• Non ci sono risultati.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro *

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro *"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

P6_TA(2005)0147

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

(COM(2004)0050 – C6-0014/2004 – 2004/0014(CNS)) (Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0050)1,

– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0014/2004),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0092/2005), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 (1) Il regolamento (CE) n. 2062/94 del

Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, contiene disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e all'organizzazione dell'Agenzia, in

particolare del suo consiglio di

amministrazione. Tali disposizioni sono

(1) Il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, contiene disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e all'organizzazione dell'Agenzia, in

particolare del suo consiglio di

amministrazione. Tali disposizioni sono

1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)

state modificate in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che ha comportato l'ingresso di nuovi membri nel consiglio d'amministrazione.

state modificate in seguito alle recenti adesioni, che hanno comportato l'ingresso di nuovi membri nel consiglio

d'amministrazione.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, l'Agenzia deve non solo raccogliere e diffondere le informazioni, ma anche analizzarle, individuare i rischi e le buone pratiche e promuovere azioni preventive. A tale proposito è importante chiarire che l'Agenzia svolge il ruolo di un

"osservatorio del rischio" e che dovrebbe analizzare i rischi, in particolare quelli emergenti, nonché promuovere azioni preventive. Andrebbero inclusi nel suo mandato i rischi per i famigliari dei lavoratori. Bisognerebbe prestare un'attenzione particolare ai rischi in materia di genotossicità che possono comportare conseguenze per i discendenti di un lavoratore colpito.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 6 (6) La comunicazione della Commissione

sulla valutazione dell'Agenzia, redatta a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui

contributi del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea l'esigenza di modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue strutture di gestione.

(6) La comunicazione della Commissione sulla valutazione dell'Agenzia, redatta a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui

contributi del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea l'esigenza di modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare e migliorare l'efficacia e l'efficienza

dell'Agenzia e delle sue strutture di gestione.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 15 (15) A norma dell'articolo 3 del trattato, la

Comunità mira ad eliminare le

ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare

(15) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le

ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare

(3)

disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio d'amministrazione.

disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione delle strutture di direzione e di gestione dell'Agenzia.

Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2 (regolamento (CE) n. 2062/94) Al fine di promuovere il miglioramento in

particolare dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi d'azione relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro, l'Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.

Al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, come previsto dal trattato e successivamente dalle strategie comunitarie e dai programmi d'azione relativi alla salute ed alla

sicurezza sul luogo di lavoro, l'Agenzia si propone di fornire agli organi comunitari, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati le informazioni e le valutazioni tecniche, scientifiche ed

economiche utili nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO I) Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (Regolamento (CE) n. 2062/94) a) raccogliere, analizzare e diffondere le

informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati; tale raccolta è intesa ad analizzare le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità;

a) raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri per informare gli organi comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati; tale raccolta è intesa ad individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti e a fornire i dati necessari per le priorità e i programmi della Comunità;

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO I BIS) (nuovo) Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) (Regolamento (CE) n. 2062/94)

(i bis) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo:

"c) promuovere e sostenere la cooperazione e lo scambio di informazioni e di esperienze mediante la raccolta sistematica di dati, con il sostegno di Eurostat, tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della salute sul

(4)

lavoro, comprese le informazioni sui programmi di formazione; l'Agenzia promuove a tal fine l'armonizzazione delle statistiche sugli incidenti e le malattie connessi al lavoro in modo da eliminare le disparità esistenti nella loro valutazione e analisi;"

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO II) Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) (regolamento (CE) n. 2062/94) h) fornire informazioni tecniche,

scientifiche ed economiche sui metodi e strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare buone pratiche e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese;

h) fornire informazioni tecniche,

scientifiche ed economiche sui metodi e strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare rischi e buone pratiche trasferibili, analizzare gli insegnamenti che se ne traggono e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle piccole e medie imprese, nonché favorire soluzioni specifiche per tali imprese. Per quanto attiene alle buone pratiche, l'Agenzia dovrebbe concentrarsi, in particolare, su quelle che

rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell'elaborazione di valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro e nell'individuazione delle misure da adottare per farvi fronte;

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO III) Articolo 3, paragrafo 1, lettera j) (regolamento (CE) n. 2062/94) j) l'agenzia assicura che le informazioni

diffuse risultino comprensibili agli utenti finali e coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per il conseguimento di questo obiettivo.

j) l'Agenzia assicura che le informazioni diffuse risultino pertinenti per gli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo, l'Agenzia coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in conformità delle

disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B) Articolo 3, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 2062/94) 2. L'Agenzia collabora il più strettamente

possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare

2. L'Agenzia collabora il più strettamente possibile con gli istituti, fondazioni, organismi specializzati e programmi esistenti a livello comunitario per evitare

(5)

doppioni. In particolare, l'Agenzia

garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità.

doppioni. L'Agenzia sarà altresì in grado di beneficiare della cooperazione che la Commissione attua già con le agenzie delle Nazioni Unite - l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) - e con la Commissione internazionale per la salute occupazionale (ICOH), in modo da tenersi aggiornata sull'attività svolta dalle

organizzazioni internazionali. In particolare, l'Agenzia rafforza la sua collaborazione con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, restando impregiudicate le sue finalità.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2062/94)

2 bis) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia crea una rete comprendente:

– i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi

comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, in conformità della

legislazione e/o delle pratiche nazionali;

– i punti nevralgici nazionali;

– i centri tematici."

Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 4, paragrafo 2, comma 2 (regolamento (CE) n. 2062/94) 3) All'articolo 4, paragrafo 2, il testo del

secondo comma è sostituito dal seguente testo:

3) All'articolo 4, paragrafo 2, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

"2. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni

istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell'Agenzia, tenendo

(6)

conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.

"Le autorità nazionali competenti o l'istituzione da esse designata provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'Agenzia. Le autorità nazionali tengono conto del punto di vista delle parti sociali a livello nazionale, secondo la legislazione e/o le pratiche nazionali."

Le autorità nazionali competenti o

l'istituzione da esse designata quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'Agenzia, nel quadro di un piano di lavoro concordato da ciascun punto nevralgico e dall'Agenzia, sulla base del programma di lavoro adottato da

quest'ultima. Le autorità nazionali cooperano con le parti sociali a livello nazionale, secondo la legislazione e/o le pratiche nazionali."

Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 7 bis (regolamento (CE) n. 2062/94)

L'Agenzia comprende: La struttura di direzione e di gestione dell'Agenzia è composta da:

a) un consiglio di direzione; a) un consiglio di direzione;

b) un ufficio di presidenza; b) un ufficio di presidenza;

c) un direttore. c) un direttore.

Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 8, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2062/94) 2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del

paragrafo 1 sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, su proposta dei gruppi di interesse che rappresentano le amministrazioni nazionali degli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno a detto comitato.

2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

I membri di cui al paragrafo 1, lettera a) sono nominati su proposta degli Stati membri.

(7)

I membri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) sono nominati su proposta dei

portavoce dei gruppi rispettivi in seno al comitato.

Le proposte provenienti dai tre gruppi presenti nel comitato sono sottoposte al Consiglio e trasmesse, per informazione, alla Commissione.

Il Consiglio nomina, contemporaneamente e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione solo in assenza del membro titolare.

Il Consiglio nomina, contemporaneamente e alle stesse condizioni del membro titolare, un supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di direzione solo in assenza del membro titolare.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima.

I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima.

Nel presentare l'elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per garantire una

composizione del consiglio di direzione che rifletta equamente i vari settori

economici interessati e una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne.

Nel presentare l'elenco dei candidati, la Commissione, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per garantire una composizione del consiglio di direzione che rifletta equamente i vari settori economici

interessati e una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione degli organi di cui all'articolo 7 bis. Gli elenchi sono presentati entro tre mesi dall'eventuale cambiamento o rinnovo dei membri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 4,

paragrafo 1, della decisione del Consiglio 2003/C 218/01*.

L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'elenco dei membri del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e

dall'Agenzia sul suo sito Internet.

_________________

* GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.

Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 5

(8)

Articolo 8, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2062/94) 3. La durata del mandato dei membri del

consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

3. La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Il mandato dei membri del consiglio di direzione che sono in carica il ...* è prorogato fino alla nomina di un nuovo consiglio di direzione secondo le

disposizioni del paragrafo 2.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione

___________________

* Data dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. …/2005 del Consiglio.

Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 8, paragrafo 7 (regolamento (CE) n. 2062/94) 7. Il consiglio di direzione adotta il

regolamento interno, che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere espresso dalla Commissione.

7. Il consiglio di direzione, previo parere della Commissione, adotta il regolamento interno, che stabilisce le modalità pratiche per le sue attività. Il regolamento è

trasmesso per informazione al

Parlamento europeo e al Consiglio. Entro tre mesi da quando gli viene trasmesso il regolamento interno e deliberando a maggioranza semplice, il Consiglio può modificare tale regolamento.

Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 8, paragrafo 8 (regolamento (CE) n. 2062/94) 8. Il consiglio di direzione istituisce un

ufficio di presidenza. L'ufficio di

presidenza è composto dal presidente e dai tre vicepresidenti del consiglio di

direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi di cui al primo comma del

paragrafo 4 e da un ulteriore rappresentante della Commissione.

8. Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza composto da 11 membri. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dai tre

vicepresidenti del consiglio di direzione, dai coordinatori di ciascuno dei gruppi di cui al primo comma del paragrafo 4 e da un ulteriore rappresentante di ciascun gruppo e della Commissione. Ciascun gruppo può designare fino a tre supplenti che

(9)

partecipano alle riunioni dell'ufficio di presidenza in assenza dei membri titolari.

Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 8, paragrafo 9 (regolamento (CE) n. 2062/94) 9. Fatte salve le responsabilità del direttore

di cui all'articolo 11, l'ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di adottare tutti i provvedimenti necessari all'idonea direzione dell'Agenzia tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15.

9. Fatte salve le responsabilità del direttore di cui all'articolo 11, l'ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di controllare la messa in atto delle decisioni di quest'ultimo e di adottare tutti i provvedimenti necessari all'idonea direzione dell'Agenzia tra le riunioni del consiglio di direzione. Il consiglio di direzione non può delegare all'ufficio di presidenza le competenze di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15.

Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 8, paragrafo 10 (regolamento (CE) n. 2062/94) 10. Il calendario annuale delle riunioni

dell'ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente

convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri.

10. Il numero annuale delle riunioni dell'ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. La presidenza dell'ufficio convoca riunioni supplementari su richiesta dei suoi membri

Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 8, paragrafo 11 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94) 11 bis. Il consiglio di direzione è informato in modo esauriente e

tempestivo delle attività e delle decisioni dell'ufficio di presidenza.

Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 10, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 2062/94) 7) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del

primo comma è sostituito dal seguente testo:

7) (a) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

"Il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro annuale e

quadriennale scorrevole dell'Agenzia sulla base di un progetto preparato dal direttore, come specificato all'articolo 11, previa

"Il consiglio di direzione determina gli obiettivi strategici dell'Agenzia. In particolare adotta il bilancio, il programma aperto quadriennale e il programma annuale sulla base di un

(10)

consultazione dei servizi della

Commissione e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro."

progetto preparato dal direttore, come specificato all'articolo 11, previa consultazione dei servizi della

Commissione e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro."

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA B) (nuovo)

Articolo 10, paragrafo 1, comma 4 (regolamento (CE) n. 2062/94)

(b) All'articolo 10, paragrafo 1, il quarto comma è soppresso.

Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 11, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2062/94) (8) All'articolo 11, il testo del paragrafo 2

è sostituito dal testo seguente:

(8) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 11 Direttore

1. Il direttore è nominato dalla

Commissione sulla base di un elenco di candidati presentato dal consiglio di direzione.

2. Il direttore è scelto sulla base della sua competenza. Egli deve offrire ogni

garanzia di indipendenza.

3. Il direttore è nominato per un periodo massimo di cinque anni. Il suo mandato è rinnovabile.

"2. Il direttore è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Egli è responsabile:

(a) dell'elaborazione e attuazione corretta delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di direzione e dall'ufficio di presidenza;

4. Il direttore è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Egli è responsabile:

(a) dell'elaborazione e attuazione corretta delle decisioni e dei programmi adottati dal consiglio di direzione e dall'ufficio di presidenza;

(b) della gestione e dell'amministrazione ordinaria dell'Agenzia;

(b) della gestione e dell'amministrazione ordinaria dell'Agenzia;

(c) della preparazione e della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 10,

(c) della preparazione e della pubblicazione della relazione di cui all'articolo 10,

(11)

paragrafo 2; paragrafo 2;

(d) dell'esecuzione dei compiti previsti; (d) dell'esecuzione dei compiti previsti;

(e) di tutte le questioni riguardanti il personale;

(e) di tutte le questioni riguardanti il personale;

(f) della preparazione delle riunioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza."

(f) della preparazione delle riunioni del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza."

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

Eursafe, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Centro di ricerca interdipartimentale sulla sicurezza e prevenzione dei rischi (Cris), Coordinamento tecnico

Gestione del sito web del Focal Point : aggiornamento sugli eventi, i link e le risorse informative a livello nazionale. Il sito web dell’Agenzia Europea sarà accessibile

Come Direttore Regionale Inail Liguria esprimo particolare soddisfazione per una manifestazione resa possibile dalla collaborazione con le istituzioni e le parti sociali,

Il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro dovrebbe essere incoraggiato attraverso l’introduzione di un sistema di gestione della

DESIGN, SUPERVISION OF CONSTRUCTION AND INSPECTION OF CIVIL AND INDUSTRIAL AND SYSTEMS WORKS; ACTIVITIES RELATED TO MEASURES FOR THE PROTECTION OF HEALTH AND SAFETY IN TEMPORARY

Le formule (11) e (12) possono essere calcolate considerando le sole voci di bilancio che fanno riferimento alla gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo

N.01 - Sono sufficientemente coinvolto nel definire gli obiettivi e i risultati attesi dal mio lavoro N.02 - Sono adeguatamente tutelato se non sono d’accordo con il mio