporale all’interno del quale la domanda di risarcimento può essere legittimamente presentata.

Il Consiglio di Stato ha, dunque, concluso affermando che la previsione di cui alla lett b) dell’art. 5, comma 1 d.m. del 2012 comprende l’ipotesi della richiesta di adesione alla transazione formulata dell’erede danneggiato che ha agito in giudizio per far valere la sua pretesa iure hereditario. In particolare, il suddetto termine decennale contemplato dalla disposizione richiamata, delimita l’ambito temporale entro il quale “la pendenza di giudizio costituisce il necessario presupposto per l’ammissione alla transazione”.

In considerazione di ciò, il Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto per cui i congiunti della vittima che agiscono in giudizio per far valere una pretesa di risarcimento iure ereditario possono essere ammessi alla procedura di accordo transattivo entro dieci anni dalla pendenza del giudizio.

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https://www.diritto.it/indennizzo-per-trasfusione-con-sangue-infetto-limite-temporale-aderire-alla-procedur a-transattiva/

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