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ha pronunciato la presente ORDINANZA

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Academic year: 2022

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(1)

N. 01350/2013 REG.PROV.CAU.

N. 02018/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2013, proposto da:

Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Lazio, Nuova Clinica Annunziatella S.r.l., Ncl - Istituto di Neuroscienze S.r.l., Casa di Cura Villa Verde S.r.l., Sacli Società Cliniche S.p.A., Casa di Cura Guarnieri S.r.l., Casa di Cura Villa Valeria S.r.l., Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie, Casa del Sole, Clinica Polispecialistica "T. Costa", Giomi S.p.A., Policlinico Città di Pomezia S.r.l., Casa di Cura S. Rita Da Cascia S.r.l., Casa di Cura Privata "S. Teresa" S.r.l., Casa di Cura

"Villa Serena" S.r.l., Casa di Cura Privata "S. Anna" S.r.l., Casa di Cura Santa

Famiglia S.r.l., Dolomiti S.p.A., S. Feliciano S.r.l., Casa di Cura Villa Domelia S.r.l.,

Clinica Latina S.p.A., Casa di Cura Villa Aurora S.p.A., Casa di Cura Salus S.r.l.,

Policlinico Italia S.r.l., Ini S.p.A. Società Unipersonale, Ini Grottaferrata, Ini Città

Bianca, Ini Medicus, Ini Villa Dante, Le Cure Cliniche Moderne S.r.l., rappresentati

e difesi dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Gianluigi

Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

(2)

contro

Commissario ad acta in materia sanitaria della Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei ministri; Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata presso la medesima in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n.

00187/2013, resa tra le parti, concernente riduzione budget per erogazione prestazioni necessarie per integrare offerta del ssr

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Privitera;

Considerata la complessità delle censure proposte, le quali necessitano dell’approfondimento proprio della sede di merito, in particolare in ordine sia alla questione di legittimità costituzionale, sia alla definizione in astratto ed in concreto della “spesa consuntivata per l’anno 2011” sotto vari profili, ivi compreso quello concernente la valorizzazione dell’effettiva attività di cui all’art. 2, co. 16, della l.r.

24 dicembre 2010 n. 9;

(3)

Ritenuto peraltro che il pregiudizio lamentato, non solo di carattere economico poiché relativo anche alla non ripristinabile limitazione dell’attività, appare dotato dei prescritti caratteri di gravità ed irreparabilità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2018/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita definizione nel merito del giudizio di primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

(4)

Il 13/04/2013 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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