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Poteri dei soci. Poteri dei soci

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Academic year: 2022

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(1)

Poteri dei soci

forme di contributo alle scelte imprenditoriali della società

power of control residual claimants soci

proprietari dell’impresa

ASSETTI DI POTERE

RISULTANTI DAL FINANZIAMENTO

Poteri dei soci

• situazioni giuridiche soggettive che consentono positivamente di

determinare le scelte sociali (voto in assemblea, particolari diritti)

• situazioni soggettive che possono determinare costi per la società

1

(2)

Potere esclusivo dei soci

voto nell’assemblea sociale

SOLO I SOCI POSSONO ESSERNE TITOLARI

• si può essere soci senza avere tale potere (azioni senza diritto di voto)

• non si può avere tale potere se non si è soci

QUALITÀ DI SOCIO = PRESUPPOSTO ESSENZIALE

Art. 2346, comma 6

Resta salva la possibilità che la società, a seguito

dell’apporto da parte di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto

nell’assemblea generale degli azionisti

Art. 2349, comma 2

L’assemblea straordinaria può altresì deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto

nell’assemblea generale degli azionisti

3

(3)

Art. 2351, comma 5

• Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma e 2349, secondo comma,

possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Esercizio del voto da parte di non soci

• I possessori di strumenti finanziari esercitano i loro diritti amministrativi nell’ambito di una assemblea speciale

• Esercizio del diritto di voto direttamente nell’assemblea dei soci, solo nelle fasi

deputate all’esercizio dei poteri assegnati ai portatori di strumenti finanziari

T1

T2 5

(4)

Poteri dei non soci

titolari di strumenti finanziari partecipativi

diritto di voto su argomenti specificamente indicati

potere di nomina di un amministratore indipendente

potere di nomina di un consigliere di sorveglianza indipendente

potere di nomina di un sindaco

NON RIFERIBILE AL CAPITALE AZIONARIO

Poteri dei soci

modalità con cui possono contribuire alle scelte imprenditoriali della società

potere di voice

potere di exit

7

(5)

Posizione del socio nei modelli societari

s.p.a. socio-investitore

estraneo all’amministrazione

s.r.l. socio-imprenditore

interessato direttamente

alla gestione

assume il ruolo

di

amministratore

Potere di voice

• influenza diretta o indiretta sull’attività sociale

diretta indiretta

determinazione dell’indirizzo

dell’attività

posizione di limiti allo svolgimento

dell’attività

9

(6)

Potere di exit

due tecniche alternative

RECESSO

ALIENAZIONE DELLA

PARTECIPAZIONE

Potere di exit

liquidazione dell’investimento

società azionarie chiuse

e s.r.l.

società aperte

+ recesso

- alienazione + alienazione - recesso

11

(7)

Possibilità di uscita

• recesso

• vendita (o.p.a.)

PREVALE NELLE SOCIETÀ CHIUSE

PREVALE NELLE SOCIETÀ QUOTATE

WALL STREET RULE

Riduzione dei costi dell’investimento

 possibilità di pronta liquidazione esigenza di breve termine del socio-

investitore

 mantenimento delle risorse necessarie all’attività produttiva

interesse di lungo termine dell’impresa

13

(8)

Diritto di recesso

Le deliberazioni conformi alla legge e all’atto costitutivo vincolano tutti i soci

diritto di recesso

contrappeso al principio maggioritario

funge da

Codice del 1942

Tre ipotesi di recesso:

cambiamento dell’oggetto sociale

trasformazione

trasferimento della sede sociale all’estero Liquidazione della quota

al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dal bilancio

DISCIPLINA PENALIZZANTE 15

(9)

Diritto di recesso nella riforma

strumento di attivazione della dialettica endo- societaria tra

MAGGIORANZA

e

MINORANZA

ha il potere,

per il principio maggioritario, di vincolarela minoranza

alle modificazioni dell’organizzazione

può determinare ingenti costi - di liquidazione delle partecipazioni -

attraverso il recesso

Diritto di recesso nelle società azionarie

Cause inderogabili previste dalla legge:

modificazione «significativa» dell’oggetto sociale

trasformazione della società

trasferimento della sede all’estero

revoca dello stato di liquidazione

eliminazione di cause di recesso legali derogabili o statutarie

17

(10)

Diritto di recesso nelle società azionarie

modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso

modificazioni statutarie dei diritti di voto o di partecipazione

introduzione o soppressione di una clausola compromissoria statutaria

durata indeterminata della società

delibera di esclusione dalla quotazione

Diritto di recesso nelle società azionarie

durata indeterminata della società a meno che si tratti di azioni quotate

IL DIRITTO DI RECESSO NON SPETTA SE IL SOCIO PUÒ VENDERE LA PARTECIPAZIONE AD UN PREZZO EQUO, DI MERCATO

19

(11)

Diritto di recesso nelle società azionarie

clausole statutarie «di mero gradimento»

inefficaci se non è previsto il recesso o un obbligo di acquisto da parte degli altri soci

art. 2355-bis, comma 2, cod.civ.

limitazione della circolazione delle

partecipazioni

compensato da

possibilità di exit mediante

recesso

Diritto di recesso nelle società azionarie

Cause derogabili previste dalla legge

proroga del termine

introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni

decisione dell’autonomia statutaria sui costi del disinvestimento

se si limita la possibilità di

trasferimento si può prevedere la facoltà di recedere 21

(12)

Diritto di recesso nelle società azionarie

Cause facoltative previste dallo statuto solo nelle società chiuse

poiché

nelle società aperte

il disinvestimento può avvenire mediante vendita della partecipazione

Diritto di recesso nelle società azionarie

Esigenza di tutelare l’interesse della società a CONSERVARE L’INVESTIMENTO

e l’interesse dei creditori sociali ad

EVITARE IL DEPAUPERAMENTO PATRIMONIALE

non sono ammessi nemmeno se previsti dallo statuto

RECESSO DISCREZIONALE (AD NUTUM)

RECESSO PER GIUSTA CAUSA GENERICA 23

(13)

Diritto di recesso nella società a responsabilità limitata

Art. 2473, comma 1, cod. civ.

«L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative

modalità»

cause inderogabili

FUNZIONE DI DISINVESTIMENTO

garantiscono la

Diritto di recesso nella s.r.l.

• cambiamento dell’oggetto sociale

• trasformazione

• fusione e scissione

• revoca dello stato di liquidazione

• trasferimento della sede all’estero

• eliminazione di cause di recesso statutarie

• operazioni che modificano l’oggetto sociale

interesse alla composizione del gruppo dei soci 25

(14)

Diritto di recesso nella s.r.l.

operazioni che modificano in modo rilevante i particolari diritti dei soci

società a tempo indeterminato (preavviso di 180 gg)

limitazioni statutarie alla circolazione delle partecipazioni mero gradimento

intrasferibilità

impedimento in concreto del trasferimento mortis causa

esclusione del diritto di opzione

introduzione o soppressione di clausole compromissorie statutarie

Esercizio del diritto

La dichiarazione di recesso deve essere

comunicata con lettera raccomandata indirizzata alla società, ma anche con altre forme come la notificazione attraverso ufficiale giudiziario o altre modalità indicate dallo statuto

SPEDIZIONE

entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera o dalla conoscenza

del fatto legittimante 27

(15)

La società può privare di efficacia l’esercizio del recesso

• Revocando la deliberazione che lo legittimava, entro 90 giorni

• Deliberando lo scioglimento

dalla data della deliberazione

dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese

Poteri dei soci

anche se i poteri di exit hanno assunto maggiore importanza

gli strumenti di voice restano l’unico modo per

incidere direttamente

sulle scelte della società

sui comportamenti dei gestori

in positivo in negativo

29

(16)

S.P.A.

 estraneità dei soci alla gestione

 struttura organizzativa di tipo corporativo

articolazione in organi cui sono affidate specifiche competenze in maniera

inderogabile

soci organo amministrativo

Potere di voice del socio

• Si esprime nell’esercizio del VOTO in assemblea

• Si esercita sugli argomenti di competenza dell’assemblea

potere di voice

competenze procedimenti

31

(17)

S.P.A. – Competenze dell’assemblea

1. assetto statutario

– art. 2365 c.c.

2. nomina revoca e responsabilità

degli amministratori – art. 2364 e 2364-bis c.c.

competono invece agli amministratori

gestione

assetti finanziari e organizzativi

FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI BASE

continuità dell’impresa rinnovazione degli organi modificazioni dello statuto

Assemblea di s.p.a.

COMPETENZE

ASSEMBLEA ORDINARIA

approvazione del bilancio

nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci

nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

fissazione dei compensi di amministratori e sindaci

 approvazione del regolamento assembleare

33

(18)

Assemblea dei soci obbligatoria nella s.p.a

.

facoltativa nella s.r.l.

deve sempre funzionare secondo il metodo collegiale

salvo che per alcune decisioni (art. 2479, comma 4, c.c.)

deliberazioni su «altri oggetti» attribuiti dalla legge

acquisti «pericolosi»

distribuzione degli utili acquisto di

azioni proprie acquisto di

azioni della controllante

acquisto di partecipazioni che implicano resp. illimitata

art. 2433 c.c.

art. 2357 c.c.

art. 2343-bis art. 2359-bis c.c.

art. 2361 co. 2, c.c.

35

(19)

deliberazioni su «altri oggetti» attribuiti dalla legge

Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta

compimento di atti e operazioni che possono contrastare l’esito di un’o.p.a.

art. 104 tuf

Competenze dell’assemblea ordinaria nel sistema dualistico

alcune competenze normalmente assembleari passano al consiglio di sorveglianza

consiglio di gestione

consiglio di sorveglianza assemblea

37

(20)

Competenze dell’assemblea straordinaria

 modificazioni dello statuto

 nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori

 altre competenze ad essa

espressamente attribuite dalla legge (e salvo deroga statutaria)

altre competenze attribuite dalla legge

 emissione di obbligazioni convertibili

 revoca dello stato di liquidazione

art. 2420-bis

art. 2487-ter

art. 2365 consente il trasferimento di alcune competenze

agli amministratori

39

(21)

Procedimento assembleare convocazione

riunione

discussione votazione verbalizzazione

Procedimento assembleare

prima fase

CONVOCAZIONE da parte degli amministratori o dei consiglieri di gestione

momento essenziale per consentire la

partecipazione, che potrebbe essere del tutto eventuale

interesse all’informazione dei soci

voto per 41

(22)

Disciplina della convocazione

Esigenza di stabilità delle deliberazioni assembleari

Esigenza di certezza dell’azione imprenditoriale della società

LIMITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI FAR DICHIARARE L’INESISTENZA

DELLA DELIBERAZIONE

Ipotesi in cui la convocazione

• è superflua

• è obbligatoria

del decimo del capitale sociale o del ventesimo per le società aperte

ASSEMBLEA TOTALITARIA

RICHIESTA DALLA MINORANZA

43

(23)

Assemblea totalitaria nella s.p.a.

«L’assemblea si reputa regolarmente

costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo»

destinatari delle decisioni

controllori della legittimità del deliberato

Assemblea totalitaria nella s.r.l.

«In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindacisono presenti o informati della

riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento»

amministratore direttamente coinvolto e interessato agli affari sociali

45

(24)

Fase della riunione

art. 2370 c.c.

possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto l’intervento è strumentale all’esercizio del voto

può esservi scissione tra qualità di socio e titolarità del voto:

usufruttuario

creditore pignoratizio

custode sequestratario

Divieto di voto

«Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto»

«Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato»

«Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità»

art. 2344 c.c.

art. 122 tuf

art. 2373 c.c.

47

(25)

Modalità alternative di intervento art. 2370

4

c.c.

«Lo statuto può consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea»

Patologie dell’intervento

«La deliberazione non può essere annullata per la partecipazione all’assemblea di persone non

legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della

regolare costituzione dell’assemblea a norma degli artt. 2368 e 2369»

49

(26)

Patologie del voto

«La deliberazione non può essere

annullata per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di

conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della

maggioranza richiesta»

Disciplina dell’errore di conteggio rilevanza oggettiva della deliberazione

come

fatto risultante dalla votazione

 all’errore di conteggio si rimedia con l’impugnativa

 non è possibile una azione di accertamento che faccia dichiarare l’effettivo esito della votazione

51

(27)

Patologie della verbalizzazione

mancanza assoluta del verbale nullità

L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante

verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva

art. 2379-bis

Patologie della verbalizzazione L’incompletezza o l’inesattezza del verbale determinano l’annullabilità solo se impediscono l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione

53

(28)

Sostituzione della deliberazione L’annullamento (e la dichiarazione di nullità) non possono aver luogo «se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto

specifica pronuncia sulle spese di lite

Preclusioni dipendenti dal tipo di operazione deliberata

deliberazioni di

 aumento di capitale

 riduzione reale del capitale

 emissione di obbligazioni

55

(29)

Regimi speciali delle operazioni straordinarie

in tutte le società

dopo 180 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese

 dopo 90 giorni dall’approvazione del bilancio nel caso di mancanza della convocazione

LA PRECLUSIONE OPERA

Regimi speciali delle operazioni straordinarie

nelle società aperte

 dal momento dell’iscrizione nel r.i.

dell’attestazione di esecuzione, anche parziale, dell’aumento di capitale

 dal momento dell’esecuzione, anche parziale, della riduzione del capitale o dell’emissione di obbligazioni

LA PRECLUSIONE OPERA 57

(30)

Legittimazione all’impugnativa NULLITÀ

chiunque vi abbia interesse

ANNULLAMENTO

amministratori consiglio di sorveglianza

collegio sindacale

soci assenti dissenzienti

o astenuti

1 per mille del capitale

sociale società

aperte

società chiuse

5 per cento del capitale

sociale

impugnantisoci impugnantisoci

59

(31)

Art. 2377, comma 4, c.c.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto

rimedio demolitorio riservato ad una certa quota del capitale

rimedio risarcitorio strumento di tutela residuale

61

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