Poteri dei soci
forme di contributo alle scelte imprenditoriali della società
power of control residual claimants soci
proprietari dell’impresaASSETTI DI POTERE
RISULTANTI DAL FINANZIAMENTO
Poteri dei soci
• situazioni giuridiche soggettive che consentono positivamente di
determinare le scelte sociali (voto in assemblea, particolari diritti)
• situazioni soggettive che possono determinare costi per la società
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Potere esclusivo dei soci
voto nell’assemblea sociale
SOLO I SOCI POSSONO ESSERNE TITOLARI
• si può essere soci senza avere tale potere (azioni senza diritto di voto)
• non si può avere tale potere se non si è soci
QUALITÀ DI SOCIO = PRESUPPOSTO ESSENZIALE
Art. 2346, comma 6
• Resta salva la possibilità che la società, a seguito
dell’apporto da parte di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea generale degli azionisti
Art. 2349, comma 2
• L’assemblea straordinaria può altresì deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea generale degli azionisti
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Art. 2351, comma 5
• Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma e 2349, secondo comma,
possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
Esercizio del voto da parte di non soci
• I possessori di strumenti finanziari esercitano i loro diritti amministrativi nell’ambito di una assemblea speciale
• Esercizio del diritto di voto direttamente nell’assemblea dei soci, solo nelle fasi
deputate all’esercizio dei poteri assegnati ai portatori di strumenti finanziari
T1
T2 5
Poteri dei non soci
titolari di strumenti finanziari partecipativi
diritto di voto su argomenti specificamente indicati
potere di nomina di un amministratore indipendente
potere di nomina di un consigliere di sorveglianza indipendente
potere di nomina di un sindaco
NON RIFERIBILE AL CAPITALE AZIONARIO
Poteri dei soci
modalità con cui possono contribuire alle scelte imprenditoriali della società
potere di voice
potere di exit
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Posizione del socio nei modelli societari
s.p.a. socio-investitore
estraneo all’amministrazione
s.r.l. socio-imprenditore
interessato direttamente
alla gestione
assume il ruolo
di
amministratore
Potere di voice
• influenza diretta o indiretta sull’attività sociale
diretta indiretta
determinazione dell’indirizzo
dell’attività
posizione di limiti allo svolgimento
dell’attività
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Potere di exit
due tecniche alternative
RECESSO
ALIENAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE
Potere di exit
liquidazione dell’investimento
società azionarie chiuse
e s.r.l.
società aperte
+ recesso
- alienazione + alienazione - recesso
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Possibilità di uscita
• recesso
• vendita (o.p.a.)
PREVALE NELLE SOCIETÀ CHIUSE
PREVALE NELLE SOCIETÀ QUOTATE
WALL STREET RULE
Riduzione dei costi dell’investimento
possibilità di pronta liquidazione esigenza di breve termine del socio-
investitore
mantenimento delle risorse necessarie all’attività produttiva
interesse di lungo termine dell’impresa
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Diritto di recesso
Le deliberazioni conformi alla legge e all’atto costitutivo vincolano tutti i soci
diritto di recesso
contrappeso al principio maggioritario
funge da
Codice del 1942
Tre ipotesi di recesso:
cambiamento dell’oggetto sociale
trasformazione
trasferimento della sede sociale all’estero Liquidazione della quota
al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dal bilancio
DISCIPLINA PENALIZZANTE 15
Diritto di recesso nella riforma
strumento di attivazione della dialettica endo- societaria tra
MAGGIORANZA
e
MINORANZAha il potere,
per il principio maggioritario, di vincolarela minoranza
alle modificazioni dell’organizzazione
può determinare ingenti costi - di liquidazione delle partecipazioni -
attraverso il recesso
Diritto di recesso nelle società azionarie
Cause inderogabili previste dalla legge:
modificazione «significativa» dell’oggetto sociale
trasformazione della società
trasferimento della sede all’estero
revoca dello stato di liquidazione
eliminazione di cause di recesso legali derogabili o statutarie
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Diritto di recesso nelle società azionarie
modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso
modificazioni statutarie dei diritti di voto o di partecipazione
introduzione o soppressione di una clausola compromissoria statutaria
durata indeterminata della società
delibera di esclusione dalla quotazione
Diritto di recesso nelle società azionarie
durata indeterminata della società a meno che si tratti di azioni quotate
IL DIRITTO DI RECESSO NON SPETTA SE IL SOCIO PUÒ VENDERE LA PARTECIPAZIONE AD UN PREZZO EQUO, DI MERCATO
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Diritto di recesso nelle società azionarie
clausole statutarie «di mero gradimento»
inefficaci se non è previsto il recesso o un obbligo di acquisto da parte degli altri soci
art. 2355-bis, comma 2, cod.civ.
limitazione della circolazione delle
partecipazioni
compensato da
possibilità di exit mediante
recesso
Diritto di recesso nelle società azionarie
Cause derogabili previste dalla legge
proroga del termine
introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni
decisione dell’autonomia statutaria sui costi del disinvestimento
se si limita la possibilità di
trasferimento si può prevedere la facoltà di recedere 21
Diritto di recesso nelle società azionarie
Cause facoltative previste dallo statuto solo nelle società chiuse
poiché
nelle società aperte
il disinvestimento può avvenire mediante vendita della partecipazione
Diritto di recesso nelle società azionarie
Esigenza di tutelare l’interesse della società a CONSERVARE L’INVESTIMENTO
e l’interesse dei creditori sociali ad
EVITARE IL DEPAUPERAMENTO PATRIMONIALE
non sono ammessi nemmeno se previsti dallo statuto
RECESSO DISCREZIONALE (AD NUTUM)
RECESSO PER GIUSTA CAUSA GENERICA 23
Diritto di recesso nella società a responsabilità limitata
Art. 2473, comma 1, cod. civ.
«L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative
modalità»
cause inderogabili
FUNZIONE DI DISINVESTIMENTO
garantiscono la
Diritto di recesso nella s.r.l.
• cambiamento dell’oggetto sociale
• trasformazione
• fusione e scissione
• revoca dello stato di liquidazione
• trasferimento della sede all’estero
• eliminazione di cause di recesso statutarie
• operazioni che modificano l’oggetto sociale
interesse alla composizione del gruppo dei soci 25
Diritto di recesso nella s.r.l.
• operazioni che modificano in modo rilevante i particolari diritti dei soci
• società a tempo indeterminato (preavviso di 180 gg)
• limitazioni statutarie alla circolazione delle partecipazioni – mero gradimento
– intrasferibilità
– impedimento in concreto del trasferimento mortis causa
• esclusione del diritto di opzione
• introduzione o soppressione di clausole compromissorie statutarie
Esercizio del diritto
La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata con lettera raccomandata indirizzata alla società, ma anche con altre forme come la notificazione attraverso ufficiale giudiziario o altre modalità indicate dallo statuto
SPEDIZIONE
entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza
del fatto legittimante 27
La società può privare di efficacia l’esercizio del recesso
• Revocando la deliberazione che lo legittimava, entro 90 giorni
• Deliberando lo scioglimento
dalla data della deliberazione
dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
Poteri dei soci
anche se i poteri di exit hanno assunto maggiore importanza
gli strumenti di voice restano l’unico modo per
incidere direttamente
sulle scelte della società
sui comportamenti dei gestori
in positivo in negativo
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S.P.A.
estraneità dei soci alla gestione
struttura organizzativa di tipo corporativo
articolazione in organi cui sono affidate specifiche competenze in maniera
inderogabile
soci organo amministrativo
Potere di voice del socio
• Si esprime nell’esercizio del VOTO in assemblea
• Si esercita sugli argomenti di competenza dell’assemblea
potere di voice
competenze procedimenti
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S.P.A. – Competenze dell’assemblea
1. assetto statutario
– art. 2365 c.c.2. nomina revoca e responsabilità
degli amministratori – art. 2364 e 2364-bis c.c.competono invece agli amministratori
gestione
assetti finanziari e organizzativi
FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI BASE
continuità dell’impresa rinnovazione degli organi modificazioni dello statuto
Assemblea di s.p.a.
COMPETENZE
ASSEMBLEA ORDINARIA
approvazione del bilancio
nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci
nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
fissazione dei compensi di amministratori e sindaci
approvazione del regolamento assembleare
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Assemblea dei soci obbligatoria nella s.p.a
.facoltativa nella s.r.l.
deve sempre funzionare secondo il metodo collegiale
salvo che per alcune decisioni (art. 2479, comma 4, c.c.)
deliberazioni su «altri oggetti» attribuiti dalla legge
acquisti «pericolosi»
distribuzione degli utili acquisto di
azioni proprie acquisto di
azioni della controllante
acquisto di partecipazioni che implicano resp. illimitata
art. 2433 c.c.
art. 2357 c.c.
art. 2343-bis art. 2359-bis c.c.
art. 2361 co. 2, c.c.
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deliberazioni su «altri oggetti» attribuiti dalla legge
Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta
compimento di atti e operazioni che possono contrastare l’esito di un’o.p.a.
art. 104 tuf
Competenze dell’assemblea ordinaria nel sistema dualistico
alcune competenze normalmente assembleari passano al consiglio di sorveglianza
consiglio di gestione
consiglio di sorveglianza assemblea
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Competenze dell’assemblea straordinaria
modificazioni dello statuto
nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
altre competenze ad essa
espressamente attribuite dalla legge (e salvo deroga statutaria)
altre competenze attribuite dalla legge
emissione di obbligazioni convertibili
revoca dello stato di liquidazione
art. 2420-bis
art. 2487-ter
art. 2365 consente il trasferimento di alcune competenze
agli amministratori
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Procedimento assembleare convocazione
riunione
discussione votazione verbalizzazione
Procedimento assembleare
prima fase
CONVOCAZIONE da parte degli amministratori o dei consiglieri di gestione
momento essenziale per consentire la
partecipazione, che potrebbe essere del tutto eventuale
interesse all’informazione dei soci
voto per 41
Disciplina della convocazione
Esigenza di stabilità delle deliberazioni assembleari
Esigenza di certezza dell’azione imprenditoriale della società
LIMITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI FAR DICHIARARE L’INESISTENZA
DELLA DELIBERAZIONE
Ipotesi in cui la convocazione
• è superflua
• è obbligatoria
del decimo del capitale sociale o del ventesimo per le società aperte
ASSEMBLEA TOTALITARIA
RICHIESTA DALLA MINORANZA
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Assemblea totalitaria nella s.p.a.
«L’assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo»
destinatari delle decisioni
controllori della legittimità del deliberato
Assemblea totalitaria nella s.r.l.
«In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindacisono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento»
amministratore direttamente coinvolto e interessato agli affari sociali
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Fase della riunione
art. 2370 c.c.
possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto l’intervento è strumentale all’esercizio del voto
può esservi scissione tra qualità di socio e titolarità del voto:
usufruttuario
creditore pignoratizio
custode sequestratario
Divieto di voto
«Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto»
«Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato»
«Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità»
art. 2344 c.c.
art. 122 tuf
art. 2373 c.c.
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Modalità alternative di intervento art. 2370
4c.c.
«Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea»
Patologie dell’intervento
«La deliberazione non può essere annullata per la partecipazione all’assemblea di persone non
legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della
regolare costituzione dell’assemblea a norma degli artt. 2368 e 2369»
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Patologie del voto
«La deliberazione non può essere
annullata per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di
conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della
maggioranza richiesta»
Disciplina dell’errore di conteggio rilevanza oggettiva della deliberazione
come
fatto risultante dalla votazione
all’errore di conteggio si rimedia con l’impugnativa
non è possibile una azione di accertamento che faccia dichiarare l’effettivo esito della votazione
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Patologie della verbalizzazione
mancanza assoluta del verbale nullità
L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante
verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva
art. 2379-bis
Patologie della verbalizzazione L’incompletezza o l’inesattezza del verbale determinano l’annullabilità solo se impediscono l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione
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Sostituzione della deliberazione L’annullamento (e la dichiarazione di nullità) non possono aver luogo «se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto
specifica pronuncia sulle spese di lite
Preclusioni dipendenti dal tipo di operazione deliberata
deliberazioni di
aumento di capitale
riduzione reale del capitale
emissione di obbligazioni
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Regimi speciali delle operazioni straordinarie
in tutte le società
dopo 180 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese
dopo 90 giorni dall’approvazione del bilancio nel caso di mancanza della convocazione
LA PRECLUSIONE OPERA
Regimi speciali delle operazioni straordinarie
nelle società aperte
dal momento dell’iscrizione nel r.i.
dell’attestazione di esecuzione, anche parziale, dell’aumento di capitale
dal momento dell’esecuzione, anche parziale, della riduzione del capitale o dell’emissione di obbligazioni
LA PRECLUSIONE OPERA 57
Legittimazione all’impugnativa NULLITÀ
chiunque vi abbia interesseANNULLAMENTO
amministratori consiglio di sorveglianza
collegio sindacale
soci assenti dissenzienti
o astenuti
1 per mille del capitale
sociale società
aperte
società chiuse
5 per cento del capitale
sociale
impugnantisoci impugnantisoci
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Art. 2377, comma 4, c.c.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto
rimedio demolitorio riservato ad una certa quota del capitale
rimedio risarcitorio strumento di tutela residuale
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