N. 01350/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02018/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Testo completo
N. 01350/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02018/2013 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ORDINANZA
Documenti correlati
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l’efficacia dell’atto impugnato
g) in particolare, il Presidente ha rappresentato alle parti la possibilità che, in attesa della pubblicazione della sentenza ai sensi del citato art. 60, sia emessa al termine della
1592/1933, e che la questione della misura e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto attiene al merito della discrezionalità
Visto l’atto introduttivo del giudizio, con il quale si chiede l’annullamento: a) del d.m. 18 giugno 2013 del Ministro della salute, che disciplina la sperimentazione del
nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 16.04.2013, per l'annullamento della DGR della Regione Piemonte del 14.03.2013 già impugnata con il gravame introduttivo notificato
Infatti l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determinerebbe l’obbligo del comune di Treviso di riesaminare la questione, esercitando nuovamente il
Farmindustria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Vaiano e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv.. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Nicoloso e Giubileo,