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ha pronunciato la presente ORDINANZA

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(1)

N. 01419/2013 REG.PROV.CAU.

N. 02323/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2013, proposto da:

Soc Italfarmaco Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui domicilio in Roma, via di Ripetta, 142, è elettivamente domiciliata;

contro

Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti, con domicilio eletto presso l’avv. Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

Regione Puglia, Ares – Puglia, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Federfarma - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani,

rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luciani, presso il cui studio in Roma,

(2)

Lungotevere Raffaello Sanzio, 9, è elettivamente domiciliata;

Farmindustria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Vaiano e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della determina n. 163/13 avente ad oggetto: "modalità e condizioni di impiego del medicinale Pht Eparine", nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti elencati nell’epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco e della Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, assente l’Aifa;

Viste le premesse alla Determinazione Aifa del 29 ottobre 2004, con le quali si chiarisce espressamente che il risparmio di spesa non è l’unica motivazione a supporto della distribuzione dei farmaci in regime Pht;

Considerato che le ragioni che devono supportare tale decisione sono, ad avviso dell’Aifa, di carattere preminentemente medico;

Considerato che l’impugnato decreto del 12 febbraio 2013 richiama, a supporto

della propria scelta di includere l’Enoxaparina (appartenente alla categoria

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terapeutica dell’eparine) nel regime di distribuzione Pht, il parere reso dalla Commissione tecnica scientifica (Cts) nelle sedute dell’8/9 gennaio 2013;

Considerato che dallo stralcio del verbale della seduta della Cts risulta che la Commissione ha avanzato qualche timore di problemi che tale scelta poteva ingenerare ma si è convinta a rendere parere favorevole in considerazione del

“possibile risparmio consistente” evidenziato dal Comitato Prezzi e Rimborso (C.P.R.);

Considerato che dal provvedimento impugnato la ricorrente subisce un grave danno economico, così come ampiamente argomentato durante la camera di consiglio cautelare, alla quale l’Amministrazione era assente;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Fissa l’udienza pubblica alla data del 16 luglio 2013

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(4)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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