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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 31/07/2018

Oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente

MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.

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Oggetto: CONVENZIONE AMBITO TURISTICO TERRE DI VAL D' ELSA E DELL' ETRURIA VOLTERRANA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

- l’art. 117 della Costituzione prevede che: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

- l’art. 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princıpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

- spetta conseguentemente alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e tra queste la potestà in materia di turismo in attuazione ed in esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea;

- la Regione Toscana ha disciplinato in materia di turismo con la nuova legge regionale n.

86 del 20 dicembre 2016: "Testo unico sul sistema turistico regionale" recentemente modificata con L.R.T. n. 18 maggio 2018, n. 24;

- tra gli obiettivi del Testo Unico sul sistema turistico regionale vi sono, tra l’altro:

• una compiuta definizione del sistema di governance della promozione turistica, in merito all’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, prevedendo che tali funzioni siano esercitate dai comuni in forma associata, all’interno di appositi ambiti territoriali;

• la definizione e l’attuazione di politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche;

• il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica;

- il Testo Unico sul sistema turistico regionale attribuisce:

1. alla Regione (Art. 4 del T.U.) le funzioni amministrative ed in compiti in materia di:

• programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

• omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;

• attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali;

• coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali;

• l'organizzazione di servizi di informazione e accoglienza turistica di rilievo regionale;

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• l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente anche mediante l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) e la Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

• formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore;

2. ai comuni (art. 6 c. 1 del T.U.) le funzioni amministrative ed i compiti in materia di:

• esercizio delle strutture ricettive;

• esercizio delle attività professionali;

• accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale;

3. ai comuni, mediante esercizio in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A del T.U. (art. 6 c. 2 del T.U.) le funzioni amministrative ed i compiti in materia di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale mediante la stipula di una convenzione unica per ambito territoriale, successiva stipula di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica e la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale ed obbligo di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione mediante l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD), quale strumento tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale;

Atteso che:

- i Sindaci dei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Volterra in diverse occasioni avevano adottano iniziative in ambito turistico, ancorché autonome, comunque concertate tra di loro;

- nel corso dell’anno 2015 i suddetti comuni, nell’ambito delle iniziative per EXPO 2015 avevano approvato e sottoscritto un protocollo per la realizzazione di un programma integrato di comunicazione e promozione turistica e per la partecipazione all’evento

“Toscana – Fuori Expo”;

- la suddetta azione era stata riconosciuta dalla Regione Toscana come meritevole di finanziamento con D.D.R.T. n. 2394 del 28/05/2015;

- nel corso dell’anno 2016 i suddetti comuni hanno adottato un protocollo per lo “Sviluppo di un programma di promozione turistica integrata denominato “Dalla via Francigena alla Via del Sale” finalizzato alla realizzazione di azioni e processi di potenziamento della competitività delle realtà singole coinvolte e renderle turisticamente più attraenti;

- tra le azioni previste all’interno del suddetto protocollo una particolare attenzione è stata posta alla promozione del comparto Matrimoni “Wedding planner” attraverso la realizzazione di una offerta strutturata di area (Be Tuscan for your special day) presentata insieme alla Regione nell’ambito dell’ultima edizione WTM London;

- le suddette azioni, seppur occasionali e spontanee, hanno dimostrato una forte capacità di progettazione sovracomunale delle amministrazioni locali coinvolte e, quanto meno in ambito turistico, reso palese un omogeneità territoriale tale da potersi ricondurre ad un unico ambito turistico al momento non formalmente riconosciuto;

- alla luce di precedenti accordi, con nota prot. 4597 del 23/03/2017 i sindaci dei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San

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Gimignano e Volterra, in previsione della discussione sulla legge di riforma del Testo unico hanno richiesto che il territorio di competenza dei suddetti comuni potesse essere considerato come unico ambito turistico;

- nella fase di avanzamento del procedimento di approvazione della legge, la Regione Toscana ha proposto la realizzazione di un ambito territoriale in cui fossero compresi i comuni di: Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra provvisoriamente denominato “Volterra – San Gimignano”;

- con nota prot. n.: _477_/VIII/7 del 09/01/2018 si proponeva alla Regione Toscana la denominazione del nuovo ambito turistico di cui all’art. 6 c. 2 della L.R. n. 86/2016 provvisoriamente denominato “Volterra - San Gimignano” con: “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana”.

- Il Testo Unico, così come riformato dalla L.R.T. n. 24/2018 ha riconosciuto Il nuovo ambito territoriale costituito dai comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra e denominato “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana”;

Richiamati:

- l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

- l'art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che “Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A” della suddetta legge.

- l'Allegato A della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 individua l'ambito denominato

“Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” composto dai comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano, Volterra;

Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare lo schema di convenzione allegato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

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Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10 Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n. 00

Astenuti n. 2 (Pietroni, Calvaresi) DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto (all. A) quale parte integrante e sostanziale, tra i Comuni dell’ambito territoriale denominato “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana” e costituito dai comuni di . Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra;

3. di prevedere in particolare:

a. esercizio delle funzioni (art. 2 della convenzione): a cura del Comune di Monteriggioni, presso il quale è costituito l'Ufficio ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato;

b. finalità (art. 3 della convenzione): funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana” idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata;

c. criteri di riparto degli oneri finanziari (art. 7 della convenzione): spese per la realizzazione del Piano annuale di indirizzo delle attività ed in genere le spese di investimento a carico di ciascun Comune convenzionato, normalmente ripartite in parti uguali tra ciascun comune aderente;

d. sede (art. 8 della convenzione) costituzione della sede dell'Ufficio di Ambito presso il Comune di Monteriggioni che si assume l’onere della dotazione delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività mentre eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti;

e. personale (art. 12 della convenzione) il comune di Monteriggioni provvede alle attività avvalendosi del personale proprio e del personale assegnato dal comune capoluogo nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016 e con l’eventuale supporto strumentale delle società partecipate eventualmente detenute dai comuni aderenti. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio delle gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 13, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze;

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f. responsabilità della gestione (art.13 della convenzione): responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune di Monteriggioni tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario il quale si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci e si avvale del supporto delle società partecipate eventualmente incaricate di portare avanti la proposta operativa per lo start up dell’ambito;

g. durata (art. 15 della convenzione): è prevista una durata di cinque anni dalla data della stipula fatta salva la facoltà di ogni Comune aderente di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno tre mesi;

4. di dare atto che:

- al momento il presente atto non comporta oneri sul bilancio dell’Amministrazione e le risorse eventualmente occorrenti alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione saranno individuate, con successivi separati atti previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, nel rispetto dell’ordinamento contabile e dei vincoli di finanza pubblica, tempo per tempo vigenti;

- pertanto, sulla presente proposta di deliberazione è apposto il solo parere di regolarità tecnica, rinviando le verifiche di regolarità contabile ai successivi atti scaturenti dalla convenzione.

5. di stabilire che il presente schema di convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali, al fine di migliorarne il contenuto;

6. di demandare:

- al Responsabile del settore Servizi alla Cultura ed alla Persona il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione

- al Sindaco la sottoscrizione della convenzione.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

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