DETERMINAZIONEN.53/AMBDEL20FEBBRAIO2017
OGGETTO: Accettazione della polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 e delle relative appendici n. 1 del 08.02.2017 e n. 2 del 16.02.2017 – Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie rep. n. 1 del 10.02.2017 e n. 1/A del 16.02.2017 - inerenti l'attività di gestione operativa e chiusura della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B alla parte IV, lett. D1, del D.Lgs. 152/2006) facente parte del complesso IPPC della Carbosulcis s.p.a. sito a Carbonia in località Monte Sinni, autorizzato con Ns.
determinazione di proroga n. 43/AMB del 12.09.2016.
ILDIRIGENTE
Vista la Direttiva 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”;
Visto il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 recante “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Abrogazione D.M. 3 agosto 2005”;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 29-octies “Rinnovo e riesame” e l’art. 29- nonies “Modifica degli impianti o variazioni del gestore”, così come aggiornati dal Decreto Legislativo 46/2014;
Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, ed in particolare l’art.
7 che ha apportato modifiche al Titolo III-bis della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 del 27.10.2014, contenente le linee di indirizzo per l’attuazione della disciplina introdotta con il D.Lgs. n.
46/2014, nella quale si specifica che “sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)” e si precisa che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente da cui “dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione dell’efficacia dell’AIA”;
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo” ed in particolare l'art. 22, comma 4, che
individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);
Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l'art. 59, comma 4, lett. b, che assegna all’Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 13 aprile 2010 avente per oggetto “Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi”;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 22 del 14.05.2008 con la quale è stata rilasciata alla società Carbosulcis s.p.a. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi (Punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs. 59/2005), “Primo lotto funzionale” e “Primo lotto funzionale-Secondo settore” e nuovo lotto “Secondo lotto”;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 4 del 06.02.2009 con la quale è stata integrata e modificata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi sopra richiamata, costituito dalla discarica per rifiuti speciali non pericolosi (lotti I, II, III e IV) e dal sistema integrato costituito da un deposito preliminare e da un deposito sotterraneo;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 33/43 del 10.08.2011 “Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 24/23 del 23.04.2008, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento di "Ampliamento in sopraelevazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B alla parte IV, lett. D1, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.) e richiesta di autorizzazione affinché possa essere utilizzata contestualmente anche come deposito preliminare (operazioni di cui all'allegato B, parte IV, lett. D15, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.)”;
Vista la Ns. nota prot. n. 15487 del 13.06.2011 con la quale è stato autorizzato un aumento della volumetria, pari a 25.000 tonnellate, nell’impianto IPPC - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, sito in località Monte Sinni in Comune di Carbonia, di proprietà della società Carbosulcis s.p.a.;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 234 del 12.08.2011 con la quale è stata modificata ed integrata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con la determinazione n. 4 del 06.02.2009 sopra richiamata, mediante l’ampliamento in sopraelevazione della discarica e la modifica del sistema integrato;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 258 del 17.09.2013 con la quale è stata rilasciata – alla società Carbosulcis s.p.a. - l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’ampliamento in sopraelevazione dell'impianto IPPC - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, composto dalla discarica per rifiuti speciali non pericolosi e dal sistema integrato costituito da un deposito preliminare, dal raggruppamento preliminare e da un deposito in sottosuolo;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 284 del 21.11.2014 con la quale è stata modificata ed integrata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con la determinazione n. 258 del 17.09.2013, mediante l’ampliamento in sopraelevazione - con la costruzione del terzo argine, avente una volumetria pari a 360.000 mc - del complesso IPPC, composto dalla discarica per rifiuti speciali non pericolosi e dal sistema integrato costituito da un deposito preliminare, dal raggruppamento preliminare e da un deposito in sottosuolo;
Viste tutte le garanzie finanziarie precedentemente rilasciate a copertura dell’attività di gestione operativa e chiusura dell’impianto IPPC - Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, a garanzia delle attività autorizzate con le determinazioni sopra richiamate, e conservate agli atti d’ufficio unitamente alle relative determinazioni di accettazione;
Vista la determinazione del dirigente dell’Area Ambiente n. 43/AMB del 12.09.2016 con la quale è stata prorogata l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la determinazione n. 4 del 06.02.2009, come successivamente modificata con la nota prot. n. 15487 del 13.06.2011 e con le determinazioni n.
234 del 12.08.2011, n. 258 del 17.09.2013 e n. 284 del 21.11.2014, così che la scadenza dell’A.I.A. è stata prolungata di ulteriori 8 anni - ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, così come aggiornato dal D.Lgs. 46/2014 – estendendo la sua validità fino al giorno 05.02.2025;
Vista la Ns. nota prot. n. 3557 del 24.02.2015, indirizzata ai gestori degli impianti IPPC presenti nel territorio della ex Provincia di Carbonia Iglesias, con la quale sono state comunicate le modalità operative adottate dall’Ente in tema di proroga delle scadenze delle A.I.A. in vigore, in applicazione dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, e sono state fornite le indicazioni per adeguare le garanzie finanziarie già prestate alla nuova durata dell’A.I.A., estendendo la validità delle stesse fino alla nuova data di scadenza dell’A.I.A., maggiorata di due anni per i controlli, e prevedendo che “Le Società potranno ottemperare a tale prescrizione, presentando apposita appendice alle garanzie già rilasciate o una nuova garanzia fideiussoria, assicurando – in ogni caso – che non ci siano soluzioni di continuità rispetto al passato”;
Dato atto che le precedenti garanzie finanziarie prestate a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica avevano validità fino alla data del 06.02.2017, maggiorate di due anni per i controlli, e che pertanto la nuova garanzia finanziaria – secondo quanto stabilito dalla Ns. nota prot. n.
3557 del 24.02.2015 - dovrà garantire una copertura fideiussoria dal 07.02.2017 fino alla data di scadenza del nuovo provvedimento autorizzativo, 05.02.2025, maggiorata di due anni per i controlli, ossia fino al 05.02.2027;
Vista la nota della Società prot. n. AM 32.80.U/17 del 01.02.2017, con la quale è stato presentato lo schema di calcolo per la determinazione del massimale della garanzia finanziaria relativa alla fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto, e valutata - in data 06.02.2017 - la correttezza del calcolo effettuato che determina in € 16.356.390,00 l’importo del massimale, con una differenza di
€ 150.000,00 rispetto al passato legata unicamente ad un errore di calcolo degli addendi;
Vista la polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 - acquisita agli atti in data 10.02.2017 con il prot. n. 3141 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 1 del 10.02.2017 - dell’importo di € 16.356.390,00 (Euro sedicimilionitrecentocinquantaseimilatrecentonovanta/00), con validità dal 06.02.2017 al 05.02.2027 comprensiva delle maggiorazione di due anni, emessa dalla Euroins Insurance Plc per conto della Carbosulcis s.p.a. ed a favore della Provincia Sud Sardegna, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 4 del 06.02.2009, come successivamente modificata e integrata dalle determinazioni n. 234 del 12.08.2011, n. 258 del 17.09.2013, n. 284 del 21.11.2014 e, da ultimo, con la determinazione di proroga n. 43/AMB del 12.09.2016, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;
Vista l’appendice n. 1 del 08.02.2017 alla polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 - acquisita agli atti unitamente alla polizza cui accede e repertoriata con lo stesso numero del Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie - nella quale sono contenute le clausole fideiussorie, redatte in base allo schema di cui alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008, che identificano il contenuto essenziale della garanzia finanziaria;
Preso atto che la polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 e la relativa appendice sono state emesse in data 08.02.2017 e sono state firmate digitalmente rispettivamente in data 08.02.2017 dalla compagnia assicurativa ed in data 09.02.2017 dalla Società e che, pertanto, il contratto si intende validamente concluso alla data del 09.02.2017;
Considerato che l’appendice n. 1 del 08.02.2017 contiene delle imprecisioni relativamente ai dati identificativi della polizza di cui costituisce parte integrante e sostanziale e contiene un’incongruenza relativamente al soggetto per mezzo del quale la compagnia assicurativa si costituisce fideiussore del contraente;
Vista la Ns. nota prot. n. 3429 del 14.02.2017, consegnata alla società in pari data, con la quale si
comunicano le imprecisioni contenute nell’appendice in oggetto con la conseguente mancata accettazione della garanzia finanziaria;
Vista l’appendice n. 2 del 16.02.2017 alla polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 - acquisita agli atti in data 16.02.2017 con il prot. n. 3649 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep.
n. 1/A del 16.02.2017 - con la quale si prende e si dà atto che il numero identificativo della polizza richiamato nell’appendice n. 1 del 08.02.2017, da intendersi corretto, è il n. EIBR1700123 del 08.02.2017 e non il n. NEIBR1700123 del 06.02.2017; che i soggetti per mezzo dei quali la compagnia assicurativa si costituisce fideiussore del contraente sono le signore Rumyana Betova e Yoanna Tsoneva e non il sig.
Todor Danailov, e conseguentemente tutti i riferimenti a quest’ultimo devono intendersi sostituiti con i dati identificativi delle signore sopra indicate, delegate a rappresentare la compagnia assicurativa e firmatarie del contratto elettronico; che la data di nascita della sig.ra Yoanna Tsoneva è confermata ed è il 26.05.1966; che il premio assicurativo è stato pagato in data 10.02.2017 e, infine, dispone che rimane fermo ed invariato tutto il resto;
Dato atto che la Euroins Insurance Plc, con sede legale in Bulgaria, a Sofia, in via Cristopher Columbus Bldv n. 43, CAP 1592, è società autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa giusto decreto del Consiglio Nazionale per le Assicurazioni della Repubblica Bulgara n. 8 del 15.06.1998, nonché all’esercizio delle assicurazioni in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, anche nel ramo cauzioni, giusta iscrizione nell'Albo Imprese al n. II.00675 del 03.01.2008, codice ISVAP n. 10907;
Visto l'art. 6, comma 1, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 il quale prevede che “Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del 40% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente”;
Visto il Certificato di Registrazione EMAS n. IT-000189 del 12.02.2004, rilasciato alla società Carbosulcis s.p.a. dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, in relazione alle attività meglio precisate in tale certificato (estrazione di antracite e raccolta di rifiuti non pericolosi) ed avente validità fino al giorno 17.06.2018;
Vista la conformità della polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 - così come integrata dall’appendice n. 1 del 08.02.2017 e modificata dall’appendice n. 2 del 16.02.2017 - allo “Schema delle condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05”, di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008;
Ritenuto opportuno accettare la polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 sopra citata - così come integrata dall’appendice n. 1 del 10.02.2017 ed integrata dall’appendice n. 2 del 16.02.2017 - che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 4;
- la L. 241/1990;
- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;
Visti:
- la Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”;
- la Legge Regionale n. 7 del 12.03.2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”;
- la Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 15.12.2016, con il quale è stato conferito – alla sottoscritta - l’incarico ad interim di dirigente dell’Area Ambiente della Provincia Sud Sardegna con decorrenza immediata;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accettare, così come integrata e modificata dalle appendici sotto indicate, la polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 - acquisita agli atti in data 10.02.2017 con il prot. n.
3141 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 1 del 10.02.2017 - dell’importo di € 16.356.390,00 (Euro sedicimilionitrecentocinquantaseimilatrecentonovanta/00), con validità dal 06.02.2017 al 05.02.2027 comprensiva delle maggiorazione di due anni, emessa dalla Euroins Insurance Plc per conto della Carbosulcis s.p.a. ed a favore della Provincia Sud Sardegna, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata con la determinazione n. 4 del 06.02.2009, come successivamente modificata e integrata dalle determinazioni n. 234 del 12.08.2011, n. 258 del 17.09.2013, n. 284 del 21.11.2014 e, da ultimo, con la determinazione di proroga n. 43/AMB del 12.09.2016, a copertura della fase di gestione operativa e chiusura della discarica in oggetto;
3. di accettare l’appendice n. 1 del 08.02.2017 alla polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 - acquisita agli atti unitamente alla polizza cui accede e repertoriata con lo stesso numero del Registro delle Garanzie Finanziarie - nella quale sono contenute le clausole
fideiussorie, redatte in base allo schema di cui alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008, che identificano il contenuto essenziale della garanzia finanziaria;
4. di accettare l’appendice n. 2 del 16.02.2017 alla polizza fideiussoria n. EIBR1700123 del 08.02.2017 - acquisita agli atti in data 16.02.2017 con il prot. n. 3649 nonché al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 1/A del 16.02.2017 - con la quale si prende e si dà atto che il numero identificativo della polizza richiamato nell’appendice n. 1 del 08.02.2017, da intendersi corretto, è il n. EIBR1700123 del 08.02.2017 e non il n. NEIBR1700123 del 06.02.2017; che i soggetti per mezzo dei quali la compagnia assicurativa si costituisce fideiussore del contraente sono le signore Rumyana Betova e Yoanna Tsoneva e non il sig. Todor Danailov, e conseguentemente che tutti i riferimenti a quest’ultimo devono intendersi sostituiti con i dati identificativi delle signore sopra indicate, delegate a rappresentare la compagnia assicurativa e firmatarie del contratto elettronico; che la data di nascita della sig.ra Yoanna Tsoneva è confermata ed è il 26.05.1966; ed, infine, che il premio assicurativo è stato pagato in data 10.02.2017, fermo ed invariato tutto il resto;
5. di dare atto che il Certificato di Registrazione EMAS n. IT-000189 del 12.02.2004, rilasciato alla società Carbosulcis s.p.a. dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, in relazione alle attività meglio precisate in tale certificato (estrazione di antracite e raccolta di rifiuti non pericolosi), ha validità fino al giorno 17.06.2018; pertanto, sarà onere della Società – pena la decadenza dalla riduzione dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008 - rinnovare tale certificato alla sua scadenza e presentarlo, in copia, all'Ufficio competente di questo Ente.
Iglesias, 20.02.2017
ILDIRIGENTE Dott.ssa Schirru Speranza
F.to Speranza Schirru