Risarcimento danni da fauna selvatica: ultime sentenze
Autore: Redazione | 26/10/2021
Danni cagionati da animali selvatici: chi ne risponde?
L’azione per il risarcimento danni provocato dalla fauna selvatica deve essere promossa nei confronti della Regione.
Responsabilità per danni da fauna selvatica
Fermo restando che nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, per quanto concerne il regime di imputazione della responsabilità, il preteso danneggiato dovrà allegare e dimostrare che il danno sia stato causato dall’animale selvatico e tale onere potrà ritenersi soddisfatto allorché sia stata dimostrata la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Tribunale Ancona sez. II, 02/07/2021, n.872
Animali selvatici e responsabilità civile
In materia di danni provocati da animali, in concreto, può ravvisarsi una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., stante l’incompatibilità del regime tracciato dall’art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione.
Cassazione civile sez. III, 31/03/2021, n.8972
Risarcimento del danno
Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici (a norma dell’art. 2052 c.c.) la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto Ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti; la Regione può rivalersi poi nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Corte appello L’Aquila sez. I, 31/03/2021, n.507
Danni cagionati da fauna selvatica
In materia di danni cagionati da fauna selvatica, l’indennizzo ex art. 26 della l.r.
Campania n. 8 del 1996, non costituendo risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, non prevede necessariamente l’integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale; pertanto, ove il danneggiato agisca per ottenere l’integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa locale, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria.
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, n.20997
Sinistro stradale provocato da animali selvatici
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo. Alle Province spettano, invece, le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto oggi dal D.Lgs. n.
267/2000 (dopo l’abrogazione della legge 142/1990 ad opera dell’art. 274 del T.U.
enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Tribunale Terni, 04/05/2020, n.268
Tutela per danni arrecati dalla fauna selvatica
Premesso che, per i danni arrecati dalla fauna selvatica, il danneggiato può avvalersi o dell’ordinaria tutela risarcitoria, ove alleghi e provi tutti i relativi presupposti (a cominciare, ove si confermi la tradizionale qualificazione della responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, dalla colpa dell’ente pubblico munito dei poteri di governo di detta fauna, ma conseguendo poi l’integralità del ristoro), o delle speciali tutele indennitarie previste dalla legislazione delle singole Regioni (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all’integrità e all’ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma appunto, da un lato non ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall’altro, limitate a una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall’Amministrazione), l’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica, come concretamente disciplinato dall’articolo 59 della legge regionale della Sardegna 29 luglio 1998 n. 23 (come modificato dall’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 19 luglio 2000 n. 14, nonché dall’articolo 22, comma 15, della legge regionale 11 maggio 2006 n. 4), è previsto esclusivamente nei contesti territoriali ivi espressamente disciplinati (e pertanto solo nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l’allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nonché, fino all’istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunististico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli ambiti territoriali di caccia e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi).
Pertanto, ove il meccanismo indennitario così previsto dalla legislazione regionale non possa operare, quand’anche per mancata adozione di indispensabili strumenti normativi complementari quali il piano faunistico-venatorio (di cui all’articolo 19 della legge regionale suddetta, n. 23 del 1998), soccorre il proprietario la sola tutela risarcitoria. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del codice di procedura civile).
Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8383
Danni da fauna selvatica: chi ne risponde?
Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni.
Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7969
Danni all’auto per attraversamento animali selvatici
Sussiste la responsabilità dell’Amministrazione regionale in relazione ai danni subiti dall’automobilista in conseguenza dell’impatto del proprio veicolo con un cinghiale in fase cli attraversamento della sede stradale, se sul tratto di strada in questione non siano presenti segnali di pericolo circa il possibile attraversamento di animali selvatici. L’omessa apposizione della segnaletica verticale di pericolo, infatti, integra una condotta omissiva imputabile alla Regione, avente una efficienza causale rispetto alla concreta verificazione del sinistro.
Nel caso di specie, il tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento a carico della regione Molise che, invece, sosteneva che il compito del controllo sulla fauna selvatica spettasse alla Provincia.
Tribunale Campobasso, 09/08/2019, n.489
Danni ad un coltivatore aggredito da un cinghiale
Il danno cagionato dalla sauna selvatica non può essere risarcito in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., ma alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c. e dunque richiede l’individuazione di un concreto
comportamento colposo ascrivibile alla pubblica amministrazione.
Tra l’altro, la gestione della fauna selvatica da parete della Regione non comporta che qualunque danno cagionato da essa sia ascrivibile all’ente stesso, occorrendo l’allegazione di una condotta omissiva efficiente che possa essere ricollegabile al danno cagionato (nella specie, la Corte ha escluso che l’assessorato all’agricoltura e foreste della Regione siciliana dovesse risarcisce il danno ad un agricoltore conseguente alle lesioni subite a causa dell’aggressione di un cinghiale proveniente dalla riserva naturale adiacente al terreno di sua proprietà).
Cassazione civile sez. III, 27/02/2019, n.5722
Risarcimento del danno per invasione del fondo da fauna selvatica
Non è configurabile in capo al proprietario di un fondo danneggiato per l’invasione di fauna selvatica la responsabilità o corresponsabilità per mancata recinzione dell’area di proprietà; la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza.
Consiglio di Stato sez. III, 16/07/2018, n.4316
Azione per il risarcimento danni provocato dalla fauna selvatica
Nel caso di risarcimento del danno subito da un autoveicolo urtato da un cinghiale, la legittimazione passiva, non può in nessun caso essere individuata in capo all’Ente Nazionale Parco del Pollino, e ciò da un lato perché l’indennizzo previsto dall’art. 15 della L. n. 391 del 1991 disciplina i danni “non altrimenti risarcibili” arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo; dall’altro, perché l’art. 15 cit., significativamente intitolata “Acquisti, espropriazioni ed indennizzi”, disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica. Ne consegue che va proposta
nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica.
Corte appello Potenza, 20/06/2018, n.400
Danni a terzi causati dalla fauna selvatica: quali sono gli enti responsabili?
E’ la Regione ad essere obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi: essa, è pertanto responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme a meno che non siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata ad altro Ente.
Tribunale Roma sez. XII, 12/12/2017, n.23102
Dalla fauna selvatica a persone o cose:
responsabilità
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l.
11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1).
Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Tribunale L’Aquila, 13/10/2017, n.618
Danni cagionati dalla fauna selvatica:
giurisdizione
Alla stregua dei canoni di attribuzione delle diverse potestà giurisdizionali è logico assumere che, nei casi di danni cagionati dalla fauna selvatica, attengono alla cognizione di diritti soggettivi e ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie tendenti ad ottenere alternativamente il risarcimento per responsabilità extracontrattuale sulla base del comportamento doloso o colposo della p.a. — ovvero l’indennizzo eventualmente stabilito con precisione dalla normativa applicabile — senza che sia consentito alcun margine di valutazione discrezionale sull’”an” e/o sul “quantum”, mentre ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ad indennizzi rispetto al cui riconoscimento sia attribuito un potere discrezionale alla p.a., ancorché limitato al
“quantum” .
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 06/03/2017, n.444
Danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione
Il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico: resta pertanto immune da censure la decisione di rigetto della domanda proposta nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, non essendo emerse prove dell’addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi.
Tribunale Arezzo, 04/03/2016, n.299
Come ottenere la riparazione dei danni provocati dalla fauna selvatica
Non è meritevole di accoglimento il ricorso proposto da una Provincia avverso una sentenza della Corte d’appello in ordine alla legittimazione passiva dell’ente in materia di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei fondi compresi dall’Ambito Territoriale di Caccia (ATC).
Secondo quanto disposto dalla legislazione regionale, l’ amministrazione provinciale è l’unico soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte da terzi per ottenere la riparazione dei danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica, a nulla rilevando la ripartizione di compiti interna alla Provincia stessa riguardo al peso economico derivante dall’obbligo risarcitorio. Né è ammissibile gravare il soggetto danneggiato dell’onere di provare la natura dell’area territoriale del fondo per poter accedere alla riparazione del danno subito.
Cassazione civile sez. III, 08/02/2016, n.2374
Danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento con il quale la provincia ha respinto l’istanza di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, ritenendola tardiva rispetto a quanto previsto dal regolamento provinciale per il quale le domande devono pervenire entro sette giorni dal verificarsi dell’evento dannoso; invero, il regolamento relativo al riconoscimento ed alla liquidazione di siffatti danni è strutturato secondo puntuali previsioni che di per sé escludono l’esercizio di poteri connessi a pubbliche funzioni, per cui la controversia verte sul diritto del ricorrente al riconoscimento e alla liquidazione della somma spettante nella misura derivante dall’applicazione della puntuale disciplina regolamentare.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 05/11/2015, n.720
Accertamento dei danni e verifica di proporzionalità tra pregiudizio e stanziamento erogato
In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nel regime della legge reg. Umbria 20 agosto 1996, n. 23, il privato, mentre vanta un diritto soggettivo al rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e alla proporzione tra la loro entità e lo stanziamento erogato, è, invece, titolare di un semplice interesse legittimo all’integrale risarcimento dei danni, che è condizionato all’ammontare dei fondi regionali all’uopo assegnati.
Ne consegue che, per i danni previsti dall’art. 3, comma 1, della legge regionale citata, verificatisi nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica o inselvatichita, la risarcibilità completa del danno accertato non comporta il diritto alla liquidazione in via integrale ma solo nei limiti delle disponibilità e capienza del relativo fondo regionale.
Cassazione civile sez. III, 19/06/2015, n.12686
Note
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