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Redazione del parere del Consiglio giudiziario al termine dell’anno successivo al quadriennio già valutato “non positivo”.

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Redazione del parere del Consiglio giudiziario al termine dell’anno successivo al quadriennio già valutato “non positivo”.

(Risposta a quesiti del 20 marzo 2013)

Comunico che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 marzo 2013, ha adottato la seguente delibera:

"

OMISSIS

letta la nota pervenuta in data 6 dicembre 2012 con cui il Presidente della Corte di appello di … trasmette il verbale dell'adunanza del locale Consiglio giudiziario del 22 novembre 2012 con la quale vengono formulati al Consiglio superiore della magistratura i seguenti quesiti: a) “se, in caso di giudizio "non positivo", che estenda di un anno la valutazione da compiere nei confronti di un magistrato, quest'ultimo debba essere giudicato nuovamente solo con riferimento all'ultimo anno in questione, oppure debba esserlo in relazione a tutto il periodo della normale valutazione, con l'aggiunta dell'anno di cui si diceva; b) quale sia la modulistica da utilizzare per il caso in cui il magistrato abbia maturato il quadriennio in valutazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova legge”;

OSSERVA

L'art. 11, comma 10, della legge n. 111 del 2006 dispone «Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del Consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio e' "positivo"...».

Il Capo XVII, punto 4, della Circolare in materia di nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario (Deliberazione del 4 ottobre 2007 - Prot. n. 20691/2007 dell'8 ottobre 2007) dispone che «Ove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio “non positivo”

procede a nuovo scrutinio trascorso un anno dalla scadenza del quadriennio rispetto al quale si è riportata la valutazione “non positiva”».

Le fonti normative primarie e secondarie prevedono una nuova valutazione della professionalità del magistrato, trascorso un anno dalla valutazione conclusasi con il giudizio “non positivo”;

conseguentemente la nuova valutazione, partendo dalle criticità già emerse in relazione al quadriennio di riferimento, dovrà esaminare l'attività svolta dal magistrato nell'anno successivo per verificare il superamento di dette criticità e la positività di tutti i parametri.

Con riferimento al secondo quesito posto dal Consiglio giudiziario di … occorre osservare che il Capo II punto 8 della Circolare in materia di nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111 e succ. mod., prevede che «I pareri formulati per il conseguimento delle progressive valutazioni di professionalità devono essere redatti secondo il modello allegato alla presente circolare» con gli adattamenti necessari;

delibera

di rispondere ai quesiti posti dal Consiglio giudiziario di … nei termini che seguono:

- il parere del Consiglio giudiziario al termine dell'anno successivo al quadriennio già valutato “non positivo”, partendo dalle criticità già emerse in relazione al quadriennio di riferimento, dovrà esaminare l'attività svolta dal magistrato nell'anno successivo per verificare il superamento di dette criticità e la positività di tutti i parametri;

- per il nuovo parere devono essere utilizzati i modelli allegati alla Circolare in materia di nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n.

111, con gli adattamenti necessari.”

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