144 CONCLUSIONI
L’affidamento dei figli a seguito della crisi della coppia genitoriale è un istituto che negli anni, come abbiamo visto nello svolgimento di questo lavoro, ha subito una profonda evoluzione.
Mentre il codice civile del 1942, in caso di separazione o divorzio, prevedeva unicamente il ricorso all’affidamento esclusivo (collegando peraltro l’affidamento alla colpa ed evitando così di affidare i minori al genitore che fosse stato la causa della separazione), la legge sul divorzio, a seguito della modifica apportata dalla l.
74/1987, contemplò invece per la prima volta nell’ordinamento italiano la possibilità per il giudice di optare a favore dell’affidamento congiunto o alternato.
Sebbene tale previsione non fosse nient’altro che un’eccezione alla regola dell’affidamento esclusivo (non essendo presente nella disciplina in questione alcuna definizione normativa dei due istituti), un primo passo era stato compiuto in favore di un impianto normativo che negli anni sempre più attenzione avrebbe prestato alla necessità, per il minore, di mantenere solidi rapporti con entrambi i genitori, anche a seguito della loro separazione.
Contemporaneamente alle prime riforme legislative in tema di affidamento dei
minori, anche la giurisprudenza iniziò, sebbene con cautela e pur non mancando
145 opinioni contrastanti
1, ad optare per forme di affidamento congiunto, soprattutto con riferimento a situazioni caratterizzate da una scarsa conflittualità tra i coniugi
2.
Tuttavia soltanto intorno alla metà degli anni novanta iniziò in Italia, grazie anche agli stimoli provenienti dal diritto internazionale
3, un vero movimento di riforma della materia dell’affidamento dei minori a seguito di separazione e divorzio. Ciò ha portato, inizialmente con la l. 54/2006 e da ultimo con l’emanazione del d.lgs. 154/2013, al riconoscimento in favore dei minore del diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto di conservare, per quanto possibile, un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Di fatto, come illustrato in precedenza, la legge sull’affidamento condiviso ha avuto principalmente il merito di riconoscere che il rapporto creato attraverso la procreazione dei figli è un legame unitario e non regolabile in modo dissociato con ciascun genitore.
È stato quindi posto in primo piano l’interesse della prole a crescere in un contesto familiare il più possibile coeso anche a seguito della crisi della coppia coniugale.
Si è venuto così a creare, grazie alla l. 54/2006, un modello di separazione moderna, nella quale i genitori cessano di essere una coppia coniugale, ma conservano pienamente la capacità di collaborare nell’interesse dei figli, essendo, all’occorrenza, tra loro solidali e valorizzando in questo modo la possibilità di autodeterminarsi negli accordi riguardanti la prole.
1 Tribunale di Genova, 18 aprile 1991, in Giust. Civ., 1991, 3095.
2 In tal senso Tribunale di Piacenza, 4 febbraio 1986, e Corte d’Appello di Milano, 9 maggio 1986, entrambe in Dir. Fam. Pers., 1986, p. 183 e 1019.
3