COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 157 del 17 DICEMBRE 2012
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE IN VIA CADUTI DEI LAGER NAZISTI. VALUTAZIONE ISTANZA DISAPPLICAZIONE PENALE AI SENSI DELL'ART. 145 COMMA 8 DEL D.P.R.
207/2010 E S.M.I., A SEGUITO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO N. 4114 DEL 18/05/2011 .
Oggetto:
L'anno DUEMILADODICI addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE, alle ore NOVE e minuti TRENTA, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Presente
Cognome e Nome Carica
TINIVELLA ANNA SINDACO SI
BOSSI SERGIO VICESINDACO SI
BORGNA MARIA EMILIA ASSESSORE SI MIRIZIO PIERFRANCO ASSESSORE SI
MORA FILIPPO ASSESSORE SI
ZANETTA IGNAZIO STEFANO ASSESSORE SI
Totale Presenti: 6 Totali Assenti: 0
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Anna Tinivella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 586/ST del 26 agosto 2009 veniva affidato all’architetto Roncarati Vittoria di Celle Ligure (SV) l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale ;
- con determinazione dirigenziale n. 682/ST del 14 ottobre 2010 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria dello stadio comunale per un importo complessivo di € 698.000,00;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 684/ST del 18 ottobre 2010 veniva indetta la gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale (CIG: 054777670C – CUP: E96H09000070009);
- con determinazione dirigenziale n. 79/ST del 14 marzo 2011 venivano aggiudicati i lavori all’impresa Sonnante s.r.l. di Castellana Grotte (BA) per un importo di € 449.624,55, oltre ad
€ 28.822,50 per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 478.447,05, oltre IVA;
- in data 18 maggio 2011 veniva stipulato il contratto d’appalto repertorio n. 4114, registrato all’ Agenzia delle entrate di Borgomanero il 01 giugno 2011 al n. 48 mod. 1;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 7 marzo 2012 si dava indirizzo al Dirigente della divisione tecnica di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto repertorio n. 4114 del 18 maggio 2011;
- con determinazione dirigenziale n. 154/ST del 17 aprile 2012 si disponeva la risoluzione del contratto di appalto repertorio n. 4114 del 18 maggio 2011.
Richiamate :
- la nota prot. n.0018145/2012 del 19 aprile 2012 con cui veniva inviato a Assimoco s.p.a.
preavviso di escussione della polizza costituita per la cauzione definitiva con riserva di quantificare il danno subito dall’Amministrazione a seguito dell’approvazione degli atti di contabilità ;
- il verbale di immissione in possesso, redatto in data 2 luglio 2012 dal Responsabile unico del procedimento alla presenza del Direttore dei lavori e di due testimoni in assenza dell’impresa Sonnante S.r.l., trasmesso all’impresa Sonnante con nota prot. n.0030858/2012 del 07 luglio 2012;
- lo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria dello stadio comunale- via Caduti nei Lager nazisti, redatto dalla Direzione dei lavori ed acquisto con nota protocollata al n.
0039154/2012 del 10 settembre 2012, dal quale risulta un debito dell’impresa Sonnante s.r.l. pari ad
€ 44.827,94;
- la nota prot. 0039217/2012 del 10 settembre 2012, indirizzata alla ditta Sonnante s.r.l., con la quale il Responsabile unico del procedimento invita l’impresa appaltatrice a sottoscrivere il conto finale dei lavori;
- la nota prot. 0041773/2012 del 26 settembre 2012 indirizzata alla ditta Sonnante s.r.l. in liquidazione ed al Commissario giudiziale avv. Pierpaolo Nuzzi con la quale si commina all’impresa appaltatrice la penale pecuniaria di € 41.625,15 per il ritardo maturato dall’impresa dalla data di fine lavori alla data di risoluzione del contratto calcolata ai sensi dell’art. 49 del C.S.A;
- la nota datata 27 settembre 2012 inviata dallo studio legale Laforgia, Castellano ed Associati, in nome e per conto della Sonnante s.r.l. in liquidazione, anticipata mezzo fax ed acquisita al prot.
n.0042199/2012 del 28 settembre 2012, con la quale si chiede la disapplicazione totale o parziale della penale comminata;
- la nota prot. 0045724/2012 del 18 ottobre 2012 con la quale il Responsabile unico del procedimento comunica l’avvio del procedimento di valutazione dell’istanza di disapplicazione della penale, inviata alla ditta Sonnante s.r.l. in liquidazione, al Commissario giudiziale ed allo studio legale Laforgia, Castellano ed Associati;
- la nota prot. 0045857/2012 del 19 ottobre 2012 con la quale il Responsabile unico del procedimento chiede al Direttore dei lavori di valutare l’istanza di disapplicazione della penale avanzata dalla ditta Sonnante s.r.l. in liquidazione;
- la nota protocollata al n. 0045950/2012 del 22 ottobre 2012 con la quale il Direttore dei Lavori evidenzia che non sussistono motivi per l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione e/o riduzione delle penali.
Vista la relazione del Responsabile unico del procedimento, architetto Renne Cristina, in data 11 dicembre 2012, acquisita con nota prot.0053207/2012 in data 12 dicembre 2012 ai sensi dell’art.
145 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di valutazione dell’istanza di disapplicazione totale e/o parziale della penale comminata alla ditta Sonnante s.r.l. con nota prot. 0041773/2012 del 26 settembre 2012 dalla quale si rileva che:
- l’art. 145 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m..i consente la disapplicazione totale o parziale della penale “quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante”;
- non si condividono le controdeduzioni alla contestazione degli addebiti trasmesse con nota prot. 0010476/2012 del 29febbraio 2012 dall’Impresa Sonnante S.r.l. e ribadite nella nota prot. 0042823/2012 del 02 ottobre 2012 che, nel richiamare i contenuti della nota prot.
0000602/2012 del 05 gennaio 2012, addebita il ritardo al rifiuto da parte della Direzione dei lavori, e del Responsabile del procedimento ad accettare un prodotto del manto della pista di atletica diverso e non equivalente a quello previsto in progetto ed oggetto di gara d’appalto;
- ai fini della verifica della congruità della penale va ponderato il valore della prestazione inadempiuta non già in sé considerata bensì in relazione alle sue ripercussioni sull’equilibrio complessivo del rapporto concretamente valutato;
- l’opera ad oggi non è stata resa fruibile nei tempi previsti, né lo sarà in tempi brevi, dovendo procedere al riaffidamento dell’opera secondo la procedura prevista dall’art. ai sensi dell’art.
140 della D.Lgs. 163/2006, esercitando il diritto, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle condizioni economiche proposte in sede di offerta dall’operatore economico aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- la mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti rischia di compromettere l’assegnazione del contributo regionale previsto dal “Piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2008” in attuazione alla L.R. 93/95 assegnato con determinazione dirigenziale n. 618 del 15 luglio 2009 della Regione Piemonte;
- con nota prot.0051666/2012 del 29 novembre 2012 per il mantenimento del contributo è stata richiesta proroga dei termini di fine lavori previsto per il mese ottobre 2012.
- si propone il non accoglimento dell’istanza di disapplicazione totale e/o parziale della penale presentata dallo studio legale Laforgia, Castellano ed Associati in nome e per conto della Sonnante s.r.l. in liquidazione anticipata mezzo fax ed acquisita con nota prot.
0042199/2012 del 28 settembre 2012 e con successiva nota prot. 0042823/2012 del 02 ottobre 2012, poiché non si evincono nuove e valide argomentazione per la disapplicazione totale o parziale.
Condivise tutte le motivazioni rese dal Responsabile del procedimento nella suddetta relazione e ritenuto non sussistano le condizioni per la disapplicazione totale e/o parziale della penale comminata con nota protocollata al n. 0041773/2012 del 26 settembre 2012 per il ritardo maturato dall’impresa dalla data di fine lavori alla data di risoluzione del contratto calcolata ai sensi dell’art.
49 del C.S.A.
Visto l’art. 145 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
1. Di accogliere le motivazioni del Responsabile unico del procedimento circa la non condivisione dell’istanza di disapplicazione totale e/o parziale della penale presentata dallo studio legale Laforgia, Castellano ed Associati in nome e per conto della Sonnante s.r.l. in liquidazione anticipata mezzo fax ed acquisita al protocollo 0042199/2012 del 28 settembre 2012 e con successiva nota protocollata al n. 0042823/2012 del 02 ottobre 2012, poiché non si evincono nuove e valide argomentazione per la disapplicazione totale o parziale.
2. Di non accogliere la richiesta di disapplicazione della penale comminata con nota prot.
2012/0041773 del 26 settembre 2012, avanzata dall’impresa Sonnante s.r.l. in liquidazione di Castellana Grotte (BA) tramite lo Studio legale Laforgia, Castellano ed Associati acquisita al protocollo n. 0042199/2012 del 28 settembre 2012 e al protocollo n. 0042823/2012 del 02 ottobre 2012.
3. Di dare indirizzo al Dirigente della divisione tecnica affinché proceda:
a. all’escussione della polizza costituita per la cauzione definitiva n. 0677110100306 del 22 marzo 2011 rilasciata da ASSIMOCO s.p.a Ag. 067 di Castellana Grotte (BA);
b. all’approvazione dello stato finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria dello stadio comunale - via Caduti nei Lager Nazisti” redatto dalla Direzione dei lavori ed acquisto al protocollo n.. 0039154/2012 del 10 settembre 2012 dal quale risulta un debito dell’impresa Sonnante s.r.l. in liquidazione pari ad € 44.827,94;
c. a predisporre gli atti necessari per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria dello stadio comunale - Via Caduti nei Lager Nazisti” ai sensi dell’art. 140 della D.Lgs. 163/2006 alla ditta S.I.C.E.T. s.r.l. di Ivrea (TO) in qualità di seconda classificata nella procedura di appalto dei lavori di cui trattasi.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 157 DEL 17/12/2012
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Anna Tinivella F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
IL SINDACO
ÐÑÐÑ ÐÑÐÑ
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Borgomanero, lì 21/12/2012
Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 21/12/2012 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini
F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini IL SEGRETARIO GENERALE Borgomanero, lì 21/12/2012
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.