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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/03/2021

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N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/03/2021

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE – VARIANTE PARZIALE N°27 AI SENSI DEL V COMMA, ART.17 DELLA L.R.56/77 E S.M.I. – PROGETTO PRELIMINARE – ADOZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 17:00 in Mondovì, nella Sala Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio Comunale la seduta viene svolta in forma telematica mediante videoconferenza.

Sono presenti i signori:

Nome Presenza

ADRIANO Paolo TOMATIS Elio

GANZINELLI Roberto IPPOLITI Maurizio

BRUNO DI CLARAFOND Tancredi AIMO Giuseppe

MANSUINO Gianni GASCO Maria Cristina BATTAGLIO Giancarlo MARINI Giulio

BOVETTI Mario TEALDI Guido BARELLO Laura

CARAMELLO Giampiero D’AGOSTINO Luciano TAROLLI Stefano MAGNINO Paolo

SI SI SI NO

SI SI SI SI NO

SI SI SI SI SI SI SI SI

in videoconferenza in sede in videoconferenza

in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza

in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza Totale presenti 15

Totale assenti 2

Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: Carboni Sandra, Chiecchio Erika, Rizzola Cecilia ed in videoconferenza l’Assessore Olivieri Luca.

Con l’assistenza del Segretario Generale Marina Perotti, presente in sede, che ha accertato l’identità dei partecipanti.

Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

(2)

Si dà atto che, alle ore 17,30, si è collegato in videoconferenza il Consigliere Battaglio e che il numero di presenti sale a 16.

Si dà atto che, alle ore 18,00, è entrato in sala l’Assessore Robaldo.

Si dà atto che, alle ore 19,50, si è collegato in videoconferenza il Consigliere Ippoliti e che il numero dei presenti sale a 17.

Prima dell’inizio della trattazione del presente argomento il Presidente invita eventuali consiglieri interessati all’argomento ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, ai sensi dell’art. 78 del D.lgs. 267/2000. Nessun consigliere risulta interessato. La seduta procede.

A relazione dell’Assessore Carboni:

La presente variante urbanistica affronta il tema non nuovo delle operazioni di variazione e modifica del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) predisposte al fine di riconsiderare le modalità attuative di taluni ambiti urbanistici; tema già trattato nelle precedenti modifiche di suddivisione in sub-ambiti, approvate con D.C.C. n.33 dell’11 novembre 2016 e con D.C.C. n.8 del 26 febbraio 2018 e relative rispettivamente agli ambiti urbanistici DM-11 in Via Torino e DI-06 nella zona industriale.

Le due istanze prese in considerazione dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della presente variante sono la domanda avanzata in data 13 settembre 2019 dalla Ditta Edilvetta srl, in qualità di proprietaria delle aree “CRIII-16 e CRIII-17 - Zona residenziale di nuovo impianto”

siti nel rione di Carassone e l’istanza avanzata in data 31 ottobre 2019 dal Sig.ri Bianchessi Luigi, per sé e per conto della Sig.ra Bianchessi Luisella, sottoscritta per accettazione dai Sig.ri Bertone Adriano e Bertone Claudio, in qualità di proprietari dell’area “CRIII-15 - Zona residenziale di nuovo impianto” sito nella frazione di San Giovanni Govoni.

La prima delle predette istanze è finalizzata all’accorpamento di due adiacenti ambiti urbanistici di nuovo impianto a destinazione d’uso residenziale siti nel rione di Carassone, l’area CRIII-16 n.4027 e l’area CRIII-17 n.4075. Detto accorpamento è motivato dalla necessità - intervenuta a seguito di un evento franoso verificatosi nel 2018 tra l’orlo di terrazzo fluviale su cui si colloca l’area urbanistica CRIII-16 ed il Torrente Ellero – di rivedere l’assetto del contesto edificatorio in argomento e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi allontanando le aree di concentrazione fondiaria dall’orlo di terrazzo fluviale, il tutto nel rispetto della capacità edificatoria data dal vigente Piano Regolatore alle suddette aree. Al fine di conseguire una maggior concentrazione fondiaria la variante prevede inoltre la possibilità di realizzare una tipologia edilizia plurifamiliare, in analogia a quella presente nel contesto urbano adiacente e l’eliminazione della previsione di viabilità veicolare pubblica relativa all’ambito CRIII-16, la cui fruibilità era già stata rilevata come di interesse prevalentemente privato dal Consiglio Comunale di approvazione del relativo Strumento Urbanistico Esecutivo (D.C.C. n.53 del 29/09/2008) con cui ne era stato previsto l’assoggettamento all’uso pubblico con onere di manutenzione a carico dei proponenti in luogo della cessione al Comune. Per le medesime motivazioni si è provveduto con la presente variante all’eliminazione dell’ultimo tratto del percorso pedonale pubblico previsto dal vigente P.R.G.C. lungo il ciglio del terrazzo fluviale, interrompendo le stesso al limitare dell’area di proprietà comunale da destinarsi a verde pubblico lungo Via S. Paolino, nonché all’inserimento in scheda d’area di prescrizioni per la stabilità del versante di cui alla Relazione geologica prodotta dal Dott. Geol. G. Bertagnin.

(3)

La seconda istanza è invece finalizzata alla suddivisione in due sub-ambiti, con le medesime modalità già adottate nella suddetta modifica all’ambito DI-06 in zona industriale, dell’area urbanistica di nuovo impianto a destinazione residenziale CRIII-15 sita in frazione San Giovanni Govoni. Essa è motivata dalla volontà dei richiedenti di dare attuazione frazionata alle previsioni di Piano Regolatore anche in considerazione delle diverse caratteristiche dei due sub-ambiti.

L’area di nuovo impianto individuata come sub-ambito b) infatti si colloca a completamento di un contesto edificato negli anni ottanta lungo la Strada di San Giovanni Govoni già dotato a suo tempo delle urbanizzazioni ed i sottoservizi necessari per l’attuazione delle relative previsioni edificatorie.

Entrambe le suddette richieste sono finalizzate a variare le modalità attuative degli ambiti di nuova edificazione in argomento senza apportare alcuna modifica alla destinazione d’uso o alla capacità edificatoria delle aree interessate.

La presente operazione di variazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), rispetta i parametri ed i criteri dell’art.17 comma V della L.R.56/77 e s.m.i. in tema di varianti parziali, come meglio dettagliato ed argomentato nella Relazione illustrativa, in quanto le modifiche introdotte:

- non modificano l’impianto strutturale del vigente P.R.G.C., con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- come attestato dall’allegato prospetto numerico (Allegato A) redatto dall’Ufficio comunale competente non riducono e non aumentano la quantità globale di aree a servizi di cui all’art. 21 della L.R.56/77 e s.m.i. per più di 0,5 mq. per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R.56/77 e s.m.i.;

- non incidono sulla quantità globale di aree a servizi di cui all’art.22 L.R.56/77 e s.m.i.;

- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del P.R.G.C. vigente;

- non incidono sulle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C.

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

- non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;

- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art.24 L.R. n.56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- sono conformi con il vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004 ai sensi dell’art.5 della L.R.n.52/00.

Dal punto di vista tecnico la verifica e la dimostrazione dei suddetti aspetti trova puntuale riscontro nella Relazione illustrativa di Variante e nell’allegato A al presente atto deliberativo, predisposti dall’Ufficio comunale competente.

Per quanto riguarda i vincoli sugli abitati da consolidare di cui all’art.61 del D.P.R. n.380/01, istituiti ai sensi della L.445/1908, il Comune di Mondovì rientra tra quelli in cui, con D.G.R.

n.10-370 dell’11/10/2019, detti vincoli sono stati eliminati senza necessità di conversione in area a Rischio Molto Elevato (R.M.E.), in quanto la tutela del territorio è garantita dalle norme del vigente P.R.G.C. adeguato al PAI.

(4)

In ottemperanza ai disposti di cui all’VIII comma dell’art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., nonché alla D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016, la Verifica preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante in argomento viene svolta con procedimento integrato, ciò significa che con il presente atto deliberativo il Comune adotta la Variante parziale comprensiva del relativo Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.) di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. il cui procedimento si conclude, con l’emissione del provvedimento di verifica, prima dell’atto deliberativo di approvazione della Variante medesima.

Parimenti, in ottemperanza ai disposti del Regolamento regionale per l’attuazione del Piano Paesaggistico del Piemonte (Ppr) recentemente approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n.4/R, la Relazione illustrativa di Variante è comprensiva di uno specifico capitolo che illustra il rapporto tra i contenuti della Variante e quelli del Ppr e si conclude con la dichiarazione espressa che la stessa è coerente e rispetta le norme del Piano paesaggistico regionale.

Occorre infine evidenziare come, in conformità all’art. 16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., il Comune di Mondovì, con l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 18 dell’11/07/2016, ha definito i criteri e le modalità per la quantificazione del contributo straordinario di urbanizzazione fissato in base al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso e come, dall’applicazione dei suddetti criteri la Variante in argomento non sia assoggettata al pagamento del contributo in quanto le modifiche dalla stessa apportate non incidendo sulle capacità edificatorie o sulle destinazioni d’uso non producono incremento di valore sugli immobili interessati.

Si conclude evidenziando come la proposta di Variante in oggetto sia stata esaminata dalla I Commissione Consiliare Tecnica nella seduta del 16 marzo 2021, la quale ha su di essa espresso parere favorevole;

Propongo, quindi,

 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

 Di adottare ai sensi dell’art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il Progetto Preliminare della Variante Parziale n°27 al vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R.

n°15-13798 del 02/11/2004, avente ad oggetto: “Variazione delle modalità attuative degli ambiti urbanistici CRIII-16 e CRIII-17 in località Carassone e CRIII-15 in frazione San Giovanni Govoni” e costituito dai seguenti elaborati:

- P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;

- ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE:

Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°27” (estratto tavole);

Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°27” (estratto quadri sinottici P1.2/1a);

P2.2: Schede d’area PRGC vigente (CRIII-15; CRIII-16 e CRIII-17);

- ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:

P3.2/5: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;

P3.2/9: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;

(5)

P3.3/4: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/5: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/12: Planimetria di progetto – Frazioni: San Giovanni Govoni – Scala 1:2000;

P2.2: Schede d’area PRGC Variante n°27 (CRIII-15 e CRIII-16);

 Di adottare ai sensi dell’art.17, VIII comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il “Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” della Variante parziale n.27 in argomento;

 Di dare mandato all’Ufficio comunale competente di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante parziale n.27 al P.R.G.C. vigente trasmettendo il Documento tecnico adottato ai soggetti competenti in materia ambientale;

 Di dare atto:

- che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto l’oggetto di variante non contiene previsioni insediative di cui all’art.17 comma 6 secondo periodo della L.R.56/77 e s.m.i.;

- che la presente Variante:

 non modifica l’impianto strutturale del vigente P.R.G.C., con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

 non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

come attestato dall’allegato prospetto numerico (Allegato A) redatto dall’Ufficio comunale competente non riduce e non aumenta la quantità globale di aree a servizi di cui all’art. 21 della L.R.56/77 e s.m.i. per più di 0,5 mq. per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R.56/77 e s.m.i.;

 non incide sulla quantità globale di aree a servizi di cui all’art.22 L.R.56/77 e s.m.i.;

 non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del P.R.G.C. vigente;

 non incide sulle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C.

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

 non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C.

vigente;

 non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art.24 L.R. n.56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- che le modifiche alla classificazione acustica prodotte dalla presente Variante sono conformi con il vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004 ai sensi dell’art.5 della L.R.n.52/00;

- che nel Comune di Mondovì, in ottemperanza alla D.G.R. n.10-370 dell’11/10/2019, non sussistono vincoli sugli abitati da consolidare di cui all’art.61 del D.P.R. n.380/01, istituiti ai sensi della L.445/1908;

- che la Variante in argomento è conforme con la pianificazione sovracomunale;

- che la Variante rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Piano paesaggistico regionale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017 n.233-35836;

- che, dall’applicazione dei criteri approvati con D.C.C. n. 18 dell’11/07/20016, la Variante in argomento, che non modifica le capacità edificatorie e le destinazioni d’uso previste dal vigente P.R.G.C., non è assoggettata al pagamento del contributo straordinario di

(6)

urbanizzazione previsto dall’art.16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n.

380 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in seduta alla presenza in sede del Presidente del Consiglio e in videoconferenza di 16 consiglieri, tutti identificati dal Segretario, con la garanzia di una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, in equivoca e libera espressione delle opinioni;

Udita l’illustrazione dell’Assessore Carboni;

Dato atto che alle ore 20,15 la Consigliera Gasco interrompe temporaneamente il collegamento e che pertanto il numero dei presenti è pari a 16;

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare permanente Tecnica la quale, nella seduta del. 16 marzo 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole;

Visti il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.R. n.56/77 e s.m.i.;

Dato atto che nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno non vi sono stati interventi da parte dei consiglieri comunali;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Previa identificazione, da parte del Presidente e del Segretario, in modo inequivoco dell’espressione della volontà in modo libero ed informato da parte di tutti i partecipanti compresi i membri in videoconferenza;

Con votazione palese e con il seguente risultato:

favorevoli: 16 contrari : zero astenuti: zero

DELIBERA

 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

 Di adottare ai sensi dell’art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il Progetto Preliminare della Variante Parziale n°27 al vigente Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R.

n°15-13798 del 02/11/2004, avente ad oggetto: “Variazione delle modalità attuative degli ambiti urbanistici CRIII-16 e CRIII-17 in località Carassone e CRIII-15 in frazione San Giovanni Govoni” e costituito dai seguenti elaborati:

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- P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;

- ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE:

Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°27” (estratto tavole);

Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°27” (estratto quadri sinottici P1.2/1a);

P2.2: Schede d’area PRGC vigente (CRIII-15; CRIII-16 e CRIII-17);

- ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:

P3.2/5: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;

P3.2/9: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;

P3.3/4: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/5: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;

P3.3/12: Planimetria di progetto – Frazioni: San Giovanni Govoni – Scala 1:2000;

P2.2: Schede d’area PRGC Variante n°27 (CRIII-15 e CRIII-16);

 Di adottare ai sensi dell’art.17, VIII comma, della L.R.56/77 e s.m.i. il “Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” della Variante parziale n.27 in argomento;

 Di dare mandato all’Ufficio comunale competente di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante parziale n.27 al P.R.G.C. vigente trasmettendo il Documento tecnico adottato ai soggetti competenti in materia ambientale;

 Di dare atto:

- che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto l’oggetto di variante non contiene previsioni insediative di cui all’art.17 comma 6 secondo periodo della L.R.56/77 e s.m.i.;

- che la presente Variante:

 non modifica l’impianto strutturale del vigente P.R.G.C., con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

 non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

come attestato dall’allegato prospetto numerico (Allegato A) redatto dall’Ufficio comunale competente non riduce e non aumenta la quantità globale di aree a servizi di cui all’art. 21 della L.R.56/77 e s.m.i. per più di 0,5 mq. per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R.56/77 e s.m.i.;

 non incide sulla quantità globale di aree a servizi di cui all’art.22 L.R.56/77 e s.m.i.;

 non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del P.R.G.C. vigente;

 non incide sulle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C.

vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

 non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C.

vigente;

 non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art.24 L.R. n.56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- che le modifiche alla classificazione acustica prodotte dalla presente Variante sono conformi con il vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004 ai sensi dell’art.5 della L.R.n.52/00;

(8)

- che nel Comune di Mondovì, in ottemperanza alla D.G.R. n.10-370 dell’11/10/2019, non sussistono vincoli sugli abitati da consolidare di cui all’art.61 del D.P.R. n.380/01, istituiti ai sensi della L.445/1908;

- che la Variante in argomento è conforme con la pianificazione sovracomunale;

- che la Variante rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Piano paesaggistico regionale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017 n.233-35836;

- che, dall’applicazione dei criteri approvati con D.C.C. n. 18 dell’11/07/20016, la Variante in argomento, che non modifica le capacità edificatorie e le destinazioni d’uso previste dal vigente P.R.G.C., non è assoggettata al pagamento del contributo straordinario di urbanizzazione previsto dall’art.16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n.

380 e s.m.i.

(9)

IL SEGRETARIO GENERALE Marina Perotti. *

IL PRESIDENTE Elio Tomatis *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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